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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/02/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3388/2016 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio degli avv.ti Alessandra Currò e Giuseppe De Domenico che la rappresentano e difendono,
unitamente e disgiuntamente, per procura in atti,
ricorrente
e
(p.i. ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Messina e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaetano Sorbello che la rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
e nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma, CP_2 P.IVA_2
resistente contumace
oggetto: differenze retributive da rapporto di lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 6 luglio 2016 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1
premesso di aver lavorato alle dipendenze dell' dal 2004 al Controparte_1
2013, senza regolare contratto, svolgendo mansioni di insegnante di danza classica e jazz, inquadrabili nel livello III c.c.n.l. Impianti Sportivi, secondo turni pomeridiani articolati su sei giornate lavorative (cinque negli a.a. 2005/2006, 2011/2012 e 2012/2013) da metà settembre a giugno di ogni anno accademico,
stabiliti annualmente dalla direttrice della scuola e di essere stata sottoposta, quanto alle modalità di gestione delle lezioni e ai relativi programmi, alle direttive impartite dalla stessa direttrice, lamentava di aver percepito, a titolo di retribuzione, la somma mensile di 800 euro per gli anni dal 2004 al 2007, 900
euro dal 2008 al 2011 e 1000 euro nel 2012 e 2013, di gran lunga inferiore rispetto a quanto dovutole in ragione delle mansioni svolte e degli orari di lavoro osservati;
deduceva, altresì, di non aver mai usufruito delle ferie, né della relativa indennità sostitutiva e di non aver ricevuto nulla a titolo di mensilità aggiuntive e tfr. Chiedeva, dunque, l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro subordinato e la condanna dell'ex
datrice di lavoro al pagamento della somma lorda complessiva di 103.178,96 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.
Nella resistenza della convenuta, contumace l' , assunto l'interrogatorio formale della ricorrente CP_2
e disposta perizia calligrafica, veniva esperito senza esito il tentativo di conciliazione. Quindi, espletata la prova testimoniale e sostituita l'udienza del 4 febbraio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premette che in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, vale a dire l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale
(ossia orario, durata e livello retributivo). Inoltre, laddove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali -
ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare un'inversione dell'onus
probandi (v. Cass. n. 24920/2020, n. 7842/2018, n. 3714/2009, 6332/2001).
Nel caso di specie, l'esistenza e la natura del dedotto rapporto di lavoro sono state contestate dalla resistente, la quale ha eccepito la sussistenza tra le parti di un rapporto di associazione in partecipazione,
in forza del quale prestava la propria attività di collaborazione, senza conferimento di Parte_1
capitali e ingerenza nella gestione dell'impresa e con una quota di partecipazione agli utili determinata mensilmente in proporzione all'apporto prestato.
Va, dunque, precisato che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, con distribuzione non solo degli utili ma anche delle perdite, nonché della sua ingerenza nella gestione dell'impresa stessa, il secondo comporta un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare di colui che assume le scelte di fondo dell'organizzazione aziendale (v. Cass. n. 25221/2020).
Nel caso di specie, l'associazione ha prodotto copia della dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente in data 1 ottobre 2014 - dalla quale risulta che la stessa si impegnava, di sua spontanea volontà “a fare
assistenza alle lezioni di danza svolte presso lo stesso Istituto al fine di specializzarsi (…) senza alcun vincolo di subordinazione, dato anche il carattere meramente propedeutico della sua presenza”, ricevendo
“a fine anno solare un premio commisurato alla quantità e alla qualità dell'assistenza (…) prestata nel corso dell'anno quale prestazione di lavoro occasionale senza vincolo di subordinazione alcuno” - nonché copia del verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 30 dicembre 2008, sottoscritta dalla in Pt_1
qualità di consigliere.
L'autenticità di tali firme, disconosciute dalla ricorrente, è stata accertata dal nominato CTU, dott.
, il quale, dopo esami accurati e ogni opportuno accertamento, ha verificato che esse, al pari delle Per_1
firme autentiche della sono caratterizzate “da una impronta personale singolare ed unica e che Pt_1
oltre ad esprimere e che oltre ad esprimere un grafismo personalizzato, dalla gestualità grafica spontanea,
genere un automatismo scorrevole che manifesta le parti più genuine e proprie della di lei personalità grafica”; e tali conclusioni, non specificamente contestate, meritano di essere condivise, poiché basate su dati oggettivi e sorrette da congrua motivazione.
L'effettiva ingerenza della ricorrente nella gestione dell'impresa è stata poi confermata nel corso dell'esame testimoniale da - ex segretaria dell'Istituto all'incirca fino al 2018 e unica testimone, Tes_1
tra quelli escussi, ad aver dimostrato di avere una diretta conoscenza di tali fatti - la quale ha riferito che la era socia dell'associazione e che, in tale qualità, partecipava alle riunioni sociali. Pt_1
Non vi è, invece, prova in atti dell'ulteriore requisito della partecipazione della ricorrente al rischio di impresa.
