Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 573/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 573/2022 promossa da:
(c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Marco Greco ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Barresi Marta
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da accordo del 20.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/03/2022, parte ricorrente deduceva di aver contratto in data 20/06/2009 matrimonio con rito concordatario in
Chiaramonte Gulfi con la parte resistente.
pagina 1 di 10
29.12.2010.
Avanzava domanda di cessazione degli effetti civili, rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva , contestando le avverse Controparte_1
deduzioni e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Svolti diversi approfondimenti sia sul piano socio-familiare che contabile e tributario, le parti manifestavano la volontà di regolare consensualmente i loro rapporti personali e patrimoniali, nonché il regime di affidamento e mantenimento del figlio minore;
pertanto, i difensori rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“ 1. Il minore resterà affidato in via esclusiva alla madre, sig.ra
[...]
, la quale provvederà a curarne nel quotidiano la crescita, CP_1
l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni, con gestione delle decisioni di maggiore interesse per il minore, relative anche alla sua istruzione e alla scelta di cure sanitarie adeguate.
2. Tenuto conto della circostanza che vede il sig. non risiedere Parte_1
nella stessa città ove il minore vive unitamente alla madre, le parti concordano che trascorrerà con il padre un fine settimana al mese – Per_1
dal venerdì all'uscita della scuola sino alla domenica sera - provvedendo il sig. a prelevare e ad accompagnare il figlio presso la dimora Parte_1
materna.
Le Parti concordano che, fino a quando il minore compirà 16 anni e previo consenso materno (consenso che la sig.ra dovrà, in caso di CP_1
richiesta da parte del sig. , esprimere per iscritto di volta in Parte_1
volta), il ragazzo potrà raggiungere la dimora paterna e fare rientro presso la dimora materna utilizzando i mezzi pubblici senza la presenza del padre.
Le spese relative ai suddetti trasferimenti verranno affrontate in via esclusiva dal sig. il quale, in dette ipotesi, si premurerà di fare Parte_1
pagina 2 di 10 pervenire per tempo alla sig.ra l'importo necessario per l'acquisto CP_1
dei biglietti (treno, pullman, etc.).
La figura paterna si occuperà in detti momenti esclusivi di tutte le esigenze ed impegni (scolastici ed extrascolastici) del figlio.
3. Il minore, durante le festività natalizie, trascorrerà ad anni alterni e secondo il criterio della rotazione, ora con l'uno ora con l'altro genitore, dall'ultimo giorno di scuola (al termine delle lezioni scolastiche) al 30 dicembre (con rientro entro le ore 12.00) e dal 30 dicembre (dalle ore
12.00) sino al 6 gennaio.
4. Le ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse dal minore ora con l'uno ora con l'altro genitore ad anni alterni, secondo il criterio della rotazione e dell'alternanza annuale.
5. Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto non continuativi.
6. Tenuto conto delle attuali esigenze del minore, della circostanza che vede affidato in via esclusiva alla madre, dei tempi di permanenza presso Per_1
il padre così come regolamentati, della attuale capacità economica di entrambe le parti, il sig. verserà alla sig.ra , entro i Parte_1 CP_1 primi cinque giorni di ogni mese, un contributo mensile pari a € 300,00 a titolo di mantenimento del figlio minore, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
7. Al fine di determinare il concorso negli oneri per il mantenimento del figlio, le parti stabiliscono che le spese straordinarie necessarie per il minore saranno affrontate da entrambi nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni di seguito riportate: spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori spese mediche relative a:
pagina 3 di 10 a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) Cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) Trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) Tickets sanitari;
e) Farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) Spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a:
a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro);
e) Mensa;
f) Spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a:
a) Tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto del figlio (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) Spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a:
pagina 4 di 10 a) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) Cure termali e fisioterapiche;
c) Trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) Esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) Analisi cliniche;
f) Cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a:
a) Tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pasi all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica)
b) Corsi di specializzazione;
c) Gite scolastiche con pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private;
e) Alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica)
Spese extra-scolastiche relative a:
a) Corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) Spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) Viaggi e vacanze;
pagina 5 di 10 d) Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) Conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) Organizzazione di feste e ricevimenti per il figlio;
g) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio- assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entri i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario pagina 6 di 10 In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Le parti concordano che l'assegno unico erogato nell'interesse del minore continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla sig.ra . CP_1
8. al fine di risolvere la vicenda familiare le parti concordano nel prevedere che entro un mese dall'emissione della sentenza di cessazione degli effettivi civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti dovranno essere posti in essere tra le stesse i seguenti trasferimenti immobiliari.
