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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/10/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 14/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 7763/2023 cui è stata riunita la causa iscritta al n. rg 5452/2024 promosse da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. DALUISO LUCIA ANNA contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LORUSSO LUIGI (nel procedimento iscritto al n. RG 7763/2023) e dall'avv. FRANCESCA BANCHETTI (nel procedimento iscritto al n. rg 5452/2024)
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 15.9.2023, il ricorrente in epigrafe indicato premesso di essere un lavoratore a tempo determinato e in quanto tale regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, ha esposto di aver lavorato nell'anno 2021, per 102 giornate (dall'1.9.2021 al 31.12.2021), alle dipendenze della società agricola “La Nuova Agricoltura S.r.l.” e si è doluto dell'operato dell' CP_1 laddove ha totalmente disconosciuto il predetto rapporto di lavoro, provvedendo alla cancellazione di tali giornate dagli elenchi OTD.
Il ricorrente ha precisato di aver lavorato nei mesi di settembre e novembre sui terreni siti in agro di San Ferdinando e nei mesi di ottobre e dicembre sui terreni siti in agro di Trinitapoli;
di essersi occupato della raccolta dell'uva (nel mese di settembre), dell'aratura (nel mese di ottobre), della pulizia del terreno e della potatura (nel mese di novembre) della concimazione del terreno e della fresatura (nel mese di dicembre); di aver percepito quotidianamente, a mezzo contanti, la retribuzione giornaliera pari ad euro 50,00, corrisposta direttamente dal datore di lavoro;
di aver ricevuto a fine mese la consegna della busta paga;
di aver osservato un orario giornaliero di sei ore;
di aver osservato le direttive impartite da Parte_2
; di aver raggiunto i terreni con la propria autovettura o con quella dei
[...] colleghi.
Il ricorrente, quindi, ha chiesto di accertare il proprio diritto alla permanenza negli elenchi OTD dell'anno 2022 per 102 giornate, anche ai fini contributivi, e per CP_ l'effetto, condannare l' a registrare nei suoi archivi i suddetti periodi contributivi.
L' , regolarmente costituitosi, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda, CP_1 stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto.
Con separato ricorso, iscritto al n. rg 5452/2024, il medesimo ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2021 e dell'indennità di malattia CP_ percepita nel periodo 21.4.2022 – 31.5.2022, chieste in restituzione dall' a fronte della cancellazione dagli elenchi OTD delle giornate di lavoro espletate nell'anno 2021.
Anche in tale giudizio si è costituito l'ente previdenziale, chiedendo il rigetto della domanda.
Le cause, in considerazione dell'evidente connessione, sono state riunite.
Ammessa ed espletata la prova orale articolata dalla parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, le cause riunite sono state rinviate per la decisione.
Quindi, all'udienza del 14.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, le cause riunite sono state decisa con il deposito della presente sentenza.
Orbene, la domanda attorea finalizzata ad ottenere l'accertamento del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi OTD è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a ti-tolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass.
26.7.2017, n. 18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dall'odierno ricorrente, che ne era gravato. Si osserva che l' ha depositato il verbale ispettivo n. 2022006780/DDL del CP_1
13/12/2022 riferito al periodo compreso tra il 01/07/2019 al 13/12/2022 (e, quindi, anche alle annualità dedotte in giudizio) e relativo alla società La Nuova Agricoltura
s.r.l., dal quale sono emersi plurimi segnali di allarme che hanno indotto l' a CP_1 ritenere fittizi i rapporti denunciati dalla società ispezionata, ivi inclusi quelli di odierno scrutinio.
Dall'esame del verbale ispettivo, il cui contenuto è stato richiamato dall' nelle CP_1 memorie di costituzione, è emerso quanto segue.
1) Dall'esame della visura camerale, la società
[...]
, intestataria di partita IVA n. Parte_3 P.IVA_1 risultava essere iscritta con la qualifica di impresa agricola presso la CCIAA di
Foggia al numero REA FG 252527 dal 13/03/2007 per esercitare l'attività di
“Conduzione dei terreni, vigneti uliveti” – Codice ATECO 01.31.1 con data di inizio attività 02/04/2007.
2) La società, precedentemente denominata , ha Controparte_2 assunto l'attuale denominazione in seguito alla variazione della compagine sociale avvenuta in data 15/11/2019, con la cessione dell'intera quota societaria dal sig. (C.F. , al sig. , Controparte_3 C.F._1 CP_4
(C.F. ) nato a [...] il [...], che è divenuto C.F._2 socio unico e amministratore modificandone il nome in
[...]
Parte_3
3) Con altro atto di pari data veniva deliberato anche il trasferimento della sede legale da Cerignola - Via I Chiomenti 40, all'attuale Celle di San Vito – Località
Pezza delle Chiesa n. 7.
Le variazioni appena descritte, riportate nella visura camerale, sono state comunicate all' in data 13/02/2020 con lettera raccomanda a firma del sig. CP_1
. CP_4
4) Dalla consultazione degli archivi telematici dell' gli ispettori hanno rilevato CP_1 che la società, per lo svolgimento dell'attività agricola e al fine di poter assumere manodopera, ha presentato all' , in formato elettronico, una sola Denuncia CP_1
Aziendale (D.A.) valida in data 01/07/2020, con cui si qualificava come
“Impresa senza terra”, definizione data alle imprese non agricole che si limitano ad acquistare partite di prodotti alla pianta per la cui raccolta si avvalgono di operai agricoli. Con l'unica denuncia aziendale presentata la società dichiarava di aver acquistato una partita di broccoli alla pianta coltivata su un fondo sito in agro di
Manfredonia di Ha 12.50 di proprietà del sig. (C.F. Parte_4
) allegando alla D.A. la relativa fattura di acquisto datata C.F._3
16/03/2020.
Per l'esecuzione dei lavori agricoli necessari alla raccolta dei broccoli riportava nella D.A. un fabbisogno lavorativo aziendale di 450 giornate di lavoro.
5) Sempre dagli stessi archivi gli ispettori rilevavano che la ditta aveva denunciato all' per ogni anno il numero dei lavoratori con le giornate e le retribuzioni CP_1 imponibili riportate nella seguente tabella
Anno Tipo Numero Numero Retribuzioni
Manod. Lavoratori Giornate imponibili
2019 OTD 46 2.895 € 157.842
2020 OTD 122 10.185 € 554.652
2020 OTD 1 145 € 9.579
2021 OTD 79 6361 € 364.629
6) Gli ispettori evidenziavano la denuncia di un numero consistente di giornate di lavoro nel corso dell'anno 2019, in assenza di una DA valida per lo stesso periodo e in considerazione della data di inizio attività della società (15/11/2019), nonché l'enorme sproporzione tra il fabbisogno lavorativo quantificato in 450 giornate di lavoro annue, proporzionato alla consistenza aziendale, e l'elevato numero di giornate e di lavoratori denunciati nel corso degli anni 2020 e 2021.
7) Inoltre, per tutta la manodopera agricola denunciata in tutto il periodo di attività la società ha interamente omesso il versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale in favore dei soggetti denunciati in qualità di operai agricoli, ed ha maturato un debito contributivo, calcolato fino al secondo trimestre dell'anno
2021 di € 443.779,49, così come evidenziato e riportato dettagliatamente nella tabella a pag. 6 del verbale.
8) Un altro elemento considerato dagli ispettori ai fini della verifica della congruità delle giornate denunciate rispetto al fabbisogno aziendale è desumibile dal confronto tra i ricavi dell'attività commerciale, riportati nelle denunce IVA e i costi denunciati per retribuire la manodopera utilizzata. Gli ispettori, quindi, hanno riassunto per ciascun anno i dati economici rinvenienti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate in sede di istruttoria della verifica, dai quali rilevavano la notevole sproporzione tra le retribuzioni imponibili denunciate all' e i ricavi in ciascun anno di attività.. CP_1
Anno Totale Volume Ricavi Retr. acquisti d'affari denunciate
2019 € 5.955 € 15.000 € 9.045 € 157.842
2020 € 17.806 € 13.682 Negativo € 564.231
2021 € 8.031 € 0 Negativo € 364.629
9) Gli ispettori hanno evidenziato che lo squilibrio di valori, unitamente all'analisi degli altri componenti positivi e negativi di reddito, rende evidente una antieconomicità dell'impresa protrattasi nel tempo, dal momento che il basso volume di affari dichiarato non può coprire i costi di tutta la manodopera denunciata all' , con gli oneri contributivi che ne conseguono. CP_1
10) Gli Ispettori, in data 13/09/2022, si sono recati presso il Comune di Celle San
Vito alla Località Pezza della Chiesa, per effettuare un accesso ispettivo nella sede legale della società e dare inizio alla verifica con la consegna del verbale di primo accesso ispettivo. Giunti nel paese indicato, dopo aver acquisito informazioni da alcuni cittadini del posto e successivamente anche telefonicamente da impiegati del Comune, sono venuti a conoscenza dell'inesistenza dell'indirizzo della sede legale di codesta società sul territorio comunale di Celle di San Vito. Successivamente, a seguito di formale richiesta inviata con pec al Comune di Celle di San Vito, hanno acquisito formale risposta del Sindaco: “…l'indirizzo della sede legale della Controparte_5 dichiarata dalla suddetta società e riportata anche in
[...] anagrafica SIATEL è inesistente sul territorio comunale di Celle di San Vito”.
11) Accertata l'inesistenza della sede legale denunciata e in mancanza di sedi operative aziendali alle quali poter accedere, i verbalizzanti hanno chiesto la collaborazione dei Carabinieri di Cerignola per notificare al sig. CP_4
, amministratore unico della società, un invito a comparire presso la
[...]
Stazione dei Carabinieri di Cerignola per acquisire informazioni sulla sua attività di imprenditore agricolo. Il sig. , pur ritirando personalmente dai CP_4 militari l'invito a comparire in data 16/09/2022, non si è poi presentato nel giorno stabilito (21/09/2022) alla convocazione né ha fornito alcuna giustificazione in merito. Di seguito gli Ispettori hanno provato a contattarlo telefonicamente per riuscire a fissare un incontro presso la stazione dei Carabinieri o la sede di CP_1
Cerignola, ma il pur dichiarandosi apparentemente disponibile, di fatto CP_4 non si è mai presentato nei giorni con lui concordati.
12) Vista l'impossibilità di stabilire un contatto diretto con il legale rappresentante della società o con un suo diretto collaboratore, i funzionari hanno inviato il
Verbale di primo accesso ispettivo contenente l'elenco della documentazione necessaria per la verifica, in via telematica all'indirizzo PEC Email_1
CP_ comunicato all' e riportato nella visura camerale, nonché con raccomandata
A/R all'indirizzo della residenza anagrafica, via Terminillo 33, a Cerignola.
13) La casella di posta elettronica certificata è risultata inattiva cosicché il verbale non è stato consegnato tematicamente. Peraltro, il registro delle imprese ha aggiornato la visura camerale della società il 21.10.2022 registrando la determina di cancellazione dell'indirizzo pec per effetto della revoca da parte del gestore, nonché l'invito a comunicare nuovo indirizzo al fine di assolvere all'obbligatorietà prevista dal CAD e dall'art. 37 d.l. 76/2020.
14) Parimenti non è stata recapitata la raccomandata all'indirizzo anagrafico, che è ritornata al mittente con la dicitura “utente trasferito”.
15) Pertanto, il sig. , sia come persona fisica sia come rappresentante CP_4 della società di cui è amministratore, è risultato di fatto irreperibile.
16) Un ulteriore e definitivo tentativo di riuscire ad acquisire informazioni utili alla verifica dal responsabile dell'impresa è stato effettuato coinvolgendo i militari della G.d.F. di Cerignola che procedevano a notificare anch'essi nelle mani del sig. un invito a comparire presso i loro uffici il giorno CP_4
15/11/2022, ma anche questo tentativo non ha sortito l'effetto sperato poiché il sig. senza fornire alcuna giustificazione, non si è presentato. CP_4
17) Gli Ispettori, quindi, si sono recati in data 07/11/2022, presso la sede del
[...] di Cerignola, l'associazione alla quale il sig. Parte_5
in qualità di legale rappresentante della CP_4 [...] risultava aver conferito mandato per la Parte_3 tenuta del LUL e per gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza, fiscale e contabile. Nella circostanza hanno rilasciato alla RA , nata a Persona_1 Cerignola il 07/10/1990, qualificatasi come collaboratrice dello studio di Parte_ consulenza il Verbale di primo accesso ispettivo contenente l'elenco della documentazione necessaria per la verifica e una nuova convocazione del rappresentante legale, , per il giorno 16/11/2022. CP_4
18) La documentazione richiesta con verbale di primo accesso da esibire presso la sede di Cerignola o trasmettere in formato elettronico in data 16/11/2022 CP_1 era la seguente:
• LUL (libro unico del lavoro), prospetti paga sottoscritti dai lavoratori, documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni;
• delega al professionista incaricato;
• autorizzazione all'acquisto e utilizzo di fitofarmaci;
• libretti UMA;
• richieste AGEA e fascicolo aziendale;
• fatture di acquisto e vendita;
• titoli di possesso di terreni agricoli, contratti di appalto, contratti di acquisto alla pianta;
• visite mediche per sorveglianza sanitaria;
• Estratto dei conti correnti bancari e/o postali della società con lista movimenti.
19) Nel giorno stabilito per la consegna della documentazione, presso gli uffici della sede di Cerignola, non si è presentato nessuno, né il sig. né il suo CP_1 CP_4
Parte_ consulente del lavoro e/o i collaboratori della sede del di Cerignola.
20) Alla casella istituzionale di PEC della sede di Foggia è pervenuta in data CP_1
17/11/2022, dall'indirizzo PEC del MAB di Cerignola ( , parte Email_2 della documentazione richiesta con la seguente precisazione: “…la documentazione mancante non è in nostro possesso e che il lavoro svolto relativamente la consulenza del lavoro è terminato a metà anno 2021, come da allegati”.
21) Particolare rilevanza ai fini della verifica, e per le determinazioni che sono state assunte successivamente, è stata attribuita al fatto che non sono stati esibiti:
• il LUL dei mesi da luglio 2021 in poi;
• i prospetti paga sottoscritti dai lavoratori per tutto il periodo di attività; Parte_
• la delega al di Cerignola per la tenuta del LUL e per gli adempimenti previdenziali e fiscali;
• la documentazione fiscale obbligatoria attestante le vendite giornaliere riportata nei Registri dei Corrispettivi degli anni 2019, 2020 e 2021;
• gli estratti conto bancari e/o postali della ditta relativi al periodo di attività o in alternativa i sottoconti dei conti bancari o postali.
ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA
22) La documentazione trasmessa alla sede di Foggia con la e quella CP_1 CP_6
Parte_ inviata dal di Cerignola è stata esaminata e confrontata con le informazioni contenute negli archivi telematici dell' , della C.C.I.A. di Foggia e CP_7 dell'Agenzia delle Entrate.
23) gli ispettori hanno riporta nel verbale l'esito della verifica e riscontro delle operazioni commerciali attestate nelle fatture esibite e trasmesse sulla piattaforma elettronica, riportate nei documenti contabili e scritture private, che la società ha presentato per ogni anno di attività, a partire dall'esame della documentazione avente data certa poiché già presente negli archivi telematici dell' , CP_1 dell'Agenzia delle Entrate e sulla piattaforma di interscambio delle fatture elettroniche.
24) La ha denunciato Controparte_5 all' di aver occupato operai agricoli a partire da luglio del 2019. Dai valori CP_1 riportati nella tabella del paragrafo “ANALISI ECONOMICA” che riguarda i dati economici rilevati in fase di istruttoria della verifica, nel corso dell'anno
2019 la società avrebbe sviluppato un fatturato di appena € 15.000,00 e fatto acquisti per € 5.955,00. C
25) Ciò premesso, dall'esame della documentazione fiscale, gli ispettori hanno rilevato che la società, nel corso dell'anno 2019, ha emesso due sole fatture, ma non per la vendita di prodotti agricoli, bensì una per la vendita di una quantità imprecisata di “filo di ferro e tubi di plastica da 120” per € 10.000, e l'altra per la vendita di una macchina agricola “fresa alpego con rullo paker” per € 5.000, entrambe emesse il 31/12/2019 e trasmesse regolarmente sulla piattaforma elettronica dell'Agenzia delle Entrate. Non è risultata, invece, alcuna fattura per l'acquisto di eventuali partite di prodotti agricoli alla pianta.
26) Dal momento che con la cessione delle quote sociali e il cambio di denominazione la ha mantenuto la Controparte_5 stessa partita iva e operato con lo stesso della società cedente, i CP_8 verbalizzanti hanno ritenuto opportuno acquisire informazioni anche dal sig.
, amministratore della società cedente Persona_2 Pt_3 Controparte_2
27) In data 05/10/2022 il sig. ha dichiarato ai verbalizzanti di aver Persona_2 cessato ogni attività con la società alla fine dell'anno Controparte_2
2018 e di non aver più occupato operai dal 2019. Ha riconosciuto solo i lavoratori assunti dalla sua società fino al 2018, mentre ha dichiarato di non conoscere i lavoratori che risultavano denunciati all' dalla CP_1 Controparte_5 né di aver proceduto alla loro assunzione.
[...]
28) La società, ha inviato all' la prima e unica D.A. valida in data 01/07/2020 CP_1 allegando una sola fattura, emessa in data 16/03/2020, per l'acquisto alla pianta di una piantagione di broccoli estesa ha 12,50 sita in agro di Manfredonia di proprietà del sig. nato a [...] il [...]. Parte_4
29) I verbalizzanti in data 28/09/2022 hanno interrogato il sig. il Parte_4 quale, dopo aver confermato di aver coltivato broccoli e rape nei suoi terreni, non ha saputo dare informazioni più precise circa l'anno e il periodo dell'anno in cui li avrebbe coltivati. Non ha saputo indicare il nome dell'acquirente al quale avrebbe venduto l'intera partita, nonostante si trattasse, a suo dire, dell'unica coltura orticola praticata negli ultimi due o tre anni, né ricordava il nome della ditta o della persona dalla quale avrebbe comprato le piantine. Alla domanda:
“Ha documenti che dimostrano quando ha coltivato ortaggi per l'ultima volta?
Fatture di acquisto, fornitura di carburante? Ha risposto: “Sì, solo che questi documenti sono presso lo studio di commercialista che mi segue, che si trova a
Cerignola”. Si impegnava a consegnare ai verbalizzanti presso la sede di CP_1
Cerignola il giorno 03/10/2022 tutta la documentazione attestante la coltivazione e la vendita della citata partita di broccoli.
30) Il sig. pur avendo dato ampie garanzie, non si è presentato Parte_4 nella data fissata e per questo gli ispettori, in data 10/10/2020, gli hanno inviato al suo indirizzo PEC una formale richiesta della seguente documentazione: contratto stipulato in data 10.01.2020 con la Fatture di Controparte_5 acquisto di piantine di ortaggi per gli anni 2019 e 2020; Riscontro tracciato della riscossione della vendita di cui alla fattura n. 1 del 16/03/2020.
31) La documentazione non è mai pervenuta né la richiesta formale risulta essere stata recapitata al destinatario in quanto anche l'indirizzo pec di quest'ultimo è risultato inattivo. 32) Gli ispettori hanno evidenziato che lo studio di commercialista al quale si riferiva Parte_ il sig. nel corso della sua audizione è il di Cerignola. Inoltre, Parte_4 tra gli operai assunti dalla società nel corso dell'anno 2021 c'è la RA Tes_1
moglie del che, convocata dai verbalizzanti presso la
[...] Parte_4 sede di Manfredonia per rilasciare informazioni sul rapporto di lavoro CP_1 instaurato con la società, non si è presentata, senza fornire alcuna giustificazione.
33) Attraverso ripetuti sopralluoghi sul fondo riportato in fattura e su quelli circostanti, i verbalizzanti hanno rilevato l'assenza di colture orticole in quei luoghi. Inoltre, in data 7.10.2022, hanno raccolto testimonianza scritta da parte di nato a [...] il [...], proprietario di un fondo Testimone_2 confinante con quello del sig. il quale, alla domanda: “Come Parte_4
è coltivato il terreno confinante al suo, in direzione del mare, di proprietà di
?, ha risposto: “Tale terreno, come il mio, da oltre cinque Parte_4 anni è sempre stato coltivato a grano ed orzo e mai ad ortaggi, ne sono certo.
[…] Posso dire che tutti i ter-reni di tale zona almeno da 60 anni sono stati coltivati solo a seminativo e mai ad ortaggi, in quanto non ci sono pozzi ed inoltre anche l'acqua del torrente Candelaro non è utilizzabile per l'irrigazione in quanto trattasi di acqua salmastra”.
34) Nel verbale, quindi è stato evidenziato che della consistente partita di ortaggi acquistati alla pianta non vi è traccia nelle fatture di vendita, poiché la società del
Deramo nel corso dell'anno 2020 ha emesso solo tre fatture, la prima in data
14/11/2020 per la vendita di un trattore e le altre due entrambe il 17/11/2020 per la vendita di olive da tavola, delle quali, però, non è dimostrata la provenienza, in quanto non ci sono né fatture di acquisto di olive alla pianta né dichiarazione di conduzione di oliveti, né ciò è emerso nel corso della verifica.
35) Sempre per l'anno 2020, dalla consultazione delle banche dati dell'Agenzia delle
Entrate e del fascicolo Agea, si è appurato che la società avrebbe condotto in qualità di affittuaria circa 8 ettari di terreno in agro di Cerignola alla c.da Pozzo
Terraneo di proprietà del sig. , nato a [...] il [...]. Si Persona_3 precisa che per tale fondo la società non ha comunicato alcuna variazione della consistenza aziendale attraverso la trasmissione di una nuova D.A.
36) Gli Ispettori hanno più volte provato a contattare il sig. per Persona_3 avere informazioni sui terreni da lui concessi in affitto, ma le convocazioni inviate agli indirizzi della sua residenza anagrafica e a quella del coniuge non sono state mai recapitate e il sig. è risultato di fatto irreperibile. Per_3
37) Gli Ispettori, dopo aver effettuato dei sopralluoghi sul fondo citato, hanno acquisito informazioni da alcune persone trovate sul posto, che sono risultate utili ad individuare nella persona del sig. nato a [...] il CP_9
08/05/1975, titolare di un allevamento di bovini e di un'autodemolizione,
l'attuale conduttore del fondo. In data 18/10/2022, nell'ufficio della sede dell'autodemolizione, il sig. , alla domanda: “Da quando conduce CP_9 il terreno agricolo seminativo che si trova in località Pozzo Terraneo di cui al fg.
403 p.lle 24 e 25 dell'agro di Cerignola e di proprietà del sig. ?, Persona_3 rispondeva: “conduco il te-reno di cui mi chiedete da prima dell'inizio del Covid
e cioè da prima dell'anno 2020, da circa tre anni. Tale terreno l'ho seminato in questi anni a foraggio per gli animali e lo mantengo a titolo gratuito senza contratto scritto con il sig. . Su questo terreno, almeno in questi Persona_3 ultimi tre anni non ho mai coltivato ortaggi né è stato coltivato da altre persone”.
38) Gli accertamenti condotti sulle attività attestate dagli unici documenti di data certa già presenti negli archivi , Agenzia Entrate e sulla piattaforma di CP_1 interscambio delle fatture elettroniche per gli anni dal 2019 al 2021, hanno messo in evidenza che queste ultime sono inesistenti perché la società né ha coltivato fondi in affitto né ha raccolto broccoli alla pianta. Parte_
39) L'accertamento è proseguito con l'esame della documentazione esibita dal di Cerignola in data 17/11/2022 e la verifica dell'attività ivi indicata. In Parte_ particolare, dal sono state inviate tre scritture private denominate
“Contratto di compartecipazione agraria” una per ciascun anno di attività 2019,
2020 e 2021, aventi ad oggetto la coltivazione in forma associata di terreni agricoli posseduti dal sig. (C.F. ) dal Parte_2 C.F._4
01/07/2019 al 31/12/2019. Inoltre, sono pervenuti registri di corrispettivi per vendite al dettaglio giornaliere di prodotti agricoli non specificati effettuate a partire dal 01/07/2019 fino al 31/12/2021.
40) Dai registri esibiti sono stati rilevati i seguenti ricavi: €.160.516,00 per l'anno
2019, €.287.313,00 per l'anno 2020 e €.269.335,00 per l'anno 2021.
41) Gli ispettori hanno evidenziato che solo in data 16/11/2022, dopo la notifica del verbale di primo accesso ispettivo con la richiesta della documentazione necessaria all'ispezione, e il giorno prima che questa venisse trasmessa via PEC Parte_ ai verbalizzati, il di Cerignola ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate, per conto della società, tre denunce IVA integrative, una per ciascun anno (2019,
2020 e 2021), in seguito alle quali il fatturato della società, per effetto dei corrispettivi delle vendite al dettaglio, è passato per l'anno 2019 dai € 15.000,00 riscontra-ti ad inizio ispezione, a € 168.017,00; per l'anno 2020, da € 13.682,00 a
€ 287.964,00; e, infine, per l'anno 2021, da € 0 a € 257.499,00.
42) In merito al contenuto e alla validità dei contratti di compartecipazione esibiti, gli ispettori hanno evidenziato quanto segue. Il contratto di compartecipazione sarebbe un contratto atipico, che rappresenta una forma di esercizio congiunto dell'attività agraria e prevede che due soggetti, entrambi imprenditori agricoli, si accordino per svolgere una coltivazione a carattere stagionale. L'organizzazione e la gestione dell'impresa deve essere comune, il compartecipante, che di solito è colui che possiede i terreni, non può rimanere estraneo alla gestione. Le coltivazioni oggetto dell'accordo devono essere rappresentate da una singola coltura stagionale e con riferimento ad un preciso appezzamento di terreno.
Pertanto, affinché il contratto di compartecipazione agraria possa essere ritenuto valido, è necessario che sia redatto in forma scritta e definisca la quota di reddito da ripartire e da indicare nelle rispettive dichiarazioni dei redditi. La durata del contratto deve essere quella propria del ciclo della coltura stagionale oggetto del contratto e non può essere quella dell'annata agraria. Entrambe le parti debbono partecipare effettivamente alla coltivazione/conduzione associata e la ripartizione del prodotto dovrà essere proporzionata all'apporto effettivo di ognuna delle parti. Ciascuna di esse provvederà in proprio alla commercializzazione, emettendo fattura, e, qualora si stabilisca che l'intero prodotto sia nella disponibilità di una sola delle parti, questa procederà alla vendita e restituirà all'altra parte la quota di denaro corrispondente agli accordi di ripartizione prestabiliti.
43) Nella compartecipazione agraria entrambi i contraenti devono essere persone fisiche e imprenditori agricoli, mentre nel caso di specie, hanno evidenziato gli ispettori, il compartecipato è una società di capitali.
44) Ed ancora, nel caso in esame, la durata dei contratti coincide con l'intera annata agraria e riguarda colture arboree, viti e pescheti, certamente non a carattere stagionale. 45) Gli ispettori hanno inoltre precisato che dalla lettura dei contratti, si evince che in essi non si stabilisce una effettiva compartecipazione dei contraenti, poiché negli stessi è previsto che il compartecipante si limita alla sola concessione Pt_2 dei terreni, all'acquisto dei fitofarmaci e alle spese elettriche ed idriche, mentre tutto ciò che riguarda la conduzione dei terreni e l'organizzazione dei fattori di produzione ricade interamente nella responsabilità de La Nuova Agricoltura s.r.l.
46) In entrambi i contratti, inoltre, non vi è alcun riferimento alla commercializzazione dei prodotti agricoli coltivati e alla modalità di riparto dei ricavi delle vendite, per le quali non è stata esibita documentazione di data certa che attesti il ricavato di ciascuna quota di compartecipazione.
47) Infine, dall'esame delle dichiarazioni fiscali dei contraenti si rileva che il sig.
, possessore dei terreni, nelle sue dichiarazioni fiscali per gli Parte_2 anni 2020 e 2021 ha sempre denunciato per intero il reddito agrario dei fondi concessi, invece che in quota, come avrebbe dovuto fare per effetto della compartecipazione. Da ultimo, nelle dichiarazioni fiscali presentate dalla società del non vi è traccia di redditi fondiari per la conduzione di fondi agricoli. CP_4
48) Ciò detto, i verbalizzanti hanno svolto alcune osservazioni e considerazioni.
• Riguardo al contratto esibito per l'anno 2019, esso è datato 23.11.2019, ma ha decorrenza dal 1.07.2019 al 31.12.2019. Con riferimento a questo contratto, hanno rilevato che l'acquisizione delle quote della con cambio Controparte_2 della denominazione, è avvenuta il 15.11.2019. Ciò significa che, quantomeno nel periodo dal 1.07.2019 al 15.11.2019, il non poteva fare operazioni CP_4 commerciali e assumere manodopera in qualità di rappresentante e gestore della società de quo, la quale apparteneva formalmente al sig. : non solo il Per_2 non aveva ancora acquistato le quote, ma non vi erano neanche trattative CP_4 in corso, dal momento che il sig. , nel corso della audizione con i Per_2 verbalizzanti, alla specifica domanda “quando ha conosciuto per la prima volta il sig. ”, ha risposto “dal notaio, il 15.11.2019, giorno di CP_4 cessione della società”.
Tali elementi dimostrano, secondo i verbalizzanti, che fino a novembre 2019 il non poteva spendere una qualità giuridica che non aveva – CP_4 amministratore di - al fine di assumere operai agricoli, Parte_3
CP_ quindi i rapporti di lavoro instaurati e denunciati ad tra il 1.07.2019 –
15.11.2019 non possono essere confermati a carico della Parte_3 né possono essere ricondotti all'attività del sig. in quanto, come già Per_2 acclarato, l'originario titolare della società ha dichiarato che non aveva svolto alcuna attività aziendale nel 2019 e non aveva avuto necessità di occupare alcun lavoratore.
• Tutti i terreni oggetto dei contratti di compartecipazione sono in parte di proprietà della RA (C.F. ), Parte_6 C.F._5 madre del sig. , che risulta essere stata assunta dalla Parte_2 [...] nel corso dell'anno 2021 per 92 giornate di Controparte_5 lavoro. Alla RA , per effetto di accertamenti ispettivi Parte_6 già conclusi nei confronti di altre aziende, sono state annullate le giornate denunciate all' negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. CP_1
I contratti esibiti non hanno data certa;
recano una firma del sig. CP_4 che appare diversa da quella dallo stesso apposta sulle convocazioni notificate a mani proprie il 16.09.2022 e il 12.11.2022 da Carabinieri e Guardia di Finanza di
Cerignola, nonché da quella riportata e conservata presso l'Ufficio anagrafe del
Comune di Cerignola.
I contratti esibiti non sono stati inseriti nei fascicoli aziendali Agea né nella denuncia aziendale inviata all'Istituto a luglio del 2020, come dovuto nell'assolvimento dell'obbligo di comunicare la reale consistenza aziendale.
• Inoltre, nel 2022, risulta trasmessa sulla piattaforma di interscambio delle fatture elettroniche una fattura emessa dalla società in data 01/02/2022, l'unica per questo anno, per l'esecuzione di lavori di raccolta uva nei terreni aziendali del sig. . Gli ispettori hanno evidenziato che la raccolta uva non Parte_2 poteva che riferirsi all'anno 2021 poiché non è possibile che sia stata eseguita a febbraio o gennaio dell'anno 2022.
In sostanza, il compartecipante avrebbe chiesto un Parte_3 corrispettivo per l'esecuzione di quegli stessi lavori per i quali egli si era obbligato in forza del contratto di compartecipazione.
• Infine, è stato evidenziato che la società non ha mai denunciato unità operative, né è emerso, in sede di verifica, che abbia utilizzato locali o negozi per la vendita al dettaglio di ortaggi, verdura e altri prodotti agricoli.
49) Per quanto innanzi, a detta degli ispettori, i contratti di compartecipazione esibiti non sono idonei a dimostrare che la società abbia realmente condotto i terreni indicati. 50) Per quanto riguarda i registri dei corrispettivi inviati, che attestano consistenti vendite al dettaglio giornaliere di non specificati prodotti agricoli, con ricavi elevati ma comunque insufficienti a far fronte all'elevato costo della manodopera denunciata, gli ispettori hanno osservato quanto segue.
51) Dall'esame delle dichiarazioni IVA presentate all'Agenzia delle Entrate per gli anni 2019, 2020 e 2021, comprese quelle integrative del 16/11/2022, si rileva che la ha manifestato la volontà di Controparte_5 adottare il regime ordinario di imputazione e calcolo della citata imposta. Le imprese agricole, nel caso in cui adottino il regime ordinario per l'IVA, hanno l'obbligo di emettere una ricevuta o scontrino fiscale per ciascuna vendita al dettaglio dei prodotti agricoli rivenienti dai terreni aziendali.
52) I registri dei corrispettivi sono del tutto inattendibili poiché la società non ha esibito o inviato con PEC la documentazione fiscale, scontrini o ricevute dei bollettari, attestanti ciascuna vendita giornaliera, il cui rilascio al cliente finale è obbligatorio per le imprese agricole che optino per il regime ordinario. Per cui, con riferimento ai registri dei corrispettivi e ai ricavi ivi elencati, quanto sin qui ampiamente documentato mette in evidenza che si tratta di una documentazione fiscale totalmente inidonea a certificare l'esistenza dei proventi ivi dichiarati.
53) Per quanto attiene agli adempimenti formali in materia di costituzione dei rapporti di lavoro, dalla consultazione degli archivi informatici del Ministero del
Lavoro e in particolare dalle comunicazioni obbligatorie ai competenti centri per l'impiego, è stato rilevato che la società, per un certo numero di lavoratori denunciati all' , non ha neanche inviato la dovuta comunicazione di CP_1 assunzione.
54) In dettaglio, risultano inviate le comunicazioni di assunzione di appena 15 lavoratori rispetto ai 46 denunciati all' nel 2019, 90 rispetto ai 123 del 2020 CP_1
e 69 rispetto ai 79 del 2021. Nel corso del 2022 la società, pur inviando la comunicazione di assunzione a 22 presunti lavoratori alla data di definizione del presente verbale, non ha ancora trasmesso all' le denunce mensili con i dati CP_1 occupazionali degli operai.
55) Gli ispettori, poi, hanno sottolineato la circostanza che nel 2020 e 2021 molti lavoratori denunciati dal per effetto di una sovrapposizione di altri CP_4 rapporti di lavoro, risultano avere un numero di giornate lavorative mensili che superano il numero massimo di giorni lavorabili. Ciò vuol dire che per alcuni lavoratori sono state denunciate anche circa 40 o 50 giornate lavorative in un mese. CP_ 56) Sono stati convocati n.73 OTD presso le sedi di Cerignola e Andria, il comando della Polizia locale di Trinitapoli, i Comuni di , e Pt_7 Parte_8
Solo 10 si sono presentati alle convocazioni e hanno evidenziato Pt_9 significative lacune ed incongruenze sugli aspetti essenziali del rapporto di lavoro denunciati in loro favore. Le dichiarazioni rilasciate dai soggetti convocati sono apparse vaghe e generiche e, insieme alla documentazione esibita agli ispettori, sono state ritenute prove sufficienti per avvalorare la tesi del mancato esercizio di qualsivoglia attività agricola, da cui discende l'impossibilità di riconoscere ai fini previdenziali i relativi rapporti di lavoro.
57) Alcuni dei braccianti convocati, tutti provenienti dallo stesso paese e convocati nelle stesse giornate, pur sapendo il nome della società datrice di lavoro, non sono stati in grado di riferire il nome del responsabile aziendale o eventualmente di altri soggetti intermediari ai quali avrebbero consegnato i propri documenti e dai quali sarebbero stati seguiti e controllati durante l'esecuzione dei lavori. Per questi lavoratori, occupati nel secondo semestre del 2021, non è stato esibito il
LUL con i prospetti paga mensili.
58) Altri, pur dichiarando di aver lavorato nel periodo indicato nelle denunce mensili inviate dalla società, non hanno saputo indicare né il nome della società né alcun nome di persone in qualche modo collegate alla società datrice di lavoro: titolare, responsabili aziendali o nomi di altri compagni di lavoro. Due dei soggetti interrogati non sapevano neanche di essere stati assunti per la società negli anni nei quali risultano denunciati all' . Uno solo, dopo aver dapprima dichiarato CP_1 di non aver svolto alcuna attività nell'anno in cui risultava assunto, alla domanda dei verbalizzanti se conoscesse il sig. ha risposto di sì, per poi CP_4 dichiarare, subito dopo, di aver ricevuto la lettera di assunzione ed indicare terreni e colture per i quali non vi è nessuna evidenza. Infine, un altro dei braccianti era stato già interrogato nel corso di una precedente verifica ispettiva a carico di un'altra ditta e in tale occasione, richiesto in merito al rapporto di lavoro intercorso con aveva indicato come suo datore di lavoro Parte_3 una persona diversa dal e dichiarato di aver raccolto pomodori in agro di CP_4
Canosa di Puglia - località Loconia: non v'è traccia nella documentazione esaminata di coltivazione di pomodori e terreni ubicati in quest'ultimo territorio. 59) La maggior parte dei soggetti assunti nel periodo oggetto della verifica dalla
è stata già interessata da Controparte_5 provvedimenti di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo in uno o più anni, in virtù di precedenti verifiche ispettive, sempre per contrastare il fenomeno dei rapporti fittizi. In dettaglio, sono 29 i nominativi già interessati da provvedimenti di disconoscimento su un totale di 49 denunciati nell'anno 2019;
85 nominativi su 137 nel 2020 e altri 46 sui 78 denunciati nel 2021.
60) Nonostante sia stato richiesto alla ditta ispezionata e ai singoli lavoratori, non è emersa l'esistenza di alcun pagamento tracciato delle retribuzioni, poi denunciate CP_ ad
61) Per quanto sin qui illustrato, attese in particolare l'inesistenza di una sede legale e/o operativa della società, il riscontro del mancato esercizio di qualsivoglia attività agricola, gli esiti delle verifiche contabili e delle audizioni dei lavoratori, con il verbale sono stati disconosciuti tutti i rapporti bracciantili denunciati ad CP_ dalla società agricola nel periodo da luglio 2019 a Parte_3 dicembre 2021.
62) I nominativi di tutti i soggetti denunciati come braccianti agricoli, unitamente all'indicazione del numero delle giornate annullate, sono state dettagliatamente riportati nell'allegato “A” al verbale, del quale costituisce parte integrante.
L'operato degli ispettori, i cui esiti sono sopra ripercorsi, appare immune da censure in quanto fondato su accertamenti accurati e completi e sull'analisi di dati oggettivi.
Dagli elementi sopra evidenziati emergono, infatti, seri dubbi circa la sussistenza, nei termini dedotti dai ricorrenti, dei rapporti di lavoro oggetto di causa.
A fronte di siffatta puntuale ed accurata indagine ispettiva, le prove offerte dall'odierno ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Quanto alla prova documentale, si osserva che il ricorrenti ha depositato i modelli D-
Mag, le buste paga, la Certificazione Unica apparentemente riferiti al rapporto di lavoro disconosciuto dall' a seguito di accertamenti ispettivi. CP_1
Tuttavia, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020 Corte di Appello di Bari).
Quanto alla prova per testi poi, la stessa si è rilevata inidonea a supportare gli assunti attorei.
Vero è che il teste escusso ( ha confermato i capitoli di prova Testimone_3 articolati nel ricorso, ma è altrettanto vero che si è al cospetto dichiarazioni generiche, poco precise e soprattutto inattendibili.
Quest'ultima affermazione trae origine dal mero esame delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal teste in data 2.11.2022, laddove ha dichiarato di aver lavorato per la società in esame solo nell'anno 2022, e non in precedenza, precisando, con particolare riferimento all'anno 2021 (rilevante nel caso di specie) di aver lavorato nel mese di gennaio per la ditta OC di San Ferdinando, successivamente alle dipendenze della ditta Bruno, per poi ritornare a lavorare in favore della ditta
OC e da ultimo in favore di . Parte_10
Orbene, l'evidente incongruenza tra le dichiarazioni rese dal teste, dapprima in sede ispettiva e successivamente in questa sede, indeboliscono decisamente l'attendibilità della sua deposizione. Tanto anche in considerazione della circostanza che il teste non si è nemmeno sforzato di abbozzare una spiegazione atta a giustificare una simile contraddizione.
Avvalora tale valutazione inoltre, anche la circostanza che il teste ha dichiarato di aver promosso un giudizio analogo al presente, palesando quindi la sua non totale indifferenza agli esiti del procedimento. In definitiva, le prove documentali e orali offerte dall'odierno ricorrente si sono rilevate inidonee a corroborare l'assunto attoreo, con la conseguenza che la domanda tese all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD di competenza dell'anno 2021 deve essere rigettata.
Ne consegue, quale logica conseguenza, anche il rigetto della domanda afferente l'irripetibilità della Ds agricola di competenza dell'anno 2021 e dell'indennità di malattia percepita dal 21.4.2022 al 31.5.2022 (domanda spiegata nel procedimento rubricato al n. rg 5452/2024).
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7763 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta i ricorsi riuniti;
- dichiara non luogo a provvedere per le spese di lite.
