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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 06/12/2024, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata ad [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Versini Massimiliano e
Matteotti Rodolfo e domiciliati presso il loro studio in Arco via
Sant'Andrea n.53, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 05.06.2004 in Arco preso atto che all'udienza del 12.11.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 29.05.2014 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 30.04.2014 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.; - che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 13 Parte II Parte_1 Parte_2
Serie C del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Arco per l'anno 2004 alle seguenti condizioni:
1)La casa coniugale rimarrà nella piena disponibilità della sig.ra Parte_2
compresi gli arredi che la compongono ed il signor si Parte_1
impegna a versare ½ della rata mutuo acceso presso la Cassa Rurale di
Ledro;
2) Il figlio è purtroppo deceduto nel 2016 mentre è Per_1 Per_2
economicamente autosufficiente e quindi non si rende necessario alcun accordo nel suo interesse;
3) A titolo di contributo per il mantenimento della sig.ra il sig. Parte_2
corrisponderà alla stessa, entro il 15 di ogni mese € Parte_1
300,00 oltre rivalutazione Istat;
4) Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti danno atto di aver definito ogni rapporto nascente dal matrimonio tra loro pendente e pag. 2 di 3 dichiarano, al di fuori di quanto previsto nei punti di cui sopra, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.12.2024
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata ad [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Versini Massimiliano e
Matteotti Rodolfo e domiciliati presso il loro studio in Arco via
Sant'Andrea n.53, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 05.06.2004 in Arco preso atto che all'udienza del 12.11.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 29.05.2014 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 30.04.2014 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.; - che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 13 Parte II Parte_1 Parte_2
Serie C del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Arco per l'anno 2004 alle seguenti condizioni:
1)La casa coniugale rimarrà nella piena disponibilità della sig.ra Parte_2
compresi gli arredi che la compongono ed il signor si Parte_1
impegna a versare ½ della rata mutuo acceso presso la Cassa Rurale di
Ledro;
2) Il figlio è purtroppo deceduto nel 2016 mentre è Per_1 Per_2
economicamente autosufficiente e quindi non si rende necessario alcun accordo nel suo interesse;
3) A titolo di contributo per il mantenimento della sig.ra il sig. Parte_2
corrisponderà alla stessa, entro il 15 di ogni mese € Parte_1
300,00 oltre rivalutazione Istat;
4) Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti danno atto di aver definito ogni rapporto nascente dal matrimonio tra loro pendente e pag. 2 di 3 dichiarano, al di fuori di quanto previsto nei punti di cui sopra, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.12.2024
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3