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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/07/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5360/2024 promossa da
(C.F. ) nata ad [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GALLINARO MARIA LETIZIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. DALLE CARBONARE ANDREA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 10/04/2025, così chiedendo:
“1) Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 residenza prevalente presso la madre.
2) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nei seguenti periodi: • un fine settimana ogni due, andandoli a prendere alle ore 17.30 del venerdì e riportandoli a casa alle ore 21.30 della domenica;
• una sera durante le settimane in cui non vede i figli il fine settimana, ed eventualmente anche le altre settimane previo accordo fra genitori e figli, andandoli a prendere alle ore 17.30 del giovedì e riportandoli a casa alle ore 21.30 dello stesso giorno;
• sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie compreso, ad anni alterni, il giorno di Natale e/o dell'ultimo dell'anno (dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01);
• tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali compreso, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e/o di UE (dal venerdì alla domenica di Pasqua e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì);
• la festa del PA (mentre la festa della mamma staranno con la stessa);
• quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Resta salva la facoltà dei genitori di concordare ulteriori e diverse date, nel rispetto delle reciproche esigenze.
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre assumeranno di comune accordo le decisioni attinenti alle materie di straordinaria amministrazione.
3) Disporre che il padre sig. versi alla madre sig.ra , entro il giorno 15 CP_1 Parte_1 del mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli e , Persona_1 Persona_2
l'importo mensile complessivo di € 460,00 (€ 230,00 a figlio), annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo individuazione, tempi e modalità di cui al Protocollo del Tribunale vigente, da intendersi qui integralmente trascritto, che le parti dichiarano di ben conoscere.
4) Prendere atto che le parti concordano che spetterà per intero alla NO l'assegno Parte_1 unico ed universale relativo ai figli e/o altre denominazioni dovessero assumere le erogazioni economiche pubbliche ad essi destinate, con obbligo per il OR di collaborare annualmente Per_1 alla compilazione della relativa documentazione, ove fosse necessario, in modo da consentirne
l'erogazione.
5) Disporre la compensazione delle spese legali”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/12/2024 esponeva: di aver intrattenuto una convivenza more Parte_1 uxorio con il OR , protrattasi dall'inizio dell'anno 2009 fino a fine giugno 2016; CP_1
Per_ che dall'unione erano nati i figli in data 20/08/2009 e in data 21/12/2012; che il rapporto Per_1 sentimentale tra le parti si era irrimediabilmente deteriorato ed era venuta meno la comunione spirituale e materiale. La ricorrente chiedeva, pertanto, che i figli minori venissero affidati in via congiunta ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre e che il resistente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile complessiva di € 800,00, oltre al 70% delle spese straordinarie
Costituitosi in giudizio, aderiva alle domande attoree di affidamento congiunto dei CP_1 figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre ma, per contro, chiedeva di versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la minor somma di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato le parti davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori e sia Persona_1 Persona_2 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 24/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5360/2024 promossa da
(C.F. ) nata ad [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GALLINARO MARIA LETIZIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. DALLE CARBONARE ANDREA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 10/04/2025, così chiedendo:
“1) Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 residenza prevalente presso la madre.
2) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nei seguenti periodi: • un fine settimana ogni due, andandoli a prendere alle ore 17.30 del venerdì e riportandoli a casa alle ore 21.30 della domenica;
• una sera durante le settimane in cui non vede i figli il fine settimana, ed eventualmente anche le altre settimane previo accordo fra genitori e figli, andandoli a prendere alle ore 17.30 del giovedì e riportandoli a casa alle ore 21.30 dello stesso giorno;
• sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie compreso, ad anni alterni, il giorno di Natale e/o dell'ultimo dell'anno (dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01);
• tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali compreso, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e/o di UE (dal venerdì alla domenica di Pasqua e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì);
• la festa del PA (mentre la festa della mamma staranno con la stessa);
• quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Resta salva la facoltà dei genitori di concordare ulteriori e diverse date, nel rispetto delle reciproche esigenze.
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre assumeranno di comune accordo le decisioni attinenti alle materie di straordinaria amministrazione.
3) Disporre che il padre sig. versi alla madre sig.ra , entro il giorno 15 CP_1 Parte_1 del mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli e , Persona_1 Persona_2
l'importo mensile complessivo di € 460,00 (€ 230,00 a figlio), annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo individuazione, tempi e modalità di cui al Protocollo del Tribunale vigente, da intendersi qui integralmente trascritto, che le parti dichiarano di ben conoscere.
4) Prendere atto che le parti concordano che spetterà per intero alla NO l'assegno Parte_1 unico ed universale relativo ai figli e/o altre denominazioni dovessero assumere le erogazioni economiche pubbliche ad essi destinate, con obbligo per il OR di collaborare annualmente Per_1 alla compilazione della relativa documentazione, ove fosse necessario, in modo da consentirne
l'erogazione.
5) Disporre la compensazione delle spese legali”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/12/2024 esponeva: di aver intrattenuto una convivenza more Parte_1 uxorio con il OR , protrattasi dall'inizio dell'anno 2009 fino a fine giugno 2016; CP_1
Per_ che dall'unione erano nati i figli in data 20/08/2009 e in data 21/12/2012; che il rapporto Per_1 sentimentale tra le parti si era irrimediabilmente deteriorato ed era venuta meno la comunione spirituale e materiale. La ricorrente chiedeva, pertanto, che i figli minori venissero affidati in via congiunta ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre e che il resistente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile complessiva di € 800,00, oltre al 70% delle spese straordinarie
Costituitosi in giudizio, aderiva alle domande attoree di affidamento congiunto dei CP_1 figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre ma, per contro, chiedeva di versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la minor somma di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato le parti davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori e sia Persona_1 Persona_2 regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 24/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo