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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/10/2024, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente dr. Giovanna Ferrero Consigliere
dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 436/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PURI Parte_1 C.F._1
VALERIO, elettivamente domiciliato in VIA ALBERICO II, 31 00193 ROMA presso il difensore avv. PURI VALERIO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 21 (C.F. , elettivamente domiciliato in presso CP_1 C.F._2
lo studio dell'avv. COLELLABELLA VINCENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilita' professionale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
– accertare e dichiarare:
i) la responsabilità professionale del Dott. in ordine alla mancata CP_1
riconsegna della documentazione medica afferente al Sig. allo stesso, come Parte_1
meglio indicata in premessa ed al pregiudizio al medesimo causato, sia in merito alla possibilità di ricostruire in maniera completa la propria storia clinica, sia in merito all'aspettativa generata nel Sig. in merito al risarcimento del danno così Parte_1
come quantificato dal Dott. ed al mancato risarcimento nel giudizio promosso CP_1
dall'odierno attore dinanzi al Tribunale di Milano, nei confronti della Controparte_2
Rg 22354/2017 e definito con sentenza n. 4918/2018, anche in ragione
[...]
dell'impossibilità di ottenere un'adeguata consulenza tecnica di parte in assenza di documenti, nonché accertare e dichiarare l'erroneità della perizia posta in essere dal
Dott. CP_1
ii) l'infondatezza delle domande e delle eccezioni tutte sollevate dal Dott. nei CP_1
confronti del Sig. ; Pt_1
– per l'effetto:
i) in via principale, condannare il Dott. alla restituzione dei compensi CP_1
corrisposti dal Sig. in favore dello stesso per l'importo complessivo di Euro Pt_1
pagina 2 di 21 1.054,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché condannare il Dott.
a risarcire il danno patrimoniale subito dall'odierno attore, quantificato nella CP_1
somma di Euro 6.662,09, oltre interessi maturati e maturandi ed il danno non patrimoniale, di natura morale ed esistenziale, quantificato almeno nella somma di Euro
5.000,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, anche facendo ricorso al criterio equitativo, e comunque al risarcimento dei danni tutti subiti dal Sig. per le ragioni Pt_1
di cui al presente giudizio.
ii) rigettare le domande e le eccezioni sollevate dal Dott. nei confronti CP_1
dell'odierno attore in quanto infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria delle spese di giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario.
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del presente appello si chiede di compensare le spese di lite del primo e del presente grado di giudizio tra le Parti.
In ulteriore subordine, si chiede di ridurre gli importi liquidati a titolo di spese di lite nel primo grado di giudizio, in ragione delle motivazioni tutte esposte con il presente atto.
In via istruttoria, si ripropongono le istanze già formulate nel primo grado di giudizio e riproposte in sede di atto di citazione in appello, per la cui ammissione si insiste anche in questa sede.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- rigettare integralmente l'appello proposto per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 3 di 21 Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Sig. allegava: che si recava Parte_1
presso lo Studio del Dott. al fine di ottenere una sua valutazione e relativa CP_1
perizia, afferente, in particolare, ai postumi dell'incidente stradale avvenuto in località
Vimodrone (MI) in data 6.9.2014, sinistro che aveva coinvolto la vettura del Sig. Pt_1
e, dunque, quest'ultimo; che a seguito dell'incidente, il Sig. riportava lesioni Pt_1
fisiche riscontrate presso il Pronto soccorso del vicino Ospedale “San Raffaele” di
Milano, ove i sanitari refertavano “contusione parete addominale, distorsione rachide cervicale. Prognosi giorni 10 (dieci)”; che in detta occasione, il Sig. lamentava Pt_1
sin da subito dolore alla spalla sinistra e venivano riscontrate contusione multiple agli arti;
che successivamente, il Sig. si sottoponeva a diversi controlli e visite Pt_1
mediche, in particolare: in data 9.9.2014 veniva sottoposto a visita specialistica ortopedica presso l'Istituto ortopedico Galeazzi di Milano;
in data 23.9.2014 veniva registrato un accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Raffaele di Milano;
in data
24.9.2014 veniva effettuata visita ORL per sofferenza di ipoacusia post-traumatica ed acufeni;
in data 9.10.2014 veniva sottoposto a radiografia dell'emitorace sinistro;
in data
21.10.014 veniva sottoposto a visita fisiatrica;
in data 23.10.2014 veniva sottoposto a radiografia alla colonna cervicale;
in data 30.10.2014 veniva sottoposto a controllo ORL ed esame audiometrico;
in data 7.11.2014 veniva sottoposto a visita ortopedica (in occasione della quale emergeva anche trauma alla spalla); in data 27.1.2015 veniva sottoposto a Rnm a livello cervicale e lombare;
in data 28.1.2015 veniva sottoposto a
Rnm alla spalla sinistra;
in data 17.2.2015 veniva sottoposto a controllo ortopedico della colonna;
in data 10.3.2015 veniva sottoposto a visita da chirurgo;
che all'esito delle dette visite, il Sig. riceveva documentazione medica (quali, a titolo Pt_1
esemplificativo, referti, cartelle cliniche e immagini su CD); che l'attore in primo grado si rivolgeva al Dott. in data 16.3.2015, consegnando al medesimo tutta la CP_1
documentazione sopraindicata;
che il professionista elaborava proprio parere di stima pagina 4 di 21 medico – legale, successivamente sostituito dalla perizia definitiva del 5.10.2015; che nella detta perizia è possibile leggere, con riferimento all'arto superiore sinistro per spalla: “si apprezza limitazione funzionale del range di articolarità, valutata in un terzo della totale con ipomiotrofia al trapezio. Apprezzato deficit della presa e della forza rispetto al
contro
-laterale”. Ed ancora nella parte “considerazioni mediche legali indica: “Dopo l'esposizione e la valutazione dei dati di acquisizione clinica e anamnestica, concluderemo che il periziando, per il noto incidente stradale del
6/9/2014, presenta: “(...) spalla dolorosa sinistra post-traumatica, con lesione di
AN e di L- (lesione super-postero-laterale della testa dell'omero)” è compatibile NESSO fra evento traumatico e patologia in atto. L'evolutività CP_3
post-traumatica ha portato il soggetto ad avere un notevole peggioramento del quadro algico disfunzionale alla colonna e alla spalla”; che nel parere di carattere definitivo, il
Dott. riporta nero su bianco: “considerazioni medico legali (…) spalla dolorosa CP_1
sinistra post-traumatica, con lesione di AN e di L- (lesione super-postero- laterale della testa dell'omero). Si segnala che le lesioni biomeccaniche dell'evento traumatiche subito rendono compatibile il nesso di causalità per quanto concerne la frattura di L- e la lesione di AN. È noto che la frattura della testa omerale
(di L-), localizzandosi al di sopra del processo coracoideo, è identificabile in imaging. Così pure, un'altra frattura associata alla lussazione anteriore è la lesione di
AN. Si precisa il riscontro oggettivo nel referto chirurgico”; che il Sig. Parte_1
proponeva domanda di risarcimento danni nei confronti della Controparte_2
(propria Compagnia assicurativa), ricevendo un ristoro soltanto parziale dei danni subiti, nella misura di 4.212.98; che il Dott. ausiliario dell'Assicurazione, si avvaleva Per_1
di consulenza radiologica del Dott. e riteneva di non ricondurre la lesione alla Per_2
spalla al sinistro in questione;
che il sign. decideva di intraprendere un Pt_1
procedimento giudiziale, al fine di ottenere il completo risarcimento dei danni patiti sulla base perizia predisposta dal Dott. con la quale veniva riconosciuto CP_1
pagina 5 di 21 al Sig. inabilità temporanea totale al 100% di 2 giorni, inabilità temporanea Pt_1
parziale al 75% di 60 giorni, inabilità temporanea parziale al 50%, 70 giorni, inabilità temporanea parziale al 25%, 150 giorni e postumi di invalidità permanente valutati in misura pari al 10-11% in sede r.c. ed a fronte della quale, veniva richiesto all'allora convenuta il risarcimento del danno subito dal Sig. e quantificato in complessivi Pt_1
Euro 10.875,07, detratta la somma di Euro 4.212,98 già offerta dalla Compagnia assicurativa, oltre al danno per perdita di chance; che nel procedimento giudiziale veniva disposta C.T.U. medica, volta a valutare la compatibilità causale tra il sinistro e le lesioni lamentate, l'entità e la durata dei postumi temporanei, l'entità dei postumi permanenti, la loro incidenza sulla integrità psicofisica del soggetto, sull'eventuale maggiore penosità dell'attività lavorativa, la congruità delle spese mediche sostenute e la necessità di spese future;
che, al fine di nominare un CTP, il Sig. richiedeva al Pt_1
Dott. la restituzione della documentazione medica in possesso di quest'ultimo, CP_1
al fine di poter consegnare tutto il necessario al professionista che avrebbe dovuto assistere lo stesso in sede di operazioni peritali nonché al C.T.U.; che l'odierno appellato ha impedito al Sig. , nel procedimento giudiziale per il risarcimento del danno, di Pt_1
far valutare in maniera completa il quadro clinico di quest'ultimo, di poter effettuare le proprie considerazioni e giungere alle conclusioni tecniche, oltre a non essere stato possibile per lo stesso neanche valutare la correttezza della consulenza tecnica d'ufficio, nonché confutare le conclusioni cui il C.T.U. è pervenuto;
che la C.T.U. espletata in giudizio rilevava che, pur sussistendo senza dubbio la connessione causale tra il sinistro accaduto e il danno subito dal Sig. , riconosceva un'inabilità temporanea parziale al Pt_1
75% di 10 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% di 20 giorni e un'inabilità temporanea parziale al 25% di 40 giorni, con una menomazione permanente nella misura del 3%, oltre alle spese mediche (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio); che il C.T.U. non negava la connessione tra la lesione alla spalla e il sinistro in questione, ma riteneva inferiore la cifra da riconoscere pagina 6 di 21 per il danno subito dal Sig. ; che alla luce dell'espletata C.T.U. e dell'impossibilità Pt_1
del consulente di parte che assisteva il Sig. di confutare quanto nella medesima Pt_1
indicato, veniva emessa nel giudizio de quo la sentenza n. 4918/2018, che basandosi sull'anzidetta consulenza d'ufficio, ha ritenuto che quest'ultimo fosse stato interamente soddisfatto dalla somma liquidata dall'Assicurazione convenuta, antecedentemente all'instaurazione della causa (importo inferiore a quello che sarebbe stato riconosciuto come dovuto al Sig. applicando le percentuali indicate dal Dott. nella Pt_1 CP_1
propria perizia).
Parte attrice in primo grado, ciò premesso, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
La causa veniva iscritta innanzi al Tribunale Ordinario di Milano, rubricata al n. R.G.
9886/2020 ed assegnata al Giudice, il quale fissava l'udienza di prima comparizione delle parti per il giorno 13.1.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.5.2020 si costituiva in giudizio il Dott. chiedendo il rigetto della domanda attorea. CP_1
Concessi termini istruttori, ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., con provvedimento del
27.9.2021, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa all'udienza del
25.3.2022, invitando le parti al deposito di foglio di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice di prime cure decideva con sentenza n. 8230/2023, pubblicata in data
20.10.2023, data di sottoscrizione della stessa, con la quale rigettava la domanda introdotta da parte attrice, condannando il Sig. a rifondere al convenuto le Parte_1
spese processuali, liquidate in Euro 7.000,00 per compenso ed Euro 500,00 per spese, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
pagina 7 di 21 Impugna la sentenza il sign. lamentando l'errore del primo giudice: CP_4
I – In ordine alla ricostruzione dei fatti – mancata restituzione della documentazione medica consegnata in originale al Dott. - errata CP_1
interpretazione della ricostruzione fattuale, mancata e/o errata valutazione di documenti - motivazione manifestamente assurda, contradditoria e comunque viziata nell'iter logico giuridico – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. c.c., nonché dell'art. 116 c.p.c.
II – In ordine alla ricostruzione dei fatti – errata interpretazione della ricostruzione fattuale, mancata e/o errata valutazione di documenti - motivazione manifestamente assurda, contradditoria e comunque viziata nell'iter logico giuridico
III – Sull'an e il quantum debeatur - danni subiti dall'odierno appellante – risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
IV - In ordine alla liquidazione delle spese di lite – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 Cod. Proc. Civ., nonché dei parametri ministeriali, Parametri
Forensi Civili ex Artt. 1 - 11, DM 55/2014, come modificate dal D.M. n. 147 del
13/08/2022.
Si costituisce l'appellato e chiede il rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni, depositate comparse conclusionali e memorie di replica, la causa viene decisa nella camera di consiglio del 9.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– In ordine alla ricostruzione dei fatti – mancata restituzione della documentazione medica consegnata in originale al Dott. - errata interpretazione della CP_1
ricostruzione fattuale, mancata e/o errata valutazione di documenti - motivazione manifestamente assurda, contradditoria e comunque viziata nell'iter logico pagina 8 di 21 giuridico – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. c.c., nonché dell'art. 116 c.p.c.
Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice di prime cure statuisce che: “le domande proposte da nei confronti CP_4
del dott. sono palesemente infondate -occorre muovere dall'esame CP_1
comparativo della documentazione sanitaria richiesta in restituzione dall'attore – indicata analiticamente alle pagg. 7 e 8 dell'atto di citazione – e quella sottoposta al dott. medico-legale della in occasione della Persona_3 Controparte_2
visita del 9 ottobre 2015 (doc.7 conv.) - tale confronto consente di affermare, in base a dati documentali oggettivi, che alla data del 9 ottobre 2015, l'attore era ritornato in possesso della documentazione sanitaria che, secondo la sua versione, il dott.
[...]
non gli avrebbe invece mai restituito dopo la redazione della prima valutazione CP_1
medico-legale del 16 marzo 2015 (doc.1 conv.) e della perizia di parte definitiva (doc.2 conv.) - l'univocità dei dati documentali sopra richiamati giustifica il rigetto della domanda attorea di restituzione della documentazione sanitaria - l'inadempimento contestato al dott. è inequivocabilmente smentito dall'esame analitico CP_1
della documentazione che, in termini analitici e puntuali, il dott. ha Persona_3
richiamato ai fini dell'anamnesi e della puntuale ricostruzione della vicenda clinica del periziando - l'avvenuta regolare restituzione della documentazione sanitaria da parte del convenuto impedisce in radice di configurare il nesso di causalità tra la condotta omissiva infondatamente contestata al dott. e l'esito del giudizio CP_1
risarcitorio instaurato da nei confronti della nel Parte_1 Controparte_2
pagina 9 di 21 con la documentazione sopra esaminata (doc.7 conv.) – fosse idonea a condizionare negativamente il diritto di difesa dell'attore nel giudizio risarcitorio”.
Secondo l'appellante, il Tribunale fonda la propria decisione in merito all'accertamento della riconsegna degli originali dei documenti medici da parte del Dott. su un CP_1
unico documento: la perizia del Dott. medico e perito della compagnia Per_1
assicurativa nonché su quanto allegato nell'atto di citazione in primo Controparte_2
grado.
In particolare, evidenzia la parte appellante, il Dott. non indica se la Per_1
documentazione è stata, in tesi, consegnata in originale o in copia, non essendo selezionata una delle due opzioni indicate nella perizia, sicchè non risulta superato il profilo del lamentato inadempimento del professionista per non aver restituito gli originali e i cd.
Secondo l'appellante non risulta da alcuna parte che tutti i cd e gli originali siano stati riconsegnati al Sig. e dalla comunicazione del Dott. Arnaldo S. Migliorini, Pt_1
consulente del Sig. nel giudizio all'epoca instaurato dinanzi al Tribunale di Milano Pt_1
R.G. n. 22354/2017, si rileva in maniera incontrovertibile, sia la non condivisibilità delle conclusioni a cui giungeva il Dott. sia l'impossibilità di fare riferimento alle CP_1
immagini degli esami cui si sottoponeva il Sig. . Pt_1
La Corte osserva.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, il Dott. non avrebbe mai riconsegnato CP_1
la seguente documentazione: “verbale di pronto soccorso, il referto del 9.9.2014 relativo alla visita specialistica ortopedica presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di
Milano, il referto del 23.9.2014 relativo all'accesso presso l'Ospedale S. Raffaele di
Milano con esecuzione di radiografia dell'emi-costato sinistro, il certificato del
24.9.2014 relativo alla visita ORL, il referto del 9.10.2014, il certificato del 21.10.2014 relativo a visita fisiatrica, il referto del 23.10.2014 relativo alla radiografia alla pagina 10 di 21 colonna cervicale, il certificato del 30.10.2014 relativo a controllo ORL ed esame audiometrico, il certificato del 7.11.2014 relativo a visita ortopedica, il certificato del
27.1.2015 relativo a Rnm a livello cervicale e lombare, il certificato del 28.1.2015 relativo a Rnm alla spalla sinistra;
il certificato del 17.2.2015 relativo a controllo ortopedico della colonna;
il certificato del 10.3.2015 relativo a visita dal chirurgo;
le ricevute delle spese mediche sostenute dal Sig. , i CD relativi alla RX al Parte_1
ginocchio destro, alla spalla sinistra, alla rachide dorsale, alla rachide cervicale, al torace, alla rachide lombosacrale, alla TAC rachide dorsale e all'ecografia addominale del 6.9.2014, il CD relativo alla RX all'emicostato sinistro del 23.9.2014, il CD relativo alla RX scheletrico toracico costale monolaterale sinistro del 7.10.2014, il CD relativo alla colonna cervicale 2 pr. Del 22.10.2014, il CD relativo alla RM colonna lombosacrale e RM colonna cervicale del 27.1.2015 e il CD relativo alla RM alla spalla sinistra del 28.1.2015”.
La circostanza è smentita dalle affermazioni contenute nel doc. 7 fasc. primo grado di parte convenuta e dal doc. 5 di parte attrice in primo grado.
Contr
“Nella perizia del tecnico di parte dell'assicurazione si legge quanto segue:
“omissis….fu condotto, mezzo di ambulanza, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
San Raffaele, ove fu rilevato quadro neurologico, integro e annotata sintomatologia dolorosa di spalla sinistra e ginocchio destro,. Esame ecografico addominale evidenziò soffusione emorragica del tessuto adiposo sottocutaneo in regione paraombelicale inferiore sinistra. Fu svolto esame radiografica della colonna vertebrale, con rilievo di rettilineizzazione della fisiologica lordosi cervicale e riduzione anche delle curvature sagittali del tratto dorso-lombare. L'esame TC della colonna dorsale non evidenziò fratture….omissis…..dalle annotazioni del verbale di pronto soccorso risulta…….
Omissis… il 9.9. vi fu visita ambulatoriale ortopedica presso l'Istituto Galeazzi di
Milano…..omissis…il 23.9. il soggetto accedette nuovamente presso il PS dell'Ospedale
pagina 11 di 21 San Raffaele…… il 25.9. vi fu visita otorinolaringoiatrica…..omissis….il 23.9 il soggetto accedette nuovamente presso il PS dell'Ospedale San Raffaele….omissis… il 25.9. vi fu visita otorinolaringoiatrica, dalle cui annotazioni risulta……..omissis… il 21.10 seguì vista ambulatoriale fisiatrica, dalle cui annotazioni risulta……omissis….il 30.10 vi fu rivalutazione otorinolaringoiatrica, con annotazione di beneficio sintomatologico….il
7.11. seguì altra visita ortopedica di controllo presso l'Ist. .omissis…il CP_5
27.1.2015 presso il centro Curie srl di Cologno M., seguirono esami RM della colonna cervicale lombare con riscontro di discopatia…..omissis…..il 18.2. seguì consulto ortopedico del dott. .il 7.2 vi fu altra visita presso l'Istituto Persona_4
Galeazzi…..omissis….il 10.3 seguì visita del dott. P. ..il 28.4. il soggetto fu Per_5
ricoverato presso l'Unità di Ortopedia della Casa di Cura Policlinico San Pietro, con diagnosi di ingresso…..il 12.5. vi fu visita ambulatoriale di controllo, con riscontro di regolare evoluzione clinica…..omissis… a successiva visita dell'8.6. fu prescritta fisiokinesiterapia attiva e passiva assistita per 2 mesi….omissis…” (v. pag. 1 doc. 7 fascicolo di primo grado parte appellata).
Da quanto sopra riportato, è evidente che la documentazione menzionata dal predetto medico-legale non poteva che essere nella disponibilità del Sig. e dallo stesso Pt_1
consegnata in occasione della visita medico-legale del 9.10.2015. Lo dimostrano le precise annotazioni del fiduciario dell'assicurazione che riportava pedissequamente quanto leggeva sui referti.
Inoltre, questa Corte rileva -come evidenziato dal Tribunale- che quanto lamentato dall'appellante contrasta con un ulteriore documento prodotto dallo stesso nel giudizio di primo grado, ossia l'atto di citazione relativo giudizio rubricato al n. 22354/2017 R.G. incardinato dal Sig. nei confronti di (v. doc. 5 fascicolo di Pt_1 Controparte_2
primo grado parte attrice).
pagina 12 di 21 Al predetto atto vengono allegati i referti medici di cui lo stesso Sig. lamenta la Pt_1
mancata riconsegna.
Va perciò confermata la sentenza di primo grado laddove afferma quanto segue:
"l'esame dell'atto introduttivo di quel giudizio attesta inoltre che l'attore aveva prodotto la stessa documentazione della quale ha chiesto nella presente sede la restituzione degli originali” (docc.
1-15 allegati al doc.5 att.) -deve pertanto escludersi che la condotta omissiva contestata al dott. – incompatibile con la documentazione sopra CP_1
esaminata (doc.7 conv.) – fosse idonea a condizionare negativamente il diritto di difesa dell'attore nel giudizio risarcitorio (v. pag. 3 sentenza impugnata).
Per completezza di esame, si osserva che quand'anche -per mera ipotesi- si trattasse di copie della documentazione originaria non risulta allegato in cosa le stesse differirebbero dagli originali.
– In ordine alla ricostruzione dei fatti – errata interpretazione della ricostruzione fattuale, mancata e/o errata valutazione di documenti - motivazione manifestamente assurda, contradditoria e comunque viziata nell'iter logico giuridico.
L'appellante censura, altresì, la citata sentenza nella parte in cui (pag. 3) il Giudice di prime cure statuisce che: “- quanto, infine, all'allegata “erroneità” del parere di parte redatto dall'attuale convenuto (doc. 3 att.), la non riconducibilità della lesione dell'omero sinistro all'incidente stradale del 6 settembre 2014 era circostanza ben nota all'infortunato in ragione delle sue pregresse vicende cliniche - egli, pertanto, non può pertanto lamentarsi dell'esito meno favorevole del giudizio instaurato contro la
[...]
ovvero, a monte, della sua autonoma e consapevole scelta di Controparte_2
instaurare tale controversia anche con riferimento ai danni allegati per l'asserita lesione in seguito all'incidente stradale - in conclusione, le domande proposte dall'attore nei confronti del dott. devono essere senz'altro rigettate”. CP_1
pagina 13 di 21 Secondo l'appellante il Giudice erra nel valutare i fatti sottesi al giudizio, ritenendo che il Sig. fosse a conoscenza della pregressa lesione alla spalla e che non potesse Pt_1
lamentarsi della mancata riconducibilità della stessa al sinistro e del conseguente mancato risarcimento.
In realtà, osserva l'appellante, nella C.T.U. prodotta nel giudizio relativo alla richiesta di risarcimento danni conseguente al sinistro, non viene in alcun modo esclusa la riconducibilità al sinistro della lesione alla spalla, pur giungendo il CTU a valutare una diversa percentuale di ITP e di danno biologico. In altre parole, spiega l'appellante, ciò che viene rimproverato al Dott. è di aver valutato nella propria perizia il danno CP_1
in misura decisamente più elevata e non veritiera, creando un' erronea aspettativa risarcitoria.
Spiega l'appellante di non chiedere il risarcimento per l'esito negativo del giudizio relativo al sinistro, bensì di richiedere il risarcimento del danno per l'illegittima aspettativa nel medesimo generata proprio dalla perizia del Dott. CP_1
Lamenta ancora il sign che, il primo giudice, abbia ritenuto l'attore in primo Pt_1
grado consapevole della pregressa lesione alla spalla basandosi sul fatto che il Sig. Pt_1
ha riferito di aver eseguito artro RM 4 o 5 anni prima (questo alla visita presso l'Ist.
Galeazzi il 7/11/2014) per uno scivolone.
Allega l'appellante che l'aver effettuato precedenti esami non sta certamente a significare che la lesione fosse nota al Sig. , che non aveva accusato dolore Pt_1
antecedentemente al sinistro.
La Corte osserva.
Il motivo è infondato.
pagina 14 di 21 L'appellante lamenta che il Tribunale erroneamente abbia ritenuto ben nota all'infortunato, in ragione delle sue pregresse vicende cliniche, la circostanza relativa alla precedente lesione alla spalla.
Da una semplice lettura della perizia del Dott. medico fiduciario Per_1
dell'assicurazione, prodotta in primo grado dalla parte convenuta, si evince chiaramente che la presunta lesione alla spalla sinistra era verosimilmente conseguente ad altro infortunio occorso al Sig. risalente ad alcuni anni prima: “….omissis….il 7.11. Pt_1
seguì altra visita ortopedica di controllo presso l'Ist. Galeazzi dalle cui annotazioni risulta: “riferito trauma alla spalla sinistra. Forse sublussazione ma non documentazione che lo certifichi. Ha tentato di eseguire artro-RM per 4 volte senza riuscirci per claustrofobia….omissis… N.B. circa tale artro-RM il periziando ha sostenuto in primo momento che era stata suggerita “a voce” (?)sempre presso l'istituto
Galezzi, in occasione delle precedenti visite;
dopo avergli fatto notare che di tali esami non v'è menzione nei certificati di visita precedenti, ha sostenuto che tali tentativi di artro RM si riferivano in realtà ad esami RM svolti 4-5 anni prima per trauma non meglio specificato “alla gamba dopo una scivolata” (??). Il medesimo ha, per di più, negato di aver conservato documentazione in merito a tali esami strumentali: non fogli di prenotazione, non ricevute fiscali per pagamento o rimborso ticket…omissis…” (v. pag. 2 doc. 7 fascicolo di primo grado parte appellata).
In ragione dei dubbi sollevati dal Dott. in ordine alla riconducibilità delle Per_1
lamentate problematiche alla spalla, il fiduciario della compagnia di assicurazioni riteneva necessaria una specifica valutazione radiologica, successivamente effettuata dal
Dott. All'esito di detta valutazione, i dubbi del Dott. venivano Persona_6 Per_1
confermati, come emerge dalla stessa perizia: “….omissis…ho preso visione della consulenza radiologica fiduciaria svolta dal dott. che conferma appieno Persona_6
i miei sospetti sul caso. In estrema sintesi, il soggetto è portatore di esiti di antica
pagina 15 di 21 lussazione di spalla sinistra, che egli sostiene in correlazione con il sinistro stradale e che, invece, non possono essere correlati ad esso, per palesi incongruenze sia sotto il rispetto clinico-traumatologico sia sotto quello strumentale radiologico….omissis…”
(v. doc. 7 fascicolo di primo grado parte convenuta).
In ragione di quanto sopra, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, nessuna responsabilità in capo al dott. può essere ritenuta dal momento in cui in CP_1
primo luogo, senza ulteriori approfondimenti e accertamenti, lo stesso Dott. Per_1
aveva ritenuto in ipotesi compatibile la lesione alla spalla con l'incidente stradale.
Solo dopo le contraddizioni (riferite al Dott. del periziando, rilevate alcune Per_1
incongruenze sui tempi in cui per la prima volta lo stesso aveva lamentato problematiche alla spalla e il nuovo esame radiografico a cura del dott. (fiduciario Persona_6
Contr
) il Dott. ha potuto accertare che la lussazione alla spalla era risalente nel Per_1
tempo rispetto all'incidente.
Se è vero che il Sig. non aveva mai avuto problemi alla spalla (come sostiene) e, Pt_1
perciò, non lo aveva riferito al professionista appellato, è ragionevole ritenere che il
Dott. avesse valutato quel “nuovo” dolore causalmente ricollegabile CP_1
all'incidente.
In secondo luogo, appare dirimente che una volta conosciuta la reale situazione della propria spalla con lussazione risalente nel tempo, il Sig. non avrebbe dovuto Pt_1
chiedere il risarcimento dei danni giudizialmente per tale lesione non riferibile al sinistro, in quanto -si ripete- risalente nel tempo. In altri termini, nessuna aspettativa poteva attendersi l'attore in primo grado, all'esito dell'esame del Dott. e della Per_2
ricostruzione fattuale e temporale della lussazione alla spalla.
Da quanto premesso consegue il rigetto del secondo motivo di appello.
pagina 16 di 21 – Sull'an e il quantum debeatur - danni subiti dall'odierno appellante – risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
L'appellante rimprovera al professionista in primo luogo di non aver correttamente custodito i suoi documenti e di non averli riconsegnati.
In secondo luogo, il sign. ritiene sussistente in capo al professionista un profilo di Pt_1
responsabilità dovuta ad una errata valutazione medica sulla persona del Sig. . Pt_1
Chiede perciò alla Corte di valutare entrambi i profili di responsabilità.
La Corte osserva.
Il motivo non merita accoglimento.
In primo luogo dai documenti prodotti emerge che i certificati e il materiale radiografico originariamente consegnato dal periziando al professionista, sono stati da quest'ultimo restituiti (come sopra evidenziato).
In secondo luogo, per completezza di esame, si osserva che risulta fatto notorio la circostanza che il paziente possa richiedere ed ottenere i duplicati dei certificati e dei
CD alle strutture ospedaliere. Sotto questo profilo, per mera ipotesi, quand'anche i documenti in originale non fossero stati restituiti si ritiene potessero essere richiesti in duplicato alle strutture. Tale comportamento, ex art. 1227 c.c., rescinde ogni nesso causale tra il danno che l'appellante assume patito e la condotta -in ipotesi- non diligente del professionista concernente la mancata restituzione di originali.
In terzo luogo, rispetto all'errata valutazione medica si osserva che -non avendo il sign.
riferito al Dott. del precedente incidente e lussazione della spalla- Pt_1 CP_1
ragionevolmente il professionista ha ritenuto la lesione compatibile con il sinistro (tesi avvalorata in un primo momento -in astratto- anche dal Dott. fiduciario Per_1
dell'assicurazione).
pagina 17 di 21 Anche in questo caso, questa Corte richiama il fatto notorio secondo cui una lussazione di una spalla provoca -nella maggioranza dei casi, secondo il principio del “più probabile che non”- dolori rilevanti, sicchè appare poco credibile che l'appellante non abbia avvertito alcun dolore alla spalla prima del sinistro stradale.
A confermare questo giudizio di scarsa credibilità delle affermazioni del sign. Pt_1
sono sia le affermazioni contraddittorie rese dall'appellante in sede di visita davanti al
Dott. sia la circostanza temporale in cui per la prima volta emergeva questo Per_1
dolore.
Risulta, infatti, che in sede di pronto soccorso l'appellante nulla lamentava alla spalla poi operata. Anche nei controlli traumatologici sino al 30 ottobre nulla emergeva.
Per la prima volta la problematica alla spalla viene indicata nel referto della visita del 7 novembre. In tale circostanza peraltro, nessun riferimento all'incidente stradale. Solo in sede di intervento chirurgico si trova l'indicazione, riferita dal paziente, di incidente stradale.
Questa Corte ritiene poco verosimile che il dolore alla spalla lussata, come accertata in rx, sia emerso improvvisamente in data 7 novembre, tenuto conto della notoria dolorosità di tale patologia.
In ogni caso, non è rimproverabile al professionista alcuna responsabilità professionale per aver ritenuto ricollegabile causalmente al sinistro la lussazione, sulla base di quanto riferito dall'appellante.
In ordine alla liquidazione delle spese di lite – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 Cod. Proc. Civ., nonché dei parametri ministeriali, Parametri
Forensi Civili ex Artt. 1 - 11, DM 55/2014, come modificate dal D.M. n. 147 del
13/08/2022.
pagina 18 di 21 L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui prevede: “- le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita”. Ed infine: “1) rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti del dott. 2) condanna l'attore alla rifusione, in CP_1
favore del convenuto, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 7.500,00, di cui € 500,00 per spese ed € 7.000,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed
IVA se dovuta”.
L'appellante lamenta che le somme liquidate a titolo di spese siano esorbitanti, sia in ragione del valore della causa, sia della complessità della stessa, sia delle fasi esperite e sia dei parametri ministeriali.
Il Sign. si duole, altresì, che il Tribunale abbia liquidato in favore del Pt_1
professionista anche le spese vive per Euro 500,00, neppure richieste.
L'appello va accolto con riferimento all'importo di Euro 500,00 per spese vive, liquidate dal Tribunale in favore della parte convenuta, senza peraltro essere da quest'ultima né richieste, né documentate.
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass. 32906 dell' 08/11/2022 ordinanza n. 9448 del 06/04/2023). pagina 19 di 21 Questa Corte, perciò, procede a liquidare i compensi del primo e secondo grado in favore della parte appellata, sostanzialmente vittoriosa, che ha visto il rigetto delle domande risarcitorie proposte dall'attore in primo grado (odierno appellante).
La Corte rileva che, nella fattispecie, come statuito anche dal primo giudice, trovano applicazione i parametri ministeriali così come aggiornati dal Decreto Ministeriale n.
147 del 13.8.2022 e non quelli precedentemente previsti dal Decreto ministeriale n.
55/2014, sebbene il giudizio sia stato incardinato in vigenza di detti ultimi parametri
(come sostenuto dall'appellante). Infatti, rileva a tal fine la data in cui vengono liquidate le spese di lite.
Quanto sopra trova conferma nell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che, in più occasioni, ha ribadito il seguente principio: “con riferimento alla disciplina delle spese processuali, i nuovi sopravvenuti parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che li preveda e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato a propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione onnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (in tal senso Cass. Sezioni Unite n.
17405/2012, seguita da Cass. n. 21205/2016 e Cass. n. 31884/2018).
Partendo da detto principio, esaminando i parametri aggiornati nel 2022, applicabili nel caso di specie, le spese di lite di entrambi i gradi vanno liquidate ex DM 147/22, nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte, nonché delle questioni trattate.
pagina 20 di 21 Si rammenta che la determinazione del compenso dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del Giudice che, peraltro, quando il compenso sia contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa (e dunque corrisponda ai “parametri medi” - come avvenuto nel caso in esame), non richiede nemmeno una specifica motivazione (Cfr.
Cass. Civ., ord. 17.5.2018 n. 12093).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone in parziale riforma della sentenza di primo grado e in parziale accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1
1. Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese di primo e di secondo grado, liquidate in Euro 5.077, 00, oltre IVA, CPA e
15% spese generali per il primo grado e in Euro 3.966,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali, per il presente appello;
2. Conferma per il resto la sentenza resa dal Tribunale di Milano, n. 8230/2023, pubblicata in data 20.10.2023;
Così deciso in Milano il 9.10.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Carlo Maddaloni
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2017 (docc.5 e 8 att.) - l'esame dell'atto introduttivo di quel giudizio attesta inoltre che
l'attore aveva prodotto la stessa documentazione della quale ha chiesto nella presente sede la restituzione degli originali (docc.
1-15 allegati al doc.5 att.) - deve pertanto escludersi che la condotta omissiva contestata al dott. – incompatibile CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente dr. Giovanna Ferrero Consigliere
dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 436/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PURI Parte_1 C.F._1
VALERIO, elettivamente domiciliato in VIA ALBERICO II, 31 00193 ROMA presso il difensore avv. PURI VALERIO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 21 (C.F. , elettivamente domiciliato in presso CP_1 C.F._2
lo studio dell'avv. COLELLABELLA VINCENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilita' professionale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
– accertare e dichiarare:
i) la responsabilità professionale del Dott. in ordine alla mancata CP_1
riconsegna della documentazione medica afferente al Sig. allo stesso, come Parte_1
meglio indicata in premessa ed al pregiudizio al medesimo causato, sia in merito alla possibilità di ricostruire in maniera completa la propria storia clinica, sia in merito all'aspettativa generata nel Sig. in merito al risarcimento del danno così Parte_1
come quantificato dal Dott. ed al mancato risarcimento nel giudizio promosso CP_1
dall'odierno attore dinanzi al Tribunale di Milano, nei confronti della Controparte_2
Rg 22354/2017 e definito con sentenza n. 4918/2018, anche in ragione
[...]
dell'impossibilità di ottenere un'adeguata consulenza tecnica di parte in assenza di documenti, nonché accertare e dichiarare l'erroneità della perizia posta in essere dal
Dott. CP_1
ii) l'infondatezza delle domande e delle eccezioni tutte sollevate dal Dott. nei CP_1
confronti del Sig. ; Pt_1
– per l'effetto:
i) in via principale, condannare il Dott. alla restituzione dei compensi CP_1
corrisposti dal Sig. in favore dello stesso per l'importo complessivo di Euro Pt_1
pagina 2 di 21 1.054,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché condannare il Dott.
a risarcire il danno patrimoniale subito dall'odierno attore, quantificato nella CP_1
somma di Euro 6.662,09, oltre interessi maturati e maturandi ed il danno non patrimoniale, di natura morale ed esistenziale, quantificato almeno nella somma di Euro
5.000,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, anche facendo ricorso al criterio equitativo, e comunque al risarcimento dei danni tutti subiti dal Sig. per le ragioni Pt_1
di cui al presente giudizio.
ii) rigettare le domande e le eccezioni sollevate dal Dott. nei confronti CP_1
dell'odierno attore in quanto infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria delle spese di giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario.
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del presente appello si chiede di compensare le spese di lite del primo e del presente grado di giudizio tra le Parti.
In ulteriore subordine, si chiede di ridurre gli importi liquidati a titolo di spese di lite nel primo grado di giudizio, in ragione delle motivazioni tutte esposte con il presente atto.
In via istruttoria, si ripropongono le istanze già formulate nel primo grado di giudizio e riproposte in sede di atto di citazione in appello, per la cui ammissione si insiste anche in questa sede.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- rigettare integralmente l'appello proposto per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 3 di 21 Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Sig. allegava: che si recava Parte_1
presso lo Studio del Dott. al fine di ottenere una sua valutazione e relativa CP_1
perizia, afferente, in particolare, ai postumi dell'incidente stradale avvenuto in località
Vimodrone (MI) in data 6.9.2014, sinistro che aveva coinvolto la vettura del Sig. Pt_1
e, dunque, quest'ultimo; che a seguito dell'incidente, il Sig. riportava lesioni Pt_1
fisiche riscontrate presso il Pronto soccorso del vicino Ospedale “San Raffaele” di
Milano, ove i sanitari refertavano “contusione parete addominale, distorsione rachide cervicale. Prognosi giorni 10 (dieci)”; che in detta occasione, il Sig. lamentava Pt_1
sin da subito dolore alla spalla sinistra e venivano riscontrate contusione multiple agli arti;
che successivamente, il Sig. si sottoponeva a diversi controlli e visite Pt_1
mediche, in particolare: in data 9.9.2014 veniva sottoposto a visita specialistica ortopedica presso l'Istituto ortopedico Galeazzi di Milano;
in data 23.9.2014 veniva registrato un accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Raffaele di Milano;
in data
24.9.2014 veniva effettuata visita ORL per sofferenza di ipoacusia post-traumatica ed acufeni;
in data 9.10.2014 veniva sottoposto a radiografia dell'emitorace sinistro;
in data
21.10.014 veniva sottoposto a visita fisiatrica;
in data 23.10.2014 veniva sottoposto a radiografia alla colonna cervicale;
in data 30.10.2014 veniva sottoposto a controllo ORL ed esame audiometrico;
in data 7.11.2014 veniva sottoposto a visita ortopedica (in occasione della quale emergeva anche trauma alla spalla); in data 27.1.2015 veniva sottoposto a Rnm a livello cervicale e lombare;
in data 28.1.2015 veniva sottoposto a
Rnm alla spalla sinistra;
in data 17.2.2015 veniva sottoposto a controllo ortopedico della colonna;
in data 10.3.2015 veniva sottoposto a visita da chirurgo;
che all'esito delle dette visite, il Sig. riceveva documentazione medica (quali, a titolo Pt_1
esemplificativo, referti, cartelle cliniche e immagini su CD); che l'attore in primo grado si rivolgeva al Dott. in data 16.3.2015, consegnando al medesimo tutta la CP_1
documentazione sopraindicata;
che il professionista elaborava proprio parere di stima pagina 4 di 21 medico – legale, successivamente sostituito dalla perizia definitiva del 5.10.2015; che nella detta perizia è possibile leggere, con riferimento all'arto superiore sinistro per spalla: “si apprezza limitazione funzionale del range di articolarità, valutata in un terzo della totale con ipomiotrofia al trapezio. Apprezzato deficit della presa e della forza rispetto al
contro
-laterale”. Ed ancora nella parte “considerazioni mediche legali indica: “Dopo l'esposizione e la valutazione dei dati di acquisizione clinica e anamnestica, concluderemo che il periziando, per il noto incidente stradale del
6/9/2014, presenta: “(...) spalla dolorosa sinistra post-traumatica, con lesione di
AN e di L- (lesione super-postero-laterale della testa dell'omero)” è compatibile NESSO fra evento traumatico e patologia in atto. L'evolutività CP_3
post-traumatica ha portato il soggetto ad avere un notevole peggioramento del quadro algico disfunzionale alla colonna e alla spalla”; che nel parere di carattere definitivo, il
Dott. riporta nero su bianco: “considerazioni medico legali (…) spalla dolorosa CP_1
sinistra post-traumatica, con lesione di AN e di L- (lesione super-postero- laterale della testa dell'omero). Si segnala che le lesioni biomeccaniche dell'evento traumatiche subito rendono compatibile il nesso di causalità per quanto concerne la frattura di L- e la lesione di AN. È noto che la frattura della testa omerale
(di L-), localizzandosi al di sopra del processo coracoideo, è identificabile in imaging. Così pure, un'altra frattura associata alla lussazione anteriore è la lesione di
AN. Si precisa il riscontro oggettivo nel referto chirurgico”; che il Sig. Parte_1
proponeva domanda di risarcimento danni nei confronti della Controparte_2
(propria Compagnia assicurativa), ricevendo un ristoro soltanto parziale dei danni subiti, nella misura di 4.212.98; che il Dott. ausiliario dell'Assicurazione, si avvaleva Per_1
di consulenza radiologica del Dott. e riteneva di non ricondurre la lesione alla Per_2
spalla al sinistro in questione;
che il sign. decideva di intraprendere un Pt_1
procedimento giudiziale, al fine di ottenere il completo risarcimento dei danni patiti sulla base perizia predisposta dal Dott. con la quale veniva riconosciuto CP_1
pagina 5 di 21 al Sig. inabilità temporanea totale al 100% di 2 giorni, inabilità temporanea Pt_1
parziale al 75% di 60 giorni, inabilità temporanea parziale al 50%, 70 giorni, inabilità temporanea parziale al 25%, 150 giorni e postumi di invalidità permanente valutati in misura pari al 10-11% in sede r.c. ed a fronte della quale, veniva richiesto all'allora convenuta il risarcimento del danno subito dal Sig. e quantificato in complessivi Pt_1
Euro 10.875,07, detratta la somma di Euro 4.212,98 già offerta dalla Compagnia assicurativa, oltre al danno per perdita di chance; che nel procedimento giudiziale veniva disposta C.T.U. medica, volta a valutare la compatibilità causale tra il sinistro e le lesioni lamentate, l'entità e la durata dei postumi temporanei, l'entità dei postumi permanenti, la loro incidenza sulla integrità psicofisica del soggetto, sull'eventuale maggiore penosità dell'attività lavorativa, la congruità delle spese mediche sostenute e la necessità di spese future;
che, al fine di nominare un CTP, il Sig. richiedeva al Pt_1
Dott. la restituzione della documentazione medica in possesso di quest'ultimo, CP_1
al fine di poter consegnare tutto il necessario al professionista che avrebbe dovuto assistere lo stesso in sede di operazioni peritali nonché al C.T.U.; che l'odierno appellato ha impedito al Sig. , nel procedimento giudiziale per il risarcimento del danno, di Pt_1
far valutare in maniera completa il quadro clinico di quest'ultimo, di poter effettuare le proprie considerazioni e giungere alle conclusioni tecniche, oltre a non essere stato possibile per lo stesso neanche valutare la correttezza della consulenza tecnica d'ufficio, nonché confutare le conclusioni cui il C.T.U. è pervenuto;
che la C.T.U. espletata in giudizio rilevava che, pur sussistendo senza dubbio la connessione causale tra il sinistro accaduto e il danno subito dal Sig. , riconosceva un'inabilità temporanea parziale al Pt_1
75% di 10 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% di 20 giorni e un'inabilità temporanea parziale al 25% di 40 giorni, con una menomazione permanente nella misura del 3%, oltre alle spese mediche (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio); che il C.T.U. non negava la connessione tra la lesione alla spalla e il sinistro in questione, ma riteneva inferiore la cifra da riconoscere pagina 6 di 21 per il danno subito dal Sig. ; che alla luce dell'espletata C.T.U. e dell'impossibilità Pt_1
del consulente di parte che assisteva il Sig. di confutare quanto nella medesima Pt_1
indicato, veniva emessa nel giudizio de quo la sentenza n. 4918/2018, che basandosi sull'anzidetta consulenza d'ufficio, ha ritenuto che quest'ultimo fosse stato interamente soddisfatto dalla somma liquidata dall'Assicurazione convenuta, antecedentemente all'instaurazione della causa (importo inferiore a quello che sarebbe stato riconosciuto come dovuto al Sig. applicando le percentuali indicate dal Dott. nella Pt_1 CP_1
propria perizia).
Parte attrice in primo grado, ciò premesso, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
La causa veniva iscritta innanzi al Tribunale Ordinario di Milano, rubricata al n. R.G.
9886/2020 ed assegnata al Giudice, il quale fissava l'udienza di prima comparizione delle parti per il giorno 13.1.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.5.2020 si costituiva in giudizio il Dott. chiedendo il rigetto della domanda attorea. CP_1
Concessi termini istruttori, ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., con provvedimento del
27.9.2021, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa all'udienza del
25.3.2022, invitando le parti al deposito di foglio di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice di prime cure decideva con sentenza n. 8230/2023, pubblicata in data
20.10.2023, data di sottoscrizione della stessa, con la quale rigettava la domanda introdotta da parte attrice, condannando il Sig. a rifondere al convenuto le Parte_1
spese processuali, liquidate in Euro 7.000,00 per compenso ed Euro 500,00 per spese, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
pagina 7 di 21 Impugna la sentenza il sign. lamentando l'errore del primo giudice: CP_4
I – In ordine alla ricostruzione dei fatti – mancata restituzione della documentazione medica consegnata in originale al Dott. - errata CP_1
interpretazione della ricostruzione fattuale, mancata e/o errata valutazione di documenti - motivazione manifestamente assurda, contradditoria e comunque viziata nell'iter logico giuridico – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. c.c., nonché dell'art. 116 c.p.c.
II – In ordine alla ricostruzione dei fatti – errata interpretazione della ricostruzione fattuale, mancata e/o errata valutazione di documenti - motivazione manifestamente assurda, contradditoria e comunque viziata nell'iter logico giuridico
III – Sull'an e il quantum debeatur - danni subiti dall'odierno appellante – risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
IV - In ordine alla liquidazione delle spese di lite – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 Cod. Proc. Civ., nonché dei parametri ministeriali, Parametri
Forensi Civili ex Artt. 1 - 11, DM 55/2014, come modificate dal D.M. n. 147 del
13/08/2022.
Si costituisce l'appellato e chiede il rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni, depositate comparse conclusionali e memorie di replica, la causa viene decisa nella camera di consiglio del 9.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– In ordine alla ricostruzione dei fatti – mancata restituzione della documentazione medica consegnata in originale al Dott. - errata interpretazione della CP_1
ricostruzione fattuale, mancata e/o errata valutazione di documenti - motivazione manifestamente assurda, contradditoria e comunque viziata nell'iter logico pagina 8 di 21 giuridico – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. c.c., nonché dell'art. 116 c.p.c.
Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice di prime cure statuisce che: “le domande proposte da nei confronti CP_4
del dott. sono palesemente infondate -occorre muovere dall'esame CP_1
comparativo della documentazione sanitaria richiesta in restituzione dall'attore – indicata analiticamente alle pagg. 7 e 8 dell'atto di citazione – e quella sottoposta al dott. medico-legale della in occasione della Persona_3 Controparte_2
visita del 9 ottobre 2015 (doc.7 conv.) - tale confronto consente di affermare, in base a dati documentali oggettivi, che alla data del 9 ottobre 2015, l'attore era ritornato in possesso della documentazione sanitaria che, secondo la sua versione, il dott.
[...]
non gli avrebbe invece mai restituito dopo la redazione della prima valutazione CP_1
medico-legale del 16 marzo 2015 (doc.1 conv.) e della perizia di parte definitiva (doc.2 conv.) - l'univocità dei dati documentali sopra richiamati giustifica il rigetto della domanda attorea di restituzione della documentazione sanitaria - l'inadempimento contestato al dott. è inequivocabilmente smentito dall'esame analitico CP_1
della documentazione che, in termini analitici e puntuali, il dott. ha Persona_3
richiamato ai fini dell'anamnesi e della puntuale ricostruzione della vicenda clinica del periziando - l'avvenuta regolare restituzione della documentazione sanitaria da parte del convenuto impedisce in radice di configurare il nesso di causalità tra la condotta omissiva infondatamente contestata al dott. e l'esito del giudizio CP_1
risarcitorio instaurato da nei confronti della nel Parte_1 Controparte_2
pagina 9 di 21 con la documentazione sopra esaminata (doc.7 conv.) – fosse idonea a condizionare negativamente il diritto di difesa dell'attore nel giudizio risarcitorio”.
Secondo l'appellante, il Tribunale fonda la propria decisione in merito all'accertamento della riconsegna degli originali dei documenti medici da parte del Dott. su un CP_1
unico documento: la perizia del Dott. medico e perito della compagnia Per_1
assicurativa nonché su quanto allegato nell'atto di citazione in primo Controparte_2
grado.
In particolare, evidenzia la parte appellante, il Dott. non indica se la Per_1
documentazione è stata, in tesi, consegnata in originale o in copia, non essendo selezionata una delle due opzioni indicate nella perizia, sicchè non risulta superato il profilo del lamentato inadempimento del professionista per non aver restituito gli originali e i cd.
Secondo l'appellante non risulta da alcuna parte che tutti i cd e gli originali siano stati riconsegnati al Sig. e dalla comunicazione del Dott. Arnaldo S. Migliorini, Pt_1
consulente del Sig. nel giudizio all'epoca instaurato dinanzi al Tribunale di Milano Pt_1
R.G. n. 22354/2017, si rileva in maniera incontrovertibile, sia la non condivisibilità delle conclusioni a cui giungeva il Dott. sia l'impossibilità di fare riferimento alle CP_1
immagini degli esami cui si sottoponeva il Sig. . Pt_1
La Corte osserva.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, il Dott. non avrebbe mai riconsegnato CP_1
la seguente documentazione: “verbale di pronto soccorso, il referto del 9.9.2014 relativo alla visita specialistica ortopedica presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di
Milano, il referto del 23.9.2014 relativo all'accesso presso l'Ospedale S. Raffaele di
Milano con esecuzione di radiografia dell'emi-costato sinistro, il certificato del
24.9.2014 relativo alla visita ORL, il referto del 9.10.2014, il certificato del 21.10.2014 relativo a visita fisiatrica, il referto del 23.10.2014 relativo alla radiografia alla pagina 10 di 21 colonna cervicale, il certificato del 30.10.2014 relativo a controllo ORL ed esame audiometrico, il certificato del 7.11.2014 relativo a visita ortopedica, il certificato del
27.1.2015 relativo a Rnm a livello cervicale e lombare, il certificato del 28.1.2015 relativo a Rnm alla spalla sinistra;
il certificato del 17.2.2015 relativo a controllo ortopedico della colonna;
il certificato del 10.3.2015 relativo a visita dal chirurgo;
le ricevute delle spese mediche sostenute dal Sig. , i CD relativi alla RX al Parte_1
ginocchio destro, alla spalla sinistra, alla rachide dorsale, alla rachide cervicale, al torace, alla rachide lombosacrale, alla TAC rachide dorsale e all'ecografia addominale del 6.9.2014, il CD relativo alla RX all'emicostato sinistro del 23.9.2014, il CD relativo alla RX scheletrico toracico costale monolaterale sinistro del 7.10.2014, il CD relativo alla colonna cervicale 2 pr. Del 22.10.2014, il CD relativo alla RM colonna lombosacrale e RM colonna cervicale del 27.1.2015 e il CD relativo alla RM alla spalla sinistra del 28.1.2015”.
La circostanza è smentita dalle affermazioni contenute nel doc. 7 fasc. primo grado di parte convenuta e dal doc. 5 di parte attrice in primo grado.
Contr
“Nella perizia del tecnico di parte dell'assicurazione si legge quanto segue:
“omissis….fu condotto, mezzo di ambulanza, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
San Raffaele, ove fu rilevato quadro neurologico, integro e annotata sintomatologia dolorosa di spalla sinistra e ginocchio destro,. Esame ecografico addominale evidenziò soffusione emorragica del tessuto adiposo sottocutaneo in regione paraombelicale inferiore sinistra. Fu svolto esame radiografica della colonna vertebrale, con rilievo di rettilineizzazione della fisiologica lordosi cervicale e riduzione anche delle curvature sagittali del tratto dorso-lombare. L'esame TC della colonna dorsale non evidenziò fratture….omissis…..dalle annotazioni del verbale di pronto soccorso risulta…….
Omissis… il 9.9. vi fu visita ambulatoriale ortopedica presso l'Istituto Galeazzi di
Milano…..omissis…il 23.9. il soggetto accedette nuovamente presso il PS dell'Ospedale
pagina 11 di 21 San Raffaele…… il 25.9. vi fu visita otorinolaringoiatrica…..omissis….il 23.9 il soggetto accedette nuovamente presso il PS dell'Ospedale San Raffaele….omissis… il 25.9. vi fu visita otorinolaringoiatrica, dalle cui annotazioni risulta……..omissis… il 21.10 seguì vista ambulatoriale fisiatrica, dalle cui annotazioni risulta……omissis….il 30.10 vi fu rivalutazione otorinolaringoiatrica, con annotazione di beneficio sintomatologico….il
7.11. seguì altra visita ortopedica di controllo presso l'Ist. .omissis…il CP_5
27.1.2015 presso il centro Curie srl di Cologno M., seguirono esami RM della colonna cervicale lombare con riscontro di discopatia…..omissis…..il 18.2. seguì consulto ortopedico del dott. .il 7.2 vi fu altra visita presso l'Istituto Persona_4
Galeazzi…..omissis….il 10.3 seguì visita del dott. P. ..il 28.4. il soggetto fu Per_5
ricoverato presso l'Unità di Ortopedia della Casa di Cura Policlinico San Pietro, con diagnosi di ingresso…..il 12.5. vi fu visita ambulatoriale di controllo, con riscontro di regolare evoluzione clinica…..omissis… a successiva visita dell'8.6. fu prescritta fisiokinesiterapia attiva e passiva assistita per 2 mesi….omissis…” (v. pag. 1 doc. 7 fascicolo di primo grado parte appellata).
Da quanto sopra riportato, è evidente che la documentazione menzionata dal predetto medico-legale non poteva che essere nella disponibilità del Sig. e dallo stesso Pt_1
consegnata in occasione della visita medico-legale del 9.10.2015. Lo dimostrano le precise annotazioni del fiduciario dell'assicurazione che riportava pedissequamente quanto leggeva sui referti.
Inoltre, questa Corte rileva -come evidenziato dal Tribunale- che quanto lamentato dall'appellante contrasta con un ulteriore documento prodotto dallo stesso nel giudizio di primo grado, ossia l'atto di citazione relativo giudizio rubricato al n. 22354/2017 R.G. incardinato dal Sig. nei confronti di (v. doc. 5 fascicolo di Pt_1 Controparte_2
primo grado parte attrice).
pagina 12 di 21 Al predetto atto vengono allegati i referti medici di cui lo stesso Sig. lamenta la Pt_1
mancata riconsegna.
Va perciò confermata la sentenza di primo grado laddove afferma quanto segue:
"l'esame dell'atto introduttivo di quel giudizio attesta inoltre che l'attore aveva prodotto la stessa documentazione della quale ha chiesto nella presente sede la restituzione degli originali” (docc.
1-15 allegati al doc.5 att.) -deve pertanto escludersi che la condotta omissiva contestata al dott. – incompatibile con la documentazione sopra CP_1
esaminata (doc.7 conv.) – fosse idonea a condizionare negativamente il diritto di difesa dell'attore nel giudizio risarcitorio (v. pag. 3 sentenza impugnata).
Per completezza di esame, si osserva che quand'anche -per mera ipotesi- si trattasse di copie della documentazione originaria non risulta allegato in cosa le stesse differirebbero dagli originali.
– In ordine alla ricostruzione dei fatti – errata interpretazione della ricostruzione fattuale, mancata e/o errata valutazione di documenti - motivazione manifestamente assurda, contradditoria e comunque viziata nell'iter logico giuridico.
L'appellante censura, altresì, la citata sentenza nella parte in cui (pag. 3) il Giudice di prime cure statuisce che: “- quanto, infine, all'allegata “erroneità” del parere di parte redatto dall'attuale convenuto (doc. 3 att.), la non riconducibilità della lesione dell'omero sinistro all'incidente stradale del 6 settembre 2014 era circostanza ben nota all'infortunato in ragione delle sue pregresse vicende cliniche - egli, pertanto, non può pertanto lamentarsi dell'esito meno favorevole del giudizio instaurato contro la
[...]
ovvero, a monte, della sua autonoma e consapevole scelta di Controparte_2
instaurare tale controversia anche con riferimento ai danni allegati per l'asserita lesione in seguito all'incidente stradale - in conclusione, le domande proposte dall'attore nei confronti del dott. devono essere senz'altro rigettate”. CP_1
pagina 13 di 21 Secondo l'appellante il Giudice erra nel valutare i fatti sottesi al giudizio, ritenendo che il Sig. fosse a conoscenza della pregressa lesione alla spalla e che non potesse Pt_1
lamentarsi della mancata riconducibilità della stessa al sinistro e del conseguente mancato risarcimento.
In realtà, osserva l'appellante, nella C.T.U. prodotta nel giudizio relativo alla richiesta di risarcimento danni conseguente al sinistro, non viene in alcun modo esclusa la riconducibilità al sinistro della lesione alla spalla, pur giungendo il CTU a valutare una diversa percentuale di ITP e di danno biologico. In altre parole, spiega l'appellante, ciò che viene rimproverato al Dott. è di aver valutato nella propria perizia il danno CP_1
in misura decisamente più elevata e non veritiera, creando un' erronea aspettativa risarcitoria.
Spiega l'appellante di non chiedere il risarcimento per l'esito negativo del giudizio relativo al sinistro, bensì di richiedere il risarcimento del danno per l'illegittima aspettativa nel medesimo generata proprio dalla perizia del Dott. CP_1
Lamenta ancora il sign che, il primo giudice, abbia ritenuto l'attore in primo Pt_1
grado consapevole della pregressa lesione alla spalla basandosi sul fatto che il Sig. Pt_1
ha riferito di aver eseguito artro RM 4 o 5 anni prima (questo alla visita presso l'Ist.
Galeazzi il 7/11/2014) per uno scivolone.
Allega l'appellante che l'aver effettuato precedenti esami non sta certamente a significare che la lesione fosse nota al Sig. , che non aveva accusato dolore Pt_1
antecedentemente al sinistro.
La Corte osserva.
Il motivo è infondato.
pagina 14 di 21 L'appellante lamenta che il Tribunale erroneamente abbia ritenuto ben nota all'infortunato, in ragione delle sue pregresse vicende cliniche, la circostanza relativa alla precedente lesione alla spalla.
Da una semplice lettura della perizia del Dott. medico fiduciario Per_1
dell'assicurazione, prodotta in primo grado dalla parte convenuta, si evince chiaramente che la presunta lesione alla spalla sinistra era verosimilmente conseguente ad altro infortunio occorso al Sig. risalente ad alcuni anni prima: “….omissis….il 7.11. Pt_1
seguì altra visita ortopedica di controllo presso l'Ist. Galeazzi dalle cui annotazioni risulta: “riferito trauma alla spalla sinistra. Forse sublussazione ma non documentazione che lo certifichi. Ha tentato di eseguire artro-RM per 4 volte senza riuscirci per claustrofobia….omissis… N.B. circa tale artro-RM il periziando ha sostenuto in primo momento che era stata suggerita “a voce” (?)sempre presso l'istituto
Galezzi, in occasione delle precedenti visite;
dopo avergli fatto notare che di tali esami non v'è menzione nei certificati di visita precedenti, ha sostenuto che tali tentativi di artro RM si riferivano in realtà ad esami RM svolti 4-5 anni prima per trauma non meglio specificato “alla gamba dopo una scivolata” (??). Il medesimo ha, per di più, negato di aver conservato documentazione in merito a tali esami strumentali: non fogli di prenotazione, non ricevute fiscali per pagamento o rimborso ticket…omissis…” (v. pag. 2 doc. 7 fascicolo di primo grado parte appellata).
