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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 6890/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 18.4.24, iscritta al n. 6890/24 di
R.G., promossa da:
Parte_1
con gli Avv.ti Mimmo Albanese e Jgor Aricò
ricorrente contro
Controparte_1
con l'Avv. Enrico Usseglio Min
resistente
premesso
che
- con ricorso depositato il 18.4.24 il ha chiesto di Parte_1
accertare l'avvenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. o, in subordine, di dichiarare la risoluzione per inadempimento della convenzione di locazione n. 211973 del 25.3.21 in pagina 1 di 4 conseguenza delle condotte poste in essere dell'assegnatario Sig. in CP_1
violazione dell'art. 2 comma 1 del regolamento d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'art. 18 lett. c) L.R. 3/2010;
- il ha chiesto, inoltre, la condanna del resistente al Parte_1
rilascio dell'immobile e al risarcimento dei danni di occupazione illegittima fino al rilascio;
- il Sig. si è opposto alle domande attoree negando le condotte ascrittegli da CP_1
controparte e sostenendo che non sarebbero, in ogni caso, sufficientemente gravi da giustificare la risoluzione del contratto;
- l'istruttoria è consistita nell'escussione di tre testi;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 15 novembre 2024 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- il , sollecitato dal con Parte_1 Controparte_2
comunicazione dell'8.8.23, ha chiesto al Tribunale di accertare o dichiarare la risoluzione della convenzione di locazione n. 211973 del 25.3.21 sostenendo che il resistente:
a) si sarebbe reso autore di "sversamento di rifiuti, degrado degli spazi comuni,
inquinamento acustico a tutte le ore e occupazione dei box interrati", come da diffida inviata dal Comune di il 24.10.22; CP_2
b) nella notte tra il 20 e il 21 luglio 2023 avrebbe danneggiato tutte le vetrate presenti nel portico del condominio, compreso il portone principale;
pagina 2 di 4 c) nel novembre 2023 avrebbe minacciato il Sig. , figlio di Persona_1
un'assegnataria;
- la prima circostanza, genericamente prospetta dal e riferita dal CP_2 Parte_1
ricorrente, non ha formato oggetto di istanze istruttorie ed è priva di riscontri;
- la seconda circostanza non ha trovato riscontro in sede testimoniale, dove le persone escusse non sono state in grado di indicare l'autore dei danneggiamenti fotograficamente documentati;
è apparso superfluo escutere ulteriori testimoni sul capitolo unico attoreo perché l'amministratore, avendo direttamente ricevuto le segnalazioni da alcuni inquilini dello stabile, sarebbe stato astrattamente in grado di comunicarne l'identità alla ricorrente, anche contro la loro richiesta di riservatezza,
affinché costoro venissero intimati quali testi;
- la terza circostanza riguarda un singolo episodio che, quand'anche ritenuto provato ex art. 115 c.p.c. per effetto dell'omessa specifica contestazione del punto 9 di ricorso,
non sembra sufficiente a concretare, nella sua unicità, la previsione dell'art. 2 comma 1
del regolamento d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'art. 18 lett. c)
L.R. 3/2010 che paiono alludere ad una pluralità di condotte, ferma restando la mancanza di prova sul fatto che la condotta sia correlata, in qualche modo, alla coabitazione nello stabile piuttosto che a profili ad esso estranei;
-
per questi motivi
si ritiene che, al di là di un mero inizio di prova, non via sia sufficiente dimostrazione dei presupposti delle domande attoree;
- tuttavia l'esistenza di un inizio di prova giustifica, sotto diverso profilo, la compensazione delle spese di giudizio;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
pagina 3 di 4 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- respinge la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Torino il 25 febbraio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 18.4.24, iscritta al n. 6890/24 di
R.G., promossa da:
Parte_1
con gli Avv.ti Mimmo Albanese e Jgor Aricò
ricorrente contro
Controparte_1
con l'Avv. Enrico Usseglio Min
resistente
premesso
che
- con ricorso depositato il 18.4.24 il ha chiesto di Parte_1
accertare l'avvenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. o, in subordine, di dichiarare la risoluzione per inadempimento della convenzione di locazione n. 211973 del 25.3.21 in pagina 1 di 4 conseguenza delle condotte poste in essere dell'assegnatario Sig. in CP_1
violazione dell'art. 2 comma 1 del regolamento d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'art. 18 lett. c) L.R. 3/2010;
- il ha chiesto, inoltre, la condanna del resistente al Parte_1
rilascio dell'immobile e al risarcimento dei danni di occupazione illegittima fino al rilascio;
- il Sig. si è opposto alle domande attoree negando le condotte ascrittegli da CP_1
controparte e sostenendo che non sarebbero, in ogni caso, sufficientemente gravi da giustificare la risoluzione del contratto;
- l'istruttoria è consistita nell'escussione di tre testi;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 15 novembre 2024 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- il , sollecitato dal con Parte_1 Controparte_2
comunicazione dell'8.8.23, ha chiesto al Tribunale di accertare o dichiarare la risoluzione della convenzione di locazione n. 211973 del 25.3.21 sostenendo che il resistente:
a) si sarebbe reso autore di "sversamento di rifiuti, degrado degli spazi comuni,
inquinamento acustico a tutte le ore e occupazione dei box interrati", come da diffida inviata dal Comune di il 24.10.22; CP_2
b) nella notte tra il 20 e il 21 luglio 2023 avrebbe danneggiato tutte le vetrate presenti nel portico del condominio, compreso il portone principale;
pagina 2 di 4 c) nel novembre 2023 avrebbe minacciato il Sig. , figlio di Persona_1
un'assegnataria;
- la prima circostanza, genericamente prospetta dal e riferita dal CP_2 Parte_1
ricorrente, non ha formato oggetto di istanze istruttorie ed è priva di riscontri;
- la seconda circostanza non ha trovato riscontro in sede testimoniale, dove le persone escusse non sono state in grado di indicare l'autore dei danneggiamenti fotograficamente documentati;
è apparso superfluo escutere ulteriori testimoni sul capitolo unico attoreo perché l'amministratore, avendo direttamente ricevuto le segnalazioni da alcuni inquilini dello stabile, sarebbe stato astrattamente in grado di comunicarne l'identità alla ricorrente, anche contro la loro richiesta di riservatezza,
affinché costoro venissero intimati quali testi;
- la terza circostanza riguarda un singolo episodio che, quand'anche ritenuto provato ex art. 115 c.p.c. per effetto dell'omessa specifica contestazione del punto 9 di ricorso,
non sembra sufficiente a concretare, nella sua unicità, la previsione dell'art. 2 comma 1
del regolamento d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'art. 18 lett. c)
L.R. 3/2010 che paiono alludere ad una pluralità di condotte, ferma restando la mancanza di prova sul fatto che la condotta sia correlata, in qualche modo, alla coabitazione nello stabile piuttosto che a profili ad esso estranei;
-
per questi motivi
si ritiene che, al di là di un mero inizio di prova, non via sia sufficiente dimostrazione dei presupposti delle domande attoree;
- tuttavia l'esistenza di un inizio di prova giustifica, sotto diverso profilo, la compensazione delle spese di giudizio;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
pagina 3 di 4 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- respinge la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Torino il 25 febbraio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4