Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/05/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 389/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco AD Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
389/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Ballabio (LC), Via Confalonieri n. 33, con il patrocinio dell'Avv. BENEDETTA CANTAFIO
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Ballabio (LC), Via Confalonieri n. 33, con il patrocinio dell'Avv. BARBARA VALLI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con ordine Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ballabio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
Omologare le seguenti condizioni
1. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, mantenendo la Per_1 Per_2 residenza anagrafica e collocazione principale presso il padre in Ballabio, Via Confalonieri n. 33;
2. Ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente per quanto attiene alle decisioni di ordinaria amministrazione, nel tempo in cui terrà i figli con sé.
3. La casa familiare, sita in Ballabio, Via Confalonieri n. 33 viene assegnata con l'uso degli arredi ivi esistenti al signor che vi vivrà con i figli minori e . La Pt_1 Per_1 Per_2 signora lascerà l'abitazione, portando con sé i propri beni ed effetti personali. CP_1
4. In ragione dell'affidamento congiunto innanzi stabilito, i ricorrenti convengono di adoperarsi e collaborare fra loro, tenendo conto delle rispettive e reciproche esigenze, anche lavorative, avendo comunque a principio ispiratore quello di soddisfare, da parte di entrambi, gli interessi, le aspirazioni, i desideri e le necessità dei minori e comunque nel pieno rispetto dei loro impegni scolastici, ricreativi e sportivi.
In ogni caso e, comunque in difetto di accordo, la madre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti tempistiche e modalità:
- a fine settimana alternati: dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alla domenica mattina prima di pranzo.
- Nella settimana in cui terrà i figli il we: due giorni infrasettimanali: da individuarsi, per l'anno scolastico 2024-2025, nel martedì e giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30, quando li riporterà presso l'abitazione paterna.
- Nella settimana in cui non terrà i figli il we: due giorni infrasettimanali: da individuarsi, per l'anno scolastico 2024-2025, nel martedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30, quando li riporterà presso l'abitazione paterna e nel giovedì, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo, quando li riaccompagnerà a scuola.
- una settimana durante le vacanze natalizie: in periodo da concordare;
- durante le vacanze scolastiche estive: per due settimane consecutive, in periodo da concordarsi entro e non oltre il mese di aprile di ciascun anno.
I genitori precisano fin d'ora che continueranno a suddividersi gli impegni connessi e conseguenti alle attività ed impegni dei figli, e così in particolare: il lunedì il padre prenderà i figli all'uscita di scuola e li condurrà presso la propria abitazione. Il martedì la madre ritirerà
da scuola mentre il padre si occuperà di ritirare e di portarlo presso Per_2 Per_1 l'abitazione materna, ove resterà con la sorella fino alle ore 20.30, quando entrambi verranno ricondotti presso l'abitazione paterna. Il mercoledì la madre si occuperà di prendere Per_2 all'uscita di scuola e di tenerla con sé fino al termine degli allenamenti del fratello, quando verrà prelevata dal padre. Il giovedì la madre ritirerà entrambi i ragazzi all'uscita di scuola e li terrà con sé fino alle ore 20.30, quando entrambi verranno ricondotti presso l'abitazione paterna.
Le parti precisano che il padre si occuperà di accompagnare e riprendere il figlio minore agli allenamenti di calcio (attualmente mercoledì e venerdì), anche nel caso in cui Per_1 coincidano con il giorno di spettanza della madre. In tal caso, con riferimento al pomeriggio del venerdì, starà dalla madre dall'uscita di scuola fino all'orario di inizio degli Per_1 allenamenti ai quali verrà accompagnato dal padre, che lo andrà a riprendere al termine. Lo stesso giorno la madre andrà a prendere all'uscita di scuola. Per_2
Il sabato la madre si occuperà di accompagnare a nuoto mentre il padre si occuperà di Per_2 accompagnare . Per_1
Le parti si impegnano a non mettere i figli in contatto con altre persone con cui dovessero eventualmente intrattenere relazioni sentimentali, fatto salvo ogni diverso accordo che verrà valutato da entrambi i genitori sempre anteponendo l'interesse preminente dei minori ed i loro bisogni.
