Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice nel procedimento r.g.n. 2787/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 23.05.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 22/11/2024 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. BASSO MARGHERITA, e da , rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Parte_2
Supino, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
MONDRAGONE in data 14/06/2003; Per rilevato che dal matrimonio sono nati due figli: (17.02.2006) e (01.07.2008); Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 19.02.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso, così come modificate per l'udienza cartolare del 23.05.2025 attesa l'intervenuta maggiore età della prima figlia della coppia, ovvero:
- confermare l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della Per_ responsabilità genitoriale;
collocare il figlio minore presso la casa paterna in Mondragone (CE) Via Polibio Per_ Snc;
la madre potrà tenere con sé il figlio minore ogni qual volta lo stesso lo richieda espressamente o la madre
Per_ vorrà; di comune accordo i coniugi stabiliscono che il figlio potrà vedere e stare con i nonni materni e paterni ogni qual volta lo stesso lo vorrà;
- porre a carico del Sig. il pagamento del 100% delle spese ordinarie per entrambi i figli in quanto la Parte_2
Per figlia maggiore non è economicamente indipendente;
Per
- la figlia ormai maggiorenne deciderà liberamente i periodi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore;
- le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere andranno divise al 50%;
- assegnare la casa coniugale a Parte_2
- la signora economicamente indipendente rinuncia a qualunque assegno di mantenimento;
Parte_1
- i genitori si occuperanno, nei periodi di permanenza del figlio minore presso ciascuno di essi, di seguirli negli Per_2 impegni e nelle attività quotidiane relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute;
- spese di giudizio compensate;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MONDRAGONE il
14/06/2023 da , nata a [...] l'[...] e da Parte_1
, nato a [...], il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 33, parte II, serie A, anno
2003);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice est.
Dott.ssa Luigia Franzese