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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 30/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1987 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1987/2024 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
(CF: ) NATA IL Parte_1 C.F._1
28/06/1971 IN ECUADOR CON L'AVV. FELICIANI FIORELLA RICORRENTE E
(CF ) NATO IN Controparte_1 C.F._2
30/08/1972 IL RESISTENTE CONTUMACE Per_1
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.01.2025 parte istante ha concluso come da verbale da ritenere riportato e trascritto nella presente parte della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la Parte_1 separazione personale in relazione al matrimonio contratto con Controparte_1
in Roma in data 20.11.2005 con rito civile. A fondamento della domanda
[...] deduceva che: a) dall'unione era nato il figlio minore (nato Persona_2
a Viterbo il 19.01.2011) e due figli, oggi maggiorenni, Controparte_2 nata a [...] il [...] ed nato a [...] il [...], Controparte_3 uno che viveva in Puglia ed un altro a Ronciglione con il padre;
b) che da qualche anno l'affectio coniugalis era venuto meno a causa dei gravi ed illeciti comportamenti del coniuge sempre più dedito all'alcol ed continui comportamenti violenti e prevaricatori che l'avevano costretta a lascare la casa familiare per trovare ospitalità e rifugio presso un'amica a Roma ove lavorava;
c) che la stessa, priva di occupazione, era stata riconosciuta una invalidità per la quale percepiva la somma di euro 340 mensili, a fronte di un reddito mensile del marito che percepiva per l'attività svolta la somma di circa 1200 mensili. Alla luce di tali deduzioni ha chiesto: l'assegnazione della casa coniugale sita in Ronciglione
Via Giulio II n. 1/B ove vivere unitamente al figlio minore da affidare in maniera congiunta ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di averlo con sé anche per più giorni, comprensivi di pernotto, secondo le modalità da concordarsi con il minore ultra-quattordicenne; un contributo per il mantenimento della moglie di € 200,00 oltre al contributo per il mantenimento del figlio minore per euro € 250,00 oltre al 50% per Per_2 le spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Viterbo.
All'esito dell'udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi, contumace parte resistente, in assenza di istanze istruttorie, dopo la discussione la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni della ricorrente ed emessa la seguente decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia e non contestata sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba quindi essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Del pari devono essere accolte le ulteriori istanze di parte ricorrente apparendo le stesse legittime in quanto compravate, e non contestate, dalla documentazione in atti;
in partciolare con riguardo alla casa coniugale, da assegnare alla ricorrente in ragione della presenza di un figlio minore convivente con la madre, dato, al riguardo, da privilegiare (Cass, 1 n. 25604/2018) oltre che in relazione questioni economiche. Su tale aspetto appare, infatti, opportuno considerare, quanto al contributo per il figlio minore, l'obbligo per i genitori di contribuire al mantenimento dei figli considerando, in proporzione, le rispettive condizioni economiche, dato questo che investe anche il contributo per il mantenimento del coniuge sia in relazione al suo riconoscimento che in relazione alla sua entità. Alla luce di tali considerazioni deve essere accolta la domanda di parte ricorrente. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la separazione personale tra NATA IL Parte_1
28/06/1971 IN E NATO IN Per_1 Controparte_1
30/08/1972 IL in relazione al matrimonio celebrato in Roma in data 20.11.2005, Per_1 ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. assegna la casa familiare sita in Ronciglione Via Giulio II n. 1/B a Parte_1
, la quale ivi potrà vivere unitamente al figlio minore;
[...]
3. affida il figlio minore (nato a [...] il [...]) Persona_2 congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo e averlo con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé il figlio a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdi alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto il minore trascorrerà venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
4. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese la somma di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo
5. corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese la somma di Euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT,
6. Nulla sul resto
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 30.01.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1987/2024 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
(CF: ) NATA IL Parte_1 C.F._1
28/06/1971 IN ECUADOR CON L'AVV. FELICIANI FIORELLA RICORRENTE E
(CF ) NATO IN Controparte_1 C.F._2
30/08/1972 IL RESISTENTE CONTUMACE Per_1
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.01.2025 parte istante ha concluso come da verbale da ritenere riportato e trascritto nella presente parte della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la Parte_1 separazione personale in relazione al matrimonio contratto con Controparte_1
in Roma in data 20.11.2005 con rito civile. A fondamento della domanda
[...] deduceva che: a) dall'unione era nato il figlio minore (nato Persona_2
a Viterbo il 19.01.2011) e due figli, oggi maggiorenni, Controparte_2 nata a [...] il [...] ed nato a [...] il [...], Controparte_3 uno che viveva in Puglia ed un altro a Ronciglione con il padre;
b) che da qualche anno l'affectio coniugalis era venuto meno a causa dei gravi ed illeciti comportamenti del coniuge sempre più dedito all'alcol ed continui comportamenti violenti e prevaricatori che l'avevano costretta a lascare la casa familiare per trovare ospitalità e rifugio presso un'amica a Roma ove lavorava;
c) che la stessa, priva di occupazione, era stata riconosciuta una invalidità per la quale percepiva la somma di euro 340 mensili, a fronte di un reddito mensile del marito che percepiva per l'attività svolta la somma di circa 1200 mensili. Alla luce di tali deduzioni ha chiesto: l'assegnazione della casa coniugale sita in Ronciglione
Via Giulio II n. 1/B ove vivere unitamente al figlio minore da affidare in maniera congiunta ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di averlo con sé anche per più giorni, comprensivi di pernotto, secondo le modalità da concordarsi con il minore ultra-quattordicenne; un contributo per il mantenimento della moglie di € 200,00 oltre al contributo per il mantenimento del figlio minore per euro € 250,00 oltre al 50% per Per_2 le spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Viterbo.
All'esito dell'udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi, contumace parte resistente, in assenza di istanze istruttorie, dopo la discussione la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni della ricorrente ed emessa la seguente decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia e non contestata sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba quindi essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Del pari devono essere accolte le ulteriori istanze di parte ricorrente apparendo le stesse legittime in quanto compravate, e non contestate, dalla documentazione in atti;
in partciolare con riguardo alla casa coniugale, da assegnare alla ricorrente in ragione della presenza di un figlio minore convivente con la madre, dato, al riguardo, da privilegiare (Cass, 1 n. 25604/2018) oltre che in relazione questioni economiche. Su tale aspetto appare, infatti, opportuno considerare, quanto al contributo per il figlio minore, l'obbligo per i genitori di contribuire al mantenimento dei figli considerando, in proporzione, le rispettive condizioni economiche, dato questo che investe anche il contributo per il mantenimento del coniuge sia in relazione al suo riconoscimento che in relazione alla sua entità. Alla luce di tali considerazioni deve essere accolta la domanda di parte ricorrente. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la separazione personale tra NATA IL Parte_1
28/06/1971 IN E NATO IN Per_1 Controparte_1
30/08/1972 IL in relazione al matrimonio celebrato in Roma in data 20.11.2005, Per_1 ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. assegna la casa familiare sita in Ronciglione Via Giulio II n. 1/B a Parte_1
, la quale ivi potrà vivere unitamente al figlio minore;
[...]
3. affida il figlio minore (nato a [...] il [...]) Persona_2 congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo e averlo con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé il figlio a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdi alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto il minore trascorrerà venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
4. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese la somma di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo
5. corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese la somma di Euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT,
6. Nulla sul resto
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 30.01.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco