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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/06/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2496 Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Naccarato ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Michelangelo n. 55, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzina Mazzucca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Corigliano – Rossano, alla via
Nazionale n. 45, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
pagina 1 di 6 NONCHÉ
C.F. , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t.;
- CONTUMACE Controparte_3
OGGETTO: opposizione a pignoramento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, introduttivo del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. e ritualmente notificato, conveniva in giudizio al fine di ottenere, in via Parte_1 Controparte_1 pregiudiziale, la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la dichiarazione di nullità e di inefficacia del pignoramento presso terzi, intrapreso dalla convenuta ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 per l'importo di € 6.074,15.
L'opponente, in particolare, deduceva che agiva in esecuzione, nei confronti dello CP_1 stesso, in qualità di socio accomandatario della società Centro elaborazioni dati di TA
IC & C. S.a.S., per ottenere il recupero di crediti derivanti dalla mancata corresponsione del canone acqua e del costo del nolo del contatore per gli anni 2005, 2006, 2009, 2012, 2013, della tari/tares per gli anni dal 2013 al 2016, del tributo per lo smaltimento dei rifiuti per gli anni
2010, 2011, 2012, 2016 e dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2010; che esso opponente era carente di legittimazione passiva, atteso che il debitore delle predette somme era la società Centro elaborazioni dati di TA IC & C. S.a.S. e che lo stesso dall'anno 2019 aveva cessato la qualità di socio accomandatario;
che era stato violato il principio del beneficium excussionis;
che era stata omessa la notifica degli atti prodromici e l'indicazione della data di consegna del ruolo;
che il citato art. 72 bis presentava profili di illegittimità costituzionale;
che la notifica del pignoramento a mezzo pec era illegittima.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che, Controparte_1
contestando gli assunti attorei, chiedeva il rigetto dell'opposizione, poiché inammissibile e infondata in fatto e in diritto.
pagina 2 di 6 3. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato con ordinanza del 17.07.2024 - in ossequio all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di espropriazione presso terzi, la sussistenza del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta nei confronti di uno solo di essi, impone al giudice di quest'ultima di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., mentre, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase sommaria si sia svolta nei confronti di uno solo dei legittimati passivi, nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo” (Cass., sez. III, ord. 18/10/2022 n.30491) -, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non intendeva costituirsi in giudizio
[...]
e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. CP_2
4. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 18.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
5. Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da parte opponente, atteso che la legittimazione ad agire è la posizione in cui taluno può chiedere in nome proprio al giudice (legittimazione attiva) o nei confronti di taluno può essere chiesto (legittimazione passiva) di pronunciare in merito su una determinata controversia;
per riconoscere la legittimazione a un soggetto non è necessario che egli sia effettivamente titolare del diritto controverso, essendo sufficiente che egli si affermi tale;
l'effettiva titolarità del diritto è, invece, una questione attinente al merito del giudizio.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “il difetto di legittimazione ad causam - risolvendosi questa nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso e costituendo, quindi, un presupposto per ottenere dal giudice la trattazione del merito della causa (cfr. tra le molte in tal senso: cass. n. 2435 del 1985; cass.n. 6998 del 1986; cass. n. 1321 del 1995; cass. n. 5912 del 2004) - preclude alla parte la possibilità di pretendere che il giudice proceda all'esame del merito della controversia” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 16878/2005).
Pertanto, la legittimazione attiva e passiva viene riconosciuta, rispettivamente, in capo all'attore che si affermi titolare del diritto e in capo al convenuto per il solo fatto che l'attore affermi che il pagina 3 di 6 soggetto chiamato in giudizio sia il soggetto che la norma, che regola la fattispecie in concreto, considera destinatario passivo della pretesa.
Per la sussistenza di tale condizione è necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 6894/1999 e Cass. civ., sez. III, sent. n. 10673/2002).
In altre parole, la carenza di legittimazione, che può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata d'ufficio dal giudice, si configura nel caso in cui l'attore pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto, pur deducendo che il diritto appartiene ad un soggetto terzo ovvero l'estraneità del convenuto rispetto alla fattispecie normativa in cui deve essere sussunto il rapporto sostanziale controverso.
Attiene, invece, al merito della causa, diversamente dalla titolarità del diritto ad agire, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare e che il convenuto ha l'onere di contestare, attraverso un'eccezione, che, non essendo un'eccezione in senso stretto, può essere proposta in ogni fase del giudizio e rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 2951/2016).
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta nell'atto di pignoramento ha prospettato di essere creditore nei confronti dell'opponente.
Pertanto, lo stesso risulta dotato di legittimazione passiva e le deduzioni dello stesso attengono al merito della causa.
6. Nel merito, in applicazione del principio della ragione più liquida, ritiene questo Giudice di esaminare, con effetto assorbente rispetto ad ogni altra questione, l'eccezione relativa alla violazione del principio del beneficium excussionis.
Orbene, risulta in atti e costituisce circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c., che le ingiunzioni di pagamento sottese al pignoramento opposto individuavano quale soggetto passivo della pretesa tributaria la società Centro Elaborazione Dati Di TA IC S.a.s., che aveva posto in essere il presupposto di imposta, e ingiungevano all'odierno opponente, in qualità di socio accomandatario della stessa, il pagamento delle somme ingiunte.
Ciò detto, è opportuno sottolineare che la responsabilità solidale e illimitata dei soci per i debiti della società di persone è operante anche nei rapporti tributari;
il socio, quindi, può essere destinatario della pretesa fiscale anche quando questa si riferisca alla società, rispondendo solidalmente dei debiti tributari di quest'ultima.
pagina 4 di 6 Tuttavia, la responsabilità del socio accomandatario, pur essendo personale e diretta, ai sensi dell'art. 2313 c.c., ha carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo del creditore di escutere il patrimonio sociale (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. n. 3022/2015; Cass. civ., sez. I, sent. n.
18312/2007).
A tal proposito, va rilevato che, in materia di società di persone, in particolare modo di società in accomandati semplice, i creditori sociali possono pretendere il pagamento dai singoli soci, solo dopo l'escussione del patrimonio sociale, salvo che il creditore dimostri l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale ovvero che detta insufficienza risulti aliunde.
Nello stesso senso la Corte di Cassazione ha precisato che “4.1. Secondo una recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, "il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario" (Cass. S.U.
n. 28709 del 16/12/2020; conf. Cass. n. 2981 del 08/02/2021)” (Cass. civ., sez. trib., sent. n.
13886/2025).
Ebbene, nel caso di specie, premesso che le somme pignorate presso terzi attengono a prestazioni dovute personalmente all'odierno opponente e che l'opposta non ha provato la preventiva escussione della società, né ha dato prova dell'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, né la stessa è rilevabile aliunde, il pignoramento risulta nullo.
7. Per tutto quanto precede, l'opposizione risulta fondata e, pertanto, va dichiarato nullo l'atto di pignoramento impugnato.
pagina 5 di 6 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si compensano le spese nei confronti del terzo pignorato, atteso che lo stesso non ha svolto difese.
Si ritiene congruo compensare le spese della precedente fase cautelare, tenuto conto della mancata comparizione delle parti all'udienza e della conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia del terzo pignorato;
2. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nullo l'atto di pignoramento impugnato;
3. condanna alla refusione, in favore di , delle spese di lite del CP_1 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in 2.700,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre spese generali (15%), Iva e Cpa, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4. compensa le spese nei confronti del terzo pignorato;
5. compensa le spese di lite relativa alla precedente fase cautelare.
Castrovillari, 17.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il processo.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2496 Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Naccarato ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Michelangelo n. 55, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzina Mazzucca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Corigliano – Rossano, alla via
Nazionale n. 45, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
pagina 1 di 6 NONCHÉ
C.F. , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t.;
- CONTUMACE Controparte_3
OGGETTO: opposizione a pignoramento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, introduttivo del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. e ritualmente notificato, conveniva in giudizio al fine di ottenere, in via Parte_1 Controparte_1 pregiudiziale, la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la dichiarazione di nullità e di inefficacia del pignoramento presso terzi, intrapreso dalla convenuta ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 per l'importo di € 6.074,15.
L'opponente, in particolare, deduceva che agiva in esecuzione, nei confronti dello CP_1 stesso, in qualità di socio accomandatario della società Centro elaborazioni dati di TA
IC & C. S.a.S., per ottenere il recupero di crediti derivanti dalla mancata corresponsione del canone acqua e del costo del nolo del contatore per gli anni 2005, 2006, 2009, 2012, 2013, della tari/tares per gli anni dal 2013 al 2016, del tributo per lo smaltimento dei rifiuti per gli anni
2010, 2011, 2012, 2016 e dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2010; che esso opponente era carente di legittimazione passiva, atteso che il debitore delle predette somme era la società Centro elaborazioni dati di TA IC & C. S.a.S. e che lo stesso dall'anno 2019 aveva cessato la qualità di socio accomandatario;
che era stato violato il principio del beneficium excussionis;
che era stata omessa la notifica degli atti prodromici e l'indicazione della data di consegna del ruolo;
che il citato art. 72 bis presentava profili di illegittimità costituzionale;
che la notifica del pignoramento a mezzo pec era illegittima.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che, Controparte_1
contestando gli assunti attorei, chiedeva il rigetto dell'opposizione, poiché inammissibile e infondata in fatto e in diritto.
pagina 2 di 6 3. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato con ordinanza del 17.07.2024 - in ossequio all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di espropriazione presso terzi, la sussistenza del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta nei confronti di uno solo di essi, impone al giudice di quest'ultima di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., mentre, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase sommaria si sia svolta nei confronti di uno solo dei legittimati passivi, nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo” (Cass., sez. III, ord. 18/10/2022 n.30491) -, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non intendeva costituirsi in giudizio
[...]
e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. CP_2
4. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 18.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
5. Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da parte opponente, atteso che la legittimazione ad agire è la posizione in cui taluno può chiedere in nome proprio al giudice (legittimazione attiva) o nei confronti di taluno può essere chiesto (legittimazione passiva) di pronunciare in merito su una determinata controversia;
per riconoscere la legittimazione a un soggetto non è necessario che egli sia effettivamente titolare del diritto controverso, essendo sufficiente che egli si affermi tale;
l'effettiva titolarità del diritto è, invece, una questione attinente al merito del giudizio.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “il difetto di legittimazione ad causam - risolvendosi questa nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso e costituendo, quindi, un presupposto per ottenere dal giudice la trattazione del merito della causa (cfr. tra le molte in tal senso: cass. n. 2435 del 1985; cass.n. 6998 del 1986; cass. n. 1321 del 1995; cass. n. 5912 del 2004) - preclude alla parte la possibilità di pretendere che il giudice proceda all'esame del merito della controversia” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 16878/2005).
