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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/08/2025, n. 4284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4284 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9912/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9912/2022 promossa da:
(C.F. , e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore C.F._2 Per_1
, nata a [...] il [...], domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
FRANCESCA GRIGORIO giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LIVIO LO NIGRO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. SANTO SPAGNOLO giusta procura in atti.
pagina 1 di 10 CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/02/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art. 132 c.p.c.)
Orbene, va in primo luogo evidenziato che le società convenute, costituendosi in giudizio,
hanno sollevato eccezioni preliminari già in astratto infondate perché basate su vizi che, anche qualora sussistenti, non implicherebbero comunque le invocate conseguenze di nullità, improcedibilità e/o improcedibilità, idonee in tesi a incidere sulla regolarità del giudizio.
Difatti, iniziando dalla eccepita improcedibilità dell'azione per mancato rispetto dei termini previsti per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., si rileva che nell'ipotesi di mancato rispetto del termine in parola non è previsto, contrariamente a quanto ritenuto da parte convenuta omettendo di indicare il fondamento normativo dell'eccezione, alcuna ipotesi di improcedibilità del giudizio o di vizio di nullità. A differente conclusione dovrebbe piuttosto giungersi nella diversa ipotesi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante (cfr. Cass. s.u. 10864/2011), con conseguente improcedibilità ai sensi di una espressa disposizione (art. 348 c.p.c.), non applicabile nel presente giudizio di primo grado.
Piuttosto è di rilievo dirimente evidenziare, indipendentemente dalla costituzione tempestiva o meno di parte attrice, che la parte convenuta si è costituita tempestivamente. In Controparte_1
caso di tardiva costituzione dell'attore, in ipotesi di causa con più convenuti, la costituzione tempestiva pagina 2 di 10 di almeno uno di essi esclude, ex art. 171 comma 2 c.p.c., che possa disporsi la cancellazione della causa dal ruolo (Cassazione civile sez. II, 31/10/2023, n.30270).
In tal caso, a norma dell'art. 171 c.p.c., comma 2 c.p.c., l'altra parte può comunque costituirsi anche in udienza.
La decisione nel merito della presente controversia non sarebbe peraltro stata esclusa, nel caso concreto, nemmeno nell'ipotesi di tardiva costituzione della convenuta. Le disposizioni degli artt. 171 e
307, primo e secondo comma, cod. proc. civ., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano infatti se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale (cfr. Cass. 3626/2014; in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che valesse ad impedire l'ulteriore trattazione della controversia l'eccezione di tardiva costituzione degli attori formulata dai convenuti, risultando che questi ultimi si erano difesi anche nel merito). Nella
fattispecie parta attrice ha insistito sulle proprie richieste e la parte convenuta, pur eccependo l'improcedibilità del giudizio, si è compiutamente difesa anche nel merito, chiedendo altresì di estendere il contraddittorio alla propria compagnia assicuratrice.
Quanto alla difformità tra la copia notificata e l'originale, in quanto la copia dell'atto notificata a risulterebbe essere difforme da quella depositata per l'iscrizione a ruolo, è vero che Controparte_3
la validità l'atto introduttivo - in relazione alla sua idoneità ad assolvere la propria funzione, tenendo conto della completezza o meno delle indicazioni normativamente prescritte - deve essere valutata con riferimento alla copia notificata e non a quella depositata ai fini della costituzione, indipendentemente dal ricorso a integrazioni, poiché la parte destinataria dell'atto non ha il dovere di eliminare le incertezze o di colmare le lacune dell'atto medesimo che le viene consegnato e deve riferirsi solo al contenuto di esso per svolgere le attività processuali conseguenti alla chiamata in giudizio. Pertanto, in pagina 3 di 10 caso di discordanza tra l'originale e la copia dell'atto notificato, assume rilievo il testo che risulta nella copia perché è su questa che la parte evocata regola il suo comportamento processuale (cfr. Cassazione
civile sez. III, 03/07/2008, n. 18217). Tuttavia, a differenza di quanto ritenuto da parte convenuta, non
è la divergenza in sé a implicare vizi di nullità, ma la circostanza che la sola copia notificata possa presentare delle carenze idonee ad inficiarne la validità non sanabili attraverso il deposito di un atto di contenuto diverso. Nel caso concreto, invece, la divergenza riguarda l'esposizione o meno in narrativa di una circostanza non rilevante ai fini del decidere (perché attinente a una proposta transattiva).
Analogamente non si ravvisa il rilievo della discrepanza nelle date di citazione (la copia notificata alla convenuta reca la data del 30 novembre 2022, mentre il documento PDF/A, depositato dalla parte attrice per l'iscrizione a ruolo, indica la data del 15 dicembre 2022), considerando che l'atto ha raggiunto lo scopo e la parte convenuta si è costituita tempestivamente anche con riferimento all'udienza del 30.11.2022.
La domanda di parte attrice non è tuttavia fondata nel merito e non può trovare accoglimento.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e , nella Parte_1 Parte_2
qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , hanno chiesto la condanna, in Persona_1
solido, della e della al risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_4 Controparte_3
(biologico, morale, esistenziale) e patrimoniali (per le spese mediche) subiti a seguito dell'incidente della sera del 20.08.2020, presso il Ristornate Pizzeria “Scorzonera” della in Via Controparte_3
della Regione n. 12 a Nicolosi (CT).; più in particolare hanno esposto che, mentre gli attori e i loro amici erano in procinto di pagare il conto dopo avere cenato, la piccola , figlia degli odierni attori, Per_1
è caduta per la presenza di un dislivello tra una parte del pavimento che formava un gradino e l'altra che formava un muretto, non visibile, né segnalato, né protetto da una barriera, riportando le lesioni con postumi permanenti documentate in atti.
pagina 4 di 10 Orbene, deve allora innanzitutto essere rigettata, ancor prima di valutare nel merito le eventuali responsabilità della Società quale custode della struttura in cui è avvenuto il Controparte_3
sinistro, la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti della società con la Controparte_4
quale la sola convenuta ha stipulato un contratto di assicurazione contro la responsabilità CP_3
civile. Gli attori, pur a fronte delle avverse contestazioni, non hanno allegato e dimostrato la sussistenza di un rapporto negoziale o comunque obbligatorio con la compagnia assicuratrice. Nè rileva che nella fase stragiudiziale la compagnia abbia, come di consueto, direttamente curato l'istruttoria sul sinistro per conto della propria cliente, poiché tale adempimento non è idoneo a costituire alcun rapporto negoziale con il danneggiato. Trova dunque applicazione, in assenza di diversa deduzione, la generale disciplina normativa in materia, secondo la quale il terzo danneggiato ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore esclusivamente nei casi previsti dalla legge (anche in materia di caccia, come ricordato dalla stessa compagnia), e, in particolare, per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, non per ogni caso di danno cagionato da un soggetto assicurato (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/11/1992, n.12248).
La circostanza che l'assicurata convenuta, a ciò legittimata, abbia poi successivamente ed in via subordinata chiamato in garanzia la propria compagnia assicuratrice non può giovare alla parte attrice.
Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (cfr. Cassazione civile sez. VI, 01/06/2021, n.15232).
Quanto invece alla posizione della appare di rilevo assorbente evidenziare Controparte_3
pagina 5 di 10 che la stessa, costituitasi in giudizio, abbia chiesto il rigetto della domanda contestando in primo luogo anche la dinamica del sinistro e il nesso causale rappresentato, eccependo che parte attrice non abbia chiesto di accertare in istruttoria l'evento stesso, partendo piuttosto da una versione dei fatti inverosimile, caratterizza da incongruenze rispetto a quanto dichiarato in sede stragiudiziale e ciononostante assunta come se fosse fatto notorio. Solo in subordine, per mero scrupolo difensivo,
parte convenuta ha contestato la sussistenza di una propria responsabilità, anche nell'ipotesi di prova del sinistro.
