Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 105/2025
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Luigi Cirillo – Presidente dott. Francesca Sirianni – Giudice rel. dott. Enza Foti – Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. tra:
C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Luca D'Andrea e Nicolò Parte_1 P.IVA_1
Ettore Zito;
RECLAMANTE
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Paolo Iacoponi;
Controparte_1 P.IVA_2
RECLAMATO
Con atto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., domandava all'intestato Tribunale, Parte_1 in riforma e annullamento dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. emessa in data 9.01.2025 nel procedimento r.g. n. 1632/2024, di accertare e dichiarare la simulazione ex art. 1414 c.c. del contratto di affitto di azienda stipulato tra le parti in data 3.04.2023 (All. 3 del reclamo) e, per l'effetto, disporre la finita locazione del suddetto contratto alla data del 2.04.2032 come per legge, con fissazione della data di esecuzione in un momento successivo alla data di scadenza del contratto stesso. Circa il fumus boni iuris, la reclamante allegava che oggetto del contratto fosse non un affitto di azienda, bensì la locazione dell'immobile sito in San Benedetto del Tronto, viale Rinascimento n. 31, adibito ad uso alberghiero (perché: dalla lettura del contratto si evinceva come oggetto dello stesso non fosse un'azienda considerata nella sua interezza, e il fatto che si trattasse di locazione di immobile di natura alberghiera era espressamente indicato nello stesso contratto all'art. 17; dunque, il contratto di affitto di azienda in realtà serviva a simulare il reale contratto di affitto di albergo, con la conseguenza che lo stesso doveva avere durata di 9 anni secondo l'art. 27 della L. n. 392/1978, così come modificato dal D. Lgs. n. 23/2011). Quanto al periculum in mora, si allegava che l'esecuzione dell'ordine di rilascio non poteva che causare un grave e irreparabile danno, poiché ne sarebbe derivata l'impossibilità, per la società reclamante, di esercitare la propria attività stagionale. Si costituiva in giudizio che eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del Controparte_1 reclamo in quanto l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., per espressa previsione normativa, non è impugnabile né reclamabile e, nel merito, domandava il rigetto del reclamo in quanto infondato, con conseguente conferma dell'ordinanza di rilascio impugnata. Il Tribunale fissava l'udienza del 21.03.2025 in trattazione scritta e le parti, entro il termine assegnato, depositavano le rispettive note di trattazione scritta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al valore del procedimento, alla bassa complessità e al numero delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta.
Vista l'evidente inammissibilità del reclamo proposto, desumibile da una semplice lettura dell'art. 665 c.p.c., dovrà essere accolta la domanda di riconoscimento della responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. per colpa grave nell'agire in giudizio, in misura pari a 1/3 delle spese di giudizio e con ulteriore condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 500,00 (giusta il disposto del c. 4).
Si dà atto, inoltre, essendo l'impugnazione stata rigettata, della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. 115/2002, con la conseguenza che la reclamante è tenuta “a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione […] di cui al comma 1 bis” del medesimo articolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 669 terdecies c.p.c.:
- dichiara inammissibile il reclamo proposto;
- condanna il reclamante al pagamento, in favore del reclamato, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.800,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap;
- condanna il reclamante al pagamento: in favore del reclamato, della somma di € 934,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.; in favore della cassa delle ammende di € 500,00 ex art. 96, c. 4, c.p.c.;
- dà atto che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per il pagamento del doppio contributo unificato, essendo l'impugnazione stata dichiarata inammissibile.
Si comunichi. Ascoli Piceno, 21.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Francesca Sirianni dott. Luigi Cirillo