Pertanto, la legittimazione attiva e passiva viene riconosciuta, rispettivamente, in capo all'attore che si affermi titolare del diritto e in capo al convenuto per il solo fatto che l'attore affermi che il pagina 3 di 6 soggetto chiamato in giudizio sia il soggetto che la norma, che regola la fattispecie in concreto, considera destinatario passivo della pretesa.
Per la sussistenza di tale condizione è necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 6894/1999 e Cass. civ., sez. III, sent. n. 10673/2002).
In altre parole, la carenza di legittimazione, che può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata d'ufficio dal giudice, si configura nel caso in cui l'attore pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto, pur deducendo che il diritto appartiene ad un soggetto terzo ovvero l'estraneità del convenuto rispetto alla fattispecie normativa in cui deve essere sussunto il rapporto sostanziale controverso.
Attiene, invece, al merito della causa, diversamente dalla titolarità del diritto ad agire, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare e che il convenuto ha l'onere di contestare, attraverso un'eccezione, che, non essendo un'eccezione in senso stretto, può essere proposta in ogni fase del giudizio e rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 2951/2016).
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta nell'atto di pignoramento ha prospettato di essere creditore nei confronti dell'opponente.
Pertanto, lo stesso risulta dotato di legittimazione passiva e le deduzioni dello stesso attengono al merito della causa.
6. Nel merito, in applicazione del principio della ragione più liquida, ritiene questo Giudice di esaminare, con effetto assorbente rispetto ad ogni altra questione, l'eccezione relativa alla violazione del principio del beneficium excussionis.
Orbene, risulta in atti e costituisce circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c., che le ingiunzioni di pagamento sottese al pignoramento opposto individuavano quale soggetto passivo della pretesa tributaria la società Centro Elaborazione Dati Di TA IC S.a.s., che aveva posto in essere il presupposto di imposta, e ingiungevano all'odierno opponente, in qualità di socio accomandatario della stessa, il pagamento delle somme ingiunte.
Ciò detto, è opportuno sottolineare che la responsabilità solidale e illimitata dei soci per i debiti della società di persone è operante anche nei rapporti tributari;
il socio, quindi, può essere destinatario della pretesa fiscale anche quando questa si riferisca alla società, rispondendo solidalmente dei debiti tributari di quest'ultima.
pagina 4 di 6 Tuttavia, la responsabilità del socio accomandatario, pur essendo personale e diretta, ai sensi dell'art. 2313 c.c., ha carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo del creditore di escutere il patrimonio sociale (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n. n. 3022/2015; Cass. civ., sez. I, sent. n.
18312/2007).
A tal proposito, va rilevato che, in materia di società di persone, in particolare modo di società in accomandati semplice, i creditori sociali possono pretendere il pagamento dai singoli soci, solo dopo l'escussione del patrimonio sociale, salvo che il creditore dimostri l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale ovvero che detta insufficienza risulti aliunde.
Nello stesso senso la Corte di Cassazione ha precisato che “4.1. Secondo una recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, "il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario" (Cass. S.U.
n. 28709 del 16/12/2020; conf. Cass. n. 2981 del 08/02/2021)” (Cass. civ., sez. trib., sent. n.
13886/2025).
Ebbene, nel caso di specie, premesso che le somme pignorate presso terzi attengono a prestazioni dovute personalmente all'odierno opponente e che l'opposta non ha provato la preventiva escussione della società, né ha dato prova dell'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, né la stessa è rilevabile aliunde, il pignoramento risulta nullo.
7. Per tutto quanto precede, l'opposizione risulta fondata e, pertanto, va dichiarato nullo l'atto di pignoramento impugnato.
pagina 5 di 6 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si compensano le spese nei confronti del terzo pignorato, atteso che lo stesso non ha svolto difese.
Si ritiene congruo compensare le spese della precedente fase cautelare, tenuto conto della mancata comparizione delle parti all'udienza e della conseguente dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia del terzo pignorato;
2. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nullo l'atto di pignoramento impugnato;
3. condanna alla refusione, in favore di , delle spese di lite del CP_1 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in 2.700,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre spese generali (15%), Iva e Cpa, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4. compensa le spese nei confronti del terzo pignorato;
5. compensa le spese di lite relativa alla precedente fase cautelare.
Castrovillari, 17.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il processo.
pagina 6 di 6