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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/06/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
Successivamente, all'udienza del giorno 11.6.'25, davanti al giudice deSInato, sono comparsi l'avv. Vial in sostituzione dell'avv. Dolcetta, e per l'avv. Marco Zuliani. CP_1
L'avvocato Vial si riporta alle note conclusive già depositate, insistendo per le domande e nelle difese ivi contenute. Anche l'avvocato M. Zuliani si riporta alle note conclusive depositate insistendo per le conclusioni in esse contenute e per il rigetto di quelle avversarie.
Il giudice si ritira in camera di conSIlio e, all'esito, deposita sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
DOTT.SSA MARIA TERESA CUSUMANO
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
il Tribunale di Treviso oggi 11.06.2025, a seguito di udienza di discussione, il Giudice del lavoro dr.ssa Maria Teresa Cusumano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa n. 1173 / 2023 tra le parti:
Ricorrente: Tribunale di Treviso
• con l'avv. ANDREA DOLCETTA Parte_1
Resistente:
• , con gli avv.ti FLAVIO DE ZORZI e MARCO ZULIANI CP_1
• In punto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti
• Parte ricorrente:
“Accertarsi e dichiararsi che la SI.ra si è resa responsabile dei fatti indicati in parte CP_1 espositiva, ovvero di aver praticato il prezzo di euro 45 oltre IVA al metro lineare di passerella anziché euro
270,00 oltre IVA al metro lineare, per un totale (per 18 meri lineari) di euro 810,00 anzichè euro 4.860,00 oltre IVA, come da listino e come da istruzioni circa le scontistiche applicabili e, per l'effetto, condannarsi essa convenuta a risarcire il danno corrispondendo alla corrente la somma di euro 4.941, Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. e legge 231/2002 sulle transazioni commerciali, dal fatto (02.11.2022, giorno del pagamento) al saldo.
Con integrale favore di compensi e spese di lite.
• Parte resistente:
“In principalità: Rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le motivazioni di cui all'esposto del presente atto.
In via riconvenzionale: Previo accertamento che l'odierna resistente, in base alla lettera di assunzione ed alle mansioni dalla stessa effettivamente espletate, avrebbe dovuto essere inquadrata al livello B2, anziché al livello C2, come risulta dai cedolini paga, condannare la società , odierna ricorrente, Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma pari ad € 9.463,93=, o quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo, a titolo di differenze contrattuali, oltre contributi di legge.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui le domande del ricorrente dovessero trovare in tutto o in parte accoglimento si chiede che il Giudice voglia disporre la parziale compensazione con le somme dovute dal ricorrente a titolo di differenze contrattuali, e di cui alla domanda riconvenzionale che precede, e condannare in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della Parte_1 differenza dovuta a . CP_1
FATTO E DIRITTO
- 2 - Tribunale di Treviso
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 4.10.2023, la società ricorrente esponeva: Parte_1
- che la ricorrente è una società che ha per oggetto la produzione e il commercio di Parte_1 componenti per macchine dell'industria meccanica;
- di aver avuto alle proprie dipendenze dal 24 maggio 2021 al 28 gennaio 2023, la SI.ra CP_1
con la qualifica di “Area Manager” di quarto livello CCNL Metalmeccanico Industria;
[...]
- che la stessa avrebbe svolto mansioni inerenti l'analisi delle specifiche eSIenze del cliente e la formulazione dell'offerta commerciale, seguendo anche le trattative e le negoziazioni;
- che nel mese di febbraio 2023 - quando la SI.ra già non lavorava più alle dipendenze CP_1 della società ricorrente – il SI. sarebbe venuto a conoscenza del fatto che, nel 2022, la Tes_1 SI.ra aveva fornito del materiale ad un cliente facendolo pagare all'incirca un 1/6 del suo CP_1 valore commerciale;
- che il listino aziendale stabilisce in euro 320,00 oltre IVA il costo delle passerelle al metro, mentre la
SI.ra avrebbe proposto un prezzo di euro 270 per 6 metri (quindi euro 45 oltre IVA al metro CP_1 lineare), nonostante con mail del 12 aprile 2022 venisse impartito ai commerciali, compresa la SI.ra
, di non praticare sconti su listino superiori al 15% ; CP_1
- che il danno per l'azienda, quindi, ammonta ad euro 4.860,00 - 810,00 = euro 4.050,00 oltre iva = euro 4.941;
In questa sede, pertanto, la ricorrente chiede il risarcimento del danno subito in conseguenza del comportamento della SI.ra , che ha commesso un errore nell'applicare il prezzo al metro di passerella CP_1 inferiore di circa l'80% rispetto a quello applicabile.
In data 17.10.2024, si costituiva la SI.ra eccependo: CP_1
- la tardività della contestazione di addebito di responsabilità, ad oltre un anno dall'accaduto;
- che in qualità di area manager addetta alle vendite, doveva occuparsi di visite commerciali a clienti e prospect, redazione di offerte commerciali, partecipazione a fiere di settore, pianificazione strategica di sviluppo in determinate aree geografiche, tutte mansione svolta principalmente all'esterno dell'aziendale;
- che l'iter standard seguito dall per ogni ordine era il seguente: Pt_2
➢ trattativa con il cliente e redazione dell'offerta commerciale (di competenza dell'area manager)
➢ inserimento dell'ordine e relativo passaggio alla produzione (di competenza del back-office)
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➢ controllo fatturazione e spedizione amministrazione (di competenza dall'amministrazione);
- che, in qualità di Area Manager, raramente aiutava il back office inserendo dati, dati che poi dovevano comunque essere controllati del back-office stesso e, prima della fatturazione, approvati dal responsabile amministrativo;
- che nel caso in esame, per ragioni sconosciute alla resistente, l'iter non ha seguito la procedura abituale e i dati inseriti (errati) sono passati senza che gli organi preposti effettuassero i relativi controlli, eventuali correzioni ed approvazione;
- che pertanto la responsabilità dell'accaduto sarebbe da attribuire agli addetti al processo amministrativo (ordini - fatturazioni - eventuali ricevute bancarie e pagamenti) che avrebbero dovuto controllare i dati inseriti in ordini e fatturazioni;
- che, in subordine, si sarebbe trattato di un mero errore di calcolo, che per altro poteva essere rettificato senza produrre alcun danno economico e che ci sarebbe stato comunque un concorso del fatto colposo del creditore.
Proponeva altresì domanda riconvenzionale per erroneo inquadramento, in quanto è stata inquadrata con livello C2, dove rientrano tutte mansioni che non hanno nulla a che fare con l'Area Manager, né come mansione intrinseca, né come livello di professionalità né come livello di responsabilità, mentre avrebbe dovuto essere inquadrata nel livello B2 dal nuovo CCNL.
Avanzava quindi domanda riconvenzionale per differenze retributive pari ad € 9.463,93 come da prospetto redatto dal Consulente del Lavoro.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza di discussione del 11.06.2025.
***
L'oggetto della domanda attorea è una richiesta di risarcimento per danni causati dalla dipendente nell'esercizio delle sue mansioni.
In ipotesi di domanda di risarcimento danni proposta dal datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente, fondata sulla responsabilità derivante dalla violazione dell'obbligo contrattuale di diligenza ex art. 2104 c.c., l'azione promossa non è deve necessariamente essere preceduta dalla preventiva azione disciplinare secondo la norma dell'art. 7, legge n. 300 del 1970 (cfr. recentemente anche Cass., sez. lav.,
4.10.2023, n. 27940).
In primis, dunque, non trattandosi nel caso di specie di procedimento disciplinare - anche in quanto la dipendente era già cessata al momento della richiesta risarcitoria - ma di ordinaria azione di risarcimento per
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fatto illecito, ex art. 1218 c.c. e/o 2043 c.c., non risultano applicabili le regole previste ex art. 7 L. 300/70 e quelle di produzione giurisprudenziale, ma la “tempestività” della richiesta rimane soggetta solo ai limiti di prescrizione (nel caso di specie non decorsi).
Ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli è, anzitutto, onere del datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta. Solo una volta che risulti assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento (cfr.
Cass. Civ., n. 18375/2006).
Ai sensi dell'art. 2104 c.c., il lavoratore è tenuto ad eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli dal datore di lavoro, salvaguardando gli interessi di quest'ultimo. Nel concetto di diligenza rientra l'esecuzione corretta delle mansioni affidate al lavoratore: il grado di diligenza va parametrato al singolo impiego, avendo cura per il rischio professionale intrinseco, per il livello d'istruzione del lavoratore, per le sue cognizioni tecniche nonché per le attitudini personali del lavoratore e per la sua esperienza, che il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.
Affinché un danno causato dal prestatore di lavoro nell'esercizio della sua attività possa essere posto a suo carico, occorre infine che venga accertata una sua negligenza (o intenzionalità) nell'esecuzione delle sue mansioni. La valutazione della negligenza, come già indicato, dipende da diversi fattori, incluso l'eventuale concorso di colpa del datore di lavoro, nell'aver omesso di sorvegliare correttamente il lavoratore. Il datore di lavoro ha infatti l'onere di assumere lavoratori sufficientemente formati per la mansione loro affidata, con sufficiente esperienza per il lavoro concretamente svolto e con attitudini personali adeguate. Inoltre, il datore di lavoro ha comunque l'obbligo di sorvegliare l'esecuzione del lavoro assegnato al lavoratore, così da individuare e prevenire per tempo eventuali negligenze o danni probabili.
Nell'esecuzione di una prestazione si richiede che venga adottata la cosiddetta “diligenza del buon padre di famiglia”, ovvero quella tipica di un “uomo medio” (Art. 1176 c.c.).
Usare una diligenza inferiore può determinare un'inesatta esecuzione e rischia di esporre l'esecutore ad una responsabilità, oltre che all'onere del risarcimento del danno.
Questo rimane un modello astratto, che deve essere ogni volta interpretato in funzione della natura dell'attività svolta.
Nel caso di attività professionali, che implicano la “soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”, si richiede una diligenza maggiore e per via della complessità ed il maggior rischio di errore che le caratterizzano e infatti l'Art. 2236 c.c. prevede che l'esecutore “risponda dei danni solo in caso di dolo e colpa grave”.
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L'Art. 1228 c.c. attribuisce all'Azienda la responsabilità dei comportamenti anche colposi compiuti dai soggetti della quale la stessa si avvale sotto un vincolo di subordinazione.
Se un dipendente causa un danno a terzi con una sua condotta colposa nello svolgimento delle proprie mansioni, l'onere del risarcimento ricade sull' Pt_2
Considerate tutte le variabili di cui sopra, occorre infine giungere alla valutazione del grado di colpa del lavoratore, ossia se la negligenza vada considerata lieve, media o grave. In caso di colpa lieve, il lavoratore non potrà essere chiamato a sopportare la responsabilità per il danno causato, in quanto tale rischio ricade nell'usuale rischio d'impresa, a carico del datore di lavoro. In caso di colpa di media entità, il danno è condiviso e pertanto – di regola – il lavoratore potrà sopportare al massimo il 50% del danno. Infine, in caso di colpa grave, il lavoratore può essere – eccezionalmente – chiamato a risarcire l'intero ammontare del danno causato.
Nel caso in esame non è contestato che la lavoratrice abbia trasmesso al cliente dei dati errati (prezzo), con valori che hanno esposto l'azienda ad una vendita “sotto costo” di circa 1/6 rispetto ai prezzi praticati, anche al netto degli sconti autorizzati (in quanto sono stati venduti 6 metri di tapparelle ad un prezzo di 270 euro quando invece 270 era il prezzo di un solo metro).
Trattasi, pertanto, di un “errore” commesso dalla dipendente, come anche riconosciuto dalla datrice di lavoro, che ha sempre parlato di errore della dipendente (seppure considerandolo “madornale”), ma non ha mai attribuito intenzioni dolose a quest'ultima.
L'indagine dovrà quindi concentrarsi sulla gravità del comportamento colposo commesso.