Ciò premesso, va allora osservato, trattandosi di circostanza di rilievo dirimente, che sul piano dell'onere probatorio, in ipotesi di dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c., è sempre posto a carico del danneggiato l'onere di provare l'evento dannoso, nonché, quantomeno nei tratti essenziali e rilevanti, la dinamica dell'evento dannoso, ovvero l'esistenza del nesso materiale di causalità tra, da un lato, la res
custodita da altri, e, dall'altro lato, l'evento dannoso. Solo una volta adempiuto tale onere probatorio possono sussistere emergenze processuali valutabili in concreto e grava sul danneggiante il conseguente onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito;
onde, una volta accertata la sussistenza del nesso causale, in virtù dello stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto dannoso e l'evento, spetta al convenuto dimostrare che quest'ultimo si è verificato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo.
A tal fine l'attore deve dunque sempre descrivere con precisione, per poi in caso di contestazione provare, le modalità del sinistro, chiarendo se ed in che modo il nocumento sia stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o comunque da una cosa inerte ma idonea a cagionare il danno lamento;
analogamente, nel caso prospetti un illecito aquiliano, la parte danneggiata è tenuta a dedurre e provare specificamente la anomalia del bene o l'altrui condotta antigiuridica. I dati descrittivi dell'evento dannoso rappresentano infatti proprio il fatto costitutivo della domanda, su cui si incentra pagina 6 di 10 tutto il giudizio. La mancata osservanza di tale onere probatorio determina inevitabilmente il rigetto della pretesa risarcitoria.
Giova allora precisare, quanto alla fattispecie concreta, che parte attrice ha descritto la dinamica del sinistro riconducendo la caduta della minore e le conseguenti lesioni all'interazione con una vera e propria insidia, costituita dalla presenza di un improvviso dislivello sul pavimento, con una parte non protetta e molto ribassata rispetto al piano di calpestio, in misura sufficiente a provocare la caduta dell'utente. La vicenda oggetto del contendere può allora essere astrattamente sussunta nella disciplina normativa di cui all'art. 2051 c.c., poichè parte attrice ha dedotto di aver subito un danno per la condizione di pericolosità di una zona aperta all'utenza dei locali nella custodia di parte convenuta.
Tuttavia, alla luce della istruttoria, non può dirsi raggiunta la prova, innanzitutto, della dinamica del sinistro o comunque la prova di una serie casuale rimproverabile alla parte convenuta.
E invero, a tal fine, è stato dedotto e ammesso il seguente capitolo di prova “3 bis) Vero è che nel momento in cui vi stavate dirigendo alla cassa per pagare il conto è caduta da un Persona_1
muretto non visibile e non segnalato?”. Sennonché entrambi i testi sentiti, e Testimone_1 Tes_2
hanno confermato soltanto che erano presenti presso il locale la sera del sinistro e che, mentre si
[...]
stavano dirigendo verso la cassa per pagare la propria parte del conto, la piccola è andata dai Per_1
genitori, anche loro in fila, piangendo e tenendosi il braccio dolorante. Nessuno dei testi ha però
assistito alla caduta, piuttosto apprendendo dell'evento solo perché riferito dalla minore e dai genitori,
con la conseguenza che non risulta processualmente confermata, ancor prima della esatta dinamica del sinistro, nemmeno il sia pur minimo rilievo dello stato dei luoghi ai fini della caduta della bambina, che potrebbe avere anche inciampato autonomamente e indipendentemente dal dislivello. Al contempo i testi indicati da parte convenuta ( , ) non solo Testimone_3 Testimone_4
hanno escluso di aver visto la caduta della minore, bensì hanno riferito di avere appreso dell'affermato pagina 7 di 10 sinistro solo il giorno dopo, perché la sera della caduta nessuno aveva informato il personale del ristorante.
Nulla avrebbe in proposito potuto aggiungere una c.t.u. medico legale, idonea a verificare soltanto l'astratta compatibilità o meno delle lesioni lamentate con la dinamica rappresentata, non certo a provare, in positivo, che la lesione a un braccio sia dipesa dalla caduta da un dislivello, distinguendo cause diverse e indipendenti dall'insidia riscontrata.
Pertanto, ogni considerazione sulla astratta pericolosità di un dislivello, la cui rilevanza ai fini della caduta non è dimostrata, appare ultronea.
L'art. 2051 c.c., lo si ripete, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno;
parte attrice avrebbe dunque dovuto dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa,
secondo le sue particolari caratteristiche, tale da assurgere a causa giuridicamente rilevante del sinistro.
Nella fattispecie non vi è prova adeguata della dinamica esposta in citazione, e quindi di una caduta cagionata, in tutto o in parte, dalla cosa nonostante un comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Per le stesse ragioni, in mancanza di prova della rilevanza causale, anche in termini di mero concorso con la condotta della danneggiata, della condizione del locale, difetta anche la prova di un danno causalmente riconducibile, ex art. 2043 c.c., ad una condotta colposa, anche omissiva, della parte convenuta.
Per tali considerazioni, sentiti i testi e conformemente a quanto deciso in casi analoghi, non si è
ritenuto di svolgere ulteriore attività istruttoria ed ogni ulteriore questione resta assorbita.
In virtù del principio della soccombenza, in assenza di reali gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino una compensazione (tale non può essere l'assenza di prova del sinistro, peraltro subito pagina 8 di 10 eccepita dalle controparti), parte attrice va allora condannata al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di entrambe le società convenute, nella misura indicata in dispositivo
(valore della causa € € 23.926,68, come da domanda;
parametro medio per le fasi di studio ed introduttiva, minima in relazione alle restanti fasi, considerando la ridotta attività istruttoria, in assenza di prova dell'an, e di questioni nuove in sede di decisione).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 9912/2022;
1) rigetta la domanda proposta da e , nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sulla minore;
Persona_1
2) condanna e , nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2
sulla minore , alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta Persona_1 Controparte_3
che liquida in complessivi € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna e , nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2
sulla minore , alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta Persona_1 Controparte_2
che liquida in complessivi € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella
[...]
misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 16 agosto 2025
pagina 9 di 10 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9912/2022 promossa da:
(C.F. , e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore C.F._2 Per_1
, nata a [...] il [...], domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
FRANCESCA GRIGORIO giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LIVIO LO NIGRO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. SANTO SPAGNOLO giusta procura in atti.
pagina 1 di 10 CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/02/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art. 132 c.p.c.)
Orbene, va in primo luogo evidenziato che le società convenute, costituendosi in giudizio,
hanno sollevato eccezioni preliminari già in astratto infondate perché basate su vizi che, anche qualora sussistenti, non implicherebbero comunque le invocate conseguenze di nullità, improcedibilità e/o improcedibilità, idonee in tesi a incidere sulla regolarità del giudizio.
Difatti, iniziando dalla eccepita improcedibilità dell'azione per mancato rispetto dei termini previsti per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., si rileva che nell'ipotesi di mancato rispetto del termine in parola non è previsto, contrariamente a quanto ritenuto da parte convenuta omettendo di indicare il fondamento normativo dell'eccezione, alcuna ipotesi di improcedibilità del giudizio o di vizio di nullità. A differente conclusione dovrebbe piuttosto giungersi nella diversa ipotesi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante (cfr. Cass. s.u. 10864/2011), con conseguente improcedibilità ai sensi di una espressa disposizione (art. 348 c.p.c.), non applicabile nel presente giudizio di primo grado.
Piuttosto è di rilievo dirimente evidenziare, indipendentemente dalla costituzione tempestiva o meno di parte attrice, che la parte convenuta si è costituita tempestivamente. In Controparte_1
caso di tardiva costituzione dell'attore, in ipotesi di causa con più convenuti, la costituzione tempestiva pagina 2 di 10 di almeno uno di essi esclude, ex art. 171 comma 2 c.p.c., che possa disporsi la cancellazione della causa dal ruolo (Cassazione civile sez. II, 31/10/2023, n.30270).
In tal caso, a norma dell'art. 171 c.p.c., comma 2 c.p.c., l'altra parte può comunque costituirsi anche in udienza.
La decisione nel merito della presente controversia non sarebbe peraltro stata esclusa, nel caso concreto, nemmeno nell'ipotesi di tardiva costituzione della convenuta. Le disposizioni degli artt. 171 e
307, primo e secondo comma, cod. proc. civ., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano infatti se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale (cfr. Cass. 3626/2014; in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che valesse ad impedire l'ulteriore trattazione della controversia l'eccezione di tardiva costituzione degli attori formulata dai convenuti, risultando che questi ultimi si erano difesi anche nel merito). Nella
fattispecie parta attrice ha insistito sulle proprie richieste e la parte convenuta, pur eccependo l'improcedibilità del giudizio, si è compiutamente difesa anche nel merito, chiedendo altresì di estendere il contraddittorio alla propria compagnia assicuratrice.
Quanto alla difformità tra la copia notificata e l'originale, in quanto la copia dell'atto notificata a risulterebbe essere difforme da quella depositata per l'iscrizione a ruolo, è vero che Controparte_3
la validità l'atto introduttivo - in relazione alla sua idoneità ad assolvere la propria funzione, tenendo conto della completezza o meno delle indicazioni normativamente prescritte - deve essere valutata con riferimento alla copia notificata e non a quella depositata ai fini della costituzione, indipendentemente dal ricorso a integrazioni, poiché la parte destinataria dell'atto non ha il dovere di eliminare le incertezze o di colmare le lacune dell'atto medesimo che le viene consegnato e deve riferirsi solo al contenuto di esso per svolgere le attività processuali conseguenti alla chiamata in giudizio. Pertanto, in pagina 3 di 10 caso di discordanza tra l'originale e la copia dell'atto notificato, assume rilievo il testo che risulta nella copia perché è su questa che la parte evocata regola il suo comportamento processuale (cfr. Cassazione
civile sez. III, 03/07/2008, n. 18217). Tuttavia, a differenza di quanto ritenuto da parte convenuta, non
è la divergenza in sé a implicare vizi di nullità, ma la circostanza che la sola copia notificata possa presentare delle carenze idonee ad inficiarne la validità non sanabili attraverso il deposito di un atto di contenuto diverso. Nel caso concreto, invece, la divergenza riguarda l'esposizione o meno in narrativa di una circostanza non rilevante ai fini del decidere (perché attinente a una proposta transattiva).
Analogamente non si ravvisa il rilievo della discrepanza nelle date di citazione (la copia notificata alla convenuta reca la data del 30 novembre 2022, mentre il documento PDF/A, depositato dalla parte attrice per l'iscrizione a ruolo, indica la data del 15 dicembre 2022), considerando che l'atto ha raggiunto lo scopo e la parte convenuta si è costituita tempestivamente anche con riferimento all'udienza del 30.11.2022.
La domanda di parte attrice non è tuttavia fondata nel merito e non può trovare accoglimento.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e , nella Parte_1 Parte_2
qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , hanno chiesto la condanna, in Persona_1
solido, della e della al risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_4 Controparte_3
(biologico, morale, esistenziale) e patrimoniali (per le spese mediche) subiti a seguito dell'incidente della sera del 20.08.2020, presso il Ristornate Pizzeria “Scorzonera” della in Via Controparte_3
della Regione n. 12 a Nicolosi (CT).; più in particolare hanno esposto che, mentre gli attori e i loro amici erano in procinto di pagare il conto dopo avere cenato, la piccola , figlia degli odierni attori, Per_1
è caduta per la presenza di un dislivello tra una parte del pavimento che formava un gradino e l'altra che formava un muretto, non visibile, né segnalato, né protetto da una barriera, riportando le lesioni con postumi permanenti documentate in atti.