5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto dei figli nel tempo in cui li terrà con sé.
6. Le spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco saranno sostenute in via integrale e diretta dal signor fintanto che la signora non avrà Pt_1 CP_1 reperito stabile attività lavorativa.
7. In ragione di quanto previsto al punto precedente, l'assegno unico universale, le detrazioni e gli altri benefici fiscali e contributi a vario titolo, verranno assegnati al 100% al padre. A tal fine le parti effettueranno le dichiarazioni necessarie richieste dall' onde consentire il CP_2 pagamento diretto ed integrale dell'importo riconosciuto in favore del signor Pt_1
8. Il signor provvederà a versare un assegno mensile di Euro 450,00= Pt_1
(quattrocentocinquanta/00) in favore della moglie a titolo di contributo al mantenimento, fino a quanto la stessa avrà reperito stabile attività lavorativa. Detto importo dovrà essere corrisposto, con decorrenza dal mese dell'intervenuto trasferimento della signora in altra CP_1 abitazione, entro il giorno 25 di ciascun mese e sarà soggetto a rivalutazione Istat.
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
9. Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali descritte nei successivi articoli.
10. La signora si obbliga a trasferire al signor che si obbliga ad CP_1 Parte_1 accettare, la propria quota di proprietà indivisa, pari al 50%, delle unità immobiliari facenti parte dello stabile sito nel Comune Amministrativo di Ballabio, sezione censuaria di Ballabio
Superiore alla Via Antonio Confalonieri civico n. 33, eretto su area al mappale 1375 – ente urbano – di ett.
0.21.80 del Catasto Terreni.
E, più precisamente:_____________________________________________
1) Catasto Fabbricati:
Unità immobiliare che a seguito della denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni presentata all'Ufficio del Territorio di Lecco in data 5 agosto 2003 e protocollata al n. 110047 risulta in mappa ed in catasto così distinta: fg. SUP 13, mapp. 1375/9
(mllletrecentosettantacinque subalterno nove) – Via San Gottardo n. 5 – P. S1.1 – scala B – cat. A/21 – cl. 2 vani 6,5 – sup. cat. Mq. 91 – rendita catastale Euro 570,68 (rendita catastale proposta a sensi DM 701/94). Si dà atto che la rendita catastale rivalutata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 48 Legge 23 dicembre 1996 n. 662 è la seguente: Euro 599,21.
Consistenza: appartamento al piano primo composto da ingresso/disimpegno, due camere, due bagni, soggiorno, cucina e tre balconi, con annesso vano uso cantina al piano seminterrato.
Confini in contorno:
- dell'appartamento: prospetto su cortile comune – vano scala comune – unità immobiliare di cui al mapp. 1375/8 – di nuovo prospetto su cortile comune;
- del vano ad uso cantina: disimpegno comune – terrapieno – unità immobiliare di cui al mapp.
1375/7;
2. Catasto fabbricati foglio SUP/13: mapp. 1375/10 (milletrecentosettantacinque subalterno dieci) – Via San Gottardo – P. S1 – cat.
C/6 – cl. U- mq. 27- Rendita catastale Euro 139,44 (già corrispondente alla scheda planimetria presentata all'U.T.E. di Como – ora Ufficio del Territorio di Lecco- in data 5 novembre 1973 e protocollata al n. 159). Si dà atto che la rendita catastale rivalutata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 48 Legge 23 dicembre 1996 n. 662 è la seguente: Euro 146,41.
Consistenza: vano ad uso autorimessa al piano seminterrato.
Confini in contorno: unità immobiliare di cui al mapp.1375/3 –terrapieno – unità immobiliare di cui al mapp. 1375/11- disimpegno e vano scala comuni.
Accesso e scarico: si hanno dalla Via Antonio Confalonieri indi attraverso enti e spazi comuni.
Sono pure comprese nel trasferimento le proporzionali quote di comproprietà negli enti e spazi comuni dell'intero fabbricato ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del cc determinate in: 113,34/1000 per l'appartamento; 5,35 per la cantina;
23,76 per l'autorimessa.
Provenienza: atto in data 25.09.2003, numero repertorio n. 185479/29561 Notaio Persona_3 di Oggiono, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lecco in data 07.10.2003
[...] al n. 1649 serie 1T, trascritto in data 08.10.2003, reg. gen. 15440, reg. part. 10183.
11. Il prezzo pattuito tra le parti per il trasferimento immobiliare di cui al punto precedente, comprensivo degli arredi ivi presenti, è pari all'accollo della quota parte residua spettante alla signora del mutuo in essere, oltre alla corresponsione della ulteriore somma pari ad € CP_1
65.000=(sessantacinquemila=), che verrà corrisposta contestualmente alla stipula del rogito notarile.
12. L'atto pubblico di trasferimento immobiliare verrà effettuato entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione avanti a Notaio scelto dal signor
[...]
con spese ed oneri a carico dello stesso. Pt_1
13. Il signor si obbliga ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per Parte_1 l'accollo liberatorio del mutuo esistente, entro e non oltre la stipula del rogito notarile. Fino a tale data il signor si obbliga all'integrale pagamento delle rate residue del Parte_1 mutuo, manlevando la signora da ogni e qualsiasi eventuale richiesta di CP_1 pagamento e/o rimborso.
14. Con l'esatto adempimento di quanto previsto ai punti precedenti i coniugi danno atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente, rinunciando ad ogni e qualsiasi reciproca pretesa.
15. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
16. Le spese e le competenze legali vengono ripartite in ragione del 50% per ciascun coniuge”
Parte_2
anno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1 data 17.9.2005 a Ballabio (LC), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 9, parte II, serie A, anno 2005 (v. doc. 1 ricorso), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni e fissando la residenza familiare in un immobile sito in Ballabio, via
Confalonieri n. 33, in comproprietà tra i coniugi al 50%. Per la casa coniugale è in corso un mutuo, le cui rate ammontano a circa € 380/mese. Dall'unione coniugale sono nati i figli a Lecco il 18.11.2011 e Persona_4
a Lecco il 1.5.2014, entrambi allo stato minorenni. Persona_5
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 11.3.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473 bis.51, terzo comma, c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra gli stessi.
Le parti hanno depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Da ultimo, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, le parti hanno convenuto di far rientrare nelle condizioni di separazione le seguenti attribuzioni patrimoniali: i obbliga a trasferire a che a sua volta si CP_1 Parte_1 obbliga ad accettare, la propria quota di proprietà indivisa, pari al 50%, delle unità immobiliari facenti parte dello stabile sito nel Comune Amministrativo di Ballabio, sezione censuaria di
Ballabio Superiore alla Via Antonio Confalonieri civico n. 33, eretto su area al mappale 1375
– ente urbano – di ett.
0.21.80 del Catasto Terreni;
il prezzo pattuito tra le parti per il trasferimento immobiliare de quo, comprensivo degli arredi ivi presenti, è pari all'accollo della quota parte residua spettante alla moglie del mutuo in essere, oltre alla corresponsione della ulteriore somma pari ad € 65.000,00, che verrà corrisposta contestualmente alla stipula del rogito notarile;
l'atto pubblico di trasferimento immobiliare verrà effettuato entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione avanti a Notaio scelto da
[...] con spese ed oneri a carico dello stesso;
il marito si impegna ad effettuare tutti Pt_1 gli adempimenti necessari per l'accollo liberatorio del mutuo esistente, entro e non oltre la stipula del rogito notarile, obbligandosi, fino a tale data, all'integrale pagamento delle rate residue del mutuo, manlevando la moglie da ogni e qualsiasi eventuale richiesta di pagamento e/o rimborso. Con l'esatto adempimento di quanto previsto ai punti precedenti, sono da intendersi regolati tutti i rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi, rinunciando gli stessi ad ogni e qualsiasi reciproca pretesa. Con riferimento a tali ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Ballabio (LC) il 17.9.2005, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, atto n. 9, parte II, serie A, anno 2005;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Ballabio (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 19.5.25
Il Presidente relatore dott. Marco AD