Proprio la corrispondenza di valore tra il costo unitario di 270 euro e quello inserito a preventivo per metri 6 fa presumere un errore dovuto a distrazione: da tale corrispondenza si evince che la lavoratrice non ha inteso praticare uno sconto ulteriore rispetto a quello consentito dell'azienda ed esplicitato nella mail contenente il listino prezzi e sconti (doc. 12 ricorrente), ma ha inserito il valore unitario di euro 270 considerandolo complessivo, non avvedendosi che si stava riferendo a 6 metri di prodotto e che avrebbe invece dovuto moltiplicarlo per 6 per un modulo da 6 metri (ossia avrebbe dovuto inserire euro 270 x 6).
Trattasi, a ben vedere, di errore scusabile di distrazione - o, eventualmente, di calcolo - che presuppone una colpa lieve.
Si tenga anche conto che l'offerta iniziale era corretta (cfr. sub doc. 4 proposta da 260 euro al metro), quindi non vi sarebbe stato motivo (se non dovuto ad errore) di abbassare deliberatamente il prezzo al momento della proposta definitiva, tenuto conto che il cliente era interessato a comprare sulla base delle informazioni ricevute con la precedente offerta.
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È ben vero che un dipendente inquadrato quale Area Manager avrebbe dovuto controllare i dati inseriti prima di inviare la proposta contrattuale definitiva, ma è vero anche che gli addetti alla parte amministrativa hanno un onere di controllo sui dati da inserire (se mancanti o se visibilmente errati come in questo caso).
Nel caso di specie, quindi, si è verificato un danno dovuto a colpa lieve e, comunque, in concorso di colpa con il datore di lavoro, che ha omesso di sorvegliare (attraverso i propri preposti) il regolare svolgimento del procedimento di gestione dell'ordine fino al pagamento del prezzo (evidentemente troppo basso e quindi facilmente oggetto di intervento da parte di altri addetti amministrativi).
Inoltre, va anche evidenziato che il danno concretamente subito (circa 4.000 euro) risulta comunque di lieve entità rispetto al volume d'affari di un'azienda delle dimensioni della ricorrente, tanto da poter rientrare nel c.d. “rischio d'impresa” conseguente a colpa lieve del dipendente e, pertanto, da considerarsi non risarcibile.
A supporto di questa valutazione vi è anche la considerazione che la ricorrente se n'è accorta solo a distanza di oltre un anno dall'accaduto, quando la lavoratrice si era già dimessa da un mese, ciò a conferma che la vendita di cui è causa non aveva creato anomalie a bilancio tali da rendersi evidenti ed essere perseguite tempestivamente.
La domanda di risarcimento non può, pertanto, essere accolta.
Nemmeno la domanda riconvenzionale risulta fondata, in quanto nella declaratoria del CCNL applicabile
(del 5.02.2021) non è prevista un'esemplificazione dei ruoli come in quello precedente (del 21.11.2016), ma solo una descrizione generale.
Il campo B, cui la resistente aspira, include professionisti con competenze tecniche ed esperienza adeguata a gestire settori di varia complessità all'interno dell'azienda in cui lavorano. Hanno responsabilità direttive di diverso grado, circoscritte alla loro area di competenza, oppure possiedono una specializzazione tale da consentire loro di completare autonomamente intere fasi produttive.
“Livello B2:
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori direttivi dotati di competenze specialistiche rilevanti per l'efficienza e la continuità tecnico produttiva dell'azienda. In base alle definizioni organizzative esercitano, con discrezionalità di decisione nell'ambito di direttive generali, responsabilità autonoma di unità e/o progetti, assicurando la gestione organizzativa ed economica delle risorse assegnate. Sono in grado di svolgere e coordinare con definizione delle priorità operative attività complesse in condizioni normalmente prevedibili ma soggette a cambiamento, diagnosticando le soluzioni e scegliendo l'utilizzo dei metodi e degli strumenti specialistici e generali pertinenti. Sviluppano attivamente il proprio percorso di apprendimento continuo. Sono dotati di un'avanzata capacità di reperire e trattare tutte le informazioni tecnico economiche necessarie e di
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impostare analisi e presentazioni complesse coordinando contributi utilizzando con perizia strumenti di comunicazione ed elaborazione digitale, comunicando nella lingua straniera in uso.
