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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/11/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1270/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1270/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MATTIOLI MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. , nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MATTIOLI MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/06/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 31/07/1999 in Narni (TR), che dall'unione è nato il figlio (nato a [...] il [...]), che, a causa di incompatibilità Persona_1 caratteriale, l'unione si era deteriorata, al punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 17/09/2025 con modalità di scambio di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“A. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto e si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali variazioni di residenza, domicilio e/o dimora;
B. Il minore avrà quale residenza abitativa presso la casa dove vive con la madre, in Terni Via S.
Efebo n° 27;
C. In considerazione del fatto che il sig. er motivi di lavoro si trova molto spesso lontano da Pt_1
Terni, il figlio sarà affidato in via esclusiva alla madre, IG.ra , così da Per_1 Controparte_1 garantire le esigenze del minore in modo agevole tipo autorizzazioni per gite, visite e quant'altro che abbisogna al figlio.
D. I coniugi si adopereranno per garantire la loro disponibilità al corretto sviluppo ed istruzione del loro figlio;
a tal fine le decisioni di maggiore importanza per lo stesso verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità e inclinazioni naturali. I coniugi si impegnano a mantenere una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, di prestare entrambi cura, educazione e istruzione.
E. Il padre, considerati i suoi impegni lavorativi, avrà facoltà di vedere il figlio in qualsiasi momento, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze del minore.
In caso di eventuale disaccordo tra i coniugi, si fissano fin da ora le seguenti modalità di frequentazione:
a) durante la settimana
- quanto alla regolamentazione del diritto di visita relativo al fine settimana, il sig. Pt_1 trascorrerà con i figli, a settimane alterne, almeno due weekend al mese. Durante tali periodi, il minore rimarrà con il papà dalle ore 18,00 circa del venerdì fino alla domenica sera nella fascia oraria tra le ore 19,30 e le ore 21,30 circa, pernottando, pertanto, presso l'abitazione del padre per due notti consecutive;
- quanto alla regolamentazione del diritto di visita relativo alla settimana che termina con il fine settimana di competenza paterna, il sig. trascorrerà con il figlio due pomeriggi dall'orario Pt_1 di uscita da scuola. Il minore trascorrerà, inoltre, una notte con il papà, in corrispondenza di uno dei due pomeriggi anzidetti ed il papà si occuperà di accompagnarlo a scuola all'indomani del pernottamento presso di lui. Nell'altro pomeriggio il minore verrà ricondotto, a cura del padre, presso la casa materna, nella fascia oraria tra le ore 19,30 e le ore 21,30. Salvo diverso accordo e/o impegni lavorativi, i due giorni coincideranno con il lunedì/mercoledì pomeriggio – e relativo pernotto con accompagnamento a scuola il martedì/giovedì - e con il giovedì pomeriggio stesso;
- quanto alla regolamentazione del diritto di visita relativo alla settimana che termina con il fine settimana di competenza materna, il sig. trascorrerà con il figlio due pomeriggi, dall'orario Pt_1 di uscita da scuola. Il minore, inoltre, pernotterà presso il padre, in corrispondenza di entrambi i pomeriggi di sua competenza con accompagnamento a scuola l'indomani sempre a cura del padre.
Salvo diverso accordo o impegni lavorativi, i due giorni e relativi pernotti coincideranno con il lunedì/mercoledì (e pernotto) e con il giovedì (e pernotto);
b) quanto alle festività natalizie il figlio trascorrerà con un genitore, ad anni alterni, il giorno di Natale, con possibilità per l'altro genitore, previo accordo, di partecipare e il periodo compreso tra il 23 e il 29 dicembre e con l'altro genitore dal 30 dicembre al 6 gennaio, secondo modalità previamente concordate dai genitori;
c) quanto alle festività pasquali ad anni alterni, il figlio trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del
Lunedì dell'Angelo e viceversa, secondo modalità previamente concordate dai genitori e salvo diverso accordo tra gli stessi;
d) quanto alle vacanze estive ciascun genitore, previo accordo con l'altro per le date, da comunicarsi possibilmente entro il 30 maggio di ogni anno, trascorrerà con il figlio 2 settimane, anche consecutive;
e) quanto al compleanno dei figli il compleanno del figlio sarà trascorso, se possibile, con entrambi i genitori;
in caso di disaccordo, il padre avrà facoltà di vedere ed avere con sé il figlio per il pranzo oppure per la cena, ad anni alterni.
h) quanto ai compleanni dei genitori ogni genitore avrà diritto di trascorrere il proprio compleanno con il figlio (compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori).
i) quanto alla Festa della Mamma e alla Festa del Papà la madre e il padre avranno il diritto, rispettivamente, di trascorrere il giorno della Festa della
Mamma o della Festa del Papà con il figlio (compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore).
F. il IG. a decorrere dalla efficacia dell'odierna separazione, corrisponderà alla IG.ra Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 400,00 CP_1 Per_1
(quattrocento/00), da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. I ricorrenti inoltre verseranno reciprocamente il 50% delle spese sostenute per il minore individuate dal Protocollo di intesa sulle spese per i figli nella crisi familiare del Tribunale di Terni, allegato all'odierno ricorso;
G. L'assegno unico garantito dallo Stato per il figlio minore sarà di pertinenza esclusiva della sig.ra . CP_1
I) I coniugi danno atto di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento poiché entrambi economicamente autosufficienti.
N) I ricorrenti dichiarano che le vetture in uso agli stessi saranno di pertinenza esclusiva degli intestatari.
O) I ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto nonché al rilascio e/o rinnovo di passaporto autonomo e di altro documento di identità del figlio . Per_1
Quanto al passaporto, con riferimento a eventuali viaggi in paesi extra UE, il genitore che intenderà effettuare il viaggio con il figlio dovrà comunicarlo all'altro genitore con un preavviso di almeno 15 giorni.
Q) i coniugi dichiarano reciprocamente di avere già regolato ogni altro rapporto, sia di natura privata che patrimoniale, che non sia oggetto del presente accordo.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti e la constata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale tra e , coniugi per Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato in Narni (TR) il 31/07/1999, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_2
R), atto n. 76, parte II, serie A, Uff. I, anno 1999;
[...]
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12.11.2025
Il Presidente est.
LI GN