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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/04/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1949/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), in persona degli Parte_2 P.IVA_1
amministratori (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
( , C.F._2
con il patrocinio dell'avv. MIRANDOLA LUCIANO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Isola della Scala (VR), via Roma, n. 56, come da mandato agli atti del fascicolo telematico
PARTI ATTRICI
contro
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. FERRINI GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Verona, Vicolo Cieco Agnello n. 1, come da procura generale agli atti del fascicolo telematico.
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per le parti attrici:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le eccezioni di inammissibilità delle domande e di prescrizione formulate dalla convenuta con comparsa di costituzione e risposta;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo relativamente alle clausole di determinazione del tasso di interesse, per i motivi tutti esposti in citazione, da aversi qui per integralmente richiamati, e nel presente atto con conseguente ricalcolo degli interessi, al tasso di interesse di cui all'art. 117 comma 7 TUB, in capitalizzazione semplice, con rideterminazione del piano di ammortamento, e per l'effetto condannare alla restituzione delle somma di € 74.506,86=, CP_2
ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà dal predetto ricalcolo nel corso di causa.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni svolte in via principale, Voglia il
Giudice accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo relativamente alle clausole di indicizzazione del tasso di interesse all'Euribor, nel periodo dal settembre 2005/marzo 2008, per violazione dell'art. 101 Trattato CE e dell'art. 2 legge antitrust e per l'effetto ricalcolare il tasso di interesse al tasso legale ovvero al tasso BOT fissato ex art. 117 comma 7 TUB, e per l'effetto condannare alla restituzione al mutuatario dei versamenti in eccedenza che risulteranno CP_2
nel corso di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede sin d'ora che il Giudice Voglia ammettere CTU contabile in ordine ai rilievi sopra esposti circa il contratto di mutuo, con riserva di formulare il quesito in sede di memoria ex art. 183 comma 6
n. 2.
Si chiede l'esibizione ex art. 210 cpc dei seguenti documenti:
rendiconti relativi agli anni 2007/2008 nonché dal 2010 fino alla data di cessione del credito;
estratti del conto corrente dall'erogazione del mutuo al 31/03/2008.
Con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e depositare prova documentale in sede di memorie
183 comma 6 n. 2 e 3. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali di causa oltre IVA e
CPA e rimborso forfettario di spese generali.
pagina 2 di 7 Per parte convenuta:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e comunque rigettare per difetto di interesse ad agire e perché infondate, le domande avversarie, per essere intervenuto tra le parti accordo transattivo ante causam;
Nel merito: respingersi, nel miglior modo, perché infondate per le ragioni esposte in narrativa, le domande tutte proposte dagli attori;
In ogni caso: condannare gli attori, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese di causa, comprensive di accessori di legge, a favore di . CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società (d'ora in poi ), rappresentata dai Parte_3 Parte_3
soci amministratori e e lo stesso personalmente, hanno Parte_1 CP_1 Parte_1 convenuto in giudizio (d'ora in poi , società nella quale si era fusa per Controparte_3 CP_2 incorporazione (d'ora in poi Controparte_4
) al fine di ottenere l'accertamento e declaratoria di nullità del contratto di mutuo Controparte_4
ipotecario stipulato in data 08.04.2002 da , al tempo titolare dell'omonima ditta, con Parte_1
e la condanna di alla restituzione della somma di €74.506, 86, ovvero Controparte_4 CP_2
quella maggiore o minore risultante in corso di causa.
In via subordinata, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni svolte in via principale, hanno chiesto gli attori l'accertamento della nullità del tasso Euribor dal settembre 2005 al maggio 2008 per violazione dell'art. 101 Trattato CE e dell'art. 2 legge antitrust e per l'effetto di rideterminare il tasso di interesse al tasso legale, con restituzione al mutuatario di quanto versato in eccedenza.
Sulla premessa che aveva inviato alla società lettera di recesso e risoluzione CP_2 Parte_3 del contratto di mutuo, che , al fine di ottenere la liberazione dell'immobile ipotecato, Parte_1
aveva integralmente saldato, all'atto della vendita del cespite, il credito vantato dalla cessionaria
, provvedendo al pagamento della somma di €30.000,00 oltre accessori e spese e Controparte_5
precisando di aver convenuto in giudizio e non la cessionaria del credito in ragione del fatto CP_2 che non potevano essere proposte nei confronti di quest'ultima le domande giudiziali con le quali venivano fatti valere crediti nascenti da vicende relative al rapporto, esponevano gli attori di aver pagina 3 di 7 commissionato una perizia relativa al contratto di mutuo bancario, lamentando, a sostegno delle domande svolte:
- l'omessa indicazione, nel contratto di mutuo, del TAEG applicato e dunque l'impossibilità per il contraente di conoscere e verificare il prezzo dell'operazione finanziaria posta in essere, con conseguente applicabilità della sanzione prevista dall'art. 5 della legge 154/1992 e dell'art. 117 TUB comma 7 e dunque con domanda di ricalcolo degli interessi debitori al tasso nominale BOT;
- la mancata allegazione, al contratto originario, di un piano di ammortamento, la mancata indicazione del TAE e del regime finanziario di capitalizzazione, con violazione dei principi di trasparenza e dei requisiti di cui all'art. 117 comma 4 TUB, la conseguente nullità per indeterminatezza/indeterminabilità delle clausole in materia di interessi e la necessità di procedere al ricalcolo del dovuto ex art. 117 TUB comma 7 e dunque al tasso nominale BOT, in regime di capitalizzazione semplice;
- la differenza fra il tasso di interesse effettivo e quello pattuito;
- da ultimo, per il periodo tra settembre 2005 e maggio 2008, la nullità dei tassi EURIBOR per condotta anticoncorrenziale, sulla scorta di quanto accertato con provvedimenti della Commissione Europea in data 04/12/2013 e 07/12/2016.
Si è costituita in giudizio la convenuta rilevando preliminarmente come la perizia di Controparte_2
parte in base alla quale erano state formulate le domande attoree non avesse considerato gli accordi conclusi dai debitori con e, successivamente, con la cessionaria ed eccependo il CP_2 CP_5
difetto di legittimazione dei fideiussori in relazione alla domanda restitutoria rivolta alla banca convenuta.
Eccepiva, ancora, la convenuta, l'inammissibilità delle domande per intervenuto accordo transattivo, contestando comunque anche nel merito la fondatezza dell'azione.
Assegnati i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183 co VI c.p.c. la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza espletamento di attività istruttoria.
Viene quindi ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
La domanda attorea non può trovare accoglimento.
Deve invero dirsi fondata l'eccezione della banca convenuta di inammissibilità delle domande attoree per essere intervenuto fra le parti accordo transattivo ante causam.
È pacifico e documentato in atti che in data 31 maggio 2017 stante l'inadempimento della CP_2
società , inviò alla società medesima raccomandata di risoluzione e/o revoca di ogni Parte_3
rapporto e/o finanziamento, ivi compreso il contratto di mutuo di cui si discute, intimando pagina 4 di 7 contestualmente il pagamento del debito residuo, quantificato, per il detto rapporto, in €36.656,09 (v: doc. 4 att.).
Risulta altresì documentato che con missiva in data 03.08.2017 - amministratore della Parte_1
società (v: doc. 2 att.) propose a quale mandataria di di Parte_3 Parte_4 CP_2
dilazionare la somma dovuta in rate di circa 800,00 € (v.: doc. 5 att.).
È infine parimenti incontestato che nel settembre 2017 venne raggiunto un accordo transattivo
(integralmente riprodotto nel doc. 33 di parte attrice), formalizzato come da scrittura transattiva inviata da a riscontro della proposta avanzata dal scrittura che prevedeva la rateizzazione Pt_4 Pt_1
dell'importo dovuto in rate mensili di 800,00 € e nella quale veniva altresì stabilito che “con il puntuale
e integrale pagamento delle somme convenute, anche in relazione a quanto eventualmente dovuto per spese e competenze, e limitatamente al predetto credito, la ns Mandante non avrà più nulla a pretendere nei vostri confronti, così come Voi nulla potrete più eccepire o contestare anche giudizialmente”.
Pattuizione che induce a ritenere che la società mutuataria, con la stipula dell'accordo transattivo, abbia rinunciato ad ogni contestazione, anche giudiziale, relativa al contratto di mutuo da cui traeva origine il credito oggetto della rateizzazione prevista nella transazione.
Né possono trovare accoglimento le prospettazioni attoree secondo le quali la detta pattuizione dovrebbe essere considerata clausola vessatoria e dovrebbe quindi ritenersi nulla per mancanza di approvazione specifica da parte della società ex art. 1341 c.c..
Premesso (per quanto non risulti espressamente richiamata), che deve nella specie escludersi l'applicabilità della normativa consumeristica, trattandosi di contratto di mutuo stipulato nell'esercizio di attività imprenditoriale, nemmeno può ritenersi che fosse necessaria la specifica approvazione, da parte della società , ai sensi dell'art. 1341 co 2 c.c.. Parte_3
Trattasi infatti di norma riferita all'approvazione di clausole contenute nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti e dunque riferita a fattispecie ben diversa da quella qui in esame, nella quale viene invece in rilievo un accordo transattivo destinato a regolare uno specifico e ben individuato rapporto, frutto della diretta trattativa delle parti.
Circostanza pienamente dimostrata dall'indicazione, nel documento, del soggetto destinatario della scrittura - appunto la società - dall'espresso richiamo alla proposta da quest'ultimo Parte_3
inviata (Con riferimento alla Vostra proposta del 03/08/2017, allegata alla presente per pronto riferimento…) e dalla previsione di un piano di rientro con rate di importo corrispondente a quello pagina 5 di 7 proposto dalla stessa parte debitrice;
elementi a fronte dei quali non può assumere rilevanza il fatto che l'accordo sia stato redatto su carta intestata di Pt_4
Quanto poi alla tesi di parte attrice secondo la quale la rinuncia sarebbe stata redatta in violazione dell'art. 1965 c.c. per assenza di res dubia è dirimente rilevare, a prescindere da ogni altra considerazione, come la prospettazione non possa dirsi fondata nel merito.
Il tenore dell'accordo transattivo mette invero ben in evidenza la causa dell'accordo, che ha visto, da un lato, il consenso della banca mutuataria alla rateizzazione (in quasi quattro anni) del proprio credito in rate di importo pari a quanto proposto dalla debitrice – con rinuncia quindi ad agire per l'ottenimento del dovuto – e, per contro, l'impegno del debitore a non sollevare eccezioni o contestazioni di sorta, nemmeno in via giudiziale;
impegno da riferirsi all'evidenza al credito oggetto dell'accordo e, a monte, al contratto di mutuo che lo aveva originato e ne costituiva quindi il titolo.
La stessa parte attrice afferma, del resto, che con la transazione in esame “gli odierni attori, all'epoca, si rendevano disponibili al pagamento integrale, senza sollevare contestazioni in ordine all'importo richiesto dalla (v: pag. 5 comparsa conclusionale), impegno che sottende la rinuncia a far CP_3
valere tutte le possibili contestazioni, anche future, idonee ad incidere sulla quantificazione dell'importo, quali sono, all'evidenza, quelle sollevate nel presente giudizio.
Se ne ricava quindi come intento delle parti fosse quello di tacitare, con la conclusione della transazione, ogni possibile profilo di contenzioso in ordine al rapporto.
Va dunque dichiarata l'inammissibilità delle domande attoree.
Rimane per l'effetto assorbito ogni ulteriore profilo di contenzioso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in considerazione del fatto che non è stata espletata attività istruttoria e che la causa è stata chiamata in decisione sul rilievo della potenziale attitudine dell'eccezione di inammissibilità a definire la controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
Inammissibili le domande attoree.
CONDANNA
Le parti attrici alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, spese che liquida in pagina 6 di 7 €9.142,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Verona, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1949/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), in persona degli Parte_2 P.IVA_1
amministratori (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
( , C.F._2
con il patrocinio dell'avv. MIRANDOLA LUCIANO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Isola della Scala (VR), via Roma, n. 56, come da mandato agli atti del fascicolo telematico
PARTI ATTRICI
contro
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. FERRINI GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Verona, Vicolo Cieco Agnello n. 1, come da procura generale agli atti del fascicolo telematico.
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per le parti attrici:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le eccezioni di inammissibilità delle domande e di prescrizione formulate dalla convenuta con comparsa di costituzione e risposta;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo relativamente alle clausole di determinazione del tasso di interesse, per i motivi tutti esposti in citazione, da aversi qui per integralmente richiamati, e nel presente atto con conseguente ricalcolo degli interessi, al tasso di interesse di cui all'art. 117 comma 7 TUB, in capitalizzazione semplice, con rideterminazione del piano di ammortamento, e per l'effetto condannare alla restituzione delle somma di € 74.506,86=, CP_2
ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà dal predetto ricalcolo nel corso di causa.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni svolte in via principale, Voglia il
Giudice accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo relativamente alle clausole di indicizzazione del tasso di interesse all'Euribor, nel periodo dal settembre 2005/marzo 2008, per violazione dell'art. 101 Trattato CE e dell'art. 2 legge antitrust e per l'effetto ricalcolare il tasso di interesse al tasso legale ovvero al tasso BOT fissato ex art. 117 comma 7 TUB, e per l'effetto condannare alla restituzione al mutuatario dei versamenti in eccedenza che risulteranno CP_2
nel corso di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede sin d'ora che il Giudice Voglia ammettere CTU contabile in ordine ai rilievi sopra esposti circa il contratto di mutuo, con riserva di formulare il quesito in sede di memoria ex art. 183 comma 6
n. 2.
Si chiede l'esibizione ex art. 210 cpc dei seguenti documenti:
rendiconti relativi agli anni 2007/2008 nonché dal 2010 fino alla data di cessione del credito;
estratti del conto corrente dall'erogazione del mutuo al 31/03/2008.
Con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e depositare prova documentale in sede di memorie
183 comma 6 n. 2 e 3. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali di causa oltre IVA e
CPA e rimborso forfettario di spese generali.
pagina 2 di 7 Per parte convenuta:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e comunque rigettare per difetto di interesse ad agire e perché infondate, le domande avversarie, per essere intervenuto tra le parti accordo transattivo ante causam;
Nel merito: respingersi, nel miglior modo, perché infondate per le ragioni esposte in narrativa, le domande tutte proposte dagli attori;
In ogni caso: condannare gli attori, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese di causa, comprensive di accessori di legge, a favore di . CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società (d'ora in poi ), rappresentata dai Parte_3 Parte_3
soci amministratori e e lo stesso personalmente, hanno Parte_1 CP_1 Parte_1 convenuto in giudizio (d'ora in poi , società nella quale si era fusa per Controparte_3 CP_2 incorporazione (d'ora in poi Controparte_4
) al fine di ottenere l'accertamento e declaratoria di nullità del contratto di mutuo Controparte_4
ipotecario stipulato in data 08.04.2002 da , al tempo titolare dell'omonima ditta, con Parte_1
e la condanna di alla restituzione della somma di €74.506, 86, ovvero Controparte_4 CP_2
quella maggiore o minore risultante in corso di causa.
In via subordinata, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni svolte in via principale, hanno chiesto gli attori l'accertamento della nullità del tasso Euribor dal settembre 2005 al maggio 2008 per violazione dell'art. 101 Trattato CE e dell'art. 2 legge antitrust e per l'effetto di rideterminare il tasso di interesse al tasso legale, con restituzione al mutuatario di quanto versato in eccedenza.
Sulla premessa che aveva inviato alla società lettera di recesso e risoluzione CP_2 Parte_3 del contratto di mutuo, che , al fine di ottenere la liberazione dell'immobile ipotecato, Parte_1
aveva integralmente saldato, all'atto della vendita del cespite, il credito vantato dalla cessionaria
, provvedendo al pagamento della somma di €30.000,00 oltre accessori e spese e Controparte_5
precisando di aver convenuto in giudizio e non la cessionaria del credito in ragione del fatto CP_2 che non potevano essere proposte nei confronti di quest'ultima le domande giudiziali con le quali venivano fatti valere crediti nascenti da vicende relative al rapporto, esponevano gli attori di aver pagina 3 di 7 commissionato una perizia relativa al contratto di mutuo bancario, lamentando, a sostegno delle domande svolte:
- l'omessa indicazione, nel contratto di mutuo, del TAEG applicato e dunque l'impossibilità per il contraente di conoscere e verificare il prezzo dell'operazione finanziaria posta in essere, con conseguente applicabilità della sanzione prevista dall'art. 5 della legge 154/1992 e dell'art. 117 TUB comma 7 e dunque con domanda di ricalcolo degli interessi debitori al tasso nominale BOT;
- la mancata allegazione, al contratto originario, di un piano di ammortamento, la mancata indicazione del TAE e del regime finanziario di capitalizzazione, con violazione dei principi di trasparenza e dei requisiti di cui all'art. 117 comma 4 TUB, la conseguente nullità per indeterminatezza/indeterminabilità delle clausole in materia di interessi e la necessità di procedere al ricalcolo del dovuto ex art. 117 TUB comma 7 e dunque al tasso nominale BOT, in regime di capitalizzazione semplice;
- la differenza fra il tasso di interesse effettivo e quello pattuito;
- da ultimo, per il periodo tra settembre 2005 e maggio 2008, la nullità dei tassi EURIBOR per condotta anticoncorrenziale, sulla scorta di quanto accertato con provvedimenti della Commissione Europea in data 04/12/2013 e 07/12/2016.
Si è costituita in giudizio la convenuta rilevando preliminarmente come la perizia di Controparte_2
parte in base alla quale erano state formulate le domande attoree non avesse considerato gli accordi conclusi dai debitori con e, successivamente, con la cessionaria ed eccependo il CP_2 CP_5
difetto di legittimazione dei fideiussori in relazione alla domanda restitutoria rivolta alla banca convenuta.
Eccepiva, ancora, la convenuta, l'inammissibilità delle domande per intervenuto accordo transattivo, contestando comunque anche nel merito la fondatezza dell'azione.
Assegnati i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183 co VI c.p.c. la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza espletamento di attività istruttoria.
Viene quindi ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
La domanda attorea non può trovare accoglimento.
Deve invero dirsi fondata l'eccezione della banca convenuta di inammissibilità delle domande attoree per essere intervenuto fra le parti accordo transattivo ante causam.
È pacifico e documentato in atti che in data 31 maggio 2017 stante l'inadempimento della CP_2
società , inviò alla società medesima raccomandata di risoluzione e/o revoca di ogni Parte_3
rapporto e/o finanziamento, ivi compreso il contratto di mutuo di cui si discute, intimando pagina 4 di 7 contestualmente il pagamento del debito residuo, quantificato, per il detto rapporto, in €36.656,09 (v: doc. 4 att.).
Risulta altresì documentato che con missiva in data 03.08.2017 - amministratore della Parte_1
società (v: doc. 2 att.) propose a quale mandataria di di Parte_3 Parte_4 CP_2
dilazionare la somma dovuta in rate di circa 800,00 € (v.: doc. 5 att.).
È infine parimenti incontestato che nel settembre 2017 venne raggiunto un accordo transattivo
(integralmente riprodotto nel doc. 33 di parte attrice), formalizzato come da scrittura transattiva inviata da a riscontro della proposta avanzata dal scrittura che prevedeva la rateizzazione Pt_4 Pt_1
dell'importo dovuto in rate mensili di 800,00 € e nella quale veniva altresì stabilito che “con il puntuale
e integrale pagamento delle somme convenute, anche in relazione a quanto eventualmente dovuto per spese e competenze, e limitatamente al predetto credito, la ns Mandante non avrà più nulla a pretendere nei vostri confronti, così come Voi nulla potrete più eccepire o contestare anche giudizialmente”.
Pattuizione che induce a ritenere che la società mutuataria, con la stipula dell'accordo transattivo, abbia rinunciato ad ogni contestazione, anche giudiziale, relativa al contratto di mutuo da cui traeva origine il credito oggetto della rateizzazione prevista nella transazione.
Né possono trovare accoglimento le prospettazioni attoree secondo le quali la detta pattuizione dovrebbe essere considerata clausola vessatoria e dovrebbe quindi ritenersi nulla per mancanza di approvazione specifica da parte della società ex art. 1341 c.c..
Premesso (per quanto non risulti espressamente richiamata), che deve nella specie escludersi l'applicabilità della normativa consumeristica, trattandosi di contratto di mutuo stipulato nell'esercizio di attività imprenditoriale, nemmeno può ritenersi che fosse necessaria la specifica approvazione, da parte della società , ai sensi dell'art. 1341 co 2 c.c.. Parte_3
Trattasi infatti di norma riferita all'approvazione di clausole contenute nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti e dunque riferita a fattispecie ben diversa da quella qui in esame, nella quale viene invece in rilievo un accordo transattivo destinato a regolare uno specifico e ben individuato rapporto, frutto della diretta trattativa delle parti.
Circostanza pienamente dimostrata dall'indicazione, nel documento, del soggetto destinatario della scrittura - appunto la società - dall'espresso richiamo alla proposta da quest'ultimo Parte_3
inviata (Con riferimento alla Vostra proposta del 03/08/2017, allegata alla presente per pronto riferimento…) e dalla previsione di un piano di rientro con rate di importo corrispondente a quello pagina 5 di 7 proposto dalla stessa parte debitrice;
elementi a fronte dei quali non può assumere rilevanza il fatto che l'accordo sia stato redatto su carta intestata di Pt_4
Quanto poi alla tesi di parte attrice secondo la quale la rinuncia sarebbe stata redatta in violazione dell'art. 1965 c.c. per assenza di res dubia è dirimente rilevare, a prescindere da ogni altra considerazione, come la prospettazione non possa dirsi fondata nel merito.
Il tenore dell'accordo transattivo mette invero ben in evidenza la causa dell'accordo, che ha visto, da un lato, il consenso della banca mutuataria alla rateizzazione (in quasi quattro anni) del proprio credito in rate di importo pari a quanto proposto dalla debitrice – con rinuncia quindi ad agire per l'ottenimento del dovuto – e, per contro, l'impegno del debitore a non sollevare eccezioni o contestazioni di sorta, nemmeno in via giudiziale;
impegno da riferirsi all'evidenza al credito oggetto dell'accordo e, a monte, al contratto di mutuo che lo aveva originato e ne costituiva quindi il titolo.
La stessa parte attrice afferma, del resto, che con la transazione in esame “gli odierni attori, all'epoca, si rendevano disponibili al pagamento integrale, senza sollevare contestazioni in ordine all'importo richiesto dalla (v: pag. 5 comparsa conclusionale), impegno che sottende la rinuncia a far CP_3
valere tutte le possibili contestazioni, anche future, idonee ad incidere sulla quantificazione dell'importo, quali sono, all'evidenza, quelle sollevate nel presente giudizio.
Se ne ricava quindi come intento delle parti fosse quello di tacitare, con la conclusione della transazione, ogni possibile profilo di contenzioso in ordine al rapporto.
Va dunque dichiarata l'inammissibilità delle domande attoree.
Rimane per l'effetto assorbito ogni ulteriore profilo di contenzioso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in considerazione del fatto che non è stata espletata attività istruttoria e che la causa è stata chiamata in decisione sul rilievo della potenziale attitudine dell'eccezione di inammissibilità a definire la controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
Inammissibili le domande attoree.
CONDANNA
Le parti attrici alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, spese che liquida in pagina 6 di 7 €9.142,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Verona, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 7 di 7