In funzione dei contesti aziendali, guidano lo sviluppo di competenza dei colleghi nelle aree di propria specializzazione e la motivazione dei propri collaboratori, stabilendo con le parti rilevanti le risorse di mezzi e tempi. Contribuiscono su ampie famiglie di tecnologie e funzioni, in diverse aree operative aziendali ed ambiti in relazione con altre funzioni aziendali e clienti e fornitori esterni in autonomia nell'ambito delle direttive generali. Promuovono e validano le modifiche ed innovazioni tecniche, metodologiche ed organizzative, e contribuendo con autonomia ai progetti di investimento, rappresentano la propria area in attività interfunzionali di miglioramento e progetto”.
Tali lavoratori svolgono quindi compiti complessi autonomamente o coordinando piccole unità. Hanno responsabilità organizzative e gestiscono completamente il budget o le risorse assegnate. In funzione dei contesti aziendali, guidano lo sviluppo di competenza dei colleghi nelle aree di propria specializzazione e la motivazione dei propri collaboratori, stabilendo con le parti rilevanti le risorse di mezzi e tempi.
Ma la lavoratrice non allega di coordinare altri colleghi o di avere dei collaboratori, né di gestire budget e risorse, anzi- al contrario- ha allegato di non aver avuto autonomia nel predisporre i prezzi ma di essere sempre stata vincolata dalle direttive aziendali.
Risulta quindi più rispondente alla sua qualifica il Campo C:
“Livello C2:
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che apportano, con nomale autonomia nella scelta esecutiva dei procedimenti, il contributo individuale nell'ambito di attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio ricorrenti, complesse e di elevata precisione, sulla base di conoscenze ed abilità complete della tecnologia e della disciplina specifica con la capacità di interpretare istruzioni, disegni, schemi, modelli di nomale utilizzo e di applicare nell'ambito di procedure generali, le più opportune tecniche e strumenti, anche digitali, di analisi ed intervento, con la responsabilità della corretta esecuzione.
Nell'ambito di tale autonomia esecutiva, in base alle definizioni organizzative guidano un gruppo di altri lavoratori.
In funzione dei contesti aziendali, contribuiscono all'adattamento, manutenzione e regolazione dei processi relativi al proprio gruppo di lavoro, comunicando gli avanzamenti operativi e le anomalie identificate nelle modalità prescritte, anche utilizzando strumenti di comunicazione e semplice ricerca ed elaborazione digitale dei dati e delle informazioni, con utilizzo elementare di terminologia nella lingua straniera
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rilevante. Operano in un ampio ambito operativo o funzionale e con consapevolezza interdisciplinare sono capaci di interagire con altre funzioni aziendali e con i clienti e fornitori, anche esterni.
I lavoratori partecipano attivamente alle iniziative o sistemi di miglioramento assicurando il corretto utilizzo delle metodologie adottate e coordinando operativamente i gruppi di lavoro e miglioramento.”
Questi lavoratori, pertanto, possono svolgere ruoli operativi, sia tecnici che amministrativi, con un alto grado di autonomia e specializzazione. Hanno competenze in diversi settori, che permettono loro di interagire con altri reparti. Svolgono attività tecniche, produttive o amministrative complesse, godendo di autonomia organizzativa nei limiti delle direttive e dei processi aziendali, e possono guidare piccoli gruppi di lavoro e interagire con i clienti.
Quest'ultimo profilo, ossia quello in cui la resistente era effettivamente inquadrata, risulta dunque corrispondente alle allegazioni dalla stessa effettuate.
Il ricorso deve quindi essere respinto, e così pure la domanda riconvenzionale.
Le spese di lite possono essere compensate attesa la reciproca soccombenza
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) respinge il ricorso;
b) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente;
c) spese compensate.
Treviso, 11.06.2025
Il Giudice
Dott. Maria Teresa Cusumano
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