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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5373 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6471/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 25.9.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Fabio Alberici, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Claudia D'Alessio, giusta procura generale alle liti per atto notaio rep. 55418, racc. 16104, in calce alla comparsa di costituzione e Persona_1 risposta in appello
APPELLATA pagina 1 di 12 NONCHÈ
CP_2
difeso da sé medesimo
INTERVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto la nota questione degli assegni di traenza inviati da Parte_1
a mezzo posta ordinaria ai beneficiari, sottratti da ignoti e versati su un conto corrente
[...] aperto in un'agenzia di , con contestuale prelievo della somma. CP_1
***
Nella specie, la domanda aveva ad oggetto tre assegni di traenza non trasferibili:
1) n. 8237743110-12 dell'importo di € 1.200,00 inviato al signor e incassato da Per_2 tale "Sig. "; Persona_3
2) n. 8237866713-11 dell'importo di € 3.800,00 inviato alla signora e Parte_2 incassato da tale "Sig.ra c/o Avv. Pellegrini"; Persona_4
3) n. 8237969744-04 dell'importo di € 900,00 inviato alla signora e Controparte_3 incassato da tale "Sig.ra c/o Studio Caiazzo". Persona_4
***
Con sentenza n. 6538/2022, R.G. n. 65471/2018, emessa in data 29.4.2022, il Tribunale di
Roma ha rigettato le domande proposte da e ha condannato quest'ultima a Parte_1 rifondere alla convenuta le spese di lite.
***
Ha proposto appello chiedendo alla Corte di riformare la sentenza di primo grado e Parte_1 di accogliere le domande già formulate.
***
L'appellata si è costituita in giudizio e ha chiesto di rigettare l'appello e, in subordine, di accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'appellante per l'incauta spedizione del titolo, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
***
In data 12.6.2023 si è costituito il nuovo difensore di in sostituzione dell'avv.to Parte_1
. CP_2
***
pagina 2 di 12 Quest'ultimo è intervenuto con comparsa di costituzione depositata il 13.6.2023, chiedendo, in caso di riforma della sentenza, la distrazione delle spese di primo grado e di parte di quelle di appello in proprio favore, in quanto anticipatario.
***
Disposta l'acquisizione degli assegni in originale, depositati da , la Corte ha CP_1 ritenuto che la causa fosse matura per la decisione e che non ricorressero i presupposti per procedere a c.t.u.; ha quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino all'11.9.2025 per il deposito di note (depositate da da ). Parte_1 CP_1
***
All'odierna udienza il procuratore di parte appellante ha concluso e discusso oralmente la causa, come da verbale.
***
Preliminarmente va verificata l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel giudizio di appello dall'avv.to . CP_2
Come già affermato da questa Corte (cfr. sentenza n. 4555/2023 del 22.6.2023), è da escludere, innanzitutto, che ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 344 c.p.c. che legittimano l'intervento nel giudizio di appello, che è ammesso soltanto ai terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 c.p.c., ossia ai terzi titolari di un diritto autonomo la cui tutela non è compatibile con la situazione giuridica relativa a quella degli altri due litiganti e accertata e costituita dalla sentenza di primo grado (comma 1 dell'art. 404) o agli aventi causa e ai creditori di una delle parti ove la sentenza sia l'effetto di dolo o collusione tra le parti ai suoi danni (comma 2 dell'art. 404).
Al difensore distrattario non può essere riconosciuta la qualità di parte del giudizio, in quanto l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (v. tra le tante, Cass. ord. 10.11.2022 n. 33183).
Trova applicazione, invece, nella fattispecie in esame, caratterizzata dalla nomina di un nuovo difensore e revoca del precedente, il principio secondo cui l'art. 93 c.p.c., nel prevedere che il difensore con procura può chiedere che il giudice distragga in favore suo e pagina 3 di 12 degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato, contempla un caso di sostituzione processuale, agendo il difensore che chiede la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso cliente in nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese che gli spettano, ed in nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori (v. Cass. ord. 18.6.2019 n. 16244).
L'intervento è dunque inammissibile.
***
Venendo al merito, il primo motivo denuncia ‹‹Erronea applicazione da parte del Giudicante dell'onere della prova previsto per l'ipotesi oggetto di giudizio e quindi violazione degli artt. 1218 c.c. e 43 Legge Assegni››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale ha ritenuto che non avesse dimostrato che i Parte_1 titoli erano stati ab origine intestati a soggetti diversi da quelli che li hanno poi presentati all'incasso, omettendo di considerare che la non è l'istituto bancario che ha Parte_3 provveduto all'emissione degli assegni, sicché la stessa non avrebbe potuto produrre né copia dei titoli ante contraffazione né tantomeno le lettere accompagnatorie degli assegni, trattandosi di documentazione eventualmente in possesso della , Controparte_4 che non solo non è parte del giudizio, ma che è stata altresì incorporata successivamente nel gruppo;
l'effettiva e originaria intestazione degli assegni a soggetti diversi era CP_5 percepibile dall'esame degli assegni acquisiti agli atti in originale;
il primo giudice aveva erroneamente applicato l'art. 1218 c.c. e il regime dell'onere della prova previsto in caso di responsabilità contrattuale, avendo assolto il proprio onere probatorio con la Parte_1 produzione di copia dei titoli post negoziazione e dei secondi pagamenti eseguiti nei confronti degli effettivi beneficiari.
***
Il secondo motivo denuncia ‹‹Erronea valutazione da parte del Giudice delle contraffazioni presenti sui titoli per cui è causa››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice ha ritenuto che gli assegni non presentassero segni di contraffazione evidenti e quindi tali da dover essere percepiti dall'operatore di sportello;
gli assegni, in realtà, presentavano una serie di anomalie: 1) l'importo scritto in lettere e il nominativo del beneficiario, al tatto, risultavano in rilievo;
2) la data e il luogo di emissione non erano dattiloscritti, bensì scritti a penna, nonostante gli assegni tratti per conto di terzi, emessi dall'istituto traente, vengano compilati meccanicamente tramite strumenti informatici anche in relazione alla data e al luogo;
3) negli assegni n. 8237866713-11 e n. 8237969744-0 il nominativo del beneficiario era seguito da una domiciliazione ( c/o Avv. Persona_4
pagina 4 di 12 Pellegrini per il primo titolo e c/o Studio Caiazzo per il secondo), il che era Persona_4 privo di senso e di funzione;
4) i predetti titoli erano stati incassati dalla stessa persona in un brevissimo arco temporale fra il 22.12.2011 ed il 2.2.2012 ed era del tutto inverosimile che uno stesso soggetto ricevesse da una compagnia assicuratrice, che notoriamente non fraziona il credito, due assegni di traenza emessi per il rimborso di altrettanti sinistri in un così breve arco di tempo.
***
Il terzo motivo denuncia ‹‹Errata interpretazione da parte del Giudicante della normativa di cui agli artt. 43
Legge Assegni, 1218 c.c. e 1176 c.c. nonché della circolare Abi del 7.5.2001››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice ha richiamato la sentenza n. 34107/2019 della Corte di cassazione che ha ritenuto la circolare ABI del 7.5.2001 inidonea a riempire di contenuto la norma di cui all'art. 1176 secondo comma c.c., mentre la difesa “come del resto questa stessa
Corte adita nella quasi totalità delle sue pronunce, è di diverso avviso ed individua anzi proprio nella circolare richiamata, da applicarsi anche a nel momento in cui svolga un servizio bancario, uno dei CP_1 parametri da prendere in considerazione in sede di valutazione dell'operato della banca negoziatrice”; non erano, inoltre, stati valutati i segnali di sospetto evidenziati dalla giurisprudenza, ove si consideri che: 1) dalla “interrogazione di persona fisica” depositata da , risultava CP_1 che la sedicente signora era in possesso di carta di identità rilasciata dal Persona_4
Comune di Napoli il 3.8.2015, dopo l'incasso degli assegni;
2) il signor aveva Persona_3 aperto il libretto postale 6042659 in data 25.10.2010 presentando la patente di guida e la tessera sanitaria, quest'ultima risultante scaduta in data 29.9.2010.
***
Il quarto motivo è rubricato ‹‹Sulla mancata ammissione della ctu sui supporti cartacei dei titoli››.
Deduce l'appellante che l'attività del cassiere non può prescindere da un'analisi dei titoli condotta con gli strumenti indicati dall'Abi nelle linee guida del 2010, che raccomanda alle proprie associate (tra cui rientra anche l'appellata) di esaminare i titoli anche con lente di ingrandimento e lampada di wood, strumento, questo, facilmente reperibile sul mercato e dal prezzo modesto.
Insiste per l'ammissione di c.t.u. al fine di accertare il grado di rilevabilità delle contraffazioni presenti sugli assegni.
***
Il primo motivo è fondato.
Il Tribunale ha così motivato:
pagina 5 di 12 ‹‹… Il Giudice rileva che parte attrice non ha fornito idonea prova delle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda risarcitoria formulata nei confronti della convenuta.
In primo luogo, l'istanza risarcitoria è stata proposta sul presupposto che avesse operato Controparte_1 con negligenza, disponendo il pagamento delle somme portate dai titoli per cui è causa nei confronti di soggetti non legittimati all'incasso, in quanto solo apparentemente prenditori di essi. Difetta, però, in atti, qualsivoglia riscontro probatorio del fatto che gli assegni fossero stati inviati da parte di nei confronti di soggetti CP_1 diversi da quelli che risultano indicati come prenditori sui titoli per cui è causa: ai fini della prova della circostanza, l'attrice si è limitata a documentare di aver disposto nei confronti dei propri assicurati nuovi pagamenti con bonifici bancari, sul presupposto della mancata ricezione degli assegni già loro inviati, ma non vi
è in atti alcun documento che provi l'originario invio degli assegni per cui è causa nei confronti degli asseriti destinatari di essi.
La mancanza della prova di tale presupposto di fatto è stata, peraltro, rilevata da parte della convenuta fin dall'atto della sua costituzione in giudizio: la banca convenuta, infatti, ha posto in evidenza, in comparsa di costituzione, che non potesse ritenersi acclarata la circostanza che i titoli per cui è causa fossero stati originariamente emessi nei confronti di soggetti diversi dai soggetti che li avevano presentati all'incasso come prenditori, né del fatto che tali titoli fossero stati spediti da parte di nei confronti dei danneggiati indicati Parte_1 dall'attrice in citazione e, a fronte di tale rilievo, non essendo state prodotte in atti da parte dell'attrice la copia dei titoli prima della loro negoziazione, né le comunicazioni di invio dei predetti titoli agli asseriti legittimi prenditori, la circostanza non può ritenersi provata››.
Ora, è vero che è onere della Compagnia fornire la prova del fatto che l'assegno era stato emesso in favore di un soggetto diverso da quello che lo ha poi effettivamente incassato, trattandosi del fatto presupposto della dedotta responsabilità della banca negoziatrice, di talché la sentenza è corretta con riguardo all'applicazione dei noti principi in materia di riparto dell'onere della prova.
Tuttavia, con riguardo ai suddetti assegni, ha depositato, con la citazione, il Parte_1 dettaglio dei titoli in cui è registrata l'emissione degli assegni recanti i suindicati numeri identificativi e intestati ai destinatari , e . Per_2 Parte_2 Persona_5
Ha depositato, inoltre, la missiva datata 19.12.2013 a firma dell'avv.to Ugo Vetere, il quale comunicava che, a quella data, la signora non aveva “incassato l'assegno portante la Pt_2 somma liquidate dal Giudice di Pace di Scalea per complessivi € 3800,00 di cui € 1300/00 per onorario legale”.
Ha depositato, infine, il tabulato da cui risulta che in data 20.1.2014 è stata accreditata all'avv.to Ugo Vetere, a mezzo bonifico, la somma di € 3.800,00 e che sono stati emessi in data 13.3.2012 e 4.10.2012 nuovi assegni per gli stessi importi, intestati alla e Per_5 all' . Per_2
Gli assegni originari, come risulta dalla corrispondenza dei rispettivi numeri, sono stati invece incassati da e da . Persona_4 Persona_3 pagina 6 di 12 Tali elementi indiziari, congiuntamente valutati, sono sufficienti, ad avviso della Corte, a dimostrare che gli assegni fossero stati emessi e inviati dalla Banca incaricata dalla
Compagnia, la quale, a distanza di tempo, ha dovuto provvedere nuovamente al pagamento delle stesse somme ai beneficiari.
***
Il secondo, il terzo e il quarto motivo, in quanto connessi, saranno trattati congiuntamente.
Com'è noto, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 12477 del 21.5.2018, ha statuito che, ai sensi dell'art. 43, comma 2, R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
Ciò detto, questa Corte aderisce all'orientamento di legittimità secondo cui (cfr. Cass. n.
26866/2022; Cass. n. 34107/2019), non concorre a individuare il livello di diligenza qualificata, esigibile da ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., la CP_1 raccomandazione ABI contenuta nella circolare del 7 maggio 2001 (che prescrive l'identificazione del beneficiario del pagamento attraverso due documenti muniti di fotografia), dal momento che alla stessa non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, né tale regola prudenziale di condotta si rinviene negli "standards" valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale.
Nello stesso senso si è pronunciata di recente la Suprema Corte (Cass. n. 26972/2024), precisando anche che l'istituto bancario non è, in linea generale, tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n. 231 del 2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso "ad ogni possibile mezzo", né alcuna indagine presso il comune di nascita.
Tali condivisibili principi presuppongono però, ovviamente, che il titolo non presenti alcun segno di alterazione o contraffazione, come si ricava anche dalla motivazione dell'ordinanza n. 26972/2024 appena citata.
Venendo al caso di specie, il Tribunale ha affermato che: ‹‹In secondo luogo, non sarebbe comunque possibile ascrivere alla condotta negligente di il pregiudizio subito dall'attrice in CP_1
pagina 7 di 12 conseguenza dell'incasso degli assegni da parte di soggetti non legittimati, dato che, dall'esame degli originali dei titoli, non è emerso che gli stessi recassero segni di alterazione, ovvero abrasioni, anomalie o contraffazioni, né ha trovato riscontro la circostanza che essi fossero stati compilati mediante l'utilizzo di caratteri di stampa diversi nelle loro varie parti. Deve quindi escludersi la dedotta alterazione dei titoli potesse essere ravvisabile da parte di un operatore pur dotato delle competenze professionali proprie di un impiegato di banca, formato nella valutazione della genuinità dei documenti a lui comunemente sottoposti, cosicché non potrebbe comunque accertarsi la responsabilità dell'istituto di credito convenuto per il danno (in ipotesi) derivato all'attrice››.
La Corte non condivide siffatta valutazione.
E infatti, gli assegni di traenza negoziati risultavano compilati dalla banca emittente con strumenti meccanografici, in forma dattiloscritta, fatta eccezione per la parte relativa al luogo e alla data, che risultavano apposti a penna e che, palesemente, non erano riconducibili alla banca traente.
Trattasi di anomalia che, da sola, doveva indurre in sospetto l'operatore di , CP_1 essendo quanto meno inusuale che la banca emetta assegni di traenza compilati con mezzi meccanografici, apponendovi poi a penna il luogo e la data, ovvero che li emetta addirittura privi di luogo e data, da riempire successivamente.
Si consideri poi che in due degli assegni l'apparente destinataria signora era indicata Per_4 come domiciliata presso due studi legali, mentre, notoriamente, la domiciliazione del beneficiario non viene indicata sull'assegno.
Né può ritenersi, come afferma l'appellata (pag. 6 della comparsa) che non avesse Parte_1 specificamente contestato la presenza di alterazioni visibili, dal momento che già in citazione aveva dedotto che “gli assegni in causa riportano anomale cancellature, con il nome del falso prenditore dattiloscritto con diverso carattere meccanografico” (pag. 5) e che negligentemente aveva CP_1 consentito “l'incasso di titoli riportanti alterazioni rilevabili ictu oculi” (pag. 6), ribadendo nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.: “In particolare si contesta alla controparte di non essersi accorta delle contraffazioni grossolane operate sui titoli di credito richiamati” (pag. 2) e chiedendo c.t.u. per accertare se le alterazioni fossero facilmente rilevabili dall'operatore.
All'udienza del 9.12.2020, l'attrice, dopo l'esibizione degli originali, ha fatto riferimento anche all'anomalia concernente il luogo e la data, che comunque può essere pacificamente rilevata dal giudice (cui è riservata la valutazione delle prove), tra l'altro, nel caso in esame, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato.
Ne deriva che, a fronte della descritta evidente anomalia, non avendo l'operatore effettuato gli approfondimenti che il dato grafico richiedeva, non ha provato che CP_1
l'inadempimento non le è imputabile per avere essa assolto alla propria obbligazione con la pagina 8 di 12 diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Per i motivi sin qui esposti, la domanda di è fondata e, in riforma della gravata Parte_1 sentenza, l'appellata va condannata al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore dell'appellante, delle somme portate dagli assegni suindicati, nei termini e con le precisazioni che seguono.
***
Va, infatti, affrontata la questione del concorso di colpa di non esaminata dal primo Parte_1 giudice in quanto assorbita nel rigetto delle domande attoree.
È incontestato, come emerge dalla lettura degli atti difensivi di primo grado, che gli assegni sono stati spediti per posta ordinaria.
La Corte di cassazione (Cass. SS.UU. 9769/2020) sul punto ha affermato il principio di corresponsabilità ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. tra il mittente e la banca;
infatti, l'uso della posta ordinaria, come modalità di trasmissione, comporta l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza;
tale condotta, quindi, si configura come un antecedente causale dell'evento dannoso, che concorre con il comportamento colposo tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore del titolo all'incasso (cfr. Cass. n. 32609/2022 e, da ultimo, Cass. n.
26152/2024).
Questa Corte non ritiene di discostarsi dal suddetto insegnamento, poiché pacificamente la spedizione per posta ordinaria dell'assegno da parte della compagnia è espressione di una condotta imprudente, stante il palese rischio del pericolo di sottrazione del titolo ove spedito con tale modalità.
Ciò è ancor più vero ove si consideri che il fenomeno in esame ha assunto, sull'intero territorio dello Stato, una (a dir poco) rilevante diffusione e presenta caratteri di serialità, necessariamente noti alle Compagnie assicuratrici, dando vita, tra l'altro, ad un contenzioso di notevoli proporzioni che le vede coinvolte.
A tanto si aggiunga che agevole è ormai la possibilità, da parte della Compagnia, di fare ricorso ad altre modalità di pagamento nei confronti del beneficiario, certamente più sicure e idonee ad evitare il rischio che l'assegno venga trafugato, quali il bonifico o l'accredito su c/c.
pagina 9 di 12 Deve quindi ritenersi che la condotta di consistita nell'inviare a mezzo posta Parte_1 ordinaria gli assegni in questione, in concreto non è stata conforme a diligenza e prudenza e ha pertanto concorso a determinare l'evento.
La condotta dell'appellata si rivela senz'altro di maggiore gravità rispetto alla CP_1 iniziale leggerezza imputabile al mittente che, pur potendo rendere più sicura la trasmissione e la consegna, ha spedito l'assegno con la posta ordinaria, sicché si stima equo quantificare il concorso nella misura del 70% a carico di e del 30 % a carico di CP_1 Parte_1
***
L'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (Cass. n. 13225 del 27/06/2016; cfr. anche Cass. n. 7948 del 20/04/2020).
In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass. n.
37798 del 27/12/2022; Cass. n. 26202 del 06/09/2022).
Ne discende che le somme devono essere rivalutate sulla base delle variazioni degli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e sulle stesse devono essere calcolati gli interessi legali, che però vanno calcolati sulla somma rivalutata anno per anno (Cass. n. 1712/1995), dalla data dell'incasso degli assegni fino ad oggi, nei seguenti termini:
- n. 8237743110-12 dell'importo di € 1.200,00 incassato in data 22.11.2011, comprensivo di rivalutazione e interessi: € 1.759,74;
- n. 8237866713-11 dell'importo di € 3.800,00 incassato in data 23.12.2011, comprensivo di rivalutazione e interessi: € 5.550,71;
- n. 8237969744-04 dell'importo di € 900,00 incassato in data 2.2.2012, comprensivo di rivalutazione e interessi: € 1.303,01.
Si ha un totale pari a € 8.613,46, comprensivo di rivalutazione e interessi.
pagina 10 di 12 L'accertato concorso di colpa, a norma dell'art. 1227 comma 1 c.c., comporta la diminuzione del risarcimento nella misura del 30 %.
Spetta, pertanto, a la complessiva somma di € 6.029,42 all'attualità. Parte_1
Su detta somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
***
Ogni altra istanza (ivi compresa quella di c.t.u., oggetto del quarto motivo), eccezione e deduzione rimane assorbita.
***
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Alla luce dell'esito della lite, ricorrono, ad avviso della Corte, giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio nella misura di un terzo, con condanna di a CP_1 rifondere i residui due terzi a secondo i valori medi dello scaglione € 5.201,00-€ Parte_1
26.000,00.
Nulla per le spese nei confronti dell'avv.to , non essendovi posizione di contrasto con le CP_2 altre parti, le quali nulla hanno dedotto sul punto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 6538/2022, R.G. n. 65471/2018, emessa in data 29.4.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'intervento dell'avv.to , nulla disponendo sulle CP_2 spese relative all'intervento;
pagina 11 di 12 2) in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di della somma di € 6.029,42 all'attualità, oltre Parte_1 interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) compensa tra le suddette parti, nella misura di un terzo, le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna alla rifusione dei residui due terzi in Controparte_1 favore di che liquida in € 176,00 per esborsi ed € Parte_1
3.385,00 per compensi, per il primo grado, e in € 255,00 per esborsi ed € 3.873,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6471/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 25.9.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Fabio Alberici, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Claudia D'Alessio, giusta procura generale alle liti per atto notaio rep. 55418, racc. 16104, in calce alla comparsa di costituzione e Persona_1 risposta in appello
APPELLATA pagina 1 di 12 NONCHÈ
CP_2
difeso da sé medesimo
INTERVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto la nota questione degli assegni di traenza inviati da Parte_1
a mezzo posta ordinaria ai beneficiari, sottratti da ignoti e versati su un conto corrente
[...] aperto in un'agenzia di , con contestuale prelievo della somma. CP_1
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Nella specie, la domanda aveva ad oggetto tre assegni di traenza non trasferibili:
1) n. 8237743110-12 dell'importo di € 1.200,00 inviato al signor e incassato da Per_2 tale "Sig. "; Persona_3
2) n. 8237866713-11 dell'importo di € 3.800,00 inviato alla signora e Parte_2 incassato da tale "Sig.ra c/o Avv. Pellegrini"; Persona_4
3) n. 8237969744-04 dell'importo di € 900,00 inviato alla signora e Controparte_3 incassato da tale "Sig.ra c/o Studio Caiazzo". Persona_4
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Con sentenza n. 6538/2022, R.G. n. 65471/2018, emessa in data 29.4.2022, il Tribunale di
Roma ha rigettato le domande proposte da e ha condannato quest'ultima a Parte_1 rifondere alla convenuta le spese di lite.
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Ha proposto appello chiedendo alla Corte di riformare la sentenza di primo grado e Parte_1 di accogliere le domande già formulate.
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L'appellata si è costituita in giudizio e ha chiesto di rigettare l'appello e, in subordine, di accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'appellante per l'incauta spedizione del titolo, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
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In data 12.6.2023 si è costituito il nuovo difensore di in sostituzione dell'avv.to Parte_1
. CP_2
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pagina 2 di 12 Quest'ultimo è intervenuto con comparsa di costituzione depositata il 13.6.2023, chiedendo, in caso di riforma della sentenza, la distrazione delle spese di primo grado e di parte di quelle di appello in proprio favore, in quanto anticipatario.
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Disposta l'acquisizione degli assegni in originale, depositati da , la Corte ha CP_1 ritenuto che la causa fosse matura per la decisione e che non ricorressero i presupposti per procedere a c.t.u.; ha quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino all'11.9.2025 per il deposito di note (depositate da da ). Parte_1 CP_1
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All'odierna udienza il procuratore di parte appellante ha concluso e discusso oralmente la causa, come da verbale.
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Preliminarmente va verificata l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel giudizio di appello dall'avv.to . CP_2
Come già affermato da questa Corte (cfr. sentenza n. 4555/2023 del 22.6.2023), è da escludere, innanzitutto, che ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 344 c.p.c. che legittimano l'intervento nel giudizio di appello, che è ammesso soltanto ai terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 c.p.c., ossia ai terzi titolari di un diritto autonomo la cui tutela non è compatibile con la situazione giuridica relativa a quella degli altri due litiganti e accertata e costituita dalla sentenza di primo grado (comma 1 dell'art. 404) o agli aventi causa e ai creditori di una delle parti ove la sentenza sia l'effetto di dolo o collusione tra le parti ai suoi danni (comma 2 dell'art. 404).
Al difensore distrattario non può essere riconosciuta la qualità di parte del giudizio, in quanto l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (v. tra le tante, Cass. ord. 10.11.2022 n. 33183).
Trova applicazione, invece, nella fattispecie in esame, caratterizzata dalla nomina di un nuovo difensore e revoca del precedente, il principio secondo cui l'art. 93 c.p.c., nel prevedere che il difensore con procura può chiedere che il giudice distragga in favore suo e pagina 3 di 12 degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato, contempla un caso di sostituzione processuale, agendo il difensore che chiede la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso cliente in nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese che gli spettano, ed in nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori (v. Cass. ord. 18.6.2019 n. 16244).
L'intervento è dunque inammissibile.
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Venendo al merito, il primo motivo denuncia ‹‹Erronea applicazione da parte del Giudicante dell'onere della prova previsto per l'ipotesi oggetto di giudizio e quindi violazione degli artt. 1218 c.c. e 43 Legge Assegni››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale ha ritenuto che non avesse dimostrato che i Parte_1 titoli erano stati ab origine intestati a soggetti diversi da quelli che li hanno poi presentati all'incasso, omettendo di considerare che la non è l'istituto bancario che ha Parte_3 provveduto all'emissione degli assegni, sicché la stessa non avrebbe potuto produrre né copia dei titoli ante contraffazione né tantomeno le lettere accompagnatorie degli assegni, trattandosi di documentazione eventualmente in possesso della , Controparte_4 che non solo non è parte del giudizio, ma che è stata altresì incorporata successivamente nel gruppo;
l'effettiva e originaria intestazione degli assegni a soggetti diversi era CP_5 percepibile dall'esame degli assegni acquisiti agli atti in originale;
il primo giudice aveva erroneamente applicato l'art. 1218 c.c. e il regime dell'onere della prova previsto in caso di responsabilità contrattuale, avendo assolto il proprio onere probatorio con la Parte_1 produzione di copia dei titoli post negoziazione e dei secondi pagamenti eseguiti nei confronti degli effettivi beneficiari.