In ragione dei dubbi sollevati dal Dott. in ordine alla riconducibilità delle Per_1
lamentate problematiche alla spalla, il fiduciario della compagnia di assicurazioni riteneva necessaria una specifica valutazione radiologica, successivamente effettuata dal
Dott. All'esito di detta valutazione, i dubbi del Dott. venivano Persona_6 Per_1
confermati, come emerge dalla stessa perizia: “….omissis…ho preso visione della consulenza radiologica fiduciaria svolta dal dott. che conferma appieno Persona_6
i miei sospetti sul caso. In estrema sintesi, il soggetto è portatore di esiti di antica
pagina 15 di 21 lussazione di spalla sinistra, che egli sostiene in correlazione con il sinistro stradale e che, invece, non possono essere correlati ad esso, per palesi incongruenze sia sotto il rispetto clinico-traumatologico sia sotto quello strumentale radiologico….omissis…”
(v. doc. 7 fascicolo di primo grado parte convenuta).
In ragione di quanto sopra, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, nessuna responsabilità in capo al dott. può essere ritenuta dal momento in cui in CP_1
primo luogo, senza ulteriori approfondimenti e accertamenti, lo stesso Dott. Per_1
aveva ritenuto in ipotesi compatibile la lesione alla spalla con l'incidente stradale.
Solo dopo le contraddizioni (riferite al Dott. del periziando, rilevate alcune Per_1
incongruenze sui tempi in cui per la prima volta lo stesso aveva lamentato problematiche alla spalla e il nuovo esame radiografico a cura del dott. (fiduciario Persona_6
Contr
) il Dott. ha potuto accertare che la lussazione alla spalla era risalente nel Per_1
tempo rispetto all'incidente.
Se è vero che il Sig. non aveva mai avuto problemi alla spalla (come sostiene) e, Pt_1
perciò, non lo aveva riferito al professionista appellato, è ragionevole ritenere che il
Dott. avesse valutato quel “nuovo” dolore causalmente ricollegabile CP_1
all'incidente.
In secondo luogo, appare dirimente che una volta conosciuta la reale situazione della propria spalla con lussazione risalente nel tempo, il Sig. non avrebbe dovuto Pt_1
chiedere il risarcimento dei danni giudizialmente per tale lesione non riferibile al sinistro, in quanto -si ripete- risalente nel tempo. In altri termini, nessuna aspettativa poteva attendersi l'attore in primo grado, all'esito dell'esame del Dott. e della Per_2
ricostruzione fattuale e temporale della lussazione alla spalla.
Da quanto premesso consegue il rigetto del secondo motivo di appello.
pagina 16 di 21 – Sull'an e il quantum debeatur - danni subiti dall'odierno appellante – risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
L'appellante rimprovera al professionista in primo luogo di non aver correttamente custodito i suoi documenti e di non averli riconsegnati.
In secondo luogo, il sign. ritiene sussistente in capo al professionista un profilo di Pt_1
responsabilità dovuta ad una errata valutazione medica sulla persona del Sig. . Pt_1
Chiede perciò alla Corte di valutare entrambi i profili di responsabilità.
La Corte osserva.
Il motivo non merita accoglimento.
In primo luogo dai documenti prodotti emerge che i certificati e il materiale radiografico originariamente consegnato dal periziando al professionista, sono stati da quest'ultimo restituiti (come sopra evidenziato).
In secondo luogo, per completezza di esame, si osserva che risulta fatto notorio la circostanza che il paziente possa richiedere ed ottenere i duplicati dei certificati e dei
CD alle strutture ospedaliere. Sotto questo profilo, per mera ipotesi, quand'anche i documenti in originale non fossero stati restituiti si ritiene potessero essere richiesti in duplicato alle strutture. Tale comportamento, ex art. 1227 c.c., rescinde ogni nesso causale tra il danno che l'appellante assume patito e la condotta -in ipotesi- non diligente del professionista concernente la mancata restituzione di originali.
In terzo luogo, rispetto all'errata valutazione medica si osserva che -non avendo il sign.
riferito al Dott. del precedente incidente e lussazione della spalla- Pt_1 CP_1
ragionevolmente il professionista ha ritenuto la lesione compatibile con il sinistro (tesi avvalorata in un primo momento -in astratto- anche dal Dott. fiduciario Per_1
dell'assicurazione).
pagina 17 di 21 Anche in questo caso, questa Corte richiama il fatto notorio secondo cui una lussazione di una spalla provoca -nella maggioranza dei casi, secondo il principio del “più probabile che non”- dolori rilevanti, sicchè appare poco credibile che l'appellante non abbia avvertito alcun dolore alla spalla prima del sinistro stradale.
A confermare questo giudizio di scarsa credibilità delle affermazioni del sign. Pt_1
sono sia le affermazioni contraddittorie rese dall'appellante in sede di visita davanti al
Dott. sia la circostanza temporale in cui per la prima volta emergeva questo Per_1
dolore.
Risulta, infatti, che in sede di pronto soccorso l'appellante nulla lamentava alla spalla poi operata. Anche nei controlli traumatologici sino al 30 ottobre nulla emergeva.
Per la prima volta la problematica alla spalla viene indicata nel referto della visita del 7 novembre. In tale circostanza peraltro, nessun riferimento all'incidente stradale. Solo in sede di intervento chirurgico si trova l'indicazione, riferita dal paziente, di incidente stradale.
Questa Corte ritiene poco verosimile che il dolore alla spalla lussata, come accertata in rx, sia emerso improvvisamente in data 7 novembre, tenuto conto della notoria dolorosità di tale patologia.
In ogni caso, non è rimproverabile al professionista alcuna responsabilità professionale per aver ritenuto ricollegabile causalmente al sinistro la lussazione, sulla base di quanto riferito dall'appellante.
In ordine alla liquidazione delle spese di lite – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 Cod. Proc. Civ., nonché dei parametri ministeriali, Parametri
Forensi Civili ex Artt. 1 - 11, DM 55/2014, come modificate dal D.M. n. 147 del
13/08/2022.
pagina 18 di 21 L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui prevede: “- le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita”. Ed infine: “1) rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti del dott. 2) condanna l'attore alla rifusione, in CP_1
favore del convenuto, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 7.500,00, di cui € 500,00 per spese ed € 7.000,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed
IVA se dovuta”.
L'appellante lamenta che le somme liquidate a titolo di spese siano esorbitanti, sia in ragione del valore della causa, sia della complessità della stessa, sia delle fasi esperite e sia dei parametri ministeriali.
Il Sign. si duole, altresì, che il Tribunale abbia liquidato in favore del Pt_1
professionista anche le spese vive per Euro 500,00, neppure richieste.
L'appello va accolto con riferimento all'importo di Euro 500,00 per spese vive, liquidate dal Tribunale in favore della parte convenuta, senza peraltro essere da quest'ultima né richieste, né documentate.
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass. 32906 dell' 08/11/2022 ordinanza n. 9448 del 06/04/2023). pagina 19 di 21 Questa Corte, perciò, procede a liquidare i compensi del primo e secondo grado in favore della parte appellata, sostanzialmente vittoriosa, che ha visto il rigetto delle domande risarcitorie proposte dall'attore in primo grado (odierno appellante).
La Corte rileva che, nella fattispecie, come statuito anche dal primo giudice, trovano applicazione i parametri ministeriali così come aggiornati dal Decreto Ministeriale n.
147 del 13.8.2022 e non quelli precedentemente previsti dal Decreto ministeriale n.
55/2014, sebbene il giudizio sia stato incardinato in vigenza di detti ultimi parametri
(come sostenuto dall'appellante). Infatti, rileva a tal fine la data in cui vengono liquidate le spese di lite.
Quanto sopra trova conferma nell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che, in più occasioni, ha ribadito il seguente principio: “con riferimento alla disciplina delle spese processuali, i nuovi sopravvenuti parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che li preveda e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato a propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione onnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (in tal senso Cass. Sezioni Unite n.
17405/2012, seguita da Cass. n. 21205/2016 e Cass. n. 31884/2018).
Partendo da detto principio, esaminando i parametri aggiornati nel 2022, applicabili nel caso di specie, le spese di lite di entrambi i gradi vanno liquidate ex DM 147/22, nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte, nonché delle questioni trattate.
pagina 20 di 21 Si rammenta che la determinazione del compenso dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del Giudice che, peraltro, quando il compenso sia contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa (e dunque corrisponda ai “parametri medi” - come avvenuto nel caso in esame), non richiede nemmeno una specifica motivazione (Cfr.
Cass. Civ., ord. 17.5.2018 n. 12093).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone in parziale riforma della sentenza di primo grado e in parziale accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1
1. Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese di primo e di secondo grado, liquidate in Euro 5.077, 00, oltre IVA, CPA e
15% spese generali per il primo grado e in Euro 3.966,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali, per il presente appello;
2. Conferma per il resto la sentenza resa dal Tribunale di Milano, n. 8230/2023, pubblicata in data 20.10.2023;
Così deciso in Milano il 9.10.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Carlo Maddaloni
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2017 (docc.5 e 8 att.) - l'esame dell'atto introduttivo di quel giudizio attesta inoltre che
l'attore aveva prodotto la stessa documentazione della quale ha chiesto nella presente sede la restituzione degli originali (docc.
1-15 allegati al doc.5 att.) - deve pertanto escludersi che la condotta omissiva contestata al dott. – incompatibile CP_1