pagina 4 di 10 Orbene, deve allora innanzitutto essere rigettata, ancor prima di valutare nel merito le eventuali responsabilità della Società quale custode della struttura in cui è avvenuto il Controparte_3
sinistro, la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti della società con la Controparte_4
quale la sola convenuta ha stipulato un contratto di assicurazione contro la responsabilità CP_3
civile. Gli attori, pur a fronte delle avverse contestazioni, non hanno allegato e dimostrato la sussistenza di un rapporto negoziale o comunque obbligatorio con la compagnia assicuratrice. Nè rileva che nella fase stragiudiziale la compagnia abbia, come di consueto, direttamente curato l'istruttoria sul sinistro per conto della propria cliente, poiché tale adempimento non è idoneo a costituire alcun rapporto negoziale con il danneggiato. Trova dunque applicazione, in assenza di diversa deduzione, la generale disciplina normativa in materia, secondo la quale il terzo danneggiato ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore esclusivamente nei casi previsti dalla legge (anche in materia di caccia, come ricordato dalla stessa compagnia), e, in particolare, per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, non per ogni caso di danno cagionato da un soggetto assicurato (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/11/1992, n.12248).
La circostanza che l'assicurata convenuta, a ciò legittimata, abbia poi successivamente ed in via subordinata chiamato in garanzia la propria compagnia assicuratrice non può giovare alla parte attrice.
Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (cfr. Cassazione civile sez. VI, 01/06/2021, n.15232).
Quanto invece alla posizione della appare di rilevo assorbente evidenziare Controparte_3
pagina 5 di 10 che la stessa, costituitasi in giudizio, abbia chiesto il rigetto della domanda contestando in primo luogo anche la dinamica del sinistro e il nesso causale rappresentato, eccependo che parte attrice non abbia chiesto di accertare in istruttoria l'evento stesso, partendo piuttosto da una versione dei fatti inverosimile, caratterizza da incongruenze rispetto a quanto dichiarato in sede stragiudiziale e ciononostante assunta come se fosse fatto notorio. Solo in subordine, per mero scrupolo difensivo,
parte convenuta ha contestato la sussistenza di una propria responsabilità, anche nell'ipotesi di prova del sinistro.
Ciò premesso, va allora osservato, trattandosi di circostanza di rilievo dirimente, che sul piano dell'onere probatorio, in ipotesi di dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c., è sempre posto a carico del danneggiato l'onere di provare l'evento dannoso, nonché, quantomeno nei tratti essenziali e rilevanti, la dinamica dell'evento dannoso, ovvero l'esistenza del nesso materiale di causalità tra, da un lato, la res
custodita da altri, e, dall'altro lato, l'evento dannoso. Solo una volta adempiuto tale onere probatorio possono sussistere emergenze processuali valutabili in concreto e grava sul danneggiante il conseguente onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito;
onde, una volta accertata la sussistenza del nesso causale, in virtù dello stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto dannoso e l'evento, spetta al convenuto dimostrare che quest'ultimo si è verificato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo.
A tal fine l'attore deve dunque sempre descrivere con precisione, per poi in caso di contestazione provare, le modalità del sinistro, chiarendo se ed in che modo il nocumento sia stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o comunque da una cosa inerte ma idonea a cagionare il danno lamento;
analogamente, nel caso prospetti un illecito aquiliano, la parte danneggiata è tenuta a dedurre e provare specificamente la anomalia del bene o l'altrui condotta antigiuridica. I dati descrittivi dell'evento dannoso rappresentano infatti proprio il fatto costitutivo della domanda, su cui si incentra pagina 6 di 10 tutto il giudizio. La mancata osservanza di tale onere probatorio determina inevitabilmente il rigetto della pretesa risarcitoria.
Giova allora precisare, quanto alla fattispecie concreta, che parte attrice ha descritto la dinamica del sinistro riconducendo la caduta della minore e le conseguenti lesioni all'interazione con una vera e propria insidia, costituita dalla presenza di un improvviso dislivello sul pavimento, con una parte non protetta e molto ribassata rispetto al piano di calpestio, in misura sufficiente a provocare la caduta dell'utente. La vicenda oggetto del contendere può allora essere astrattamente sussunta nella disciplina normativa di cui all'art. 2051 c.c., poichè parte attrice ha dedotto di aver subito un danno per la condizione di pericolosità di una zona aperta all'utenza dei locali nella custodia di parte convenuta.