Sul punto, l'associazione si è limitata ad eccepire che la partecipava alla ripartizione degli Pt_1
utili, la cui quota veniva determinata mensilmente in proporzione al suo apporto, secondo gli utili di esercizio (conto profitti e perdite) e non di bilancio.
Tale circostanza, contestata dalla ricorrente, è rimasta però priva di riscontro probatorio, non essendo stati prodotti dalla resistente i libri contabili e sociali oggetto dell'ordine di esibizione documentale emesso dal giudice;
con le ultime note i procuratori dell'associazione hanno, infatti, precisato di non essere in grado di reperire documentazione ulteriore rispetto a quella già allegata alla memoria, essendo ormai estinta l'associazione (cfr. Cass. n. 30606/2018 sul cd. principio di ultrattività dell'associazione disciolta tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio) e deceduti il consulente incaricato della gestione contabile e il legale rappresentante della stessa, sig. che ne aveva sottoscritto la procura per la costituzione in giudizio (evento, CP_3
quest'ultimo, verificatosi già in data 29 giugno 2019 ma dichiarato solo con le ultime note e, dunque, ormai inidoneo a determinare l'interruzione del giudizio ex art. 300, ultimo comma, c.p.c.).
Inoltre, la resistente ha eccepito in memoria di aver corrisposto alla alla fine di ogni rapporto Pt_1
di lavoro (avvenuta sempre nel mese di giugno di ciascun anno, fatta eccezione per il 2008, in cui la cessazione del rapporto è avvenuta ad aprile) un premio commisurato alla quantità e qualità del lavoro prestato, pari alla somma minima di 705 euro (nel giugno 2006) e massima di 750 euro (a decorrere dal giugno 2009), sicché apparirebbe di contro provata la sussistenza per la lavoratrice di una garanzia di guadagno.
Essa ha, poi, dedotto di averle corrisposto, altresì, in proporzione al lavoro prestato, la somma mensile di 940 euro fino a giugno 2006, 950 euro da ottobre 2006 ad aprile 2007 e da novembre a dicembre
2007, 1.000 euro per i periodi gennaio-aprile 2008, ottobre 2008-giugno 2009 e ottobre-novembre 2009 e
1.050 euro da gennaio 2010 in poi.
Ha prodotto a tal fine copia di n. 38 matrici di assegni bancari emessi in favore della ricorrente nel periodo 2 gennaio 2006 – 23 giugno 2010 e relativi all'attività prestata da quest'ultima dal dicembre 2005
al giugno 2010, sui quali la ricorrente nulla ha dedotto, essendosi limitata, in sede di interrogatorio formale,
a contestare l'ammontare degli importi sopra indicati, senza tuttavia negare l'avvenuto incasso dei predetti assegni.
Tali ultime circostanze, tuttavia, unitamente alla documentata ingerenza della lavoratrice nella gestione dell'associazione, non consentono di per sé di far presumere l'esistenza nella specie di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il tratto distintivo del modello legale tipico del lavoro subordinato rispetto a quello autonomo è costituito dalla soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e suo inserimento nell'altrui organizzazione produttiva (v. Cass.
n. 7024/2015).
Il ricorso ai c.d. indici secondari (e rilevatori) della subordinazione (quali la continuità della prestazione lavorativa, l'osservanza di un orario di lavoro, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio e di un'organizzazione imprenditoriale – elementi in sé compatibili anche con rapporti di collaborazione autonoma) è autorizzato quale criterio di valutazione complementare e secondario e impone una valutazione probatoria che, sia pur alla stregua del canone della probabilità, consenta di risalire dal fatto noto a quello ignoto sulla base di un esame complessivo degli indizi stessi, da apprezzare nella loro gravità,
precisione e concordanza.
In particolare, in presenza di prestazioni con elevato contenuto professionale o intellettuale, la
Suprema Corte ha costantemente affermato che ai fini della qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell'attività
lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale, potendosi ricorrere altresì, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della situazione della subordinazione quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato (v. Cass. n. 22320/2023, n. 24780/2020). Ad esempio, con riferimento alla prestazione d'opera di natura intellettuale resa da professori d'orchestra in esecuzione di contratti conclusi in relazione a specifici programmi, al fine di individuare gli indici sintomatici della subordinazione la Corte ha chiarito che non può essere attribuita rilevanza assorbente all'obbligo di rispettare rigidamente gli orari (sia con riguardo alle prove che agli spettacoli) né alla soggezione alle direttive provenienti dal direttore, perché funzionali alla realizzazione dell'opera, garantita dal coordinato apporto di ciascuno dei musicisti, e al luogo della prestazione, dovendosi piuttosto apprezzare la sussistenza di un potere direttivo del datore di disporre pienamente della prestazione altrui, nell'ambito delle esigenze della propria organizzazione produttiva, da escludersi se i lavoratori sono liberi di accettare le singole proposte contrattuali e sottrarsi alle prove in caso di variazioni assunte in corso d'opera a fronte di pregressi impegni e di assumerne anche nei confronti dei terzi.
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese dalle testimoni escusse non sono emersi elementi gravi,
precisi e concordanti a sostegno delle pretese della ricorrente.
Tra queste, , e , madri di alcune allieve dell'istituto, Testimone_2 Persona_2 Persona_3
hanno riferito che la titolare della scuola, predisponeva gli orari e il programma delle lezioni, Pt_2
supervisionava il lavoro della partecipava alle lezioni di quest'ultima e le impartiva direttive sulla Pt_1
metodologia da seguire;
hanno, tuttavia, precisato di non aver mai assistito direttamente alle lezioni di danza e di essere a conoscenza di tali fatti per averli appresi al di fuori della sala, essendo quest'ultima separata dagli altri locali tramite delle tende, che consentivano loro di sentire le voci delle due insegnanti. Tes_ Le medesime circostanze sono state riferite anche dalla teste , all'epoca segreteria presso l'istituto, la quale ha confermato parte delle circostanze articolate in ricorso (quanto alle direttive impartite alla dalla e al ruolo di quest'ultima nella supervisione del lavoro didattico della ricorrente); Pt_1 Pt_2
anch'ella ha, però, dimostrato di avere una conoscenza per lo più indiretta di tali fatti (“lo so perché si sentiva dire”), dichiarando per il resto, in via del tutto generica, di averli appresi per essersi recata “ogni tanto (…) in sala” ovvero per aver sentito parlare le due al di fuori della stessa (“sentivo parlare entrambe, la Sig. e la sig , su ciò”). Pt_2 Pt_1
Ancor più generiche sono poi le indicazioni fornite da , madre di un'allieva, la quale Testimone_3
ha riferito di aver visto la intenta a guardare la lezione ma di non sapere di cosa si occupasse, né se Pt_2
fosse lei a impartire alla le direttive in merito alle coreografie dei saggi. Pt_1
Nulla è stato, invece, precisato dalle testi in relazione alla sottoposizione della ricorrente al potere gerarchico della titolare della scuola, ad esempio in relazione ad eventuali assenze dal lavoro e relative giustificazioni, né, ancora, al possibile esercizio da parte della del potere disciplinare nei suoi Pt_2
confronti (tutte circostanze neppure genericamente eccepite in ricorso e, comunque, non oggetto dei capitolati di prova).
Né le presunte direttive e istruzioni impartite dalla possono, da sole, fondare la pretesa Pt_2
sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, potendosi giustificare anche nell'ambito di un rapporto di collaborazione autonoma, essendo misure funzionali da una parte all'organizzazione della scuola - nella quale venivano, infatti, tenute lezioni da parte di più insegnanti, con conseguente necessità
di predeterminare orari e programmi - e, dall'altra, alla gestione propria del corso, posto che, dai programma dei saggi in atti (relativi all'a.a. 2007/2008 e a.a. 2012/2013) risulta che tanto la quanto Pt_2
la fossero insegnanti del medesimo corso di danza classica. Pt_1
Ciò trova conferma nelle dichiarazioni rese da , ex allieva dell'istituto insieme alla Tes_4 Pt_1
e insegnante di modern jazz nell'a.a. 2008/2009 in qualità di libera professionista, la quale ha sul punto riferito che le lezioni venivano anche da lei concordate con la e che, quantomeno durante il predetto Pt_2
anno accademico, la ricorrente curava personalmente le proprie coreografie;
ha escluso, invece, di aver mai visto la darle direttive in merito. Pt_2
In definitiva, dall'istruttoria compiuta è emerso un quadro indiziario non convergente in maniera certa nel senso dell'esistenza di un rapporto subordinato e piuttosto compatibile con l'eccepita natura di associazione in partecipazione dell'attività prestata dalla ricorrente.
La domanda va, quindi, integralmente respinta. 3.- Il rigetto della pretesa volta al riconoscimento di pretese differenze retributive fondate sulla natura subordinata del rapporto esclude, in radice, anche la fondatezza della domanda di condanna dell'associazione alla regolarizzazione contributiva.
4.- Nei rapporti con la resistente, la controvertibilità delle questioni trattate e il generale contegno processuale delle parti, vista anche l'adesione della ricorrente alla proposta conciliativa formulata dal giudice (corresponsione in sei rate mensili della somma netta e onnicomprensiva di 15.000 euro, oltre
2.000 euro quale contributo spese legali), giustificano la compensazione di metà delle spese del giudizio,
che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura, del valore e dell'attività svolta, in 4.628,5 euro, oltre accessori;
nei rapporti con l' , CP_2
attesane la contumacia, non vi è da provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia dell' ; rigetta la domanda e CP_2
condanna a rimborsare all' metà delle spese Parte_1 Controparte_1
del giudizio, liquidata in 4.628,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 5.2.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro