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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2025, n. 5382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5382 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8290/2023 R.G.
promossa da:
- società unipersonale, in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Alberto FRASCÀ del foro di Torino, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
e con l'intervento di in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Controparte_1 pro tempore sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto FRASCÀ del foro di Torino, Parte_2 in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
-INTERVENUTA quale successore a titolo particolare della ai sensi dell'art. Parte_1
111 c.p.c.-
contro
:
in persona dell'omonimo titolare Controparte_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Diletta LO VECCHIO del foro di Torino, in forza di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
pagina 1 di 27 e
contro
: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Flavio DE GIROLAMO del foro di Milano e Vincenzo BRUNO del foro di Torino, in forza di procura generale alle liti ed alla rappresentanza processuale a rogito Notaio
di Milano in data 04.12.2012, rep. 31423 e racc. 9379 (All. A); Persona_1
-TERZA CHIAMATA - avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte attrice opponente e l'intervenuta (nelle “note Parte_1 CP_1 scritte” depositate in data 09.09.2025 e nell'Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 12.09.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda,
In via preliminare: respingere l'eventuale domanda avversaria di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, esecutorietà art. 648 c.p.c., essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e non ricorrendo gli estremi di legge limitatamente alla pretesa azionata e concessa con il Decreto opposto.
In via istruttoria:
- disporsi, se del caso, CTU volta a individuare i vizi e i difetti di esecuzione delle opere svolte dalla ditta per la costruzione della palazzina sita in Torino, Strada Controparte_2 della Pronda n. 52/93 di proprietà della e quantificarne i costi di ripristino;
Parte_1
- ammettere prova per interpello formale e testi sulle circostanze dedotte in narrativa, che ci si riserva nei termini di legge di opportunamente capitolare e di indicare testi e che, in ogni caso, debbono intendere precedute dal rituale “Vero è che”, con i testi che verranno indicati nelle memorie istruttorie
Nel merito: revocarsi, dichiararsi la nullità o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto, accertando che la
[...] nulla deve alla LE MO DI SQ;
Parte_1 CP_2
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che la responsabilità della Controparte_4
, in persona del suo titolare, per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di
[...] ristrutturazione di cui al contratto di appalto del 2.8.2019, essendo presenti vizi e difetti evidenziati in narrativa e nella perizia prodotta in causa;
pagina 2 di 27 - per l'effetto condannare l'impresa individuale , in persona del Controparte_2 suo titolare, ad emendare e ripristinare l'opera o, alternativamente, a corrispondere la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi, nella misura accertata dalla perizia prodotta in causa, per la parte imputabile a , pari ad Euro 220.000,00 (oltre IVA) o, in Controparte_2 subordine, nella misura veriore che sarà accertata in corso di causa;
- condannare l'impresa individuale , in persona del suo titolare., Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, poiché derivanti dai difetti dell'opera commessa in appalto, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia, con riserva, fin d'ora, di agire per il risarcimento dell'ulteriore danno che dovesse emergere dalla causa Tribunale di Cuneo – R.G. n. 988/2021, così come esposto in narrativa;
In tutti i casi:
Col favore delle competenze e spese di giudizio, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. così come per legge.
In particolare, richiamate le già precisate conclusioni, questa difesa ribadisce la richiesta, formulata con le note di udienza del 31.10.2024, che l'Ill.mo G.I., in ossequio ai poteri di revisione dell'art. 177
c.p.c., Voglia modificare e/o revocare la propria Ordinanza del 6 giugno 2024, con conseguente remissione della causa in istruttoria, e, in tal senso, insiste per le istanze già formulate ed in particolare:
- per l'accoglimento della richiesta di disporsi CTU volta ad individuare i vizi e i difetti occulti di esecuzione delle opere appaltate dalla per la costruzione della Controparte_5 palazzina sita in Torino, Strada della Pronda n. 52/93 e successiva quantificazione dei costi di ripristino, conferendo al CTU nominando i più ampi poteri di indagine in tal senso, facendo sul punto integrale richiamo alla consulenza tecnica di parte redatta dall'Arch. , datata Persona_2
7.12.2021 (allegato sub. 10 all'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo) ed al quesito peritale già formulato con l'atto di citazione in opposizione datato 14.4.2023 (evidenziando come la CTU sia stata in effetti richiesta da tutte le parti in causa);
- per il rigetto delle prove per interrogatorio e testi dedotte dalla controparte per le ragioni CP_2 esposte nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c., del 24 aprile 2024;
- nelle denegata ipotesi di ammissione dei capi di prova formulati da controparte, per l'ammissione in prova contraria, oltreché sui capi di prova da 1 a 5 formulati in sola prova contraria nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c., del 24 aprile 2024, con i testi ivi indicati che, per comodità, si richiamano:
1) Arch. , con studio in Trofarello (TO), Via Roma 35/b Testimone_1
pagina 3 di 27 2) Arch. con studio in Collegno (TO); Viale Gramsci 1 Persona_2
3) P.I. domiciliato in Torino, Via Cirenaica 19.”. Controparte_6
Per la parte convenuta opposta in persona dell'omonimo Controparte_2 titolare sig. (nelle “note scritte” depositate in data 10.09.2025 e nell'Ordinanza ex CP_2 art. 127 ter c.p.c. in data 12.09.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ditta Controparte_2
, per i motivi esposti in atto e conseguentemente rigettare la domanda avversaria;
[...]
- Accertare e dichiarare la decadenza del committente dall'azione di garanzia attesa l'omessa denuncia all'appaltatore dei presunti vizi e difetti riscontrati nel termine di giorni 60 dalla scoperta e per l'effetto dichiarare prescritta la relativa azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c;
- Accertare e dichiarare la decadenza del committente dall'azione di garanzia e per l'effetto dichiarare prescritta la relativa azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c;
- Concedere la provvisorietà esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per i motivi esposti in atti;
Nel merito
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari
- Rigettare l'avversaria opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1713/2023, per i motivi esposti in atti, stante l'intervenuta accettazione dell'opera;
- Attesa la contestazione dei medesimi danni inoltrata all'Arch. nonché alla Tes_1 CP_5
accertare e dichiarare l'intervenuto risarcimento dei danni patiti dalla
[...] Parte_3
da parte della per conto dell'Arch
[...] Controparte_7 [...]
, e per l'effetto rigettare la domanda;
Tes_1
-Attesa la contestazione dei medesimi danni alla accertare e dichiarare l'intervenuto Parte_4 risarcimento dei danni patiti dalla , da parte della a seguito della Parte_1 Parte_4 causa civile pendente innanzi il Tribunale di Cuneo rg. 988/2021 e per l'effetto rigettare la domanda;
- Attesa la contestazione dei medesimi danni alla , accertare e dichiarare l'intervenuto CP_8 risarcimento dei danni patiti dalla , da parte della ditta per l'effetto Parte_1 CP_8 rigettare la domanda;
pagina 4 di 27 - Respingere la domanda attorea in quanto manifestatamente infondata, stante la mancanza di responsabilità in capo alla convenuta, per i motivi di cui al presente atto;
- In via subordinata
In caso di revoca del decreto ingiuntivo, condannare la in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare alla , Controparte_9 la somma di Euro 24.400,00, quale saldo lavori, oltre interessi di mora dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, per i motivi esposti in atti;
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, condannare
[...]
nel limite del giusto e provato, previo accertamento della effettiva responsabilità, CP_2 anche del committente per omessa vigilanza , nella causazione dei danni, con rideterminazione dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento, al netto di quanto già ricevuto da Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, a tale titolo di risarcimento dalle
[...] ditte/imprese che hanno operato nel cantiere, con eventuale compensazione;
In ogni caso, in via principale nei confronti della terza chiamata
- Nella denegata ipotesi di accoglimento, parziale o integrale, della domanda di parte attrice dichiarare il terzo, , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con sede in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, tenuto a tenere indenne e manlevare
l'esponente da ogni pretesa pecuniaria avanzata dalla in persona del Parte_3 legale rappresentante pro tempore, in ragione e come conseguenza del presente procedimento.
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola del patto di gestione della lite ( articolo 28 delle condizioni di polizza) per i motivi esposti in atti e per l'effetto tenere indenne e manlevare la
[...] da tutte le spese , con rimborso delle spese legali e di ctu. Controparte_5
In via istruttoria
Ammettere prova per interpello e testi, in materia diretta nonché contraria, sui capitoli di prova dedotti e da dedurre, nelle rispettive memorie istruttorie, da intendersi preceduti dalla locuzione “
Vero che”, con i testi ivi indicati.
Ordinare ex art. 210 cpc, la copia delle quietanze e degli atti di transazione di cui alle posizioni indicate in narrativa ( , ) nonché degli atti di causa Trib. di Tes_1 Parte_4 CP_8
Cuneo RG. 988/2021;
Con riserva di meglio argomentare, produrre documenti, capitolare prove ed indicare testimoni, nei concedendi termini di legge, con salvezza di ogni diritto. In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, del procedimento monitorio, spese di mediazione oltre accessori di legge ed esposti e con vittoria delle spese di ctp e ctu.” pagina 5 di 27 Per la terza chiamata nelle “note scritte” depositate in data Controparte_3
10.09.2025 e nell'Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 12.09.2025):
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato ogni ulteriore diritto, ragione ed azione, nei confronti della parte attrice e/o di terzi responsabili o corresponsabili, da far valere in questa come in ogni altra separata sede;
Previe le più opportune ulteriori declaratorie del caso;
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi;
Ammettere, previa revoca dell'ordinanza del 06.06.2024, le istanze istruttorie articolate con la seconda memoria ex art. 183 cpc;
In via preliminare:
Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1667 e 1669 cc., la decadenza e/o prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dalla;
Parte_1
Nel merito in via principale:
Respingersi le domande risarcitorie proposte da parte attrice per essere infondate in fatto ed in diritto
e, conseguentemente, assolversi la società conchiudente dalle avversarie domande di garanzia e manleva;
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda risarcitoria dispiegata da parte attrice, limitarsi le somme riconosciute in favore della medesima a quanto risulterà provato in corso di causa;
Accertarsi e dichiararsi l'inoperatività della garanzia assicurativa derivante dalla polizza per i motivi in atti, per l'effetto, respingersi tutte le avversarie domande;
In via di ulteriore subordine:
Accertarsi e dichiararsi la quota di responsabilità addebitabile alla sola ditta
[...]
e, per l'effetto, limitarsi la condanna della compagnia conchiudente alla CP_2 corresponsione dell'indennizzo relativo alla sola quota parte riconosciuta addebitabile al proprio assicurato, con esclusione di ogni condanna solidale;
Accertarsi la violazione del patto di gestione della lite da parte dell'assicurato con conseguente esclusione delle spese legali e tecniche e, in ogni caso, contenersi l'indennizzo eventualmente spettante al medesimo nell'ambito delle condizioni contrattuali e nei limiti dei massimali di polizza con applicazione delle franchigie, scoperti e sotto-limiti contrattualmente previsti.
In ogni caso: Con il favore delle spese e dei compensi tutti di giudizio e patrocinio ex D.M. 55/2014, oltre 15% rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”;
pagina 6 di 27
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dal sig. titolare dell'impresa individuale CP_2 [...]
il Tribunale di Torino, con decreto n. 1713/2023, datato 02/03/2023, depositato in CP_2 data 03/03/2023, ha ingiunto alla società di pagare alla ricorrente la somma di Parte_1
Euro 24.400,00, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 14.04.2023 ritualmente notificato, la società in Parte_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig.
, ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto Parte_2 decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta in Controparte_2 persona dell'omonimo titolare sig. depositando comparsa di costituzione e CP_2 risposta, chiedendo l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la
[...] differendo la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la Controparte_3 citazione del terzo, nel rispetto dei termini a comparire e la relativa costituzione in giudizio e domandando, in via preliminare e nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 7 di 27 1.5. Con provvedimento in data 28.07.2023 il Giudice Istruttore dr.ssa VIGONE ha autorizzato la chiamata del terzo e differito, ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo.
1.6. Si è costituita telematicamente la terza chiamata in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, depositando comparsa di costituzione e risposta e domandando, in via preliminare e nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.7. In data 26.01.2024 si è costituita telematicamente la società in persona CP_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore sig. depositando Parte_2 comparsa di costituzione, intervenendo quale successore a titolo particolare della Parte_1
ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e riferendo:
[...]
- che con atto di scissione parziale proporzionale a rogito Notaio di Torino in Persona_3 data 14/12/2023, Rep. 148928 – Racc. 46407 (doc. 1), è stata attuata scissione parziale proporzionale della società mediante il trasferimento alla del ramo di attività Parte_1 CP_1 immobiliare costituito dagli elementi attivi e passivi descritti nel progetto di scissione (doc. 2), quale complesso di beni patrimoniali che la ha dichiarato di trasferire alla Parte_1 CP_1 che ha accettato;
- che, per effetto della scissione (art. 1 e 2 dell'atto) la per quanto concerne il ramo di CP_1 attività trasferito, subentra in ogni rapporto attivo e passivo, ragione od azione già spettanti a
[...]
Parte_1
- che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la interviene nella presente causa quale successore a CP_1 titolo particolare della e ne richiama integralmente le difese e le conclusioni rese Pt_1 Parte_1 nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
1.8. Con Ordinanza datata 3.02.2024 il Giudice Istruttore non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, ha concesso alle parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.:
1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
pagina 8 di 27 3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
1.9. Con Ordinanza in data 6.06.2024 il nuovo Giudice Istruttore:
- lette le memorie depositate dalle parti ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.;
- esaminati gli atti e documenti di causa;
- lette le deduzioni istruttorie proposte dalla parte attrice opponente e dall'intervenuta in citazione e nella memoria depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 3) c.p.c. (CTU e prove orali);
- lette le deduzioni istruttorie proposte dalla parte convenuta opposta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. (CTU, ordine di esibizione e prove orali);
- lette le deduzioni istruttorie proposte dalla terza chiamata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. (CTU);
- ha rilevato, peraltro, che in comparsa di costituzione e risposta la parte convenuta opposta ha eccepito, in via preliminare (esponendo le relative circostanze):
➢ la carenza di legittimazione passiva della ditta Controparte_2
➢ la decadenza del committente dall'azione di garanzia attesa l'omessa denuncia all'appaltatore dei presunti vizi e difetti riscontrati nel termine di giorni 60 dalla scoperta e la prescrizione della relativa azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c.;
➢ la decadenza del committente dall'azione di garanzia e la prescrizione della relativa azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c.;
- ha rilevato che, a fronte di tali eccezioni proposte dalla parte convenuta opposta in via preliminare in comparsa di costituzione e risposta, la parte attrice opponente e l'intervenuta non hanno depositato la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. (e neppure la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.), con conseguente applicazione del principio di “non contestazione” delle relative circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.;
- ha ritenuto che la decisione su una delle suddette questioni preliminari potrebbe definire il giudizio, per cui, ai sensi dell'art. 187, 2° o 3° comma, c.p.c., è opportuno rimettere la causa al Giudicante
(Tribunale in composizione monocratica) affinché si pronunci sulle suddette questioni con Sentenza;
- ha ritenuto che, pur essendo la causa matura per la decisione, prima di invitare le parti a precisare le conclusioni, ai sensi dell'art. 187, 1° comma, c.p.c., è opportuno formulare alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., tenendo conto:
• delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti;
• di quanto disposto nella presente Ordinanza relativamente alle eccezioni proposte dalla parte convenuta opposta in via preliminare;
pagina 9 di 27 • dell'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
• dell'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
• del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
• dell'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;
• del vantaggio per la parte vittoriosa nei vari gradi di giudizio di ottenere in tempi brevi una somma di denaro senza dover subire il rischio dell'eventuale insolvenza della controparte e/o senza dover affrontare le incerte e costose procedure di esecuzione forzata, di cui la parte vittoriosa dovrebbe comunque anticipare le ingenti spese e che potrebbero concludersi, in tutto o in parte, infruttuosamente;
• delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda,
c.p.c.;
• dell'eventuale applicazione dell'art. 116 c.p.c.;
§ versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 10.000,00= dalla parte attrice opponente e dall'intervenuta alla parte convenuta opposta Parte_1 CP_1
, in persona dell'omonimo titolare Controparte_2 CP_2
§ rinuncia delle parti a tutte le rispettive domande, compresa la domanda di cui al ricorso monitorio;
§ spese del procedimento monitorio a carico della parte convenuta opposta
[...]
, in persona dell'omonimo titolare CP_2 CP_2
§ spese del presente giudizio di opposizione compensate;
§ il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
- ha avvisato le parti che, nel caso di mancata accettazione della suddetta proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., sarebbe stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e, considerato il lasso di tempo intercorrente fino a tale udienza, sarebbe stata contestualmente disposta la mediazione demandata prevista dall'art. 5 quater, D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022), tenuto conto dei rilievi che seguono:
§ la norma citata prevede testualmente quanto segue:
“
1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui pagina 10 di 27 all'articolo 6.
2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale.”;
§ dunque, in qualunque grado del giudizio, anche di appello e fino alla precisazione delle conclusioni o discussione, il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione ed in tal caso lo stesso diviene condizione di procedibilità della domanda;
§ la procedura non è impedita dal fallimento dell'eventuale precedente conciliazione obbligatoria (cfr. relazione illustrativa al D.Lgs. 28/2010);
§ il disposto di cui all'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010 deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1, che disciplina una condizione di procedibilità ad hoc (cfr. in tal senso: Tribunale Prato 16 gennaio 2012 in Giurisprudenza di Merito
2012, 5, 1078);
§ dunque, la procedura di mediazione delegata potenzialmente si applica a tutte le controversie relative a diritti disponibili (cfr. Tribunale Milano sez. IX, 14 ottobre 2015 in Ilfamiliarista.it 2015, 17 dicembre;
Tribunale Milano ord. 29 ottobre 2013) e pendenti (Tribunale Brescia 28 novembre 2013);
§ in giurisprudenza è stato affermato che “qualora la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio, il giudice può disporre ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010 n. 28, come introdotto dal d.l. n. 69/13, conv. in l. n. 98 del 9 agosto 2013 (attualmente ai sensi dell'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010, introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (cfr. in tal senso: Tribunale
Vasto 23 giugno 2015, in Redazione Giuffrè 2015);
§ in particolare, deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il Giudice, in sede di formulazione della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., può indicare alle parti che, qualora la proposta non venga accettata, sarà disposta la mediazione ex officio iudicis” (cfr. in tal senso:
Tribunale Palermo, sez. I, 16 luglio 2014, in GiustiziaCivile.com 2015, 12 febbraio);
§ sul punto, è stato anche affermato che “al cospetto di una causa che, già in itinere, abbia avuto un corso sproporzionato rispetto ai termini reali della controversia, è opportuno che il giudice formuli una proposta conciliativa;
ove le parti rifiutino immotivatamente la proposta, il giudice ben può pagina 11 di 27 avviarle alla mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs.28/2010 (attualmente ai sensi dell'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010, introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022)” (cfr. in tal senso: Tribunale Milano 21 marzo 2014 in Redazione Giuffrè 2014);
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, assegnando alle parti termine perentorio fino al 31.10.2024 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, riservando la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.10. Con Ordinanza in data 6.11.2024 il Giudice Istruttore:
- ha preso atto che né la parte attrice opponente e l'intervenuta né la parte convenuta opposta hanno inteso aderire alla proposta conciliativa formulata dal sottoscritto Giudice, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (nonostante gli evidenti vantaggi che ne sarebbero derivati, ampiamente illustrati nella precedente
Ordinanza);
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione ex art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010
(introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissa udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti:
• a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
• a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore;
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino all'11.09.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento e l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.11. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte”, dando atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione e precisando le conclusioni così come in epigrafe. pagina 12 di 27 1.12.Con Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 12.09.2025 il Giudice Istruttore ha quindi trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di
60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-quinquies 1° comma c.p.c.
2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti.
2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice opponente e Pt_1 Parte_1
l'intervenuta hanno chiesto l'ammissione delle prove dedotte nelle memorie depositate CP_1 ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2) e n. 3), c.p.c. e, precisamente, in via istruttoria hanno domandato testualmente quanto segue:
“- disporsi, se del caso, CTU volta a individuare i vizi e i difetti di esecuzione delle opere svolte dalla ditta per la costruzione della palazzina sita in Torino, Strada Controparte_2 della Pronda n. 52/93 di proprietà della e quantificarne i costi di ripristino;
Parte_1
- ammettere prova per interpello formale e testi sulle circostanze dedotte in narrativa, che ci si riserva nei termini di legge di opportunamente capitolare e di indicare testi e che, in ogni caso, debbono intendere precedute dal rituale “Vero è che”, con i testi che verranno indicati nelle memorie istruttorie
In particolare, richiamate le già precisate conclusioni, questa difesa ribadisce la richiesta, formulata con le note di udienza del 31.10.2024, che l'Ill.mo G.I., in ossequio ai poteri di revisione dell'art. 177
c.p.c., Voglia modificare e/o revocare la propria Ordinanza del 6 giugno 2024, con conseguente remissione della causa in istruttoria, e, in tal senso, insiste per le istanze già formulate ed in particolare:
- per l'accoglimento della richiesta di disporsi CTU volta ad individuare i vizi e i difetti occulti di esecuzione delle opere appaltate dalla per la costruzione della Controparte_5 palazzina sita in Torino, Strada della Pronda n. 52/93 e successiva quantificazione dei costi di ripristino, conferendo al CTU nominando i più ampi poteri di indagine in tal senso, facendo sul punto integrale richiamo alla consulenza tecnica di parte redatta dall'Arch. , datata Persona_2
7.12.2021 (allegato sub. 10 all'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo) ed al quesito peritale già formulato con l'atto di citazione in opposizione datato 14.4.2023 (evidenziando come la pagina 13 di 27 CTU sia stata in effetti richiesta da tutte le parti in causa);
- per il rigetto delle prove per interrogatorio e testi dedotte dalla controparte per le ragioni CP_2 esposte nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c., del 24 aprile 2024;
- nelle denegata ipotesi di ammissione dei capi di prova formulati da controparte, per l'ammissione in prova contraria, oltreché sui capi di prova da 1 a 5 formulati in sola prova contraria nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c., del 24 aprile 2024, con i testi ivi indicati che, per comodità, si richiamano:
1) Arch. , con studio in Trofarello (TO), Via Roma 35/b Testimone_1
2) Arch. con studio in Collegno (TO); Viale Gramsci 1 Persona_2
3) P.I. domiciliato in Torino, Via Cirenaica 19.”. Controparte_6
2.2. A sua volta, nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta opposta
[...]
in persona dell'omonimo titolare sig. ha chiesto l'ammissione CP_2 CP_2 delle prove dedotte nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2) e n. 3), c.p.c. e, precisamente, in via istruttoria hanno domandato testualmente quanto segue:
“Ammettere prova per interpello e testi, in materia diretta nonché contraria, sui capitoli di prova dedotti e da dedurre, nelle rispettive memorie istruttorie, da intendersi preceduti dalla locuzione “
Vero che”, con i testi ivi indicati.
Ordinare ex art. 210 cpc, la copia delle quietanze e degli atti di transazione di cui alle posizioni indicate in narrativa ( , ) nonché degli atti di causa Trib. di Tes_1 Parte_4 CP_8
Cuneo RG. 988/2021”
2.3. Le predette istanze non possono trovare accoglimento.
Invero, come in parte già anticipato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza in data 6.06.2024, le predette deduzioni istruttorie risultano irrilevanti, tenuto conto della fondatezza delle eccezioni preliminari proposte dalla parte convenuta opposta e della terza chiamata, nei limiti e secondo le precisazioni che saranno esposte infra.
pagina 14 di 27
3. Sul merito della presente causa.
3.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente e l'intervenuta anno Parte_1 CP_1 chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito: revocarsi, dichiararsi la nullità o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto, accertando che la
[...] nulla deve alla;
Parte_1 Controparte_2
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che la responsabilità della Controparte_4
, in persona del suo titolare, per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di
[...] ristrutturazione di cui al contratto di appalto del 2.8.2019, essendo presenti vizi e difetti evidenziati in narrativa e nella perizia prodotta in causa;
- per l'effetto condannare l'impresa individuale , in persona del CP_2 CP_2 suo titolare, ad emendare e ripristinare l'opera o, alternativamente, a corrispondere la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi, nella misura accertata dalla perizia prodotta in causa, per la parte imputabile a , pari ad Euro 220.000,00 (oltre IVA) o, in Controparte_2 subordine, nella misura veriore che sarà accertata in corso di causa;
- condannare l'impresa individuale , in persona del suo titolare, Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, poiché derivanti dai difetti dell'opera commessa in appalto, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia, con riserva, fin d'ora, di agire per il risarcimento dell'ulteriore danno che dovesse emergere dalla causa Tribunale di Cuneo – R.G. n. 988/2021, così come esposto in narrativa”.
L'opposizione e le predette domande ed eccezioni non risultano fondate e, quindi, devono essere rigettate, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3.2. Invero, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo:
- che in data 2.08.2019 la ricorrente e la società sottoscrivevano un contratto di Parte_1 appalto avente ad oggetto l'esecuzione di opere edili progettate dall'Architetto
[...]
, su un'area di proprietà della società sita nel comune di Torino, per Per_4 Parte_1 la complessiva somma di Euro 255.000,00, oltre iva ( doc. 1), poi ridotta ad Euro 254.000,00= oltre iva;
pagina 15 di 27 - che la ricorrente eseguiva le opere murarie di cui al progetto suindicato, ricevendo il pagamento della somma complessiva di Euro 234.000,00=, oltre iva, come risulta dal rendiconto redatto dal Direttore dei lavori Arch. (doc. 2); Persona_4
- che in data 06.09.2021 la ricorrente emetteva la fattura di saldo, pari ad Euro 20.000,00, oltre iva , per complessivi Euro 24.400,00= anticipando la copia di cortesia alla società con Parte_1 mail ordinaria del 15.09.2021 (doc. 3, 4);
- che seguiva, in pari data, l'invio della fattura elettronica , come risulta dai file nativi xml prodotti
(doc. 4);
- che a nulla sono valsi i tentativi stragiudiziali di ottenere il pagamento del dovuto.
3.3. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in
Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018;
Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in
Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n.
12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II,
29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni
Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 pagina 16 di 27 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione Giuffrè
2019; Tribunale Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno sez. II,
31 ottobre 2014 n. 5151 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, pag. 239).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto, tenuto conto di quanto si dirà infra.
3.4. Invero, nel caso di specie risultano accertate le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta:
- in data 2.08.2019 il sig. quale titolare dell'impresa individuale CP_2 [...]
e la società in persona del legale rappresentante pro CP_2 Parte_1 tempore, sottoscrivevano per il medesimo cantiere su un'area di proprietà della predetta società sita nel comune di Torino, due contratti di appalto e, precisamente:
➢ uno in data 20.02.2019, avente ad oggetto la realizzazione delle strutture in cemento in armato, per la somma di Euro 125.000,00, oltre IVA (cfr. doc. 6 della parte convenuta opposta);
➢ l'altro in data 02.08.2019, avente ad oggetto l'esecuzione di opere edili progettate dall'Architetto per la complessiva somma di Euro 255.000,00 oltre Persona_4
IVA, poi ridotta ad Euro 254.000,00= oltre IVA (la circostanza è pacifica in causa oltre che documentalmente provata: cfr. doc. 1 della parte convenuta opposta e doc. 2 della parte attrice opponente);
- in esecuzione degli accordi contrattuali di cui al primo contratto di appalto, l'impresa individuale
[...]
in persona dell'omonimo titolare sig. eseguiva la Controparte_2 CP_2 realizzazione delle strutture in cemento armato, incassando, senza contestazioni avversarie, la somma pagina 17 di 27 di Euro 125.000,00, oltre IVA (tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta, non è stata specificamente e tempestivamente contestata dalla parte attrice opponente e dall'intervenuta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., non avendo depositato la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. e neppure la memoria ex art. 183, 6° comma,
n. 2, c.p.c.);
- l'impresa individuale in persona dell'omonimo titolare sig. Controparte_2
eseguiva le opere murarie di cui al progetto suindicato, ricevendo il pagamento CP_2 della somma complessiva di Euro 234.000,00=, oltre IVA, come risulta dal rendiconto redatto dal
Direttore dei lavori Arch. (la circostanza è pacifica in causa oltre che Persona_4 documentalmente provata: cfr. doc. 2 della parte convenuta opposta e doc. 3 della parte attrice opponente).
3.5. Nel proprio atto di citazione la parte attrice opponente ha eccepito:
- che nella fase antecedente alla chiusura dei lavori venivano riscontrate:
• varie lesioni sulla facciata dell'edificio appena completata, sia in prossimità degli elementi strutturali principali (solai e travi) che in alcuni tamponamenti dell'edificio;
• un'eccessiva deformazione della parete di contenimento posta in prossimità delle fondazioni sul lato sud della nuova palazzina;
lo stesso Arch. in data 13.07.2020, a Persona_4 seguito di sopralluogo, dichiarava che non era stato possibile redigere il collaudo provvisorio e quello definitivo, compreso l'emissione del relativo certificato, in quanto si erano riscontrati alcuni inconvenienti a carico dell'impresa esecutrice, già contestati in precedenza dal
Committente (doc. 4);
- che a seguito di alcuni sopralluoghi e ricognizioni svolte da un geologo appositamente incaricato dalla società e dal collaudatore finale delle opere, emergeva che l'impostazione Parte_1 di calcolo delle fondazioni non era condivisa dai due professionisti intervenuti sia per il coefficiente di portata del terreno adottato nei calcoli che, conseguentemente, per il piano di posa adottato;
la verifica strutturale del muro di contenimento effettuata dal collaudatore evidenziava criticità sugli spostamenti dello stesso, anche in base alla posa di vetrini di controllo degli spostamenti da parte di apposito laboratorio di prove strutturali qualificato dal Ministero;
tali vetrini mostravano già i Controparte_10 primi scostamenti dalla posizione nominale dopo pochi giorni dall'installazione e di doveva provvedere al necessario puntellamento del muro;
anche i successivi approfondimenti geologici evidenziavano scarse caratteristiche del terreno in prossimità sia della vecchia costruzione che della rampa di accesso ai locali interrati del vecchio fabbricato;
tali scostamenti erano causa, chiaramente, della formazione di pagina 18 di 27 fessurazioni e ciò ha imposto di mettere in atto un intervento immediato e idoneo a consolidare e stabilizzare il muro per evitare l'aggravarsi dello stato di deformazione e, conseguentemente, della situazione della struttura adiacente;
- che tali gravi problematiche venivano immediatamente denunziate dalla società Parte_1 con comunicazione del 3.08.2020 indirizzata all'Arch. (doc. 5); Persona_4
- che l'approfondimento della problematica evidenziava l'erronea valutazione progettuale, poiché
l'eccessiva vicinanza della fondazione al muro di contenimento della rampa aveva prodotto sollecitazioni tali da provocare la rotazione della struttura progettata andando, di fatto, a deformare la parte di contenimento preesistente, non idonea a sopportare nuove sollecitazioni;
- che a seguito di nuovo progetto strutturale si perveniva alla risoluzione della problematica mediante la realizzazione di una berlinese di micropali, per un importo di Euro 53.440,20; solo a seguito di tale intervento è stato possibile eseguire il collaudo strutturale dell'edificio;
- che dall'indagine eseguita emergevano, peraltro, anche vizi e difetti occulti delle opere dovuti però a carenze realizzative;
più nello specifico, con comunicazione del 23.04.2021 (doc. 6) la società
[...]
diffidava la ditta evidenziando vizi e difetti occulti Parte_1 Controparte_2 delle opere, per quanto potuto rilevare fino a quel momento e, in particolare:
• diffuse lesioni sulla facciata dell'edificio sia in prossimità degli elementi strutturali principali sia in alcuni tamponamenti dell'immobile, con quadri fessurativi diffusi;
• distacchi di intonaco non aderente al supporto;
• verticalità del pilastro del piano primo nella zona giorno;
• irregolarità dell'intonaco di finitura, nelle parti curvilinee interne ed esterne, con evidenti ondulazioni;
• piastrelle in fase di distacco o con problemi di fissaggio del sottofondo;
- che, alla luce di tali problematiche e dei conseguenti danni, la società chiedeva Parte_1 alla ditta appaltatrice l'apertura del relativo sinistro presso la sua società di assicurazioni e questa provvedeva a quanto richiesta;
con comunicazione in data 27.07.2021 (doc. 7) il legale dell'attuale parte attrice opponente, pur prendendo atto dell'apertura dei sinistri da parte dell'Arch.
[...]
e della ditta dava atto che nessuna proposta Per_4 CP_2 Controparte_2 risarcitoria era stata avanzata al fine di una composizione bonaria della controversia, intimando quindi alle parti un termine ultimativo, decorso il quale la società si riteneva libera di Parte_1 tutelare i propri diritti;
- che, nonostante le dette diffide e l'apertura del sinistro, l'attuale parte convenuta opposta emetteva tuttavia la fattura a saldo, comunicata alla società in data 15.09.2021; Parte_1 pagina 19 di 27 - che con comunicazione in data 21.09.2021 (doc. 8) la società respingeva Parte_1 immediatamente detta fattura (quella azionata con il ricorso monitorio che quivi si oppone) in forza dell'eccezione di inadempimento, richiamando la pregressa corrispondenza contenente l'avvenuta denuncia dei gravi vizi e difetti realizzativi dell'appaltatore e la condotta colposa ascrivibile a
[...]
CP_2 CP_2
- che, in assenza di riscontro, con ulteriore p.e.c. in data 29.12.2021 (doc. 9) il legale della società invitava formalmente l'Arch. e la ditta Parte_1 Persona_4 [...]
in solido e ciascuno per quanto di propria competenza, al risarcimento dei danni CP_2 indicati nella perizia tecnica allegata alla diffida medesima, redatta dall'Arch. su Persona_2 incarico della società (doc. 10); tale perizia ha determinato il costo di ripristino in Euro 200.000,00
(oltre IVA); a tale importo è opportuno aggiungere i costi che la ha sostenuto per Parte_1 la realizzazione della “berlinese” di contrasto, pari ad Euro 53.440,20; la perizia ha evidenziato, peraltro che l'elenco dei degradi e delle problematiche visionate è indicativo e non esaustivo poiché gli ammaloramenti, con il passare del tempo, erano destinati a peggiorare o sfociare in nuove problematiche, in allora non definibili;
il perito ha ritenuto pertanto congrua la cifra di Euro 273.440,20 quale somma minima necessaria al ripristino dei luoghi;
- che dalla perizia, già nota a controparte, sono emerse, quindi, in maniera chiara, le responsabilità dell'appaltatore in relazione alla realizzazione dell'opera commissionata;
tali responsabilità sono quantificabili nella somma di Euro 220.000,00 (oltre IVA), escludendo, quindi, dall'importo stimato in perizia, la cifra di Euro 53.440,20 relativa alla “berlinese” di contrasto, realizzata per risolvere una problematica non imputabile all'odierna convenuta.
- che l'appaltatore è gravato da un obbligo di garanzia nei confronti del committente;
la garanzia per vizi e difformità dell'opera, nell'ambito di un contratto di appalto, è quella che grava in capo all'appaltatore una volta che lo stesso abbia realizzato quanto commissionatogli dal committente;
sostanzialmente essa ha ad oggetto la conformità dell'opera al progetto e l'assenza di vizi e difetti di quanto realizzato;
la normativa di riferimento, per quanto concerne la garanzia per vizi e difformità dell'opera, è rappresentata dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile;
in particolare, la prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. si occupa in generale della difformità e dei vizi dell'opera, mentre il successivo art. 1668 c.c. declina il contenuto della garanzia prevista in favore del committente, prevedendo diverse forme di tutela, in parte correlate alla gravità dell'inadempimento dell'appaltatore; più nel dettaglio, partendo da tale seconda previsione, gli strumenti accordati dalla disciplina codicistica legittimano il committente a scegliere tra due forme di tutela alternative: la richiesta dell'eliminazione delle difformità o dei vizi a cura e a spese dell'appaltatore oppure la riduzione proporzionale del prezzo pagina 20 di 27 pattuito;
resta fermo, ai sensi del primo comma dell'art. 1668 c.c., il diritto del committente a richiedere il risarcimento del danno, quando l'emersione dei difetti sia conseguenza di una condotta colposa dell'appaltatore; la norma de qua prevede anche la possibilità della risoluzione giudiziale del contratto ove le difformità o i vizi dell'opera siano tali da renderla “del tutto inadatta alla sua destinazione” (in base al contratto o alla sua intrinseca natura), con effetti retroattivi che, di conseguenza, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del corrispettivo;
- che nel caso in esame, per quanto ci occupa in questa sede, sussiste una responsabilità relativa alla cattiva realizzazione dell'opera, imputabile certamente alla ditta Controparte_2
è, quindi, evidente che la società non solo non sia tenuta al pagamento della Parte_1 fattura a saldo richiesta con il decreto ingiuntivo, ma possa agire, in via riconvenzionale, per la richiesta della eliminazione dei vizi e difformità dell'opera oltre che per il risarcimento del danno;
- che, inoltre, nella vicenda in esame la società commissionava alla Parte_1 [...]
P.IVA con sede in Barge (CN), Via Cardè n. 76, la fornitura dei “falsi Parte_4 P.IVA_1 telai” e dei “cassonetti”, nonché la fornitura e la posa dei serramenti esterni per il proprio immobile, sito in Torino, Strada della Pronda n. 44, di cui ha curato CP_2 CP_2
l'edificazione; a seguito dell'ultimazione della posa dei detti manufatti, la Parte_1 ometteva di corrispondere il saldo della fattura n. 181 del 10.6.2020, pari ad Euro 28.221,86, avendo contestato gravi vizi e difetti nei serramenti medesimi e nella posa;
nonostante i suddetti vizi siano stati prontamente denunziati alla quest'ultima azionava comunque la fattura di cui Parte_4 sopra depositando ricorso monitorio nei confronti della in accoglimento del Parte_1 ricorso, il Tribunale di Cuneo, in data 14.2.2021 emetteva il decreto ingiuntivo n. 114/2021, notificato alla società avverso il decreto ingiuntivo concesso, quest'ultima ha proposto Parte_1 formale opposizione, contestando l'asserito credito avversario per le motivazioni già ampiamente esposte in sede stragiudiziale;
contestualmente, la società ha proposto domanda Parte_1 riconvenzionale chiedendo al Tribunale adito – previo accertamento dell'inidoneità dei beni e della opere – la condanna della alla restituzione della somma di Euro 38.009,10, già Parte_4 corrisposta dalla società in dipendenza del contratto risolto e al pagamento della Parte_1 somma di Euro 17.932,47 a titolo di risarcimento del danno, per un totale di Euro 55.941,57; con comparsa di risposta depositata in data 22.7.2021, la si è costituita nel giudizio Parte_4 di opposizione - Tribunale di Cuneo – R.G. n. 988/2021; in particolare, la ha Parte_4 eccepito la carenza della legittimazione passiva della detta Società in ordine ai vizi relativi alla posa dei manufatti: la a rilevato in quella sede che la responsabilità per i detti vizi debba Parte_4 essere necessariamente ricondotta all'attività svolta dalla ditta che Controparte_2
pagina 21 di 27 ha rivestito il ruolo di general contractor del cantiere per l'edificazione dell'immobile sito in Strada della Pronda, in forza del contratto stipulato con la in data 2.8.2019; alla luce di Parte_1 tale eccezione la società ha deciso di non chiamare in causa l'odierna convenuta, Parte_1 ma si è riservata di farlo e fin d'ora, nella presente causa, nuovamente fa riserva di agire per il risarcimento dell'ulteriore danno che dovesse eventualmente emergere dalla causa Tribunale di Cuneo
– R.G. n. 988/2021; anche di tale porzione di danno la ha inoltrato, in Parte_5 prevenzione, diffida a con comunicazione a mezzo p.e.c. del Controparte_2
28.07.2021 (doc. 11).
3.6. A fronte dele predette eccezioni avanzate dalla parte attrice opponente in atto di citazione, la parte convenuta opposta in persona dell'omonimo titolare sig. Controparte_2 ha eccepito, in via preliminare: CP_2
- la carenza di legittimazione passiva della ditta con conseguente Controparte_2 rigetto delle domande avversarie;
- la decadenza del committente dall'azione di garanzia attesa l'omessa denuncia all'appaltatore dei presunti vizi e difetti riscontrati nel termine di giorni 60 dalla scoperta e la prescrizione della relativa azione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c.;
- la decadenza del committente dall'azione di garanzia e, per l'effetto, la prescrizione della relativa azione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c..
A sua volta, la terza chiamata a eccepito, in via preliminare, ai Controparte_3 sensi e per gli effetti degli articoli 1667 e 1669 cc., la decadenza e/o prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dalla società Parte_6
[...]
. Risulta innanzitutto fondata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c.
[...]
Premesso che, come si è detto, è la stessa parte attrice opponente ad invocare espressamente la garanzia per vizi e difformità dell'opera, ai sensi degli articoli 1667 e 1668 c.c., ai deve richiamare l'art. 1667, comma 2, c.c., ai sensi del quale il committente “deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta gironi dalla scoperta.”
Nel caso di specie, come dedotto sia dalla parte attrice opponente in citazione (al punto 6 pagina
4) sia dalla parte convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta (al punto e pagina 4), in data
3.08.2020 la società contestava unicamente al Direttore lavori e progettista, Parte_1
Arch. in particolare, quanto segue (cfr. doc. 5 della parte attrice opponente): Persona_4
pagina 22 di 27 “sono state notate varie lesioni sulla facciata dell'edificio appena completata, sia in prossimità degli elementi strutturali (solai, travi) che in alcuni tamponamenti dell'edificio;
è stata notata una eccessiva deformazione della parete di contenimento posta in prossimità delle fondazioni sul lato sud della nuova palazzina”
“Una rapida verifica strutturale del muro di contenimento, a scopo precauzionale, è stata effettuata dal
Collaudatore il quale ha evidenziato criticità sugli spostamenti dello stesso, ordinando la posa di vetrini di controllo degli spostamenti da parte di un laboratorio di prove strutturali qualificato dal
Ministero delle Infrastrutture. Tali vetrini hanno mostrato già i primi scostamenti dalla posizione nominale dopo pochi giorni dall'installazione. Si è quindi provveduto al puntellamento dello stesso” .
In data 04.01.2020, l'Ing. , incaricato dalla società Controparte_11 Parte_1 eseguiva il collaudo statico sul nuovo muro controterra di berlinese in micropali già realizzato dalla
(cfr. doc. 8 della parte convenuta opposta) ed in data 4.11.2020 sempre l'Ing. Parte_7 CP_11 eseguiva il collaudo statico delle opere relative ai lavori di costruzione per l'ampliamento di fabbricato esistente in Torino , Strada della Pronda 52/93 specificando a pag. 3 al paragrafo intitolato “andamento dei lavori” quanto segue : “da quanto risulta agli atti, i lavori inerenti le strutture di fondazione in cemento armato e in elevazione si sono svolti secondo il relativo progetto , gli ordini e le disposizioni impartite dal Direttore Dei lavori” (cfr. doc. 9 della parte convenuta opposta). In particolare, a pag. 4 del certificato di collaudo del 04.11.2020 lo stesso Ing. evidenziava gli errori di calcolo CP_11 effettuati dal Direttore Lavori e Progettista Arch. a cui conseguiva il Persona_4 cedimento strutturale di 2-3 cm , con evoluzione dello spostamento del muro controterra della rampa di accesso al piano interrato dell'edificio, in corrispondenza del giunto strutturale. Nel medesimo certificato veniva dato altresì atto della realizzazione di un nuovo muro controterra su berlinese di pali, affiancato a quello esistente, come da collaudo del 04.01.2020.
Soltanto in data 23.04.2021, dopo il deposito di tutti i certificati di collaudo, la società
[...] contestava alla in persona dell'omonimo Parte_1 Controparte_5 titolare sig. i vizi e difetti occulti delle opere (come, del resto dedotto e CP_2 documentato anche dalla stessa parte attrice opponente al punto 10 pagina 5 dell'atto di citazione;
cfr. doc. 6 della parte attrice opponente) e, precisamente:
- diffuse lesioni sulla facciata dell'edificio sia in prossimità degli elementi strutturali principali sia in alcuni tamponamenti dell'immobile, con quadri fessurativi diffusi;
- distacchi di intonaco non aderente al supporto;
- verticalità del pilastro del piano primo nella zona giorno;
- irregolarità dell'intonaco di finitura, nelle parti curvilinee interne ed esterne, con evidenti ondulazioni;
pagina 23 di 27 - piastrelle in fase di distacco o con problemi di fissaggio del sottofondo.
Dunque, risulta accertato che la committente società aveva denunciato Parte_1 all'appaltatore in persona dell'omonimo titolare sig. Controparte_2
le difformità e/o i vizi occulti delle opere soltanto in data 23.04.2021 e, dunque, CP_2 ben oltre il termine di sessanta giorni dalla scoperta, individuabile al più tardi al 3.08.2020, data della precedente contestazione da parte della società al Direttore lavori e progettista Parte_1
Arch. (cfr. doc. 5 della parte attrice opponente), con conseguente decadenza Persona_4 ai sensi del citato art. 1667, comma 2, c.c.
3.6.2. In secondo luogo, risulta fondata eccezione di carenza di legittimazione passiva della ditta
[...]
in persona dell'omonimo titolare sig. (da Controparte_2 CP_2 intendersi come carenza della titolarità sostanziale del rapporto controverso).
Invero, in comparsa di costituzione e risposta (alle pagine 7 e seguenti) la parte convenuta opposta ha dedotto sul punto:
- che, ferme le contestazioni già sollevate in ordine alla mancata contestazione dei presunti vizi e difetti rilevati dall'Arch. alla ditta corre l'obbligo Per_2 Controparte_2 evidenziare come l'esecuzione delle opere esterne sia stata affidata a ditte terze incaricate direttamente dalla società Parte_1
- che ne consegue che tutte le problematiche legate alla presenza di umidità e di fioriture esterne
(marciapiede) saranno da imputarsi ad altre ditte;
- che l'invocata presenza di infiltrazioni sul balcone è considerata dall'Arch. una Per_2 conseguenza delle crepe orizzontali e quindi, anche in tal caso, trattasi di problematica progettuale e non di esecuzione dell'opera;
- che controparte pretende poi di addebitare alla la Controparte_5 realizzazione di un nuovo impianto delle acque meteoriche, sul terrazzo, con conseguente impermeabilizzazione dell'estradosso, giustificandone la necessità a fronte della mancata considerazione da parte del progettista della preesistenza dell'edificio; non si comprende quindi per quale motivazione la ditta dovrebbe essere condannata a pagare la Controparte_2 realizzazione di un opera mai progettata e mai appaltata, per una mancata valutazione del Progettista e
Direttore dei lavori – Architetto;
Per_4
- che in relazione alle contestazioni inerenti l'intonaco, occorre precisare come si tratti di finitura grezza realizzata a mani e non mediante l'utilizzo di mezzi meccanici;
la contestazione del 21.04.2021
pagina 24 di 27 formalizzata dalla società peraltro, si riferisce unicamente ad errori di finitura Parte_1 che non presuppongono certamente il ripristino totale dell'intonaco;
- che, in relazione alla tinteggiatura ed ai cartongessi, occorre precisare come gli stessi siano espressamente esclusi dal contratto di appalto sottoscritto tra le parti in causa e quindi realizzate da
TE ZE (cfr. doc 1);
- che l'impermeabilizzazione del terrazzo del capannone non era di competenza della
[...]
la quale si è occupata solo del terrazzo presente sull'edificio, sul Controparte_5 quale non è stata evidenziata nessuna problematica legata alla presenza di infiltrazioni.
A fronte di tali circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta, la parte attrice opponente e l'intervenuta non hanno depositato la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. (e neppure la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.), con conseguente applicazione del principio di “non contestazione” delle predette circostanze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.
Risulta pertanto risulta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della ditta
[...]
in persona dell'omonimo titolare sig. da Controparte_2 CP_2 intendersi come carenza della titolarità sostanziale del rapporto controverso, in relazione a tutte le opere espressamente escluse dal contratto di appalto ed affidate a ditte terze.
3.7. In conclusione, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
Ai sensi dell'art. 653, 1° comma, c.p.c., se l'opposizione è rigettata con sentenza (passata in giudicato o) provvisoriamente esecutiva “il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.”
Con la presente Sentenza deve quindi disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, tenuto anche conto di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 654 c.p.c.
3.8. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa pagina 25 di 27 qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451).
Del resto, le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite anche in ossequio al c.d.
“criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un a o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile,
Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243;
Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
4. Sulle spese processuali del presente giudizio.
4.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
4.2. Invero, si deve richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.”
Nel caso di specie, sussistono altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, ravvisabili nella particolare natura della causa, implicante complesse questioni di carattere tecnico-giuridico. pagina 26 di 27
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 8290/2023 R.G. promossa dalla società in Parte_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig.
(parte attrice opponente), con l'intervento della società in persona Parte_2 CP_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore sig. (intervenuta quale Parte_2 successore a titolo particolare della ai sensi dell'art. 111 c.p.c.) contro Parte_1 [...]
in persona dell'omonimo titolare sig. (parte Controparte_2 CP_2 convenuta opposta) e contro la società in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore (terza chiamata):
1) Rigetta le deduzioni istruttorie proposte dalla parte attrice opponente società e Pt_1 Parte_1 dall'intervenuta nonché dalla parte convenuta opposta CP_1 Controparte_2
in persona dell'omonimo titolare sig.
[...] CP_2
2) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente società in persona del legale rappresentante pro tempore e, a seguito dell'intervento Parte_1 quale successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c., dalla società in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n.
1713/2023, datato 02/03/2023, depositato in data 03/03/2023, che conferma integralmente.
Dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi degli artt. 653, 1° comma, e 654, 1° comma, c.p.c. -
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c.
Così deciso in Torino, in data 11 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8290/2023 R.G.
promossa da:
- società unipersonale, in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Alberto FRASCÀ del foro di Torino, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
e con l'intervento di in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Controparte_1 pro tempore sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto FRASCÀ del foro di Torino, Parte_2 in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
-INTERVENUTA quale successore a titolo particolare della ai sensi dell'art. Parte_1
111 c.p.c.-
contro
:
in persona dell'omonimo titolare Controparte_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Diletta LO VECCHIO del foro di Torino, in forza di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
pagina 1 di 27 e
contro
: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Flavio DE GIROLAMO del foro di Milano e Vincenzo BRUNO del foro di Torino, in forza di procura generale alle liti ed alla rappresentanza processuale a rogito Notaio
di Milano in data 04.12.2012, rep. 31423 e racc. 9379 (All. A); Persona_1
-TERZA CHIAMATA - avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte attrice opponente e l'intervenuta (nelle “note Parte_1 CP_1 scritte” depositate in data 09.09.2025 e nell'Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 12.09.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda,
In via preliminare: respingere l'eventuale domanda avversaria di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, esecutorietà art. 648 c.p.c., essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e non ricorrendo gli estremi di legge limitatamente alla pretesa azionata e concessa con il Decreto opposto.
In via istruttoria:
- disporsi, se del caso, CTU volta a individuare i vizi e i difetti di esecuzione delle opere svolte dalla ditta per la costruzione della palazzina sita in Torino, Strada Controparte_2 della Pronda n. 52/93 di proprietà della e quantificarne i costi di ripristino;
Parte_1
- ammettere prova per interpello formale e testi sulle circostanze dedotte in narrativa, che ci si riserva nei termini di legge di opportunamente capitolare e di indicare testi e che, in ogni caso, debbono intendere precedute dal rituale “Vero è che”, con i testi che verranno indicati nelle memorie istruttorie
Nel merito: revocarsi, dichiararsi la nullità o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto, accertando che la
[...] nulla deve alla LE MO DI SQ;
Parte_1 CP_2
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che la responsabilità della Controparte_4
, in persona del suo titolare, per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di
[...] ristrutturazione di cui al contratto di appalto del 2.8.2019, essendo presenti vizi e difetti evidenziati in narrativa e nella perizia prodotta in causa;
pagina 2 di 27 - per l'effetto condannare l'impresa individuale , in persona del Controparte_2 suo titolare, ad emendare e ripristinare l'opera o, alternativamente, a corrispondere la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi, nella misura accertata dalla perizia prodotta in causa, per la parte imputabile a , pari ad Euro 220.000,00 (oltre IVA) o, in Controparte_2 subordine, nella misura veriore che sarà accertata in corso di causa;
- condannare l'impresa individuale , in persona del suo titolare., Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, poiché derivanti dai difetti dell'opera commessa in appalto, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia, con riserva, fin d'ora, di agire per il risarcimento dell'ulteriore danno che dovesse emergere dalla causa Tribunale di Cuneo – R.G. n. 988/2021, così come esposto in narrativa;
In tutti i casi:
Col favore delle competenze e spese di giudizio, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. così come per legge.
In particolare, richiamate le già precisate conclusioni, questa difesa ribadisce la richiesta, formulata con le note di udienza del 31.10.2024, che l'Ill.mo G.I., in ossequio ai poteri di revisione dell'art. 177
c.p.c., Voglia modificare e/o revocare la propria Ordinanza del 6 giugno 2024, con conseguente remissione della causa in istruttoria, e, in tal senso, insiste per le istanze già formulate ed in particolare:
- per l'accoglimento della richiesta di disporsi CTU volta ad individuare i vizi e i difetti occulti di esecuzione delle opere appaltate dalla per la costruzione della Controparte_5 palazzina sita in Torino, Strada della Pronda n. 52/93 e successiva quantificazione dei costi di ripristino, conferendo al CTU nominando i più ampi poteri di indagine in tal senso, facendo sul punto integrale richiamo alla consulenza tecnica di parte redatta dall'Arch. , datata Persona_2
7.12.2021 (allegato sub. 10 all'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo) ed al quesito peritale già formulato con l'atto di citazione in opposizione datato 14.4.2023 (evidenziando come la CTU sia stata in effetti richiesta da tutte le parti in causa);
- per il rigetto delle prove per interrogatorio e testi dedotte dalla controparte per le ragioni CP_2 esposte nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c., del 24 aprile 2024;
- nelle denegata ipotesi di ammissione dei capi di prova formulati da controparte, per l'ammissione in prova contraria, oltreché sui capi di prova da 1 a 5 formulati in sola prova contraria nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c., del 24 aprile 2024, con i testi ivi indicati che, per comodità, si richiamano:
1) Arch. , con studio in Trofarello (TO), Via Roma 35/b Testimone_1
pagina 3 di 27 2) Arch. con studio in Collegno (TO); Viale Gramsci 1 Persona_2
3) P.I. domiciliato in Torino, Via Cirenaica 19.”. Controparte_6
Per la parte convenuta opposta in persona dell'omonimo Controparte_2 titolare sig. (nelle “note scritte” depositate in data 10.09.2025 e nell'Ordinanza ex CP_2 art. 127 ter c.p.c. in data 12.09.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ditta Controparte_2
, per i motivi esposti in atto e conseguentemente rigettare la domanda avversaria;
[...]
- Accertare e dichiarare la decadenza del committente dall'azione di garanzia attesa l'omessa denuncia all'appaltatore dei presunti vizi e difetti riscontrati nel termine di giorni 60 dalla scoperta e per l'effetto dichiarare prescritta la relativa azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c;
- Accertare e dichiarare la decadenza del committente dall'azione di garanzia e per l'effetto dichiarare prescritta la relativa azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c;
- Concedere la provvisorietà esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per i motivi esposti in atti;
Nel merito
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari
- Rigettare l'avversaria opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1713/2023, per i motivi esposti in atti, stante l'intervenuta accettazione dell'opera;
- Attesa la contestazione dei medesimi danni inoltrata all'Arch. nonché alla Tes_1 CP_5
accertare e dichiarare l'intervenuto risarcimento dei danni patiti dalla
[...] Parte_3
da parte della per conto dell'Arch
[...] Controparte_7 [...]
, e per l'effetto rigettare la domanda;
Tes_1
-Attesa la contestazione dei medesimi danni alla accertare e dichiarare l'intervenuto Parte_4 risarcimento dei danni patiti dalla , da parte della a seguito della Parte_1 Parte_4 causa civile pendente innanzi il Tribunale di Cuneo rg. 988/2021 e per l'effetto rigettare la domanda;
- Attesa la contestazione dei medesimi danni alla , accertare e dichiarare l'intervenuto CP_8 risarcimento dei danni patiti dalla , da parte della ditta per l'effetto Parte_1 CP_8 rigettare la domanda;
pagina 4 di 27 - Respingere la domanda attorea in quanto manifestatamente infondata, stante la mancanza di responsabilità in capo alla convenuta, per i motivi di cui al presente atto;
- In via subordinata
In caso di revoca del decreto ingiuntivo, condannare la in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare alla , Controparte_9 la somma di Euro 24.400,00, quale saldo lavori, oltre interessi di mora dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, per i motivi esposti in atti;
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, condannare
[...]
nel limite del giusto e provato, previo accertamento della effettiva responsabilità, CP_2 anche del committente per omessa vigilanza , nella causazione dei danni, con rideterminazione dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento, al netto di quanto già ricevuto da Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, a tale titolo di risarcimento dalle
[...] ditte/imprese che hanno operato nel cantiere, con eventuale compensazione;
In ogni caso, in via principale nei confronti della terza chiamata
- Nella denegata ipotesi di accoglimento, parziale o integrale, della domanda di parte attrice dichiarare il terzo, , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con sede in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, tenuto a tenere indenne e manlevare
l'esponente da ogni pretesa pecuniaria avanzata dalla in persona del Parte_3 legale rappresentante pro tempore, in ragione e come conseguenza del presente procedimento.
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola del patto di gestione della lite ( articolo 28 delle condizioni di polizza) per i motivi esposti in atti e per l'effetto tenere indenne e manlevare la
[...] da tutte le spese , con rimborso delle spese legali e di ctu. Controparte_5
In via istruttoria
Ammettere prova per interpello e testi, in materia diretta nonché contraria, sui capitoli di prova dedotti e da dedurre, nelle rispettive memorie istruttorie, da intendersi preceduti dalla locuzione “
Vero che”, con i testi ivi indicati.
Ordinare ex art. 210 cpc, la copia delle quietanze e degli atti di transazione di cui alle posizioni indicate in narrativa ( , ) nonché degli atti di causa Trib. di Tes_1 Parte_4 CP_8
Cuneo RG. 988/2021;
Con riserva di meglio argomentare, produrre documenti, capitolare prove ed indicare testimoni, nei concedendi termini di legge, con salvezza di ogni diritto. In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, del procedimento monitorio, spese di mediazione oltre accessori di legge ed esposti e con vittoria delle spese di ctp e ctu.” pagina 5 di 27 Per la terza chiamata nelle “note scritte” depositate in data Controparte_3
10.09.2025 e nell'Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 12.09.2025):
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservato ogni ulteriore diritto, ragione ed azione, nei confronti della parte attrice e/o di terzi responsabili o corresponsabili, da far valere in questa come in ogni altra separata sede;
Previe le più opportune ulteriori declaratorie del caso;
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi;
Ammettere, previa revoca dell'ordinanza del 06.06.2024, le istanze istruttorie articolate con la seconda memoria ex art. 183 cpc;
In via preliminare:
Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1667 e 1669 cc., la decadenza e/o prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dalla;
Parte_1
Nel merito in via principale:
Respingersi le domande risarcitorie proposte da parte attrice per essere infondate in fatto ed in diritto
e, conseguentemente, assolversi la società conchiudente dalle avversarie domande di garanzia e manleva;
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda risarcitoria dispiegata da parte attrice, limitarsi le somme riconosciute in favore della medesima a quanto risulterà provato in corso di causa;
Accertarsi e dichiararsi l'inoperatività della garanzia assicurativa derivante dalla polizza per i motivi in atti, per l'effetto, respingersi tutte le avversarie domande;
In via di ulteriore subordine:
Accertarsi e dichiararsi la quota di responsabilità addebitabile alla sola ditta
[...]
e, per l'effetto, limitarsi la condanna della compagnia conchiudente alla CP_2 corresponsione dell'indennizzo relativo alla sola quota parte riconosciuta addebitabile al proprio assicurato, con esclusione di ogni condanna solidale;
Accertarsi la violazione del patto di gestione della lite da parte dell'assicurato con conseguente esclusione delle spese legali e tecniche e, in ogni caso, contenersi l'indennizzo eventualmente spettante al medesimo nell'ambito delle condizioni contrattuali e nei limiti dei massimali di polizza con applicazione delle franchigie, scoperti e sotto-limiti contrattualmente previsti.
In ogni caso: Con il favore delle spese e dei compensi tutti di giudizio e patrocinio ex D.M. 55/2014, oltre 15% rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”;
pagina 6 di 27
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dal sig. titolare dell'impresa individuale CP_2 [...]
il Tribunale di Torino, con decreto n. 1713/2023, datato 02/03/2023, depositato in CP_2 data 03/03/2023, ha ingiunto alla società di pagare alla ricorrente la somma di Parte_1
Euro 24.400,00, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 14.04.2023 ritualmente notificato, la società in Parte_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig.
, ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto Parte_2 decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta in Controparte_2 persona dell'omonimo titolare sig. depositando comparsa di costituzione e CP_2 risposta, chiedendo l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la
[...] differendo la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la Controparte_3 citazione del terzo, nel rispetto dei termini a comparire e la relativa costituzione in giudizio e domandando, in via preliminare e nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 7 di 27 1.5. Con provvedimento in data 28.07.2023 il Giudice Istruttore dr.ssa VIGONE ha autorizzato la chiamata del terzo e differito, ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo.
1.6. Si è costituita telematicamente la terza chiamata in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, depositando comparsa di costituzione e risposta e domandando, in via preliminare e nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.7. In data 26.01.2024 si è costituita telematicamente la società in persona CP_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore sig. depositando Parte_2 comparsa di costituzione, intervenendo quale successore a titolo particolare della Parte_1
ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e riferendo:
[...]
- che con atto di scissione parziale proporzionale a rogito Notaio di Torino in Persona_3 data 14/12/2023, Rep. 148928 – Racc. 46407 (doc. 1), è stata attuata scissione parziale proporzionale della società mediante il trasferimento alla del ramo di attività Parte_1 CP_1 immobiliare costituito dagli elementi attivi e passivi descritti nel progetto di scissione (doc. 2), quale complesso di beni patrimoniali che la ha dichiarato di trasferire alla Parte_1 CP_1 che ha accettato;
- che, per effetto della scissione (art. 1 e 2 dell'atto) la per quanto concerne il ramo di CP_1 attività trasferito, subentra in ogni rapporto attivo e passivo, ragione od azione già spettanti a
[...]
Parte_1
- che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la interviene nella presente causa quale successore a CP_1 titolo particolare della e ne richiama integralmente le difese e le conclusioni rese Pt_1 Parte_1 nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
1.8. Con Ordinanza datata 3.02.2024 il Giudice Istruttore non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, ha concesso alle parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.:
1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
pagina 8 di 27 3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
1.9. Con Ordinanza in data 6.06.2024 il nuovo Giudice Istruttore:
- lette le memorie depositate dalle parti ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.;
- esaminati gli atti e documenti di causa;
- lette le deduzioni istruttorie proposte dalla parte attrice opponente e dall'intervenuta in citazione e nella memoria depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 3) c.p.c. (CTU e prove orali);
- lette le deduzioni istruttorie proposte dalla parte convenuta opposta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. (CTU, ordine di esibizione e prove orali);
- lette le deduzioni istruttorie proposte dalla terza chiamata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. (CTU);
- ha rilevato, peraltro, che in comparsa di costituzione e risposta la parte convenuta opposta ha eccepito, in via preliminare (esponendo le relative circostanze):
➢ la carenza di legittimazione passiva della ditta Controparte_2
➢ la decadenza del committente dall'azione di garanzia attesa l'omessa denuncia all'appaltatore dei presunti vizi e difetti riscontrati nel termine di giorni 60 dalla scoperta e la prescrizione della relativa azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c.;
➢ la decadenza del committente dall'azione di garanzia e la prescrizione della relativa azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c.;
- ha rilevato che, a fronte di tali eccezioni proposte dalla parte convenuta opposta in via preliminare in comparsa di costituzione e risposta, la parte attrice opponente e l'intervenuta non hanno depositato la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. (e neppure la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.), con conseguente applicazione del principio di “non contestazione” delle relative circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.;
- ha ritenuto che la decisione su una delle suddette questioni preliminari potrebbe definire il giudizio, per cui, ai sensi dell'art. 187, 2° o 3° comma, c.p.c., è opportuno rimettere la causa al Giudicante
(Tribunale in composizione monocratica) affinché si pronunci sulle suddette questioni con Sentenza;
- ha ritenuto che, pur essendo la causa matura per la decisione, prima di invitare le parti a precisare le conclusioni, ai sensi dell'art. 187, 1° comma, c.p.c., è opportuno formulare alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., tenendo conto:
• delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti;
• di quanto disposto nella presente Ordinanza relativamente alle eccezioni proposte dalla parte convenuta opposta in via preliminare;
pagina 9 di 27 • dell'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
• dell'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
• del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
• dell'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;
• del vantaggio per la parte vittoriosa nei vari gradi di giudizio di ottenere in tempi brevi una somma di denaro senza dover subire il rischio dell'eventuale insolvenza della controparte e/o senza dover affrontare le incerte e costose procedure di esecuzione forzata, di cui la parte vittoriosa dovrebbe comunque anticipare le ingenti spese e che potrebbero concludersi, in tutto o in parte, infruttuosamente;
• delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda,
c.p.c.;
• dell'eventuale applicazione dell'art. 116 c.p.c.;
§ versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 10.000,00= dalla parte attrice opponente e dall'intervenuta alla parte convenuta opposta Parte_1 CP_1
, in persona dell'omonimo titolare Controparte_2 CP_2
§ rinuncia delle parti a tutte le rispettive domande, compresa la domanda di cui al ricorso monitorio;
§ spese del procedimento monitorio a carico della parte convenuta opposta
[...]
, in persona dell'omonimo titolare CP_2 CP_2
§ spese del presente giudizio di opposizione compensate;
§ il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
- ha avvisato le parti che, nel caso di mancata accettazione della suddetta proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., sarebbe stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e, considerato il lasso di tempo intercorrente fino a tale udienza, sarebbe stata contestualmente disposta la mediazione demandata prevista dall'art. 5 quater, D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022), tenuto conto dei rilievi che seguono:
§ la norma citata prevede testualmente quanto segue:
“
1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui pagina 10 di 27 all'articolo 6.
2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara
l'improcedibilità della domanda giudiziale.”;
§ dunque, in qualunque grado del giudizio, anche di appello e fino alla precisazione delle conclusioni o discussione, il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione ed in tal caso lo stesso diviene condizione di procedibilità della domanda;
§ la procedura non è impedita dal fallimento dell'eventuale precedente conciliazione obbligatoria (cfr. relazione illustrativa al D.Lgs. 28/2010);
§ il disposto di cui all'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010 deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1, che disciplina una condizione di procedibilità ad hoc (cfr. in tal senso: Tribunale Prato 16 gennaio 2012 in Giurisprudenza di Merito
2012, 5, 1078);
§ dunque, la procedura di mediazione delegata potenzialmente si applica a tutte le controversie relative a diritti disponibili (cfr. Tribunale Milano sez. IX, 14 ottobre 2015 in Ilfamiliarista.it 2015, 17 dicembre;
Tribunale Milano ord. 29 ottobre 2013) e pendenti (Tribunale Brescia 28 novembre 2013);
§ in giurisprudenza è stato affermato che “qualora la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio, il giudice può disporre ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010 n. 28, come introdotto dal d.l. n. 69/13, conv. in l. n. 98 del 9 agosto 2013 (attualmente ai sensi dell'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010, introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (cfr. in tal senso: Tribunale
Vasto 23 giugno 2015, in Redazione Giuffrè 2015);
§ in particolare, deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il Giudice, in sede di formulazione della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., può indicare alle parti che, qualora la proposta non venga accettata, sarà disposta la mediazione ex officio iudicis” (cfr. in tal senso:
Tribunale Palermo, sez. I, 16 luglio 2014, in GiustiziaCivile.com 2015, 12 febbraio);
§ sul punto, è stato anche affermato che “al cospetto di una causa che, già in itinere, abbia avuto un corso sproporzionato rispetto ai termini reali della controversia, è opportuno che il giudice formuli una proposta conciliativa;
ove le parti rifiutino immotivatamente la proposta, il giudice ben può pagina 11 di 27 avviarle alla mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs.28/2010 (attualmente ai sensi dell'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010, introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022)” (cfr. in tal senso: Tribunale Milano 21 marzo 2014 in Redazione Giuffrè 2014);
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, assegnando alle parti termine perentorio fino al 31.10.2024 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, riservando la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.10. Con Ordinanza in data 6.11.2024 il Giudice Istruttore:
- ha preso atto che né la parte attrice opponente e l'intervenuta né la parte convenuta opposta hanno inteso aderire alla proposta conciliativa formulata dal sottoscritto Giudice, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (nonostante gli evidenti vantaggi che ne sarebbero derivati, ampiamente illustrati nella precedente
Ordinanza);
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione ex art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010
(introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissa udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti:
• a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
• a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore;
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino all'11.09.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento e l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.11. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte”, dando atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione e precisando le conclusioni così come in epigrafe. pagina 12 di 27 1.12.Con Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 12.09.2025 il Giudice Istruttore ha quindi trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di
60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-quinquies 1° comma c.p.c.
2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti.
2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice opponente e Pt_1 Parte_1
l'intervenuta hanno chiesto l'ammissione delle prove dedotte nelle memorie depositate CP_1 ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2) e n. 3), c.p.c. e, precisamente, in via istruttoria hanno domandato testualmente quanto segue:
“- disporsi, se del caso, CTU volta a individuare i vizi e i difetti di esecuzione delle opere svolte dalla ditta per la costruzione della palazzina sita in Torino, Strada Controparte_2 della Pronda n. 52/93 di proprietà della e quantificarne i costi di ripristino;
Parte_1
- ammettere prova per interpello formale e testi sulle circostanze dedotte in narrativa, che ci si riserva nei termini di legge di opportunamente capitolare e di indicare testi e che, in ogni caso, debbono intendere precedute dal rituale “Vero è che”, con i testi che verranno indicati nelle memorie istruttorie
In particolare, richiamate le già precisate conclusioni, questa difesa ribadisce la richiesta, formulata con le note di udienza del 31.10.2024, che l'Ill.mo G.I., in ossequio ai poteri di revisione dell'art. 177
c.p.c., Voglia modificare e/o revocare la propria Ordinanza del 6 giugno 2024, con conseguente remissione della causa in istruttoria, e, in tal senso, insiste per le istanze già formulate ed in particolare:
- per l'accoglimento della richiesta di disporsi CTU volta ad individuare i vizi e i difetti occulti di esecuzione delle opere appaltate dalla per la costruzione della Controparte_5 palazzina sita in Torino, Strada della Pronda n. 52/93 e successiva quantificazione dei costi di ripristino, conferendo al CTU nominando i più ampi poteri di indagine in tal senso, facendo sul punto integrale richiamo alla consulenza tecnica di parte redatta dall'Arch. , datata Persona_2
7.12.2021 (allegato sub. 10 all'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo) ed al quesito peritale già formulato con l'atto di citazione in opposizione datato 14.4.2023 (evidenziando come la pagina 13 di 27 CTU sia stata in effetti richiesta da tutte le parti in causa);
- per il rigetto delle prove per interrogatorio e testi dedotte dalla controparte per le ragioni CP_2 esposte nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c., del 24 aprile 2024;
- nelle denegata ipotesi di ammissione dei capi di prova formulati da controparte, per l'ammissione in prova contraria, oltreché sui capi di prova da 1 a 5 formulati in sola prova contraria nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c., del 24 aprile 2024, con i testi ivi indicati che, per comodità, si richiamano:
1) Arch. , con studio in Trofarello (TO), Via Roma 35/b Testimone_1
2) Arch. con studio in Collegno (TO); Viale Gramsci 1 Persona_2
3) P.I. domiciliato in Torino, Via Cirenaica 19.”. Controparte_6
2.2. A sua volta, nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta opposta
[...]
in persona dell'omonimo titolare sig. ha chiesto l'ammissione CP_2 CP_2 delle prove dedotte nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2) e n. 3), c.p.c. e, precisamente, in via istruttoria hanno domandato testualmente quanto segue:
“Ammettere prova per interpello e testi, in materia diretta nonché contraria, sui capitoli di prova dedotti e da dedurre, nelle rispettive memorie istruttorie, da intendersi preceduti dalla locuzione “
Vero che”, con i testi ivi indicati.
Ordinare ex art. 210 cpc, la copia delle quietanze e degli atti di transazione di cui alle posizioni indicate in narrativa ( , ) nonché degli atti di causa Trib. di Tes_1 Parte_4 CP_8
Cuneo RG. 988/2021”
2.3. Le predette istanze non possono trovare accoglimento.
Invero, come in parte già anticipato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza in data 6.06.2024, le predette deduzioni istruttorie risultano irrilevanti, tenuto conto della fondatezza delle eccezioni preliminari proposte dalla parte convenuta opposta e della terza chiamata, nei limiti e secondo le precisazioni che saranno esposte infra.
pagina 14 di 27
3. Sul merito della presente causa.
3.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente e l'intervenuta anno Parte_1 CP_1 chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito: revocarsi, dichiararsi la nullità o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto, accertando che la
[...] nulla deve alla;
Parte_1 Controparte_2
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che la responsabilità della Controparte_4
, in persona del suo titolare, per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di
[...] ristrutturazione di cui al contratto di appalto del 2.8.2019, essendo presenti vizi e difetti evidenziati in narrativa e nella perizia prodotta in causa;
- per l'effetto condannare l'impresa individuale , in persona del CP_2 CP_2 suo titolare, ad emendare e ripristinare l'opera o, alternativamente, a corrispondere la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi, nella misura accertata dalla perizia prodotta in causa, per la parte imputabile a , pari ad Euro 220.000,00 (oltre IVA) o, in Controparte_2 subordine, nella misura veriore che sarà accertata in corso di causa;
- condannare l'impresa individuale , in persona del suo titolare, Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, poiché derivanti dai difetti dell'opera commessa in appalto, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia, con riserva, fin d'ora, di agire per il risarcimento dell'ulteriore danno che dovesse emergere dalla causa Tribunale di Cuneo – R.G. n. 988/2021, così come esposto in narrativa”.
L'opposizione e le predette domande ed eccezioni non risultano fondate e, quindi, devono essere rigettate, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3.2. Invero, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo:
- che in data 2.08.2019 la ricorrente e la società sottoscrivevano un contratto di Parte_1 appalto avente ad oggetto l'esecuzione di opere edili progettate dall'Architetto
[...]
, su un'area di proprietà della società sita nel comune di Torino, per Per_4 Parte_1 la complessiva somma di Euro 255.000,00, oltre iva ( doc. 1), poi ridotta ad Euro 254.000,00= oltre iva;
pagina 15 di 27 - che la ricorrente eseguiva le opere murarie di cui al progetto suindicato, ricevendo il pagamento della somma complessiva di Euro 234.000,00=, oltre iva, come risulta dal rendiconto redatto dal Direttore dei lavori Arch. (doc. 2); Persona_4
- che in data 06.09.2021 la ricorrente emetteva la fattura di saldo, pari ad Euro 20.000,00, oltre iva , per complessivi Euro 24.400,00= anticipando la copia di cortesia alla società con Parte_1 mail ordinaria del 15.09.2021 (doc. 3, 4);
- che seguiva, in pari data, l'invio della fattura elettronica , come risulta dai file nativi xml prodotti
(doc. 4);
- che a nulla sono valsi i tentativi stragiudiziali di ottenere il pagamento del dovuto.
3.3. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in
Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018;
Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in
Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n.
12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II,
29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni
Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 pagina 16 di 27 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione Giuffrè
2019; Tribunale Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno sez. II,
31 ottobre 2014 n. 5151 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, pag. 239).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto, tenuto conto di quanto si dirà infra.
3.4. Invero, nel caso di specie risultano accertate le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta:
- in data 2.08.2019 il sig. quale titolare dell'impresa individuale CP_2 [...]
e la società in persona del legale rappresentante pro CP_2 Parte_1 tempore, sottoscrivevano per il medesimo cantiere su un'area di proprietà della predetta società sita nel comune di Torino, due contratti di appalto e, precisamente:
➢ uno in data 20.02.2019, avente ad oggetto la realizzazione delle strutture in cemento in armato, per la somma di Euro 125.000,00, oltre IVA (cfr. doc. 6 della parte convenuta opposta);
➢ l'altro in data 02.08.2019, avente ad oggetto l'esecuzione di opere edili progettate dall'Architetto per la complessiva somma di Euro 255.000,00 oltre Persona_4
IVA, poi ridotta ad Euro 254.000,00= oltre IVA (la circostanza è pacifica in causa oltre che documentalmente provata: cfr. doc. 1 della parte convenuta opposta e doc. 2 della parte attrice opponente);
- in esecuzione degli accordi contrattuali di cui al primo contratto di appalto, l'impresa individuale
[...]
in persona dell'omonimo titolare sig. eseguiva la Controparte_2 CP_2 realizzazione delle strutture in cemento armato, incassando, senza contestazioni avversarie, la somma pagina 17 di 27 di Euro 125.000,00, oltre IVA (tale circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta, non è stata specificamente e tempestivamente contestata dalla parte attrice opponente e dall'intervenuta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., non avendo depositato la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. e neppure la memoria ex art. 183, 6° comma,
n. 2, c.p.c.);
- l'impresa individuale in persona dell'omonimo titolare sig. Controparte_2
eseguiva le opere murarie di cui al progetto suindicato, ricevendo il pagamento CP_2 della somma complessiva di Euro 234.000,00=, oltre IVA, come risulta dal rendiconto redatto dal
Direttore dei lavori Arch. (la circostanza è pacifica in causa oltre che Persona_4 documentalmente provata: cfr. doc. 2 della parte convenuta opposta e doc. 3 della parte attrice opponente).
3.5. Nel proprio atto di citazione la parte attrice opponente ha eccepito:
- che nella fase antecedente alla chiusura dei lavori venivano riscontrate:
• varie lesioni sulla facciata dell'edificio appena completata, sia in prossimità degli elementi strutturali principali (solai e travi) che in alcuni tamponamenti dell'edificio;
• un'eccessiva deformazione della parete di contenimento posta in prossimità delle fondazioni sul lato sud della nuova palazzina;
lo stesso Arch. in data 13.07.2020, a Persona_4 seguito di sopralluogo, dichiarava che non era stato possibile redigere il collaudo provvisorio e quello definitivo, compreso l'emissione del relativo certificato, in quanto si erano riscontrati alcuni inconvenienti a carico dell'impresa esecutrice, già contestati in precedenza dal
Committente (doc. 4);
- che a seguito di alcuni sopralluoghi e ricognizioni svolte da un geologo appositamente incaricato dalla società e dal collaudatore finale delle opere, emergeva che l'impostazione Parte_1 di calcolo delle fondazioni non era condivisa dai due professionisti intervenuti sia per il coefficiente di portata del terreno adottato nei calcoli che, conseguentemente, per il piano di posa adottato;
la verifica strutturale del muro di contenimento effettuata dal collaudatore evidenziava criticità sugli spostamenti dello stesso, anche in base alla posa di vetrini di controllo degli spostamenti da parte di apposito laboratorio di prove strutturali qualificato dal Ministero;
tali vetrini mostravano già i Controparte_10 primi scostamenti dalla posizione nominale dopo pochi giorni dall'installazione e di doveva provvedere al necessario puntellamento del muro;
anche i successivi approfondimenti geologici evidenziavano scarse caratteristiche del terreno in prossimità sia della vecchia costruzione che della rampa di accesso ai locali interrati del vecchio fabbricato;
tali scostamenti erano causa, chiaramente, della formazione di pagina 18 di 27 fessurazioni e ciò ha imposto di mettere in atto un intervento immediato e idoneo a consolidare e stabilizzare il muro per evitare l'aggravarsi dello stato di deformazione e, conseguentemente, della situazione della struttura adiacente;
- che tali gravi problematiche venivano immediatamente denunziate dalla società Parte_1 con comunicazione del 3.08.2020 indirizzata all'Arch. (doc. 5); Persona_4
- che l'approfondimento della problematica evidenziava l'erronea valutazione progettuale, poiché
l'eccessiva vicinanza della fondazione al muro di contenimento della rampa aveva prodotto sollecitazioni tali da provocare la rotazione della struttura progettata andando, di fatto, a deformare la parte di contenimento preesistente, non idonea a sopportare nuove sollecitazioni;
- che a seguito di nuovo progetto strutturale si perveniva alla risoluzione della problematica mediante la realizzazione di una berlinese di micropali, per un importo di Euro 53.440,20; solo a seguito di tale intervento è stato possibile eseguire il collaudo strutturale dell'edificio;
- che dall'indagine eseguita emergevano, peraltro, anche vizi e difetti occulti delle opere dovuti però a carenze realizzative;
più nello specifico, con comunicazione del 23.04.2021 (doc. 6) la società
[...]
diffidava la ditta evidenziando vizi e difetti occulti Parte_1 Controparte_2 delle opere, per quanto potuto rilevare fino a quel momento e, in particolare:
• diffuse lesioni sulla facciata dell'edificio sia in prossimità degli elementi strutturali principali sia in alcuni tamponamenti dell'immobile, con quadri fessurativi diffusi;
• distacchi di intonaco non aderente al supporto;
• verticalità del pilastro del piano primo nella zona giorno;
• irregolarità dell'intonaco di finitura, nelle parti curvilinee interne ed esterne, con evidenti ondulazioni;
• piastrelle in fase di distacco o con problemi di fissaggio del sottofondo;
- che, alla luce di tali problematiche e dei conseguenti danni, la società chiedeva Parte_1 alla ditta appaltatrice l'apertura del relativo sinistro presso la sua società di assicurazioni e questa provvedeva a quanto richiesta;
con comunicazione in data 27.07.2021 (doc. 7) il legale dell'attuale parte attrice opponente, pur prendendo atto dell'apertura dei sinistri da parte dell'Arch.
[...]
e della ditta dava atto che nessuna proposta Per_4 CP_2 Controparte_2 risarcitoria era stata avanzata al fine di una composizione bonaria della controversia, intimando quindi alle parti un termine ultimativo, decorso il quale la società si riteneva libera di Parte_1 tutelare i propri diritti;
- che, nonostante le dette diffide e l'apertura del sinistro, l'attuale parte convenuta opposta emetteva tuttavia la fattura a saldo, comunicata alla società in data 15.09.2021; Parte_1 pagina 19 di 27 - che con comunicazione in data 21.09.2021 (doc. 8) la società respingeva Parte_1 immediatamente detta fattura (quella azionata con il ricorso monitorio che quivi si oppone) in forza dell'eccezione di inadempimento, richiamando la pregressa corrispondenza contenente l'avvenuta denuncia dei gravi vizi e difetti realizzativi dell'appaltatore e la condotta colposa ascrivibile a
[...]
CP_2 CP_2
- che, in assenza di riscontro, con ulteriore p.e.c. in data 29.12.2021 (doc. 9) il legale della società invitava formalmente l'Arch. e la ditta Parte_1 Persona_4 [...]
in solido e ciascuno per quanto di propria competenza, al risarcimento dei danni CP_2 indicati nella perizia tecnica allegata alla diffida medesima, redatta dall'Arch. su Persona_2 incarico della società (doc. 10); tale perizia ha determinato il costo di ripristino in Euro 200.000,00
(oltre IVA); a tale importo è opportuno aggiungere i costi che la ha sostenuto per Parte_1 la realizzazione della “berlinese” di contrasto, pari ad Euro 53.440,20; la perizia ha evidenziato, peraltro che l'elenco dei degradi e delle problematiche visionate è indicativo e non esaustivo poiché gli ammaloramenti, con il passare del tempo, erano destinati a peggiorare o sfociare in nuove problematiche, in allora non definibili;
il perito ha ritenuto pertanto congrua la cifra di Euro 273.440,20 quale somma minima necessaria al ripristino dei luoghi;
- che dalla perizia, già nota a controparte, sono emerse, quindi, in maniera chiara, le responsabilità dell'appaltatore in relazione alla realizzazione dell'opera commissionata;
tali responsabilità sono quantificabili nella somma di Euro 220.000,00 (oltre IVA), escludendo, quindi, dall'importo stimato in perizia, la cifra di Euro 53.440,20 relativa alla “berlinese” di contrasto, realizzata per risolvere una problematica non imputabile all'odierna convenuta.
- che l'appaltatore è gravato da un obbligo di garanzia nei confronti del committente;
la garanzia per vizi e difformità dell'opera, nell'ambito di un contratto di appalto, è quella che grava in capo all'appaltatore una volta che lo stesso abbia realizzato quanto commissionatogli dal committente;
sostanzialmente essa ha ad oggetto la conformità dell'opera al progetto e l'assenza di vizi e difetti di quanto realizzato;
la normativa di riferimento, per quanto concerne la garanzia per vizi e difformità dell'opera, è rappresentata dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile;
in particolare, la prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. si occupa in generale della difformità e dei vizi dell'opera, mentre il successivo art. 1668 c.c. declina il contenuto della garanzia prevista in favore del committente, prevedendo diverse forme di tutela, in parte correlate alla gravità dell'inadempimento dell'appaltatore; più nel dettaglio, partendo da tale seconda previsione, gli strumenti accordati dalla disciplina codicistica legittimano il committente a scegliere tra due forme di tutela alternative: la richiesta dell'eliminazione delle difformità o dei vizi a cura e a spese dell'appaltatore oppure la riduzione proporzionale del prezzo pagina 20 di 27 pattuito;
resta fermo, ai sensi del primo comma dell'art. 1668 c.c., il diritto del committente a richiedere il risarcimento del danno, quando l'emersione dei difetti sia conseguenza di una condotta colposa dell'appaltatore; la norma de qua prevede anche la possibilità della risoluzione giudiziale del contratto ove le difformità o i vizi dell'opera siano tali da renderla “del tutto inadatta alla sua destinazione” (in base al contratto o alla sua intrinseca natura), con effetti retroattivi che, di conseguenza, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del corrispettivo;
- che nel caso in esame, per quanto ci occupa in questa sede, sussiste una responsabilità relativa alla cattiva realizzazione dell'opera, imputabile certamente alla ditta Controparte_2
è, quindi, evidente che la società non solo non sia tenuta al pagamento della Parte_1 fattura a saldo richiesta con il decreto ingiuntivo, ma possa agire, in via riconvenzionale, per la richiesta della eliminazione dei vizi e difformità dell'opera oltre che per il risarcimento del danno;
- che, inoltre, nella vicenda in esame la società commissionava alla Parte_1 [...]
P.IVA con sede in Barge (CN), Via Cardè n. 76, la fornitura dei “falsi Parte_4 P.IVA_1 telai” e dei “cassonetti”, nonché la fornitura e la posa dei serramenti esterni per il proprio immobile, sito in Torino, Strada della Pronda n. 44, di cui ha curato CP_2 CP_2
l'edificazione; a seguito dell'ultimazione della posa dei detti manufatti, la Parte_1 ometteva di corrispondere il saldo della fattura n. 181 del 10.6.2020, pari ad Euro 28.221,86, avendo contestato gravi vizi e difetti nei serramenti medesimi e nella posa;
nonostante i suddetti vizi siano stati prontamente denunziati alla quest'ultima azionava comunque la fattura di cui Parte_4 sopra depositando ricorso monitorio nei confronti della in accoglimento del Parte_1 ricorso, il Tribunale di Cuneo, in data 14.2.2021 emetteva il decreto ingiuntivo n. 114/2021, notificato alla società avverso il decreto ingiuntivo concesso, quest'ultima ha proposto Parte_1 formale opposizione, contestando l'asserito credito avversario per le motivazioni già ampiamente esposte in sede stragiudiziale;
contestualmente, la società ha proposto domanda Parte_1 riconvenzionale chiedendo al Tribunale adito – previo accertamento dell'inidoneità dei beni e della opere – la condanna della alla restituzione della somma di Euro 38.009,10, già Parte_4 corrisposta dalla società in dipendenza del contratto risolto e al pagamento della Parte_1 somma di Euro 17.932,47 a titolo di risarcimento del danno, per un totale di Euro 55.941,57; con comparsa di risposta depositata in data 22.7.2021, la si è costituita nel giudizio Parte_4 di opposizione - Tribunale di Cuneo – R.G. n. 988/2021; in particolare, la ha Parte_4 eccepito la carenza della legittimazione passiva della detta Società in ordine ai vizi relativi alla posa dei manufatti: la a rilevato in quella sede che la responsabilità per i detti vizi debba Parte_4 essere necessariamente ricondotta all'attività svolta dalla ditta che Controparte_2
pagina 21 di 27 ha rivestito il ruolo di general contractor del cantiere per l'edificazione dell'immobile sito in Strada della Pronda, in forza del contratto stipulato con la in data 2.8.2019; alla luce di Parte_1 tale eccezione la società ha deciso di non chiamare in causa l'odierna convenuta, Parte_1 ma si è riservata di farlo e fin d'ora, nella presente causa, nuovamente fa riserva di agire per il risarcimento dell'ulteriore danno che dovesse eventualmente emergere dalla causa Tribunale di Cuneo
– R.G. n. 988/2021; anche di tale porzione di danno la ha inoltrato, in Parte_5 prevenzione, diffida a con comunicazione a mezzo p.e.c. del Controparte_2
28.07.2021 (doc. 11).
3.6. A fronte dele predette eccezioni avanzate dalla parte attrice opponente in atto di citazione, la parte convenuta opposta in persona dell'omonimo titolare sig. Controparte_2 ha eccepito, in via preliminare: CP_2
- la carenza di legittimazione passiva della ditta con conseguente Controparte_2 rigetto delle domande avversarie;
- la decadenza del committente dall'azione di garanzia attesa l'omessa denuncia all'appaltatore dei presunti vizi e difetti riscontrati nel termine di giorni 60 dalla scoperta e la prescrizione della relativa azione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c.;
- la decadenza del committente dall'azione di garanzia e, per l'effetto, la prescrizione della relativa azione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c..
A sua volta, la terza chiamata a eccepito, in via preliminare, ai Controparte_3 sensi e per gli effetti degli articoli 1667 e 1669 cc., la decadenza e/o prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dalla società Parte_6
[...]
. Risulta innanzitutto fondata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c.
[...]
Premesso che, come si è detto, è la stessa parte attrice opponente ad invocare espressamente la garanzia per vizi e difformità dell'opera, ai sensi degli articoli 1667 e 1668 c.c., ai deve richiamare l'art. 1667, comma 2, c.c., ai sensi del quale il committente “deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta gironi dalla scoperta.”
Nel caso di specie, come dedotto sia dalla parte attrice opponente in citazione (al punto 6 pagina
4) sia dalla parte convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta (al punto e pagina 4), in data
3.08.2020 la società contestava unicamente al Direttore lavori e progettista, Parte_1
Arch. in particolare, quanto segue (cfr. doc. 5 della parte attrice opponente): Persona_4
pagina 22 di 27 “sono state notate varie lesioni sulla facciata dell'edificio appena completata, sia in prossimità degli elementi strutturali (solai, travi) che in alcuni tamponamenti dell'edificio;
è stata notata una eccessiva deformazione della parete di contenimento posta in prossimità delle fondazioni sul lato sud della nuova palazzina”
“Una rapida verifica strutturale del muro di contenimento, a scopo precauzionale, è stata effettuata dal
Collaudatore il quale ha evidenziato criticità sugli spostamenti dello stesso, ordinando la posa di vetrini di controllo degli spostamenti da parte di un laboratorio di prove strutturali qualificato dal
Ministero delle Infrastrutture. Tali vetrini hanno mostrato già i primi scostamenti dalla posizione nominale dopo pochi giorni dall'installazione. Si è quindi provveduto al puntellamento dello stesso” .
In data 04.01.2020, l'Ing. , incaricato dalla società Controparte_11 Parte_1 eseguiva il collaudo statico sul nuovo muro controterra di berlinese in micropali già realizzato dalla
(cfr. doc. 8 della parte convenuta opposta) ed in data 4.11.2020 sempre l'Ing. Parte_7 CP_11 eseguiva il collaudo statico delle opere relative ai lavori di costruzione per l'ampliamento di fabbricato esistente in Torino , Strada della Pronda 52/93 specificando a pag. 3 al paragrafo intitolato “andamento dei lavori” quanto segue : “da quanto risulta agli atti, i lavori inerenti le strutture di fondazione in cemento armato e in elevazione si sono svolti secondo il relativo progetto , gli ordini e le disposizioni impartite dal Direttore Dei lavori” (cfr. doc. 9 della parte convenuta opposta). In particolare, a pag. 4 del certificato di collaudo del 04.11.2020 lo stesso Ing. evidenziava gli errori di calcolo CP_11 effettuati dal Direttore Lavori e Progettista Arch. a cui conseguiva il Persona_4 cedimento strutturale di 2-3 cm , con evoluzione dello spostamento del muro controterra della rampa di accesso al piano interrato dell'edificio, in corrispondenza del giunto strutturale. Nel medesimo certificato veniva dato altresì atto della realizzazione di un nuovo muro controterra su berlinese di pali, affiancato a quello esistente, come da collaudo del 04.01.2020.
Soltanto in data 23.04.2021, dopo il deposito di tutti i certificati di collaudo, la società
[...] contestava alla in persona dell'omonimo Parte_1 Controparte_5 titolare sig. i vizi e difetti occulti delle opere (come, del resto dedotto e CP_2 documentato anche dalla stessa parte attrice opponente al punto 10 pagina 5 dell'atto di citazione;
cfr. doc. 6 della parte attrice opponente) e, precisamente:
- diffuse lesioni sulla facciata dell'edificio sia in prossimità degli elementi strutturali principali sia in alcuni tamponamenti dell'immobile, con quadri fessurativi diffusi;
- distacchi di intonaco non aderente al supporto;
- verticalità del pilastro del piano primo nella zona giorno;
- irregolarità dell'intonaco di finitura, nelle parti curvilinee interne ed esterne, con evidenti ondulazioni;
pagina 23 di 27 - piastrelle in fase di distacco o con problemi di fissaggio del sottofondo.
Dunque, risulta accertato che la committente società aveva denunciato Parte_1 all'appaltatore in persona dell'omonimo titolare sig. Controparte_2
le difformità e/o i vizi occulti delle opere soltanto in data 23.04.2021 e, dunque, CP_2 ben oltre il termine di sessanta giorni dalla scoperta, individuabile al più tardi al 3.08.2020, data della precedente contestazione da parte della società al Direttore lavori e progettista Parte_1
Arch. (cfr. doc. 5 della parte attrice opponente), con conseguente decadenza Persona_4 ai sensi del citato art. 1667, comma 2, c.c.
3.6.2. In secondo luogo, risulta fondata eccezione di carenza di legittimazione passiva della ditta
[...]
in persona dell'omonimo titolare sig. (da Controparte_2 CP_2 intendersi come carenza della titolarità sostanziale del rapporto controverso).
Invero, in comparsa di costituzione e risposta (alle pagine 7 e seguenti) la parte convenuta opposta ha dedotto sul punto:
- che, ferme le contestazioni già sollevate in ordine alla mancata contestazione dei presunti vizi e difetti rilevati dall'Arch. alla ditta corre l'obbligo Per_2 Controparte_2 evidenziare come l'esecuzione delle opere esterne sia stata affidata a ditte terze incaricate direttamente dalla società Parte_1
- che ne consegue che tutte le problematiche legate alla presenza di umidità e di fioriture esterne
(marciapiede) saranno da imputarsi ad altre ditte;
- che l'invocata presenza di infiltrazioni sul balcone è considerata dall'Arch. una Per_2 conseguenza delle crepe orizzontali e quindi, anche in tal caso, trattasi di problematica progettuale e non di esecuzione dell'opera;
- che controparte pretende poi di addebitare alla la Controparte_5 realizzazione di un nuovo impianto delle acque meteoriche, sul terrazzo, con conseguente impermeabilizzazione dell'estradosso, giustificandone la necessità a fronte della mancata considerazione da parte del progettista della preesistenza dell'edificio; non si comprende quindi per quale motivazione la ditta dovrebbe essere condannata a pagare la Controparte_2 realizzazione di un opera mai progettata e mai appaltata, per una mancata valutazione del Progettista e
Direttore dei lavori – Architetto;
Per_4
- che in relazione alle contestazioni inerenti l'intonaco, occorre precisare come si tratti di finitura grezza realizzata a mani e non mediante l'utilizzo di mezzi meccanici;
la contestazione del 21.04.2021
pagina 24 di 27 formalizzata dalla società peraltro, si riferisce unicamente ad errori di finitura Parte_1 che non presuppongono certamente il ripristino totale dell'intonaco;
- che, in relazione alla tinteggiatura ed ai cartongessi, occorre precisare come gli stessi siano espressamente esclusi dal contratto di appalto sottoscritto tra le parti in causa e quindi realizzate da
TE ZE (cfr. doc 1);
- che l'impermeabilizzazione del terrazzo del capannone non era di competenza della
[...]
la quale si è occupata solo del terrazzo presente sull'edificio, sul Controparte_5 quale non è stata evidenziata nessuna problematica legata alla presenza di infiltrazioni.
A fronte di tali circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta, la parte attrice opponente e l'intervenuta non hanno depositato la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. (e neppure la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.), con conseguente applicazione del principio di “non contestazione” delle predette circostanze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.
Risulta pertanto risulta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della ditta
[...]
in persona dell'omonimo titolare sig. da Controparte_2 CP_2 intendersi come carenza della titolarità sostanziale del rapporto controverso, in relazione a tutte le opere espressamente escluse dal contratto di appalto ed affidate a ditte terze.
3.7. In conclusione, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
Ai sensi dell'art. 653, 1° comma, c.p.c., se l'opposizione è rigettata con sentenza (passata in giudicato o) provvisoriamente esecutiva “il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.”
Con la presente Sentenza deve quindi disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, tenuto anche conto di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 654 c.p.c.
3.8. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa pagina 25 di 27 qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451).
Del resto, le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite anche in ossequio al c.d.
“criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un a o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile,
Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243;
Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
4. Sulle spese processuali del presente giudizio.
4.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
4.2. Invero, si deve richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.”
Nel caso di specie, sussistono altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, ravvisabili nella particolare natura della causa, implicante complesse questioni di carattere tecnico-giuridico. pagina 26 di 27
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 8290/2023 R.G. promossa dalla società in Parte_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig.
(parte attrice opponente), con l'intervento della società in persona Parte_2 CP_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore sig. (intervenuta quale Parte_2 successore a titolo particolare della ai sensi dell'art. 111 c.p.c.) contro Parte_1 [...]
in persona dell'omonimo titolare sig. (parte Controparte_2 CP_2 convenuta opposta) e contro la società in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore (terza chiamata):
1) Rigetta le deduzioni istruttorie proposte dalla parte attrice opponente società e Pt_1 Parte_1 dall'intervenuta nonché dalla parte convenuta opposta CP_1 Controparte_2
in persona dell'omonimo titolare sig.
[...] CP_2
2) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente società in persona del legale rappresentante pro tempore e, a seguito dell'intervento Parte_1 quale successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c., dalla società in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n.
1713/2023, datato 02/03/2023, depositato in data 03/03/2023, che conferma integralmente.
Dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi degli artt. 653, 1° comma, e 654, 1° comma, c.p.c. -
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c.
Così deciso in Torino, in data 11 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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