Foggia, dopo l'udienza del 14.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 14/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 7763/2023 cui è stata riunita la causa iscritta al n. rg 5452/2024 promosse da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. DALUISO LUCIA ANNA contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LORUSSO LUIGI (nel procedimento iscritto al n. RG 7763/2023) e dall'avv. FRANCESCA BANCHETTI (nel procedimento iscritto al n. rg 5452/2024)
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 15.9.2023, il ricorrente in epigrafe indicato premesso di essere un lavoratore a tempo determinato e in quanto tale regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, ha esposto di aver lavorato nell'anno 2021, per 102 giornate (dall'1.9.2021 al 31.12.2021), alle dipendenze della società agricola “La Nuova Agricoltura S.r.l.” e si è doluto dell'operato dell' CP_1 laddove ha totalmente disconosciuto il predetto rapporto di lavoro, provvedendo alla cancellazione di tali giornate dagli elenchi OTD.
Il ricorrente ha precisato di aver lavorato nei mesi di settembre e novembre sui terreni siti in agro di San Ferdinando e nei mesi di ottobre e dicembre sui terreni siti in agro di Trinitapoli;
di essersi occupato della raccolta dell'uva (nel mese di settembre), dell'aratura (nel mese di ottobre), della pulizia del terreno e della potatura (nel mese di novembre) della concimazione del terreno e della fresatura (nel mese di dicembre); di aver percepito quotidianamente, a mezzo contanti, la retribuzione giornaliera pari ad euro 50,00, corrisposta direttamente dal datore di lavoro;
di aver ricevuto a fine mese la consegna della busta paga;
di aver osservato un orario giornaliero di sei ore;
di aver osservato le direttive impartite da Parte_2
; di aver raggiunto i terreni con la propria autovettura o con quella dei
[...] colleghi.
Il ricorrente, quindi, ha chiesto di accertare il proprio diritto alla permanenza negli elenchi OTD dell'anno 2022 per 102 giornate, anche ai fini contributivi, e per CP_ l'effetto, condannare l' a registrare nei suoi archivi i suddetti periodi contributivi.
L' , regolarmente costituitosi, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda, CP_1 stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto.
Con separato ricorso, iscritto al n. rg 5452/2024, il medesimo ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2021 e dell'indennità di malattia CP_ percepita nel periodo 21.4.2022 – 31.5.2022, chieste in restituzione dall' a fronte della cancellazione dagli elenchi OTD delle giornate di lavoro espletate nell'anno 2021.
Anche in tale giudizio si è costituito l'ente previdenziale, chiedendo il rigetto della domanda.
Le cause, in considerazione dell'evidente connessione, sono state riunite.
Ammessa ed espletata la prova orale articolata dalla parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, le cause riunite sono state rinviate per la decisione.
Quindi, all'udienza del 14.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, le cause riunite sono state decisa con il deposito della presente sentenza.
Orbene, la domanda attorea finalizzata ad ottenere l'accertamento del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi OTD è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a ti-tolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass.
26.7.2017, n. 18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dall'odierno ricorrente, che ne era gravato. Si osserva che l' ha depositato il verbale ispettivo n. 2022006780/DDL del CP_1
13/12/2022 riferito al periodo compreso tra il 01/07/2019 al 13/12/2022 (e, quindi, anche alle annualità dedotte in giudizio) e relativo alla società La Nuova Agricoltura
s.r.l., dal quale sono emersi plurimi segnali di allarme che hanno indotto l' a CP_1 ritenere fittizi i rapporti denunciati dalla società ispezionata, ivi inclusi quelli di odierno scrutinio.
Dall'esame del verbale ispettivo, il cui contenuto è stato richiamato dall' nelle CP_1 memorie di costituzione, è emerso quanto segue.
1) Dall'esame della visura camerale, la società
[...]
, intestataria di partita IVA n. Parte_3 P.IVA_1 risultava essere iscritta con la qualifica di impresa agricola presso la CCIAA di
Foggia al numero REA FG 252527 dal 13/03/2007 per esercitare l'attività di
“Conduzione dei terreni, vigneti uliveti” – Codice ATECO 01.31.1 con data di inizio attività 02/04/2007.
2) La società, precedentemente denominata , ha Controparte_2 assunto l'attuale denominazione in seguito alla variazione della compagine sociale avvenuta in data 15/11/2019, con la cessione dell'intera quota societaria dal sig. (C.F. , al sig. , Controparte_3 C.F._1 CP_4
(C.F. ) nato a [...] il [...], che è divenuto C.F._2 socio unico e amministratore modificandone il nome in
[...]
Parte_3
3) Con altro atto di pari data veniva deliberato anche il trasferimento della sede legale da Cerignola - Via I Chiomenti 40, all'attuale Celle di San Vito – Località
Pezza delle Chiesa n. 7.
Le variazioni appena descritte, riportate nella visura camerale, sono state comunicate all' in data 13/02/2020 con lettera raccomanda a firma del sig. CP_1
. CP_4
4) Dalla consultazione degli archivi telematici dell' gli ispettori hanno rilevato CP_1 che la società, per lo svolgimento dell'attività agricola e al fine di poter assumere manodopera, ha presentato all' , in formato elettronico, una sola Denuncia CP_1
Aziendale (D.A.) valida in data 01/07/2020, con cui si qualificava come
“Impresa senza terra”, definizione data alle imprese non agricole che si limitano ad acquistare partite di prodotti alla pianta per la cui raccolta si avvalgono di operai agricoli. Con l'unica denuncia aziendale presentata la società dichiarava di aver acquistato una partita di broccoli alla pianta coltivata su un fondo sito in agro di
Manfredonia di Ha 12.50 di proprietà del sig. (C.F. Parte_4
) allegando alla D.A. la relativa fattura di acquisto datata C.F._3
16/03/2020.
Per l'esecuzione dei lavori agricoli necessari alla raccolta dei broccoli riportava nella D.A. un fabbisogno lavorativo aziendale di 450 giornate di lavoro.
5) Sempre dagli stessi archivi gli ispettori rilevavano che la ditta aveva denunciato all' per ogni anno il numero dei lavoratori con le giornate e le retribuzioni CP_1 imponibili riportate nella seguente tabella
Anno Tipo Numero Numero Retribuzioni
Manod. Lavoratori Giornate imponibili
2019 OTD 46 2.895 € 157.842
2020 OTD 122 10.185 € 554.652
2020 OTD 1 145 € 9.579
2021 OTD 79 6361 € 364.629
6) Gli ispettori evidenziavano la denuncia di un numero consistente di giornate di lavoro nel corso dell'anno 2019, in assenza di una DA valida per lo stesso periodo e in considerazione della data di inizio attività della società (15/11/2019), nonché l'enorme sproporzione tra il fabbisogno lavorativo quantificato in 450 giornate di lavoro annue, proporzionato alla consistenza aziendale, e l'elevato numero di giornate e di lavoratori denunciati nel corso degli anni 2020 e 2021.
7) Inoltre, per tutta la manodopera agricola denunciata in tutto il periodo di attività la società ha interamente omesso il versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale in favore dei soggetti denunciati in qualità di operai agricoli, ed ha maturato un debito contributivo, calcolato fino al secondo trimestre dell'anno
2021 di € 443.779,49, così come evidenziato e riportato dettagliatamente nella tabella a pag. 6 del verbale.
8) Un altro elemento considerato dagli ispettori ai fini della verifica della congruità delle giornate denunciate rispetto al fabbisogno aziendale è desumibile dal confronto tra i ricavi dell'attività commerciale, riportati nelle denunce IVA e i costi denunciati per retribuire la manodopera utilizzata. Gli ispettori, quindi, hanno riassunto per ciascun anno i dati economici rinvenienti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate in sede di istruttoria della verifica, dai quali rilevavano la notevole sproporzione tra le retribuzioni imponibili denunciate all' e i ricavi in ciascun anno di attività.. CP_1
Anno Totale Volume Ricavi Retr. acquisti d'affari denunciate
2019 € 5.955 € 15.000 € 9.045 € 157.842
2020 € 17.806 € 13.682 Negativo € 564.231
2021 € 8.031 € 0 Negativo € 364.629
9) Gli ispettori hanno evidenziato che lo squilibrio di valori, unitamente all'analisi degli altri componenti positivi e negativi di reddito, rende evidente una antieconomicità dell'impresa protrattasi nel tempo, dal momento che il basso volume di affari dichiarato non può coprire i costi di tutta la manodopera denunciata all' , con gli oneri contributivi che ne conseguono. CP_1
10) Gli Ispettori, in data 13/09/2022, si sono recati presso il Comune di Celle San
Vito alla Località Pezza della Chiesa, per effettuare un accesso ispettivo nella sede legale della società e dare inizio alla verifica con la consegna del verbale di primo accesso ispettivo. Giunti nel paese indicato, dopo aver acquisito informazioni da alcuni cittadini del posto e successivamente anche telefonicamente da impiegati del Comune, sono venuti a conoscenza dell'inesistenza dell'indirizzo della sede legale di codesta società sul territorio comunale di Celle di San Vito. Successivamente, a seguito di formale richiesta inviata con pec al Comune di Celle di San Vito, hanno acquisito formale risposta del Sindaco: “…l'indirizzo della sede legale della Controparte_5 dichiarata dalla suddetta società e riportata anche in
[...] anagrafica SIATEL è inesistente sul territorio comunale di Celle di San Vito”.
11) Accertata l'inesistenza della sede legale denunciata e in mancanza di sedi operative aziendali alle quali poter accedere, i verbalizzanti hanno chiesto la collaborazione dei Carabinieri di Cerignola per notificare al sig. CP_4
, amministratore unico della società, un invito a comparire presso la
[...]
Stazione dei Carabinieri di Cerignola per acquisire informazioni sulla sua attività di imprenditore agricolo. Il sig. , pur ritirando personalmente dai CP_4 militari l'invito a comparire in data 16/09/2022, non si è poi presentato nel giorno stabilito (21/09/2022) alla convocazione né ha fornito alcuna giustificazione in merito. Di seguito gli Ispettori hanno provato a contattarlo telefonicamente per riuscire a fissare un incontro presso la stazione dei Carabinieri o la sede di CP_1
Cerignola, ma il pur dichiarandosi apparentemente disponibile, di fatto CP_4 non si è mai presentato nei giorni con lui concordati.
12) Vista l'impossibilità di stabilire un contatto diretto con il legale rappresentante della società o con un suo diretto collaboratore, i funzionari hanno inviato il
Verbale di primo accesso ispettivo contenente l'elenco della documentazione necessaria per la verifica, in via telematica all'indirizzo PEC Email_1
CP_ comunicato all' e riportato nella visura camerale, nonché con raccomandata
A/R all'indirizzo della residenza anagrafica, via Terminillo 33, a Cerignola.
13) La casella di posta elettronica certificata è risultata inattiva cosicché il verbale non è stato consegnato tematicamente. Peraltro, il registro delle imprese ha aggiornato la visura camerale della società il 21.10.2022 registrando la determina di cancellazione dell'indirizzo pec per effetto della revoca da parte del gestore, nonché l'invito a comunicare nuovo indirizzo al fine di assolvere all'obbligatorietà prevista dal CAD e dall'art. 37 d.l. 76/2020.
14) Parimenti non è stata recapitata la raccomandata all'indirizzo anagrafico, che è ritornata al mittente con la dicitura “utente trasferito”.
15) Pertanto, il sig. , sia come persona fisica sia come rappresentante CP_4 della società di cui è amministratore, è risultato di fatto irreperibile.
16) Un ulteriore e definitivo tentativo di riuscire ad acquisire informazioni utili alla verifica dal responsabile dell'impresa è stato effettuato coinvolgendo i militari della G.d.F. di Cerignola che procedevano a notificare anch'essi nelle mani del sig. un invito a comparire presso i loro uffici il giorno CP_4
15/11/2022, ma anche questo tentativo non ha sortito l'effetto sperato poiché il sig. senza fornire alcuna giustificazione, non si è presentato. CP_4
17) Gli Ispettori, quindi, si sono recati in data 07/11/2022, presso la sede del
[...] di Cerignola, l'associazione alla quale il sig. Parte_5
in qualità di legale rappresentante della CP_4 [...] risultava aver conferito mandato per la Parte_3 tenuta del LUL e per gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza, fiscale e contabile. Nella circostanza hanno rilasciato alla RA , nata a Persona_1 Cerignola il 07/10/1990, qualificatasi come collaboratrice dello studio di Parte_ consulenza il Verbale di primo accesso ispettivo contenente l'elenco della documentazione necessaria per la verifica e una nuova convocazione del rappresentante legale, , per il giorno 16/11/2022. CP_4
18) La documentazione richiesta con verbale di primo accesso da esibire presso la sede di Cerignola o trasmettere in formato elettronico in data 16/11/2022 CP_1 era la seguente:
• LUL (libro unico del lavoro), prospetti paga sottoscritti dai lavoratori, documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni;
• delega al professionista incaricato;
• autorizzazione all'acquisto e utilizzo di fitofarmaci;
• libretti UMA;
• richieste AGEA e fascicolo aziendale;
• fatture di acquisto e vendita;
• titoli di possesso di terreni agricoli, contratti di appalto, contratti di acquisto alla pianta;
• visite mediche per sorveglianza sanitaria;
• Estratto dei conti correnti bancari e/o postali della società con lista movimenti.
19) Nel giorno stabilito per la consegna della documentazione, presso gli uffici della sede di Cerignola, non si è presentato nessuno, né il sig. né il suo CP_1 CP_4
Parte_ consulente del lavoro e/o i collaboratori della sede del di Cerignola.
20) Alla casella istituzionale di PEC della sede di Foggia è pervenuta in data CP_1
17/11/2022, dall'indirizzo PEC del MAB di Cerignola ( , parte Email_2 della documentazione richiesta con la seguente precisazione: “…la documentazione mancante non è in nostro possesso e che il lavoro svolto relativamente la consulenza del lavoro è terminato a metà anno 2021, come da allegati”.
21) Particolare rilevanza ai fini della verifica, e per le determinazioni che sono state assunte successivamente, è stata attribuita al fatto che non sono stati esibiti:
• il LUL dei mesi da luglio 2021 in poi;
• i prospetti paga sottoscritti dai lavoratori per tutto il periodo di attività; Parte_
• la delega al di Cerignola per la tenuta del LUL e per gli adempimenti previdenziali e fiscali;
• la documentazione fiscale obbligatoria attestante le vendite giornaliere riportata nei Registri dei Corrispettivi degli anni 2019, 2020 e 2021;
• gli estratti conto bancari e/o postali della ditta relativi al periodo di attività o in alternativa i sottoconti dei conti bancari o postali.
ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA
22) La documentazione trasmessa alla sede di Foggia con la e quella CP_1 CP_6
Parte_ inviata dal di Cerignola è stata esaminata e confrontata con le informazioni contenute negli archivi telematici dell' , della C.C.I.A. di Foggia e CP_7 dell'Agenzia delle Entrate.
23) gli ispettori hanno riporta nel verbale l'esito della verifica e riscontro delle operazioni commerciali attestate nelle fatture esibite e trasmesse sulla piattaforma elettronica, riportate nei documenti contabili e scritture private, che la società ha presentato per ogni anno di attività, a partire dall'esame della documentazione avente data certa poiché già presente negli archivi telematici dell' , CP_1 dell'Agenzia delle Entrate e sulla piattaforma di interscambio delle fatture elettroniche.
24) La ha denunciato Controparte_5 all' di aver occupato operai agricoli a partire da luglio del 2019. Dai valori CP_1 riportati nella tabella del paragrafo “ANALISI ECONOMICA” che riguarda i dati economici rilevati in fase di istruttoria della verifica, nel corso dell'anno
2019 la società avrebbe sviluppato un fatturato di appena € 15.000,00 e fatto acquisti per € 5.955,00. C
25) Ciò premesso, dall'esame della documentazione fiscale, gli ispettori hanno rilevato che la società, nel corso dell'anno 2019, ha emesso due sole fatture, ma non per la vendita di prodotti agricoli, bensì una per la vendita di una quantità imprecisata di “filo di ferro e tubi di plastica da 120” per € 10.000, e l'altra per la vendita di una macchina agricola “fresa alpego con rullo paker” per € 5.000, entrambe emesse il 31/12/2019 e trasmesse regolarmente sulla piattaforma elettronica dell'Agenzia delle Entrate. Non è risultata, invece, alcuna fattura per l'acquisto di eventuali partite di prodotti agricoli alla pianta.
26) Dal momento che con la cessione delle quote sociali e il cambio di denominazione la ha mantenuto la Controparte_5 stessa partita iva e operato con lo stesso della società cedente, i CP_8 verbalizzanti hanno ritenuto opportuno acquisire informazioni anche dal sig.
, amministratore della società cedente Persona_2 Pt_3 Controparte_2
27) In data 05/10/2022 il sig. ha dichiarato ai verbalizzanti di aver Persona_2 cessato ogni attività con la società alla fine dell'anno Controparte_2
2018 e di non aver più occupato operai dal 2019. Ha riconosciuto solo i lavoratori assunti dalla sua società fino al 2018, mentre ha dichiarato di non conoscere i lavoratori che risultavano denunciati all' dalla CP_1 Controparte_5 né di aver proceduto alla loro assunzione.
[...]
28) La società, ha inviato all' la prima e unica D.A. valida in data 01/07/2020 CP_1 allegando una sola fattura, emessa in data 16/03/2020, per l'acquisto alla pianta di una piantagione di broccoli estesa ha 12,50 sita in agro di Manfredonia di proprietà del sig. nato a [...] il [...]. Parte_4
29) I verbalizzanti in data 28/09/2022 hanno interrogato il sig. il Parte_4 quale, dopo aver confermato di aver coltivato broccoli e rape nei suoi terreni, non ha saputo dare informazioni più precise circa l'anno e il periodo dell'anno in cui li avrebbe coltivati. Non ha saputo indicare il nome dell'acquirente al quale avrebbe venduto l'intera partita, nonostante si trattasse, a suo dire, dell'unica coltura orticola praticata negli ultimi due o tre anni, né ricordava il nome della ditta o della persona dalla quale avrebbe comprato le piantine. Alla domanda:
“Ha documenti che dimostrano quando ha coltivato ortaggi per l'ultima volta?
Fatture di acquisto, fornitura di carburante? Ha risposto: “Sì, solo che questi documenti sono presso lo studio di commercialista che mi segue, che si trova a
Cerignola”. Si impegnava a consegnare ai verbalizzanti presso la sede di CP_1
Cerignola il giorno 03/10/2022 tutta la documentazione attestante la coltivazione e la vendita della citata partita di broccoli.
30) Il sig. pur avendo dato ampie garanzie, non si è presentato Parte_4 nella data fissata e per questo gli ispettori, in data 10/10/2020, gli hanno inviato al suo indirizzo PEC una formale richiesta della seguente documentazione: contratto stipulato in data 10.01.2020 con la Fatture di Controparte_5 acquisto di piantine di ortaggi per gli anni 2019 e 2020; Riscontro tracciato della riscossione della vendita di cui alla fattura n. 1 del 16/03/2020.
31) La documentazione non è mai pervenuta né la richiesta formale risulta essere stata recapitata al destinatario in quanto anche l'indirizzo pec di quest'ultimo è risultato inattivo. 32) Gli ispettori hanno evidenziato che lo studio di commercialista al quale si riferiva Parte_ il sig. nel corso della sua audizione è il di Cerignola. Inoltre, Parte_4 tra gli operai assunti dalla società nel corso dell'anno 2021 c'è la RA Tes_1
moglie del che, convocata dai verbalizzanti presso la
[...] Parte_4 sede di Manfredonia per rilasciare informazioni sul rapporto di lavoro CP_1 instaurato con la società, non si è presentata, senza fornire alcuna giustificazione.
33) Attraverso ripetuti sopralluoghi sul fondo riportato in fattura e su quelli circostanti, i verbalizzanti hanno rilevato l'assenza di colture orticole in quei luoghi. Inoltre, in data 7.10.2022, hanno raccolto testimonianza scritta da parte di nato a [...] il [...], proprietario di un fondo Testimone_2 confinante con quello del sig. il quale, alla domanda: “Come Parte_4
è coltivato il terreno confinante al suo, in direzione del mare, di proprietà di
?, ha risposto: “Tale terreno, come il mio, da oltre cinque Parte_4 anni è sempre stato coltivato a grano ed orzo e mai ad ortaggi, ne sono certo.
[…] Posso dire che tutti i ter-reni di tale zona almeno da 60 anni sono stati coltivati solo a seminativo e mai ad ortaggi, in quanto non ci sono pozzi ed inoltre anche l'acqua del torrente Candelaro non è utilizzabile per l'irrigazione in quanto trattasi di acqua salmastra”.
34) Nel verbale, quindi è stato evidenziato che della consistente partita di ortaggi acquistati alla pianta non vi è traccia nelle fatture di vendita, poiché la società del
Deramo nel corso dell'anno 2020 ha emesso solo tre fatture, la prima in data
14/11/2020 per la vendita di un trattore e le altre due entrambe il 17/11/2020 per la vendita di olive da tavola, delle quali, però, non è dimostrata la provenienza, in quanto non ci sono né fatture di acquisto di olive alla pianta né dichiarazione di conduzione di oliveti, né ciò è emerso nel corso della verifica.
35) Sempre per l'anno 2020, dalla consultazione delle banche dati dell'Agenzia delle
Entrate e del fascicolo Agea, si è appurato che la società avrebbe condotto in qualità di affittuaria circa 8 ettari di terreno in agro di Cerignola alla c.da Pozzo
Terraneo di proprietà del sig. , nato a [...] il [...]. Si Persona_3 precisa che per tale fondo la società non ha comunicato alcuna variazione della consistenza aziendale attraverso la trasmissione di una nuova D.A.
36) Gli Ispettori hanno più volte provato a contattare il sig. per Persona_3 avere informazioni sui terreni da lui concessi in affitto, ma le convocazioni inviate agli indirizzi della sua residenza anagrafica e a quella del coniuge non sono state mai recapitate e il sig. è risultato di fatto irreperibile. Per_3
37) Gli Ispettori, dopo aver effettuato dei sopralluoghi sul fondo citato, hanno acquisito informazioni da alcune persone trovate sul posto, che sono risultate utili ad individuare nella persona del sig. nato a [...] il CP_9
08/05/1975, titolare di un allevamento di bovini e di un'autodemolizione,
l'attuale conduttore del fondo. In data 18/10/2022, nell'ufficio della sede dell'autodemolizione, il sig. , alla domanda: “Da quando conduce CP_9 il terreno agricolo seminativo che si trova in località Pozzo Terraneo di cui al fg.
403 p.lle 24 e 25 dell'agro di Cerignola e di proprietà del sig. ?, Persona_3 rispondeva: “conduco il te-reno di cui mi chiedete da prima dell'inizio del Covid
e cioè da prima dell'anno 2020, da circa tre anni. Tale terreno l'ho seminato in questi anni a foraggio per gli animali e lo mantengo a titolo gratuito senza contratto scritto con il sig. . Su questo terreno, almeno in questi Persona_3 ultimi tre anni non ho mai coltivato ortaggi né è stato coltivato da altre persone”.
38) Gli accertamenti condotti sulle attività attestate dagli unici documenti di data certa già presenti negli archivi , Agenzia Entrate e sulla piattaforma di CP_1 interscambio delle fatture elettroniche per gli anni dal 2019 al 2021, hanno messo in evidenza che queste ultime sono inesistenti perché la società né ha coltivato fondi in affitto né ha raccolto broccoli alla pianta. Parte_
39) L'accertamento è proseguito con l'esame della documentazione esibita dal di Cerignola in data 17/11/2022 e la verifica dell'attività ivi indicata. In Parte_ particolare, dal sono state inviate tre scritture private denominate
“Contratto di compartecipazione agraria” una per ciascun anno di attività 2019,
2020 e 2021, aventi ad oggetto la coltivazione in forma associata di terreni agricoli posseduti dal sig. (C.F. ) dal Parte_2 C.F._4
01/07/2019 al 31/12/2019. Inoltre, sono pervenuti registri di corrispettivi per vendite al dettaglio giornaliere di prodotti agricoli non specificati effettuate a partire dal 01/07/2019 fino al 31/12/2021.
40) Dai registri esibiti sono stati rilevati i seguenti ricavi: €.160.516,00 per l'anno
2019, €.287.313,00 per l'anno 2020 e €.269.335,00 per l'anno 2021.
41) Gli ispettori hanno evidenziato che solo in data 16/11/2022, dopo la notifica del verbale di primo accesso ispettivo con la richiesta della documentazione necessaria all'ispezione, e il giorno prima che questa venisse trasmessa via PEC Parte_ ai verbalizzati, il di Cerignola ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate, per conto della società, tre denunce IVA integrative, una per ciascun anno (2019,
2020 e 2021), in seguito alle quali il fatturato della società, per effetto dei corrispettivi delle vendite al dettaglio, è passato per l'anno 2019 dai € 15.000,00 riscontra-ti ad inizio ispezione, a € 168.017,00; per l'anno 2020, da € 13.682,00 a
€ 287.964,00; e, infine, per l'anno 2021, da € 0 a € 257.499,00.
42) In merito al contenuto e alla validità dei contratti di compartecipazione esibiti, gli ispettori hanno evidenziato quanto segue. Il contratto di compartecipazione sarebbe un contratto atipico, che rappresenta una forma di esercizio congiunto dell'attività agraria e prevede che due soggetti, entrambi imprenditori agricoli, si accordino per svolgere una coltivazione a carattere stagionale. L'organizzazione e la gestione dell'impresa deve essere comune, il compartecipante, che di solito è colui che possiede i terreni, non può rimanere estraneo alla gestione. Le coltivazioni oggetto dell'accordo devono essere rappresentate da una singola coltura stagionale e con riferimento ad un preciso appezzamento di terreno.
Pertanto, affinché il contratto di compartecipazione agraria possa essere ritenuto valido, è necessario che sia redatto in forma scritta e definisca la quota di reddito da ripartire e da indicare nelle rispettive dichiarazioni dei redditi. La durata del contratto deve essere quella propria del ciclo della coltura stagionale oggetto del contratto e non può essere quella dell'annata agraria. Entrambe le parti debbono partecipare effettivamente alla coltivazione/conduzione associata e la ripartizione del prodotto dovrà essere proporzionata all'apporto effettivo di ognuna delle parti. Ciascuna di esse provvederà in proprio alla commercializzazione, emettendo fattura, e, qualora si stabilisca che l'intero prodotto sia nella disponibilità di una sola delle parti, questa procederà alla vendita e restituirà all'altra parte la quota di denaro corrispondente agli accordi di ripartizione prestabiliti.
43) Nella compartecipazione agraria entrambi i contraenti devono essere persone fisiche e imprenditori agricoli, mentre nel caso di specie, hanno evidenziato gli ispettori, il compartecipato è una società di capitali.
44) Ed ancora, nel caso in esame, la durata dei contratti coincide con l'intera annata agraria e riguarda colture arboree, viti e pescheti, certamente non a carattere stagionale. 45) Gli ispettori hanno inoltre precisato che dalla lettura dei contratti, si evince che in essi non si stabilisce una effettiva compartecipazione dei contraenti, poiché negli stessi è previsto che il compartecipante si limita alla sola concessione Pt_2 dei terreni, all'acquisto dei fitofarmaci e alle spese elettriche ed idriche, mentre tutto ciò che riguarda la conduzione dei terreni e l'organizzazione dei fattori di produzione ricade interamente nella responsabilità de La Nuova Agricoltura s.r.l.
46) In entrambi i contratti, inoltre, non vi è alcun riferimento alla commercializzazione dei prodotti agricoli coltivati e alla modalità di riparto dei ricavi delle vendite, per le quali non è stata esibita documentazione di data certa che attesti il ricavato di ciascuna quota di compartecipazione.
47) Infine, dall'esame delle dichiarazioni fiscali dei contraenti si rileva che il sig.
, possessore dei terreni, nelle sue dichiarazioni fiscali per gli Parte_2 anni 2020 e 2021 ha sempre denunciato per intero il reddito agrario dei fondi concessi, invece che in quota, come avrebbe dovuto fare per effetto della compartecipazione. Da ultimo, nelle dichiarazioni fiscali presentate dalla società del non vi è traccia di redditi fondiari per la conduzione di fondi agricoli. CP_4
48) Ciò detto, i verbalizzanti hanno svolto alcune osservazioni e considerazioni.
• Riguardo al contratto esibito per l'anno 2019, esso è datato 23.11.2019, ma ha decorrenza dal 1.07.2019 al 31.12.2019. Con riferimento a questo contratto, hanno rilevato che l'acquisizione delle quote della con cambio Controparte_2 della denominazione, è avvenuta il 15.11.2019. Ciò significa che, quantomeno nel periodo dal 1.07.2019 al 15.11.2019, il non poteva fare operazioni CP_4 commerciali e assumere manodopera in qualità di rappresentante e gestore della società de quo, la quale apparteneva formalmente al sig. : non solo il Per_2 non aveva ancora acquistato le quote, ma non vi erano neanche trattative CP_4 in corso, dal momento che il sig. , nel corso della audizione con i Per_2 verbalizzanti, alla specifica domanda “quando ha conosciuto per la prima volta il sig. ”, ha risposto “dal notaio, il 15.11.2019, giorno di CP_4 cessione della società”.
Tali elementi dimostrano, secondo i verbalizzanti, che fino a novembre 2019 il non poteva spendere una qualità giuridica che non aveva – CP_4 amministratore di - al fine di assumere operai agricoli, Parte_3
CP_ quindi i rapporti di lavoro instaurati e denunciati ad tra il 1.07.2019 –
15.11.2019 non possono essere confermati a carico della Parte_3 né possono essere ricondotti all'attività del sig. in quanto, come già Per_2 acclarato, l'originario titolare della società ha dichiarato che non aveva svolto alcuna attività aziendale nel 2019 e non aveva avuto necessità di occupare alcun lavoratore.
• Tutti i terreni oggetto dei contratti di compartecipazione sono in parte di proprietà della RA (C.F. ), Parte_6 C.F._5 madre del sig. , che risulta essere stata assunta dalla Parte_2 [...] nel corso dell'anno 2021 per 92 giornate di Controparte_5 lavoro. Alla RA , per effetto di accertamenti ispettivi Parte_6 già conclusi nei confronti di altre aziende, sono state annullate le giornate denunciate all' negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. CP_1
I contratti esibiti non hanno data certa;
recano una firma del sig. CP_4 che appare diversa da quella dallo stesso apposta sulle convocazioni notificate a mani proprie il 16.09.2022 e il 12.11.2022 da Carabinieri e Guardia di Finanza di
Cerignola, nonché da quella riportata e conservata presso l'Ufficio anagrafe del
Comune di Cerignola.
I contratti esibiti non sono stati inseriti nei fascicoli aziendali Agea né nella denuncia aziendale inviata all'Istituto a luglio del 2020, come dovuto nell'assolvimento dell'obbligo di comunicare la reale consistenza aziendale.
• Inoltre, nel 2022, risulta trasmessa sulla piattaforma di interscambio delle fatture elettroniche una fattura emessa dalla società in data 01/02/2022, l'unica per questo anno, per l'esecuzione di lavori di raccolta uva nei terreni aziendali del sig. . Gli ispettori hanno evidenziato che la raccolta uva non Parte_2 poteva che riferirsi all'anno 2021 poiché non è possibile che sia stata eseguita a febbraio o gennaio dell'anno 2022.
In sostanza, il compartecipante avrebbe chiesto un Parte_3 corrispettivo per l'esecuzione di quegli stessi lavori per i quali egli si era obbligato in forza del contratto di compartecipazione.
• Infine, è stato evidenziato che la società non ha mai denunciato unità operative, né è emerso, in sede di verifica, che abbia utilizzato locali o negozi per la vendita al dettaglio di ortaggi, verdura e altri prodotti agricoli.
49) Per quanto innanzi, a detta degli ispettori, i contratti di compartecipazione esibiti non sono idonei a dimostrare che la società abbia realmente condotto i terreni indicati. 50) Per quanto riguarda i registri dei corrispettivi inviati, che attestano consistenti vendite al dettaglio giornaliere di non specificati prodotti agricoli, con ricavi elevati ma comunque insufficienti a far fronte all'elevato costo della manodopera denunciata, gli ispettori hanno osservato quanto segue.
51) Dall'esame delle dichiarazioni IVA presentate all'Agenzia delle Entrate per gli anni 2019, 2020 e 2021, comprese quelle integrative del 16/11/2022, si rileva che la ha manifestato la volontà di Controparte_5 adottare il regime ordinario di imputazione e calcolo della citata imposta. Le imprese agricole, nel caso in cui adottino il regime ordinario per l'IVA, hanno l'obbligo di emettere una ricevuta o scontrino fiscale per ciascuna vendita al dettaglio dei prodotti agricoli rivenienti dai terreni aziendali.
52) I registri dei corrispettivi sono del tutto inattendibili poiché la società non ha esibito o inviato con PEC la documentazione fiscale, scontrini o ricevute dei bollettari, attestanti ciascuna vendita giornaliera, il cui rilascio al cliente finale è obbligatorio per le imprese agricole che optino per il regime ordinario. Per cui, con riferimento ai registri dei corrispettivi e ai ricavi ivi elencati, quanto sin qui ampiamente documentato mette in evidenza che si tratta di una documentazione fiscale totalmente inidonea a certificare l'esistenza dei proventi ivi dichiarati.
53) Per quanto attiene agli adempimenti formali in materia di costituzione dei rapporti di lavoro, dalla consultazione degli archivi informatici del Ministero del
Lavoro e in particolare dalle comunicazioni obbligatorie ai competenti centri per l'impiego, è stato rilevato che la società, per un certo numero di lavoratori denunciati all' , non ha neanche inviato la dovuta comunicazione di CP_1 assunzione.
54) In dettaglio, risultano inviate le comunicazioni di assunzione di appena 15 lavoratori rispetto ai 46 denunciati all' nel 2019, 90 rispetto ai 123 del 2020 CP_1
e 69 rispetto ai 79 del 2021. Nel corso del 2022 la società, pur inviando la comunicazione di assunzione a 22 presunti lavoratori alla data di definizione del presente verbale, non ha ancora trasmesso all' le denunce mensili con i dati CP_1 occupazionali degli operai.
55) Gli ispettori, poi, hanno sottolineato la circostanza che nel 2020 e 2021 molti lavoratori denunciati dal per effetto di una sovrapposizione di altri CP_4 rapporti di lavoro, risultano avere un numero di giornate lavorative mensili che superano il numero massimo di giorni lavorabili. Ciò vuol dire che per alcuni lavoratori sono state denunciate anche circa 40 o 50 giornate lavorative in un mese. CP_ 56) Sono stati convocati n.73 OTD presso le sedi di Cerignola e Andria, il comando della Polizia locale di Trinitapoli, i Comuni di , e Pt_7 Parte_8
Solo 10 si sono presentati alle convocazioni e hanno evidenziato Pt_9 significative lacune ed incongruenze sugli aspetti essenziali del rapporto di lavoro denunciati in loro favore. Le dichiarazioni rilasciate dai soggetti convocati sono apparse vaghe e generiche e, insieme alla documentazione esibita agli ispettori, sono state ritenute prove sufficienti per avvalorare la tesi del mancato esercizio di qualsivoglia attività agricola, da cui discende l'impossibilità di riconoscere ai fini previdenziali i relativi rapporti di lavoro.
57) Alcuni dei braccianti convocati, tutti provenienti dallo stesso paese e convocati nelle stesse giornate, pur sapendo il nome della società datrice di lavoro, non sono stati in grado di riferire il nome del responsabile aziendale o eventualmente di altri soggetti intermediari ai quali avrebbero consegnato i propri documenti e dai quali sarebbero stati seguiti e controllati durante l'esecuzione dei lavori. Per questi lavoratori, occupati nel secondo semestre del 2021, non è stato esibito il
LUL con i prospetti paga mensili.
58) Altri, pur dichiarando di aver lavorato nel periodo indicato nelle denunce mensili inviate dalla società, non hanno saputo indicare né il nome della società né alcun nome di persone in qualche modo collegate alla società datrice di lavoro: titolare, responsabili aziendali o nomi di altri compagni di lavoro. Due dei soggetti interrogati non sapevano neanche di essere stati assunti per la società negli anni nei quali risultano denunciati all' . Uno solo, dopo aver dapprima dichiarato CP_1 di non aver svolto alcuna attività nell'anno in cui risultava assunto, alla domanda dei verbalizzanti se conoscesse il sig. ha risposto di sì, per poi CP_4 dichiarare, subito dopo, di aver ricevuto la lettera di assunzione ed indicare terreni e colture per i quali non vi è nessuna evidenza. Infine, un altro dei braccianti era stato già interrogato nel corso di una precedente verifica ispettiva a carico di un'altra ditta e in tale occasione, richiesto in merito al rapporto di lavoro intercorso con aveva indicato come suo datore di lavoro Parte_3 una persona diversa dal e dichiarato di aver raccolto pomodori in agro di CP_4
Canosa di Puglia - località Loconia: non v'è traccia nella documentazione esaminata di coltivazione di pomodori e terreni ubicati in quest'ultimo territorio. 59) La maggior parte dei soggetti assunti nel periodo oggetto della verifica dalla
è stata già interessata da Controparte_5 provvedimenti di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo in uno o più anni, in virtù di precedenti verifiche ispettive, sempre per contrastare il fenomeno dei rapporti fittizi. In dettaglio, sono 29 i nominativi già interessati da provvedimenti di disconoscimento su un totale di 49 denunciati nell'anno 2019;
85 nominativi su 137 nel 2020 e altri 46 sui 78 denunciati nel 2021.
60) Nonostante sia stato richiesto alla ditta ispezionata e ai singoli lavoratori, non è emersa l'esistenza di alcun pagamento tracciato delle retribuzioni, poi denunciate CP_ ad
61) Per quanto sin qui illustrato, attese in particolare l'inesistenza di una sede legale e/o operativa della società, il riscontro del mancato esercizio di qualsivoglia attività agricola, gli esiti delle verifiche contabili e delle audizioni dei lavoratori, con il verbale sono stati disconosciuti tutti i rapporti bracciantili denunciati ad CP_ dalla società agricola nel periodo da luglio 2019 a Parte_3 dicembre 2021.
62) I nominativi di tutti i soggetti denunciati come braccianti agricoli, unitamente all'indicazione del numero delle giornate annullate, sono state dettagliatamente riportati nell'allegato “A” al verbale, del quale costituisce parte integrante.
L'operato degli ispettori, i cui esiti sono sopra ripercorsi, appare immune da censure in quanto fondato su accertamenti accurati e completi e sull'analisi di dati oggettivi.
Dagli elementi sopra evidenziati emergono, infatti, seri dubbi circa la sussistenza, nei termini dedotti dai ricorrenti, dei rapporti di lavoro oggetto di causa.
A fronte di siffatta puntuale ed accurata indagine ispettiva, le prove offerte dall'odierno ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Quanto alla prova documentale, si osserva che il ricorrenti ha depositato i modelli D-
Mag, le buste paga, la Certificazione Unica apparentemente riferiti al rapporto di lavoro disconosciuto dall' a seguito di accertamenti ispettivi. CP_1
Tuttavia, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020 Corte di Appello di Bari).
Quanto alla prova per testi poi, la stessa si è rilevata inidonea a supportare gli assunti attorei.
Vero è che il teste escusso ( ha confermato i capitoli di prova Testimone_3 articolati nel ricorso, ma è altrettanto vero che si è al cospetto dichiarazioni generiche, poco precise e soprattutto inattendibili.
Quest'ultima affermazione trae origine dal mero esame delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal teste in data 2.11.2022, laddove ha dichiarato di aver lavorato per la società in esame solo nell'anno 2022, e non in precedenza, precisando, con particolare riferimento all'anno 2021 (rilevante nel caso di specie) di aver lavorato nel mese di gennaio per la ditta OC di San Ferdinando, successivamente alle dipendenze della ditta Bruno, per poi ritornare a lavorare in favore della ditta
OC e da ultimo in favore di . Parte_10
Orbene, l'evidente incongruenza tra le dichiarazioni rese dal teste, dapprima in sede ispettiva e successivamente in questa sede, indeboliscono decisamente l'attendibilità della sua deposizione. Tanto anche in considerazione della circostanza che il teste non si è nemmeno sforzato di abbozzare una spiegazione atta a giustificare una simile contraddizione.
Avvalora tale valutazione inoltre, anche la circostanza che il teste ha dichiarato di aver promosso un giudizio analogo al presente, palesando quindi la sua non totale indifferenza agli esiti del procedimento. In definitiva, le prove documentali e orali offerte dall'odierno ricorrente si sono rilevate inidonee a corroborare l'assunto attoreo, con la conseguenza che la domanda tese all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD di competenza dell'anno 2021 deve essere rigettata.
Ne consegue, quale logica conseguenza, anche il rigetto della domanda afferente l'irripetibilità della Ds agricola di competenza dell'anno 2021 e dell'indennità di malattia percepita dal 21.4.2022 al 31.5.2022 (domanda spiegata nel procedimento rubricato al n. rg 5452/2024).
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7763 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta i ricorsi riuniti;
- dichiara non luogo a provvedere per le spese di lite.
Foggia, dopo l'udienza del 14.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti