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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/08/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14360/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 14360/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Drovetti, 14 10138 TORINO Parte_1 Italia presso lo studio dell'avv. DONATI SIMONA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in C.so Vittorio Emanuele II 68 TRONZANO Controparte_1 V.SE presso lo studio dell'avv. MAURO GUENZINO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: in Torino (TO) il 24.06.2020. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...] Con ricorso congiuntamente depositato il 15/07/2025 e Parte_1
hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in Controparte_1 data 11-21/7/2022 (n. 1408/2022), relativamente al calendario di viste padre-figlio, intensificando gli incontri, e all'assegno di mantenimento, prevedendo un aumento del contributo in favore del minore.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto da questo
Tribunale in data 11-21/7/2022 n. 1408:
DISPONE che:
1) Confermare l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1 anagrafica e dimora abituale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle sole decisioni di ordinaria amministrazione
DISPONE che:
2) Disporre, in modifica del decreto n. cronol. 1408/2022, che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio: • a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 10:00 (o comunque dall'uscita di scuola) sino alle ore 18:00 della domenica, quando accompagnerà il minore presso l'abitazione della madre;
• nelle settimane in cui il minore trascorre il weekend con la madre, nella giornata del martedì dalle ore 16:00 (o comunque dall'uscita di scuola) facendo rientro presso l'abitazione materna alle ore
18:00, con facoltà per il padre di cambiare giorno per esigenze lavorative, dandone congruo preavviso alla signora Parte_1
• il lunedì ed il venerdì, oltre che il mercoledì come già previsto dal decreto n. cronol. 1408/2022, il padre potrà sentire telefonicamente il figlio (o tramite videochiamata) nella fascia oraria dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00.
DISPONE che:
3) Disporre, in modifica del decreto n. cronol. 1408/2022, che il sig. corrisponda alla madre CP_1 la somma di €. 400,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese. DÀ ATTO che:
4) Confermare per il resto quanto previsto dal decreto n. cronol. 1408/2022 emesso dal Tribunale di
Torino in data 11.07.2022 e pubblicato in data 21.07.2022.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27/08/2025
Il Presidente est
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 14360/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Drovetti, 14 10138 TORINO Parte_1 Italia presso lo studio dell'avv. DONATI SIMONA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in C.so Vittorio Emanuele II 68 TRONZANO Controparte_1 V.SE presso lo studio dell'avv. MAURO GUENZINO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: in Torino (TO) il 24.06.2020. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...] Con ricorso congiuntamente depositato il 15/07/2025 e Parte_1
hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in Controparte_1 data 11-21/7/2022 (n. 1408/2022), relativamente al calendario di viste padre-figlio, intensificando gli incontri, e all'assegno di mantenimento, prevedendo un aumento del contributo in favore del minore.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto da questo
Tribunale in data 11-21/7/2022 n. 1408:
DISPONE che:
1) Confermare l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1 anagrafica e dimora abituale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle sole decisioni di ordinaria amministrazione
DISPONE che:
2) Disporre, in modifica del decreto n. cronol. 1408/2022, che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio: • a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 10:00 (o comunque dall'uscita di scuola) sino alle ore 18:00 della domenica, quando accompagnerà il minore presso l'abitazione della madre;
• nelle settimane in cui il minore trascorre il weekend con la madre, nella giornata del martedì dalle ore 16:00 (o comunque dall'uscita di scuola) facendo rientro presso l'abitazione materna alle ore
18:00, con facoltà per il padre di cambiare giorno per esigenze lavorative, dandone congruo preavviso alla signora Parte_1
• il lunedì ed il venerdì, oltre che il mercoledì come già previsto dal decreto n. cronol. 1408/2022, il padre potrà sentire telefonicamente il figlio (o tramite videochiamata) nella fascia oraria dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00.
DISPONE che:
3) Disporre, in modifica del decreto n. cronol. 1408/2022, che il sig. corrisponda alla madre CP_1 la somma di €. 400,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese. DÀ ATTO che:
4) Confermare per il resto quanto previsto dal decreto n. cronol. 1408/2022 emesso dal Tribunale di
Torino in data 11.07.2022 e pubblicato in data 21.07.2022.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27/08/2025
Il Presidente est
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.