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Il secondo motivo denuncia ‹‹Erronea valutazione da parte del Giudice delle contraffazioni presenti sui titoli per cui è causa››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice ha ritenuto che gli assegni non presentassero segni di contraffazione evidenti e quindi tali da dover essere percepiti dall'operatore di sportello;
gli assegni, in realtà, presentavano una serie di anomalie: 1) l'importo scritto in lettere e il nominativo del beneficiario, al tatto, risultavano in rilievo;
2) la data e il luogo di emissione non erano dattiloscritti, bensì scritti a penna, nonostante gli assegni tratti per conto di terzi, emessi dall'istituto traente, vengano compilati meccanicamente tramite strumenti informatici anche in relazione alla data e al luogo;
3) negli assegni n. 8237866713-11 e n. 8237969744-0 il nominativo del beneficiario era seguito da una domiciliazione ( c/o Avv. Persona_4
pagina 4 di 12 Pellegrini per il primo titolo e c/o Studio Caiazzo per il secondo), il che era Persona_4 privo di senso e di funzione;
4) i predetti titoli erano stati incassati dalla stessa persona in un brevissimo arco temporale fra il 22.12.2011 ed il 2.2.2012 ed era del tutto inverosimile che uno stesso soggetto ricevesse da una compagnia assicuratrice, che notoriamente non fraziona il credito, due assegni di traenza emessi per il rimborso di altrettanti sinistri in un così breve arco di tempo.
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Il terzo motivo denuncia ‹‹Errata interpretazione da parte del Giudicante della normativa di cui agli artt. 43
Legge Assegni, 1218 c.c. e 1176 c.c. nonché della circolare Abi del 7.5.2001››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice ha richiamato la sentenza n. 34107/2019 della Corte di cassazione che ha ritenuto la circolare ABI del 7.5.2001 inidonea a riempire di contenuto la norma di cui all'art. 1176 secondo comma c.c., mentre la difesa “come del resto questa stessa
Corte adita nella quasi totalità delle sue pronunce, è di diverso avviso ed individua anzi proprio nella circolare richiamata, da applicarsi anche a nel momento in cui svolga un servizio bancario, uno dei CP_1 parametri da prendere in considerazione in sede di valutazione dell'operato della banca negoziatrice”; non erano, inoltre, stati valutati i segnali di sospetto evidenziati dalla giurisprudenza, ove si consideri che: 1) dalla “interrogazione di persona fisica” depositata da , risultava CP_1 che la sedicente signora era in possesso di carta di identità rilasciata dal Persona_4
Comune di Napoli il 3.8.2015, dopo l'incasso degli assegni;
2) il signor aveva Persona_3 aperto il libretto postale 6042659 in data 25.10.2010 presentando la patente di guida e la tessera sanitaria, quest'ultima risultante scaduta in data 29.9.2010.
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Il quarto motivo è rubricato ‹‹Sulla mancata ammissione della ctu sui supporti cartacei dei titoli››.
Deduce l'appellante che l'attività del cassiere non può prescindere da un'analisi dei titoli condotta con gli strumenti indicati dall'Abi nelle linee guida del 2010, che raccomanda alle proprie associate (tra cui rientra anche l'appellata) di esaminare i titoli anche con lente di ingrandimento e lampada di wood, strumento, questo, facilmente reperibile sul mercato e dal prezzo modesto.
Insiste per l'ammissione di c.t.u. al fine di accertare il grado di rilevabilità delle contraffazioni presenti sugli assegni.
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Il primo motivo è fondato.
Il Tribunale ha così motivato:
pagina 5 di 12 ‹‹… Il Giudice rileva che parte attrice non ha fornito idonea prova delle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda risarcitoria formulata nei confronti della convenuta.
In primo luogo, l'istanza risarcitoria è stata proposta sul presupposto che avesse operato Controparte_1 con negligenza, disponendo il pagamento delle somme portate dai titoli per cui è causa nei confronti di soggetti non legittimati all'incasso, in quanto solo apparentemente prenditori di essi. Difetta, però, in atti, qualsivoglia riscontro probatorio del fatto che gli assegni fossero stati inviati da parte di nei confronti di soggetti CP_1 diversi da quelli che risultano indicati come prenditori sui titoli per cui è causa: ai fini della prova della circostanza, l'attrice si è limitata a documentare di aver disposto nei confronti dei propri assicurati nuovi pagamenti con bonifici bancari, sul presupposto della mancata ricezione degli assegni già loro inviati, ma non vi
è in atti alcun documento che provi l'originario invio degli assegni per cui è causa nei confronti degli asseriti destinatari di essi.
La mancanza della prova di tale presupposto di fatto è stata, peraltro, rilevata da parte della convenuta fin dall'atto della sua costituzione in giudizio: la banca convenuta, infatti, ha posto in evidenza, in comparsa di costituzione, che non potesse ritenersi acclarata la circostanza che i titoli per cui è causa fossero stati originariamente emessi nei confronti di soggetti diversi dai soggetti che li avevano presentati all'incasso come prenditori, né del fatto che tali titoli fossero stati spediti da parte di nei confronti dei danneggiati indicati Parte_1 dall'attrice in citazione e, a fronte di tale rilievo, non essendo state prodotte in atti da parte dell'attrice la copia dei titoli prima della loro negoziazione, né le comunicazioni di invio dei predetti titoli agli asseriti legittimi prenditori, la circostanza non può ritenersi provata››.
Ora, è vero che è onere della Compagnia fornire la prova del fatto che l'assegno era stato emesso in favore di un soggetto diverso da quello che lo ha poi effettivamente incassato, trattandosi del fatto presupposto della dedotta responsabilità della banca negoziatrice, di talché la sentenza è corretta con riguardo all'applicazione dei noti principi in materia di riparto dell'onere della prova.
Tuttavia, con riguardo ai suddetti assegni, ha depositato, con la citazione, il Parte_1 dettaglio dei titoli in cui è registrata l'emissione degli assegni recanti i suindicati numeri identificativi e intestati ai destinatari , e . Per_2 Parte_2 Persona_5
Ha depositato, inoltre, la missiva datata 19.12.2013 a firma dell'avv.to Ugo Vetere, il quale comunicava che, a quella data, la signora non aveva “incassato l'assegno portante la Pt_2 somma liquidate dal Giudice di Pace di Scalea per complessivi € 3800,00 di cui € 1300/00 per onorario legale”.
Ha depositato, infine, il tabulato da cui risulta che in data 20.1.2014 è stata accreditata all'avv.to Ugo Vetere, a mezzo bonifico, la somma di € 3.800,00 e che sono stati emessi in data 13.3.2012 e 4.10.2012 nuovi assegni per gli stessi importi, intestati alla e Per_5 all' . Per_2
Gli assegni originari, come risulta dalla corrispondenza dei rispettivi numeri, sono stati invece incassati da e da . Persona_4 Persona_3 pagina 6 di 12 Tali elementi indiziari, congiuntamente valutati, sono sufficienti, ad avviso della Corte, a dimostrare che gli assegni fossero stati emessi e inviati dalla Banca incaricata dalla
Compagnia, la quale, a distanza di tempo, ha dovuto provvedere nuovamente al pagamento delle stesse somme ai beneficiari.
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Il secondo, il terzo e il quarto motivo, in quanto connessi, saranno trattati congiuntamente.
Com'è noto, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 12477 del 21.5.2018, ha statuito che, ai sensi dell'art. 43, comma 2, R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
Ciò detto, questa Corte aderisce all'orientamento di legittimità secondo cui (cfr. Cass. n.
26866/2022; Cass. n. 34107/2019), non concorre a individuare il livello di diligenza qualificata, esigibile da ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., la CP_1 raccomandazione ABI contenuta nella circolare del 7 maggio 2001 (che prescrive l'identificazione del beneficiario del pagamento attraverso due documenti muniti di fotografia), dal momento che alla stessa non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, né tale regola prudenziale di condotta si rinviene negli "standards" valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale.
Nello stesso senso si è pronunciata di recente la Suprema Corte (Cass. n. 26972/2024), precisando anche che l'istituto bancario non è, in linea generale, tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n. 231 del 2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso "ad ogni possibile mezzo", né alcuna indagine presso il comune di nascita.
Tali condivisibili principi presuppongono però, ovviamente, che il titolo non presenti alcun segno di alterazione o contraffazione, come si ricava anche dalla motivazione dell'ordinanza n. 26972/2024 appena citata.
Venendo al caso di specie, il Tribunale ha affermato che: ‹‹In secondo luogo, non sarebbe comunque possibile ascrivere alla condotta negligente di il pregiudizio subito dall'attrice in CP_1
pagina 7 di 12 conseguenza dell'incasso degli assegni da parte di soggetti non legittimati, dato che, dall'esame degli originali dei titoli, non è emerso che gli stessi recassero segni di alterazione, ovvero abrasioni, anomalie o contraffazioni, né ha trovato riscontro la circostanza che essi fossero stati compilati mediante l'utilizzo di caratteri di stampa diversi nelle loro varie parti. Deve quindi escludersi la dedotta alterazione dei titoli potesse essere ravvisabile da parte di un operatore pur dotato delle competenze professionali proprie di un impiegato di banca, formato nella valutazione della genuinità dei documenti a lui comunemente sottoposti, cosicché non potrebbe comunque accertarsi la responsabilità dell'istituto di credito convenuto per il danno (in ipotesi) derivato all'attrice››.
La Corte non condivide siffatta valutazione.
E infatti, gli assegni di traenza negoziati risultavano compilati dalla banca emittente con strumenti meccanografici, in forma dattiloscritta, fatta eccezione per la parte relativa al luogo e alla data, che risultavano apposti a penna e che, palesemente, non erano riconducibili alla banca traente.
Trattasi di anomalia che, da sola, doveva indurre in sospetto l'operatore di , CP_1 essendo quanto meno inusuale che la banca emetta assegni di traenza compilati con mezzi meccanografici, apponendovi poi a penna il luogo e la data, ovvero che li emetta addirittura privi di luogo e data, da riempire successivamente.
Si consideri poi che in due degli assegni l'apparente destinataria signora era indicata Per_4 come domiciliata presso due studi legali, mentre, notoriamente, la domiciliazione del beneficiario non viene indicata sull'assegno.
Né può ritenersi, come afferma l'appellata (pag. 6 della comparsa) che non avesse Parte_1 specificamente contestato la presenza di alterazioni visibili, dal momento che già in citazione aveva dedotto che “gli assegni in causa riportano anomale cancellature, con il nome del falso prenditore dattiloscritto con diverso carattere meccanografico” (pag. 5) e che negligentemente aveva CP_1 consentito “l'incasso di titoli riportanti alterazioni rilevabili ictu oculi” (pag. 6), ribadendo nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.: “In particolare si contesta alla controparte di non essersi accorta delle contraffazioni grossolane operate sui titoli di credito richiamati” (pag. 2) e chiedendo c.t.u. per accertare se le alterazioni fossero facilmente rilevabili dall'operatore.
All'udienza del 9.12.2020, l'attrice, dopo l'esibizione degli originali, ha fatto riferimento anche all'anomalia concernente il luogo e la data, che comunque può essere pacificamente rilevata dal giudice (cui è riservata la valutazione delle prove), tra l'altro, nel caso in esame, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato.
Ne deriva che, a fronte della descritta evidente anomalia, non avendo l'operatore effettuato gli approfondimenti che il dato grafico richiedeva, non ha provato che CP_1
l'inadempimento non le è imputabile per avere essa assolto alla propria obbligazione con la pagina 8 di 12 diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Per i motivi sin qui esposti, la domanda di è fondata e, in riforma della gravata Parte_1 sentenza, l'appellata va condannata al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore dell'appellante, delle somme portate dagli assegni suindicati, nei termini e con le precisazioni che seguono.
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Va, infatti, affrontata la questione del concorso di colpa di non esaminata dal primo Parte_1 giudice in quanto assorbita nel rigetto delle domande attoree.
È incontestato, come emerge dalla lettura degli atti difensivi di primo grado, che gli assegni sono stati spediti per posta ordinaria.
La Corte di cassazione (Cass. SS.UU. 9769/2020) sul punto ha affermato il principio di corresponsabilità ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. tra il mittente e la banca;
infatti, l'uso della posta ordinaria, come modalità di trasmissione, comporta l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza;
tale condotta, quindi, si configura come un antecedente causale dell'evento dannoso, che concorre con il comportamento colposo tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore del titolo all'incasso (cfr. Cass. n. 32609/2022 e, da ultimo, Cass. n.
26152/2024).
Questa Corte non ritiene di discostarsi dal suddetto insegnamento, poiché pacificamente la spedizione per posta ordinaria dell'assegno da parte della compagnia è espressione di una condotta imprudente, stante il palese rischio del pericolo di sottrazione del titolo ove spedito con tale modalità.
Ciò è ancor più vero ove si consideri che il fenomeno in esame ha assunto, sull'intero territorio dello Stato, una (a dir poco) rilevante diffusione e presenta caratteri di serialità, necessariamente noti alle Compagnie assicuratrici, dando vita, tra l'altro, ad un contenzioso di notevoli proporzioni che le vede coinvolte.
A tanto si aggiunga che agevole è ormai la possibilità, da parte della Compagnia, di fare ricorso ad altre modalità di pagamento nei confronti del beneficiario, certamente più sicure e idonee ad evitare il rischio che l'assegno venga trafugato, quali il bonifico o l'accredito su c/c.
pagina 9 di 12 Deve quindi ritenersi che la condotta di consistita nell'inviare a mezzo posta Parte_1 ordinaria gli assegni in questione, in concreto non è stata conforme a diligenza e prudenza e ha pertanto concorso a determinare l'evento.
La condotta dell'appellata si rivela senz'altro di maggiore gravità rispetto alla CP_1 iniziale leggerezza imputabile al mittente che, pur potendo rendere più sicura la trasmissione e la consegna, ha spedito l'assegno con la posta ordinaria, sicché si stima equo quantificare il concorso nella misura del 70% a carico di e del 30 % a carico di CP_1 Parte_1
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L'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (Cass. n. 13225 del 27/06/2016; cfr. anche Cass. n. 7948 del 20/04/2020).
In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass. n.
37798 del 27/12/2022; Cass. n. 26202 del 06/09/2022).
Ne discende che le somme devono essere rivalutate sulla base delle variazioni degli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e sulle stesse devono essere calcolati gli interessi legali, che però vanno calcolati sulla somma rivalutata anno per anno (Cass. n. 1712/1995), dalla data dell'incasso degli assegni fino ad oggi, nei seguenti termini:
- n. 8237743110-12 dell'importo di € 1.200,00 incassato in data 22.11.2011, comprensivo di rivalutazione e interessi: € 1.759,74;
- n. 8237866713-11 dell'importo di € 3.800,00 incassato in data 23.12.2011, comprensivo di rivalutazione e interessi: € 5.550,71;
- n. 8237969744-04 dell'importo di € 900,00 incassato in data 2.2.2012, comprensivo di rivalutazione e interessi: € 1.303,01.
Si ha un totale pari a € 8.613,46, comprensivo di rivalutazione e interessi.
pagina 10 di 12 L'accertato concorso di colpa, a norma dell'art. 1227 comma 1 c.c., comporta la diminuzione del risarcimento nella misura del 30 %.
Spetta, pertanto, a la complessiva somma di € 6.029,42 all'attualità. Parte_1
Su detta somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
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Ogni altra istanza (ivi compresa quella di c.t.u., oggetto del quarto motivo), eccezione e deduzione rimane assorbita.
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La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Alla luce dell'esito della lite, ricorrono, ad avviso della Corte, giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio nella misura di un terzo, con condanna di a CP_1 rifondere i residui due terzi a secondo i valori medi dello scaglione € 5.201,00-€ Parte_1
26.000,00.
Nulla per le spese nei confronti dell'avv.to , non essendovi posizione di contrasto con le CP_2 altre parti, le quali nulla hanno dedotto sul punto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 6538/2022, R.G. n. 65471/2018, emessa in data 29.4.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'intervento dell'avv.to , nulla disponendo sulle CP_2 spese relative all'intervento;
pagina 11 di 12 2) in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di della somma di € 6.029,42 all'attualità, oltre Parte_1 interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) compensa tra le suddette parti, nella misura di un terzo, le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna alla rifusione dei residui due terzi in Controparte_1 favore di che liquida in € 176,00 per esborsi ed € Parte_1
3.385,00 per compensi, per il primo grado, e in € 255,00 per esborsi ed € 3.873,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi
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