a) L'immobile sito in località Cozzo Spina del tenere di Chiaramonte Gulfi, nella contrada Cozzo Spina, piano T, cat. A/4, classe 2, iscritto al catasto dei terreni al figlio n. 124 particelle nn. 152 e 153 di proprietà della sig.ra e del sig. in ragione di ½ ciascun CP_1 Parte_1
indiviso, acquistato dalle stesse in data 18.12.2007, con atto a rogito
, registrato in Ragusa il 20.12.2007 al n. 3849. Parte_2
La sig.ra si obbliga a trasferire la proprietà per la quota CP_1
indivisa di ½ del su citato immobile al sig. che accetta entro Parte_1
un mese dall'emissione della sentenza dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
L'immobile sito in località Cozzo Spina del tenere di Chiaramonte Gulfi, nella contrada Cozzo Spina, piano T, cat. A/4, classe 1, censito nel
Catasto Fabbricati di Chiaramonte Gulfi al figlio 124, particelle nn.
204/1, 202/1 e, al figlio 124, particella 187, di proprietà della sig.ra e del sig. in ragione di ½ ciascuno indiviso, CP_1 Parte_1
acquistato dalle parti in data 10.03.2010, con atto a rogito Not. , Per_2
registrato in Ragusa il 22.03.2010.
La sig.ra si obbliga a trasferire la proprietà per la quota CP_1
indivisa di ½ del su citato immobile al sig. che accetta entro Parte_1
pagina 7 di 10 un mese dall'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Tutte le spese notarili, tasse e oneri fiscali correlati ai superiori trasferimento saranno affrontati in via esclusiva dal sig. che Parte_1
provvederà, altresì, a rifondere alla sig.ra le spese che la predetta CP_1
affronterà per garantire la sua presenza presso lo studio notarile e che, forfettariamente, si indicano in €150,00.
Il sig. provvederà, altresì, al pagamento di qualsivoglia tassa, Parte_1
onere fiscale, civile e amministrativo, anche pregresso (ma pervenuto in data successiva al trasferimento) correlato agli immobili oggetto dei superiori trasferimento.
Il sig. provvederà al pagamento di €200,00 al mese ove il Parte_1
trasferimento non dovesse perfezionarsi entro la data concordata tra le
Parti e, dunque, entro il mese successivo all'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti e sino all'effettivo rogito notarile.
I superiori trasferimenti costituiscono elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale, in conformità alle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21.06.2012, n. 18/E del 29.05.2013
(paragrafo 1.15) e n. 2/E del 21.04.2014 (paragrafo 9.2).
*******
Nell'ambito della sistemazione delle questioni economiche pendenti tra le parti il sig. corrisponderà alla sig.ra entro un mese Parte_1 CP_1 dall'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti e al momento del rogito notarile l'importo complessivo di euro 20.000,00.
pagina 8 di 10 9. Le Parti concordano di dare seguito ai percorsi già intrapresi con i servizi incaricati dall'Ill.mo Decidente nell'ambito del giudizio recante r.g.
573/2022.
10. Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla verrà corrisposto reciprocamente a titolo di assegno divorzile.”
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla comparizione delle medesime dinanzi al Tribunale Civile di Ragusa nel procedimento per separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa del 05.03.2012, e dell'assetto condiviso tra le parti, che deve essere adottato a regolamento dei rapporti tra esse, mentre null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali, come da richiamato accordo, rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , come in Parte_1 Controparte_1
atti generalizzati, contratto in data 20/06/2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chiaramonte Gulfi, nel medesimo anno, al n. 11 , Parte 2 , s. A , alle condizioni di cui all'accordo richiamato in parte motiva.
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
pagina 9 di 10 Così deciso in Trapani in data 23/01/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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