Articolo 2 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47
Articolo 1Articolo 3
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17 marzo 1985
Art. 2. (Sostituzione di norme)

Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui all' articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , ed agli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
Entrata in vigore il 17 marzo 1985
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