Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01384/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00659/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2024, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Aldo Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di CC, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Bellia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza n.-OMISSIS- di demolizione di opere abusive e ripristino dei luoghi, notificata il 28 febbraio 2024, che ha disposto la demolizione di un fabbricato sito in CC (confinante a sud-est con la via -OMISSIS-) di dimensioni pari a 67,64 mq circa, con copertura a unica falda inclinata ad altezza media di 2,55 m. per un volume totale di circa 127,48 mc;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di CC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti sono insorti avverso l’ordinanza di demolizione, meglio indicata in epigrafe, con la quale viene ingiunta la demolizione del fabbricato di loro proprietà, realizzato “ in difformità allo strumento urbanistico e in totale assenza di titoli edilizi ”. In particolare, a seguito dell’accertamento tecnico del 5.2.2024 (cfr. relazione tecnica, prot. 720 del 7.2.2024, allegato 2 prodotto dal Comune resistente l’1.4.2025) operato da tecnici comunali e polizia municipale è stato descritto l’edificio, la cui struttura è stata realizzata in profilati di acciaio scatolare, con tompagno in muratura dello stesso spessore di 30 cm circa e copertura leggera in pannelli tipo ISOPAN, destinata a civile abitazione e composta da: cucina/soggiorno, camera da letto, bagno, lavanderia e disimpegno. Si è, altresì, accertato che questo è stato realizzato senza alcuna autorizzazione né titolo abilitativo in zona C.2.1., area sulla quale insiste il vincolo sismico ai sensi della legge n. 64/1974.
Nel ricorso parte ricorrente afferma, senza tuttavia provarlo agli atti, di aver avanzato richiesta di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art.36 del DPR n.380 del 2001 nell’anno 2008, senza averne riscontro da parte del Comune.
2. La legittimità dell’atto impugnato è contestata in base ai seguenti motivi di diritto.
2.1. “ Violazione dell’art. 2 della l.r. 30-4-1991 n. 10. Violazione del principio di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.). Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di congrua motivazione ”. Parte ricorrente afferma che il termine per provvedere da parte del Comune con riferimento all’istanza di concessione edilizia in sanatoria è ampiamente spirato senza che questo abbia provveduto, tale circostanza nega il presupposto dell’esercizio del potere di ingiungere la demolizione dei manufatti abusivi. Il provvedimento impugnato sarebbe, pertanto, illegittimo sotto il citato profilo, oltre ad essere assistito da uno scarno impianto motivazionale.
2.2. “ Violazione dell’art. 11-bis della l.r. 30-4-1991 n. 10. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e difetto di istruttoria ”. Il silenzio da parte del Comune rispetto alle deduzioni spese sull’abusività delle opere da parte ricorrente nella propria istanza di sanatoria le ha negato la possibilità di interloquire sulla natura delle stesse. Pertanto, il Comune avrebbe violato il proprio obbligo di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria.
2.3. “ Violazione del principio di affidamento ”. Secondo parte ricorrente il tempo trascorso tra la costruzione delle opere e il provvedimento sanzionatorio della demolizione avrebbe imposto al Comune di tutelare l’affidamento incolpevole serbato dai ricorrenti rispetto alla intangibilità delle opere edilizie realizzate.
3. Il Comune intimato si è costituito in giudizio e in data 1.4.2025 ha depositato una memoria nella quale ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso. La parte ricorrente ha replicato con la memoria del 17.4.2025 nella quale ha ribadito le proprie istanze e pretese.
4. All’udienza pubblica del 22 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato attesa l’infondatezza dei motivi di gravame, per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, secondo i ricorrenti sarebbe ancora pendente una domanda di sanatoria edilizia sull’edificio di loro proprietà presentata nel 2008, tuttavia tale circostanza è del tutto sprovvista di prova. I ricorrenti allegano al ricorso una richiesta di permesso a costruire priva di indicazione di protocollo, datata 26.4.2024 e recapitata al Comune con raccomandata a/r in data 29.4.2024, epoca successiva alla notifica dell’ordinanza di demolizione gravata e coeva alla data di notifica del ricorso (26.4.2024 notifica del ricorso al Comune).
Di tutta evidenza il presupposto dal quale muove la difesa ricorrente è tamquam non esset .
Tuttavia, anche se fosse stata presentata una simile istanza nel 2008, su questa si sarebbe formato da tempo il silenzio rifiuto mai tempestivamente impugnato da parte ricorrente.
Il comma 3 dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, infatti, prevede espressamente che: “ sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata ”. E avverso tale provvedimento tacito di diniego è ammessa impugnazione nelle forme dell’art. 29 c.p.a..
2. Per quanto riguarda la violazione dell’obbligo a comunicare i motivi di diniego dell’istanza di permesso a costruire, la doglianza attiene al procedimento di sanatoria edilizia diverso e distinto da quello che ha portato all’adozione della gravata ordinanza di demolizione. Del procedimento di condono invocato dai ricorrenti, come detto, non è data prova di tempi e modi, né dell’istanza depositata.
3. Per quanto riguarda la partecipazione dei ricorrenti al procedimento de quo , l’ordinanza gravata, nella quale sono descritte dettagliatamente le opere riscontrate come abusive nella relazione tecnica prot. 720 del 7.2.2024, è adeguatamente motivata nei suoi presupposti di fatto e ragioni di diritto. Il provvedimento ingiunge la demolizione dell’edificio sull’unico presupposto della sua abusività, rendendo l’esercizio del potere sotteso vincolato all’accertamento della reale consistenza delle opere realizzate senza titolo. Deve, infatti, ritenersi orientamento consolidato giurisprudenziale quello che esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento per il procedimento teso all’adozione dell’ordine di demolizione dell’abuso edilizio realizzato. Si veda sul punto da ultimo Consiglio di Stato sez. VI, 05/07/2024, n.5968: << L'ordine di demolizione di un abuso edilizio, essendo una conseguenza dell'accertamento dell'illegalità delle opere edilizie, rappresenta un atto obbligatorio e, pertanto, non richiede il preventivo avviso di cui all'art. 7 l. n. 241/1990. Questo provvedimento di carattere sanzionatorio per la violazione delle norme urbanistiche è una misura dovuta che segue un procedimento vincolato, precisamente stabilito dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge, non necessitando quindi di alcuna comunicazione conforme all'art. 7 l. n. 241/1990 .>>.
4. Infine, riguardo all’invocato principio di affidamento, la giurisprudenza amministrativa ribadisce che non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto.
L’illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso è in re ipsa . Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca della commissione dell'abuso e la data dell'adozione dell'ingiunzione di demolizione, poiché l'ordinamento tutela l'affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem (cfr. T.A.R. Campania-Napoli 02/09/2024, n. 4790; v. anche Ad. Plen. n. 9/2017).
5. Per le superiori ragioni il ricorso va rigettato e le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente Amministrazione comunale, delle spese di lite che liquida nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e la sua proprietà.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Fabrizio Giallombardo, Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.