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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/12/2024, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2823/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2823/2023 promossa da: (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Cervia (RA), Via Galimberti n. 8, con il patrocinio dell'avv. EMANUELE GENTILI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cesena, Via Ex Tiro a Segno n. 20 e (C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. EMANUELE GENTILI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cesena, Via Ex Tiro a Segno n. 20
- RICORRENTI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI All'udienza del 26.09.2024, le parti concludevano come da verbale d'udienza. In data 28.12.2023 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt. 473- bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15.11.2023, e adivano Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio a Cervia (RA) in data 06.06.2009, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune, all'atto n.19, parte I, anno 2009, che dall'unione era nata in data [...] la figlia che, nel corso degli anni, insanabili contrasti e profonde diversità avevano portato Persona_1 progressivamente i coniugi ad allontanarsi l'uno dall'altra tanto che, a giugno 2023, la sig.ra si Parte_2 trasferiva in un appartamento in locazione sito a Cervia (RA), via G. Di Vittorio n. 89/p e che, essendo irreversibilmente venuta meno la comunione morale e materiale alla base dell'unione coniugale, avevano deciso di proporre ricorso cumulativo congiunto di separazione e divorzio. Le parti chiedevano quindi al Tribunale di Ravenna di omologare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
““1) I coniugi vivranno separati fermo l'obbligo reciproco di improntare la loro condotta futura al massimo mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, situata a Cervia in via Galimberti n 8 Ravenna (RA), rimarrà assegnata al Sig. che ivi resterà Pt_1
a vivere unitamente alla figlia;
3) si dà atto che la Sig.ra ha già lasciato la propria abitazione per andare a vivere in un appartamento in affitto Parte_2 in Cervia (RA) via G.di Vittorio nr. 89P;
4) la figlia minorenne resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il Per_1 padre, anche ai fini anagrafici;
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza dei figli presso ciascuno, mentre le scelte di straordinaria importanza saranno concordate tra i medesimi, impegnandosi le parti a tenere conto, in ogni circostanza, delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della figlia minore;
5) la Sig.ra potrà vedere e tenere con sè la figlia liberamente accordandosi direttamente con quest'ultima per i Parte_2 periodi e le modalità, informato il padre, e comunque per circa tre giorni alla settimana;
6) Il Sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario della figlia e corrisponderà quale Pt_1 contributo al mantenimento della stessa alla la somma mensile di € 200 fino a quando non sarà Parte_2 Per_1 economicamente autosufficiente e non vivrà più con i genitori.
7) Ciascuna parte dichiara di essere economicamente autosufficiente e di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento a carico dell'altra parte;
8) Le spese della presente procedura saranno corrisposte per intero da . Parte_1
Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzato il deposito di note di trattazione scritta e preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio da loro contratto alle seguenti condizioni:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cervia;
pagina 2 di 5
2. Confermare che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Cervia in via Galimberti n 8 Ravenna (RA), unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, ivi presenti, rimarrà in godimento della sig. Pt_1
3. Confermare che ciascuna parte dichiara di essere economicamente autosufficiente e di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento a carico dell'altra;
4. Dare atto che le parti hanno già dato atto in sede di separazione di nulla avere a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo nessuno escluso;
5. La figlia minorenne resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il Per_1 padre, anche ai fini anagrafici;
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza dei figli presso ciascuno, mentre le scelte di straordinaria importanza saranno concordate tra i medesimi, impegnandosi le parti a tenere conto, in ogni circostanza, delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della figlia minore;
6. La Sig.ra potrà vedere e tenere con sè la figlia liberamente accordandosi direttamente con quest'ultima per i Parte_2 periodi e le modalità, informato il padre, e comunque per circa tre giorni alla settimana
7. Il Sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario della figlia e corrisponderà quale Pt_1 contributo al mantenimento della stessa alla la somma mensile di € 200 che raggiunta la maggiore età verrà Parte_2 versata direttamente alla figlia . Per_1
8. Le spese della presente procedura saranno corrisposte per intero da . Parte_1
Con decreto emesso in data 23.11.2023, il Giudice delegato fissava udienza in data 11.04.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 28.12.2023 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Con ordinanza emessa in data 02.05.2024, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Con ordinanza emessa in data 05.07.2024, il Collegio convocava le parti per gli opportuni chiarimenti in ordine alla condizione n. 6 che pone a carico del sig. il mantenimento ordinario e straordinario Pt_1 della figlia, con corresponsione da parte dello stesso alla sig.ra di un contributo mensile pari ad Parte_2 euro 200,00. All'udienza del 26.09.2024, le parti davano atto che, nelle more, la figlia aveva iniziato a vivere per pari tempo presso l'abitazione paterna e quella materna e che la sig.ra contribuiva direttamente Parte_2 all'acquisto dell'abbigliamento e delle ulteriori spese della figlia quando la stessa si trovava presso di lei. Le parti, alla luce del collocamento paritario e della disparità reddituale, insistevano per l'omologa delle condizioni di cui al ricorso congiunto, esclusa la condizione n. 5 in considerazione della pari permanenza della figlia presso ciascun genitore. Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali, dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e dalla separazione di fatto già in essere, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. pagina 3 di 5 Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come, alla luce dei chiarimenti resi dalle parti in udienza e dell'attuale regime di collocamento paritario della figlia presso ciascun genitore, non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti, esclusa la n. 5, in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge e all'ordine pubblico e risultano conformi all'interesse della figlia minore come disciplinato dalle norme positive. Per_1
La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate. Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3, primo comma, n. 2), lett. b), l. n. 898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970 e di conferma della protrazione dello stato di separazione dalla comparizione delle parti innanzi al giudice delegato e delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Cervia (RA) in data Parte_2
06.06.2009, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cervia (RA), al n. 19, p. I, anno 2009;
-preso atto del collocamento paritario della minore presso ciascun genitore, OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, esclusa la condizione n. 5, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervia (RA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite;
pagina 4 di 5 - DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio avanzata in atti dalle parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 09.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2823/2023 promossa da: (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Cervia (RA), Via Galimberti n. 8, con il patrocinio dell'avv. EMANUELE GENTILI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cesena, Via Ex Tiro a Segno n. 20 e (C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. EMANUELE GENTILI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cesena, Via Ex Tiro a Segno n. 20
- RICORRENTI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI All'udienza del 26.09.2024, le parti concludevano come da verbale d'udienza. In data 28.12.2023 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt. 473- bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15.11.2023, e adivano Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio a Cervia (RA) in data 06.06.2009, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune, all'atto n.19, parte I, anno 2009, che dall'unione era nata in data [...] la figlia che, nel corso degli anni, insanabili contrasti e profonde diversità avevano portato Persona_1 progressivamente i coniugi ad allontanarsi l'uno dall'altra tanto che, a giugno 2023, la sig.ra si Parte_2 trasferiva in un appartamento in locazione sito a Cervia (RA), via G. Di Vittorio n. 89/p e che, essendo irreversibilmente venuta meno la comunione morale e materiale alla base dell'unione coniugale, avevano deciso di proporre ricorso cumulativo congiunto di separazione e divorzio. Le parti chiedevano quindi al Tribunale di Ravenna di omologare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
““1) I coniugi vivranno separati fermo l'obbligo reciproco di improntare la loro condotta futura al massimo mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, situata a Cervia in via Galimberti n 8 Ravenna (RA), rimarrà assegnata al Sig. che ivi resterà Pt_1
a vivere unitamente alla figlia;
3) si dà atto che la Sig.ra ha già lasciato la propria abitazione per andare a vivere in un appartamento in affitto Parte_2 in Cervia (RA) via G.di Vittorio nr. 89P;
4) la figlia minorenne resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il Per_1 padre, anche ai fini anagrafici;
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza dei figli presso ciascuno, mentre le scelte di straordinaria importanza saranno concordate tra i medesimi, impegnandosi le parti a tenere conto, in ogni circostanza, delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della figlia minore;
5) la Sig.ra potrà vedere e tenere con sè la figlia liberamente accordandosi direttamente con quest'ultima per i Parte_2 periodi e le modalità, informato il padre, e comunque per circa tre giorni alla settimana;
6) Il Sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario della figlia e corrisponderà quale Pt_1 contributo al mantenimento della stessa alla la somma mensile di € 200 fino a quando non sarà Parte_2 Per_1 economicamente autosufficiente e non vivrà più con i genitori.
7) Ciascuna parte dichiara di essere economicamente autosufficiente e di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento a carico dell'altra parte;
8) Le spese della presente procedura saranno corrisposte per intero da . Parte_1
Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzato il deposito di note di trattazione scritta e preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio da loro contratto alle seguenti condizioni:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cervia;
pagina 2 di 5
2. Confermare che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Cervia in via Galimberti n 8 Ravenna (RA), unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, ivi presenti, rimarrà in godimento della sig. Pt_1
3. Confermare che ciascuna parte dichiara di essere economicamente autosufficiente e di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento a carico dell'altra;
4. Dare atto che le parti hanno già dato atto in sede di separazione di nulla avere a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo nessuno escluso;
5. La figlia minorenne resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il Per_1 padre, anche ai fini anagrafici;
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza dei figli presso ciascuno, mentre le scelte di straordinaria importanza saranno concordate tra i medesimi, impegnandosi le parti a tenere conto, in ogni circostanza, delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della figlia minore;
6. La Sig.ra potrà vedere e tenere con sè la figlia liberamente accordandosi direttamente con quest'ultima per i Parte_2 periodi e le modalità, informato il padre, e comunque per circa tre giorni alla settimana
7. Il Sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario della figlia e corrisponderà quale Pt_1 contributo al mantenimento della stessa alla la somma mensile di € 200 che raggiunta la maggiore età verrà Parte_2 versata direttamente alla figlia . Per_1
8. Le spese della presente procedura saranno corrisposte per intero da . Parte_1
Con decreto emesso in data 23.11.2023, il Giudice delegato fissava udienza in data 11.04.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 28.12.2023 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Con ordinanza emessa in data 02.05.2024, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Con ordinanza emessa in data 05.07.2024, il Collegio convocava le parti per gli opportuni chiarimenti in ordine alla condizione n. 6 che pone a carico del sig. il mantenimento ordinario e straordinario Pt_1 della figlia, con corresponsione da parte dello stesso alla sig.ra di un contributo mensile pari ad Parte_2 euro 200,00. All'udienza del 26.09.2024, le parti davano atto che, nelle more, la figlia aveva iniziato a vivere per pari tempo presso l'abitazione paterna e quella materna e che la sig.ra contribuiva direttamente Parte_2 all'acquisto dell'abbigliamento e delle ulteriori spese della figlia quando la stessa si trovava presso di lei. Le parti, alla luce del collocamento paritario e della disparità reddituale, insistevano per l'omologa delle condizioni di cui al ricorso congiunto, esclusa la condizione n. 5 in considerazione della pari permanenza della figlia presso ciascun genitore. Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali, dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e dalla separazione di fatto già in essere, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. pagina 3 di 5 Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come, alla luce dei chiarimenti resi dalle parti in udienza e dell'attuale regime di collocamento paritario della figlia presso ciascun genitore, non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti, esclusa la n. 5, in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge e all'ordine pubblico e risultano conformi all'interesse della figlia minore come disciplinato dalle norme positive. Per_1
La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate. Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3, primo comma, n. 2), lett. b), l. n. 898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970 e di conferma della protrazione dello stato di separazione dalla comparizione delle parti innanzi al giudice delegato e delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Cervia (RA) in data Parte_2
06.06.2009, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cervia (RA), al n. 19, p. I, anno 2009;
-preso atto del collocamento paritario della minore presso ciascun genitore, OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, esclusa la condizione n. 5, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervia (RA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite;
pagina 4 di 5 - DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio avanzata in atti dalle parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 09.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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