Sentenza breve 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 16/02/2026, n. 2976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2976 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02976/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Mascheroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
CINECA - Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del giudizio di NON idoneità del ricorrente per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, quinto quadrimestre, nel settore concorsuale 06/E3 - “Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale” (bandito con D.D. N. 1796 del 27/10/2023), pubblicato sul sito del Ministero in data-OMISSIS- per il periodo di 60 giorni previsto dall'art. 8, comma 9, del D.P.R. 04/04/2016, n. 95.
2) del verbale di Commissione n.-OMISSIS- di valutazione del ricorrente; - dell'elenco degli idonei e inidonei - del provvedimento di approvazione degli atti nonchè del giudizio definitivo del ricorrente, anch'essi tutti pubblicati sul sito del Ministero in data-OMISSIS-, con i quali il dott. -OMISSIS- è stato giudicato NON idoneo per l'abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia nel settore 06/E3.
3) del provvedimento del MIUR-CINECA, comunicato con e-mail del 2 dicembre 2025, con cui è stata rigettata la domanda del ricorrente del 08/11/2025, di partecipazione all'ASN alle funzioni di 1 fascia per il Settore Concorsuale 06/E3.
4) di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale ivi compreso, ove occorra e per quanto di utilità, dei giudizi individuali dei commissari, la scheda di valutazione delle pubblicazioni e dei titoli posseduti dal ricorrente (ove esistente) ed i relativi verbali della Commissione esaminatrice, nella parte in cui si dichiara la non idoneità del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa LE TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1 - Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso i provvedimenti – meglio indicati in epigrafe nei loro estremi – con i quali, da un lato, il ricorrente è stato ritenuto, con provvedimento pubblicato in data -OMISSIS- non idoneo per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, quinto quadrimestre, nel settore concorsuale 06/E3 – “Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale” (bandito con D.D. n. 1796 del 27/10/1023) e, dall’altro, è stata rigettata la propria domanda, datata 8 novembre 2025, di partecipazione all'ASN per le funzioni di prima fascia per il Settore Concorsuale 06/E3, sesto quadrimestre.
Avverso il contestato giudizio di inidoneità, di cui al verbale di Commissione n. -OMISSIS- pubblicato in data-OMISSIS-, deduce parte ricorrente i seguenti profili di censura:
I - Violazione del principio di affidamento e di buon andamento dell’attività amministrativa (artt. 3 e 97 cost.). Nullità per impossibilità e/o inesistenza dell’oggetto e/o per violazione del giudicato amministrativo (art. 21-septies, l. 241/1990 e artt. 1418 e ss. c.c.). Illegittimità derivata. Eccesso di potere per difetto di presupposto, sviamento e carenza di potere in concreto, carenza assoluta di interesse pubblico all’adozione del provvedimento. travisamento dei fatti (falso presupposto), perplessità dell’azione amministrativa, manifesta ingiustizia e irragionevolezza.
II - Circa la valutazione dei titoli: violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n° 240/2010; artt. 3, 4, 5, 6 e all. b) del d.m. 120 del 07.06.2016; art. 8 d.p.r. n. 95 del 04.04.2016. Violazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche definiti con verbale n. 1 del 09.04.2024 e relativo allegato. Eccesso di potere per violazione dell’interesse pubblico alla selezione del miglior concorrente, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza manifesta, incongruita’, inesistenza e insufficienza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e violazione art. 3 legge 241/1990. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Violazione degli artt. 3, 57 e 97 della Costituzione. Violazione del principio dell’affidamento. Evidente svalutazione sostanziale dei parametri di valutazione.
III - Circa la valutazione delle pubblicazioni e il complessivo giudizio finale di non idoneità: violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n° 240/2010 artt. 3,4,5,6 e allegato b) del d.m. 120 del 07.06.2016; art. 8 d.p.r. n. 95 del 04.04.2016. Violazione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche definiti con verbale n. 1 del 09.04.2024. Eccesso di potere per violazione dell’interesse pubblico alla selezione del miglior concorrente, illogicità, contraddittorietà manifesta irragionevolezza manifesta, incongruità, inesistenza e insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti e violazione art. 3 legge 241/1990. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Violazione degli artt. 3, 57 e 97 della costituzione. Violazione del principio dell’affidamento. Violazione del principio di par condicio. Disparità di trattamento.
IV - Circa il rigetto della domanda di partecipazione all'ASN per le funzioni di 1^ fascia per il settore concorsuale 06/e3 nell'ambito del VI quadrimestre. Violazione e falsa applicazione art. 16, comma 3, lettera m), della legge n. 240/2010. Eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento dei fatti (falso presupposto), perplessità dell’azione amministrativa, manifesta illogicità ingiustizia e irragionevolezza. Abuso di potere in concreto. Illegittimità derivata.
2 - Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione sostenendo con articolate deduzioni l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.
3 - Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, riscontrata la completezza dell’istruttoria e l’integrità del contraddittorio, è stato dato avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e, sentite le stesse, la causa è stata trattenuta in decisione, come da verbale.
4 – Come sopra dato sinteticamente atto dell’oggetto del giudizio, ritiene il Collegio, alla luce delle considerazioni che si andranno ad esporre, di doverne delibare la fondatezza.
5 – Si impone preliminarmente, in quanto di decisivo rilievo ai fini del decidere, ripercorrere le vicende che caratterizzano la controversia in esame, nel loro sviluppo e concatenazione cronologica.
5.1 - In tale direzione va ricordato che il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia, secondo quadrimestre, per il settore concorsuale 06/E3 – “Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale” (bandito con D.D. n. 1796 del 27/10/1023) in relazione alla quale, con provvedimento del 12 novembre 2024, è stato giudicato non idoneo.
Con sentenza di questo Tribunale n. 9173/2025, pubblicata in data 13 maggio 2025, passata in giudicato, tale giudizio di non idoneità è stato annullato, con conseguente ordine di procedere alla rinnovazione della valutazione del ricorrente da parte di una commissione in diversa composizione.
Nelle more di tale rinnovazione, il ricorrente ha presentato in via cautelativa, in data 2 luglio 2025, una ulteriore domanda per la medesima procedura, relativa stavolta al quinto quadrimestre.
A seguito di tale domanda risultano quindi contemporaneamente avviati due distinti procedimenti per il riconoscimento della ASN per le funzioni di seconda fascia, relative, l’una, al secondo quadrimestre e, l’altra, al quinto quadrimestre, concernenti il medesimo settore concorsuale e lo stesso soggetto.
Con riferimento alla prima di tali domande, relativa al secondo quadrimestre – già esitata in un giudizio di non idoneità che è stato annullato dal TAR - è stato adottato, in ottemperanza all’ordine giudiziale di rivalutazione del ricorrente, il provvedimento pubblicato in data 12 settembre 2025 di riconoscimento dell’idoneità alle funzioni di seconda fascia.
La seconda domanda, inerente il quinto quadrimestre sempre per la seconda fascia, è confluita invece in un giudizio di non idoneità, di cui al verbale di Commissione n. -OMISSIS- pubblicato in data-OMISSIS-, in questa sede gravato.
In data 8 novembre 2025 – successiva quindi al giudizio di idoneità del 12 settembre 2025 ed anteriore al nuovo giudizio di non idoneità del 12 novembre 2025 – il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per il medesimo settore concorsuale per le funzioni – stavolta – di prima fascia.
Tale domanda è stata rigettata con il provvedimento, anch’esso impugnato, del 2 dicembre 2025 sulla base della motivazione che “… ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera m), della Legge n. 240/2010, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, al candidato è preclusa la possibilità di presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. Atteso pertanto che la S.V. ha presentato in data 08/11/2025 domanda di partecipazione all'ASN alle funzioni di 1 fascia per il Settore Concorsuale 06/E3, e non risulta aver conseguito l'abilitazione, si comunica che la domanda n. 163412 di partecipazione presentata per il suindicato Settore Concorsuale nell'ambito del VI quadrimestre, non può essere accettata”.
6 - Alla luce della descritta scansione temporale degli avvenimenti di rilievo, ritiene innanzitutto il Collegio che il gravato giudizio di non idoneità all’ASN intervenuto in data-OMISSIS- non sia in alcun modo idoneo a far venire meno l’esistenza e la valenza del giudizio di idoneità conseguito dal ricorrente in data 12 settembre 2025 all’esito della rinnovazione della valutazione ordinata dal questo Tribunale.
6.1 - La contraddittorietà tra due atti, adottati da commissioni con diversa composizione – aventi contenuto ed esito radicalmente opposti – non può risolversi sulla base di un criterio di (para o impropria) abrogazione da parte del gravato giudizio di non idoneità del precedente giudizio positivo di idoneità, nè può eliderne la relativa efficacia, mantenendo i due provvedimenti la loro autonomia pur se ponendosi in un rapporto di reciproco contrasto quanto a giudizi finali espressi.
6.2 - Alla stregua di tali considerazioni, va quindi innanzitutto delibata l’illegittimità della gravata nota di rigetto della domanda del ricorrente per la partecipazione alla procedura di abilitazione per la prima fascia del settore concorsuale 06/E3 – sesto quadrimestre – in quanto basata sull’erroneo presupposto del mancato conseguimento da parte del ricorrente dell’abilitazione nazionale scientifica per la seconda fascia, invece ottenuta con provvedimento del 12 settembre 2025, con validità 1 settembre 2025-12 settembre 2037, adottato in ottemperanza all’ordine giudiziale di rivalutazione del profilo del ricorrente, la quale costituisce un dato di fatto storico ineliminabile di cui occorre prendere atto.
6.3 - La circostanza che l’Amministrazione abbia comunque proceduto – seppur in diversa composizione - anche all’esame della ulteriore domanda, dal ricorrente cautelativamente presentata nelle more della rinnovazione del giudizio, non elide, come sopra accennato, il conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale, rilasciata per il periodo di validità 01/09/2025 – 12/09/2037 (secondo quadrimestre) riconosciuto a seguito di pronunzia giudiziale, con provvedimento pubblicato in data 12 settembre 2025.
7 - Ne discende che il gravato provvedimento del 2 dicembre 2025, nella parte in cui rigetta la domanda di partecipazione alla procedura di abilitazione per le funzioni di prima fascia per il sesto quadrimestre va annullata, in quanto basata su un presupposto errato, inerente il mancato conseguimento dell’abilitazione, invece sussistente.
8 - Quanto al gravato giudizio di non idoneità adottato con provvedimento pubblicato in data-OMISSIS-, conseguente al verbale di Commissione n. -OMISSIS- ritiene il Collegio la fondatezza della censura con la quale parte ricorrente afferma come la domanda presentata in data 2 luglio 2025, quindi in via cautelativa nelle more della rinnovazione del giudizio per come ordinato dal TAR, avrebbe dovuto essere ritenuta dalla Commissione improcedibile, in quanto alla data del nuovo giudizio di non idoneità, pubblicato in data-OMISSIS-, il ricorrente aveva già conseguito il riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale in esito alla rivalutazione effettuata in ottemperanza all’ordine di riesame contenuto nella sentenza di questo Tribunale n. 9173/2025, non essendovi quindi più alcuno spazio decisionale per l’Amministrazione una volta che si era già definitivamente determinata sulla domanda per il conferimento dell’abilitazione per il secondo quadrimestre.
Vi è stata, invece, una duplicazione di giudizi inerenti la medesima procedura, seppur con riferimento a quadrimestri diversi, confluiti in determinazioni finali di opposto contenuto senza alcun coordinamento tra le attività e senza che il giudizio di idoneità già conseguito sia stato previamente posto nel nulla.
Nel valutare il complessivo operato dell’Amministrazione, laddove ha adottato un giudizio successivamente alla già intervenuta conclusione della procedura di partecipazione per il riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale per il medesimo settore concorsuale06/E3 da parte dello stesso soggetto, non può il Collegio fare a meno di rilevare il mancato espletamento della preliminare verifica di ammissibilità della domanda e la contraddittorietà ed irrazionalità dell’intero operato amministrativo, che ha condotto all’adozione di due provvedimenti finali di contrastante contenuto per la medesima procedura, senza alcun coordinamento delle attività e senza alcuna valutazione di quanto già precedentemente posto in essere, emergendo un modus operandi superficiale, in violazione dei principi di buon andamento e di efficienza dell’azione amministrativa, frutto di un disordine organizzativo che si è tradotto nella mancata presa d’atto della circostanza che il ricorrente aveva già conseguito il bene della vita oggetto di istanza di partecipazione alla procedura indetta con determinazione dirigenziale n. 1796 del 27 ottobre 2023, con inutile ripetizione di attività amministrativa non sorretta da alcun legittimo interesse e scopo.
La mancanza di coordinamento organizzativo ed informativo interno ha precluso la presa d’atto del già intervenuto esercizio del potere valutativo inerente la medesima procedura, senza peraltro che alcun atto in autotutela sia intervenuto con riferimento al precedente giudizio di idoneità del ricorrente al fine di poter consentire la riespansione del potere valutativo della commissione, dando luogo ad un risultato irrazionale, incongruo ed illogico, non aderente alla realtà provvedimentale già esistente.
Al riguardo, è utile richiamare la disciplina dettata dall’art. 16, comma 3, lett. m), della legge n. 240/2010, il quale prevede “ la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa ”. Analoga previsione è contenuta nell’art. 3 del d.P.R. n. 95/2016 ( Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ), nella parte in cui stabilisce che “ Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di conseguimento dell'abilitazione è preclusa la presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa”.
Trattasi di disposizioni che tendono a disciplinare la procedura di abilitazione scientifica nazionale secondo canoni di razionalità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, prevedendo la preclusione della stessa presentazione della domanda in caso di già intervenuto conseguimento dell’abilitazione se non previo decorso di un congruo lasso temporale che possa determinare una modifica sostanziale degli elementi da sottoporre a valutazione.
Pur prevedendosi la possibilità di presentare più domande per la stessa tornata concorsuale una volta decorso il previsto termine in caso di mancato conseguimento dell’abilitazione, può desumersi dalla ratio sottesa all’intera disciplina che una volta presentata una nuova domanda la stessa, seppur ammissibile quanto a requisito temporale, deve tuttavia ritenersi improcedibile una volta che sia stata conseguita l’abilitazione in esito a una precedente domanda, altrimenti duplicandosi attività amministrative prive di effetto utile e pregiudicando l’effettività della tutela giurisdizionale che, come nel caso in esame, ha mantenuto ferma la precedente domanda in ordine alla quale è stato ordinato il riesame, conclusosi con esito positivo.
L’esercizio del potere amministrativo deve muoversi nella direttiva del rispetto dei canoni di razionalità operativa che eviti la creazione di situazioni paradossali, quale quella in esame, in cui un medesimo soggetto è stato giudicato sia idoneo che non idoneo nell’ambito della stessa procedura concorsuale, ponendo in essere un’attività che ha condotto all’adozione di provvedimenti dal contenuto inconciliabile, laddove avrebbe dovuto invece ritenersi precluso un nuovo esercizio dell’attività valutativa in presenza della previa adozione di un provvedimento conclusivo della procedura concorsuale.
Sotto i descritti profili, il gravato giudizio di non idoneità del ricorrente deve quindi ritenersi illegittimo.
9 - Deve, ulteriormente osservarsi come le valutazioni espresse a fondamento del gravato giudizio di non idoneità per il quinto semestre ricalchino sostanzialmente, seppur con qualche limitata differenziazione – come evincibile dal raffronto tra giudizi collegiali ed individuali - il contenuto del giudizio del 12 novembre 2024 annullato con la sentenza di questo Tribunale n. 9173/2025, con denunciata presenza dei medesimi vizi rilevati da tale pronuncia, riproposti dal ricorrente con il ricorso in esame.
9.1 - Il Collegio ritiene, pertanto, che tale giudizio di non idoneità del ricorrente per l’abilitazione di seconda fascia, quinto quadrimestre, settore concorsuale 06/E3, risulti illegittimo anche sotto il profilo della carenza di una adeguata motivazione, riportandosi al riguardo, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., alle motivazioni contenute nella sentenza di questo Tribunale n. 9173/2025, non emergendo, con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni presentate dal ricorrente, gli elementi che hanno condotto la Commissione ad esprimersi negativamente sul candidato, facendone comprendere le relative ragioni.
Al riguardo, va rilevato che nei giudizi individuali sono indicati elementi positivi quanto a valore di talune delle pubblicazioni del ricorrente in termini di originalità, rigore metodologico, innovatività e rilevanza, risultando tuttavia tali giudizi individuali carenti quanto a prevalenza del peso degli elementi negativi nell’economia complessiva delle rispettive valutazioni.
Non è inoltre ravvisabile una adeguata motivazione sottesa al contestato giudizio di non idoneità del ricorrente, soprattutto con riferimento alle ragioni per le quali i rilievi negativi espressi dalla Commissione con riferimento a talune pubblicazioni sotto i profili della originalità e carattere innovativo abbiano condotto ad un giudizio complessivo di qualità non elevata, dal momento che, invece, sussistono altre pubblicazioni ritenute, dalla stessa Commissione, di livello adeguato per il settore concorsuale di riferimento.
9.2 - Considerato che peraltro il precedente giudizio di non idoneità del ricorrente, espresso dalla medesima commissione, è stato annullato da questo Tribunale sulla scorta di ravvisate carenze motivazionali, l’ulteriore valutazione del medesimo soggetto avrebbe dovuto conoscere una più diffusa esternazione delle ragioni della valutazione, con maggior livello di intensità e di approfondimento degli elementi di rilievo.
10 - In conclusione, alla luce delle illustrate considerazioni, il ricorso in esame deve essere accolto e, per l’effetto, debbono essere annullati i gravati provvedimenti.
Dall’annullamento della gravata nota del 2 dicembre 2025, consegue che l’Amministrazione dovrà riesaminare l’istanza del ricorrente, datata 8 novembre 2025, di partecipazione alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di prima fascia nell’ambito del VI quadrimestre settore concorsuale 06/E3, tenuto conto dell’avvenuto conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia, secondo quadrimestre, ferma restando ogni ulteriore valutazione inerente profili diversi.
11 - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- lo accoglie e, per l’effetto, annulla i gravati provvedimenti, con ordine all’Amministrazione di riprovvedere in ordine all’istanza del ricorrente di partecipazione alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Prima fascia nell’ambito del VI quadrimestre, datata 8 novembre 2025, settore concorsuale 06/E3;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE TA, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Marco VI, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE TA |
IL SEGRETARIO