Tuttavia, alla luce della istruttoria, non può dirsi raggiunta la prova, innanzitutto, della dinamica del sinistro o comunque la prova di una serie casuale rimproverabile alla parte convenuta.
E invero, a tal fine, è stato dedotto e ammesso il seguente capitolo di prova “3 bis) Vero è che nel momento in cui vi stavate dirigendo alla cassa per pagare il conto è caduta da un Persona_1
muretto non visibile e non segnalato?”. Sennonché entrambi i testi sentiti, e Testimone_1 Tes_2
hanno confermato soltanto che erano presenti presso il locale la sera del sinistro e che, mentre si
[...]
stavano dirigendo verso la cassa per pagare la propria parte del conto, la piccola è andata dai Per_1
genitori, anche loro in fila, piangendo e tenendosi il braccio dolorante. Nessuno dei testi ha però
assistito alla caduta, piuttosto apprendendo dell'evento solo perché riferito dalla minore e dai genitori,
con la conseguenza che non risulta processualmente confermata, ancor prima della esatta dinamica del sinistro, nemmeno il sia pur minimo rilievo dello stato dei luoghi ai fini della caduta della bambina, che potrebbe avere anche inciampato autonomamente e indipendentemente dal dislivello. Al contempo i testi indicati da parte convenuta ( , ) non solo Testimone_3 Testimone_4
hanno escluso di aver visto la caduta della minore, bensì hanno riferito di avere appreso dell'affermato pagina 7 di 10 sinistro solo il giorno dopo, perché la sera della caduta nessuno aveva informato il personale del ristorante.
Nulla avrebbe in proposito potuto aggiungere una c.t.u. medico legale, idonea a verificare soltanto l'astratta compatibilità o meno delle lesioni lamentate con la dinamica rappresentata, non certo a provare, in positivo, che la lesione a un braccio sia dipesa dalla caduta da un dislivello, distinguendo cause diverse e indipendenti dall'insidia riscontrata.
Pertanto, ogni considerazione sulla astratta pericolosità di un dislivello, la cui rilevanza ai fini della caduta non è dimostrata, appare ultronea.
L'art. 2051 c.c., lo si ripete, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno;
parte attrice avrebbe dunque dovuto dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa,
secondo le sue particolari caratteristiche, tale da assurgere a causa giuridicamente rilevante del sinistro.
Nella fattispecie non vi è prova adeguata della dinamica esposta in citazione, e quindi di una caduta cagionata, in tutto o in parte, dalla cosa nonostante un comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Per le stesse ragioni, in mancanza di prova della rilevanza causale, anche in termini di mero concorso con la condotta della danneggiata, della condizione del locale, difetta anche la prova di un danno causalmente riconducibile, ex art. 2043 c.c., ad una condotta colposa, anche omissiva, della parte convenuta.
Per tali considerazioni, sentiti i testi e conformemente a quanto deciso in casi analoghi, non si è
ritenuto di svolgere ulteriore attività istruttoria ed ogni ulteriore questione resta assorbita.
In virtù del principio della soccombenza, in assenza di reali gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino una compensazione (tale non può essere l'assenza di prova del sinistro, peraltro subito pagina 8 di 10 eccepita dalle controparti), parte attrice va allora condannata al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di entrambe le società convenute, nella misura indicata in dispositivo
(valore della causa € € 23.926,68, come da domanda;
parametro medio per le fasi di studio ed introduttiva, minima in relazione alle restanti fasi, considerando la ridotta attività istruttoria, in assenza di prova dell'an, e di questioni nuove in sede di decisione).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 9912/2022;
1) rigetta la domanda proposta da e , nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sulla minore;
Persona_1
2) condanna e , nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2
sulla minore , alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta Persona_1 Controparte_3
che liquida in complessivi € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna e , nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2
sulla minore , alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta Persona_1 Controparte_2
che liquida in complessivi € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella
[...]
misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 16 agosto 2025
pagina 9 di 10 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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