TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/05/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5713 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, discussa e decisa nell'udienza del 22/05/2025 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. DI CORRADO GIOVANNI
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Direttore in carica
In proprio
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 Co relative a
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 22/05/2025
1
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
435/20/A, prot. n. 32348/16/10/2020, notificata in data 16.03.2021, con cui gli
è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 70.994,00 per violazioni relative alla materia del lavoro e legislazione sociale accertate con Verbale unico di accertamento e notificazione n. LE00002/2017-321-01 del 21.09.2017, per aver assunto lavoratori in modo irregolare quando era l.r. della Idroservice Italia s.r.l.
Il ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notifica, evidenziando che al tempo della stessa egli aveva ormai perso la qualifica di legale rappresentante di Idroservice
Italia s.r.l. ed evidenziando che la società era in liquidazione, con nomina di un liquidatore nella persona del dr. . Persona_1
Il ricorrente ha poi eccepito l'infondatezza del prodromico verbale di accertamento unico e notificazione in relazione ai dipendenti ai quali si riferiscono le violazioni, in quanto i lavoratori sono stati utilizzati da Call Marketing s.r.l., società che ha poi provveduto alla loro assunzione, con la conseguenza che la sanzione si sarebbe dovuta applicare a tale diversa società.
Il ha poi ricordato che il Verbale redatto dall'ITL non può valere quale prova Pt_1 privilegiata, essendo liberamente apprezzabile dal giudice, e ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese di lite.
L' si è costituito con propria memoria, resistendo Controparte_1 all'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita in forma documentale e con prova testimoniale ed è stata rinviata per la discussione, previa concessione di un termine per note.
La causa è stata dunque discussa oralmente all'udienza del 22.05.2025.
***
I funzionari dell'I.T.L. hanno svolto un accesso ispettivo presso la
[...]
Italia RL, con sede legale in Presicce (LE), Via Mazzini, n. 161, CP_3 assumendo le dichiarazioni dei lavoratori , , Controparte_4 Persona_2
2 , , , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Per_7
, , , .
[...] Persona_8 Persona_9 Persona_10
Completati gli accertamenti, parte resistente accertava che Idroservice Italia s.r.l. aveva occupato in modo irregolare i lavoratori , Persona_9
, , , , Persona_10 Persona_8 Persona_11 Persona_12
, , , e Persona_5 Persona_3 Persona_4 Persona_2
, non avendo inviato la preventiva comunicazione di assunzione Controparte_4 al Centro per l'Impiego né scritturato gli stessi sul Libro Unico del Lavoro né consegnato loro la lettera di assunzione.
In conseguenza di ciò, in data 28.06.2017 veniva redatto il Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. LE00002/2017-321-01 con il quale si contestavano a le violazioni riscontrate;
non avendo il Parte_1 Pt_1 provveduto al pagamento delle sanzioni comminate, l' di Controparte_1 emetteva l'ordinanza di ingiunzione per cui è causa. CP_1
Il ha impugnato l'ordinanza ingiunzione, evidenziando in primo luogo di aver Pt_1 cessato la carica di legale rappresentante di Idroservice Italia s.r.l. dal 17 gennaio
2019 e ritenendo pertanto che la notifica compiuta presso il suo domicilio sia inesistente, in quanto eseguita a soggetto privo di rapporti con il destinatario.
Al riguardo va evidenziato che il ha impugnato l'ordinanza ingiunzione in Pt_1 proprio, mentre non risulta che la stessa sia stata impugnata dal liquidatore attuale della società (che è il solo legittimato). Ad ogni modo, dalla relata di notifica risulta che la notifica è stata eseguita con raccomandata presso la sede legale della società e non presso il ricorrente.
Quanto alla posizione dell'opponente, è indubbio che egli fosse il l.r. della società al tempo della commissione della violazione (2015), come da visura camerale in atti, con la conseguenza che egli resta responsabile ai sensi dell'art. 3 l. n. 689/81.
Tale norma stabilisce il principio della natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria.
La S.C. ha chiarito che la responsabilità da illecito amministrativo è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (Cass.civ., n. 10668/1996)
e, con sentenza n. 11954/2003 ha chiarito: “a) come il sistema della legge n. 689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità,
3 affermatosi nel sistema del codice penale, disciplinando rigorosamente e minuziosamente i profili della “imputabilità” (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell'esclusione della responsabilità (art. 4), del concorso di persone
(art. 5); b) nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell'istituto di derivazione più propriamente civilistico della “solidarietà” (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della “riserva di legge” (art. 1) che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla legge n. 689/81.”
Ne deriva che il resta responsabile della condotta a lui riferibile, senza che Pt_1 rilevi la circostanza che al tempo della notifica egli abbia cessato il ruolo di l.r. della stessa.
Difatti, il diretto destinatario del provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto la persona fisica e la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata. La distinta responsabilità solidale della persona giuridica per essere fatta valere richiede, a norma dell'art. 14 della legge n. 689/1981, un'autonoma contestazione, operata non nella qualità di autore dell'illecito, bensì di corresponsabile del pagamento della sanzione. Ove il trasgressore persona fisica coincida col rappresentante a norma di legge o di statuto, la contestazione della violazione può anche essere effettuata a costui con riguardo ad ambedue le qualità, senza che occorra la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, ma rimanendo indispensabile che il destinatario della contestazione venga considerato nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale (Cass. N. 17701/2016)
Nel caso di specie, pertanto, il resta responsabile in solido con la società, Pt_1 alla quale la notifica deve essere compiuta presso il l.r. p.t.. Poiché, però, il Pt_1
è privo di legittimazione a presentare opposizione per conto di Idroservice Italia
s.r.l., si esamina solo la notifica compiuta al ricorrente presso il suo domicilio, che
è stata correttamente eseguita e ricevuta.
Il primo motivo di opposizione è dunque respinto.
4 Il ha poi negato che la sanzione possa applicarsi a Idroservice Italia s.r.l. e Pt_1 ha evidenziato che i lavoratori ascoltati sono stati assunti da Call Marketing s.r.l., società che ha fin dal principio goduto delle prestazioni dei lavoratori irregolari.
L'opponente ha anche evidenziato che gli accertamenti sono stati compiuti presso la sede operativa di Vernole, via Acquarica di coincidente con quella di Call CP_1
Marketing e diversa da quella della società ingiunta.
A sostegno delle proprie affermazioni il ricorrente ha offerto la prova testimoniale di , la quale ha confermato che i lavoratori non lavoravano per Testimone_1
Idroservice Italia s.r.l. ma per Call Marketing.
L'affermazione della sola testimone è stata tuttavia completamente travolta Tes_1 dalle dichiarazioni di tutti gli altri testimoni escussi, i quali tutti hanno confermato che hanno risposto a un annuncio internet di Idroservice Italia s.r.l., che hanno svolto un periodo di prova in nero per tale società, che dovevano contattare telefonicamente i clienti indicati dalla in apposito elenco per conto di Tes_1
Idroservice, che si qualificavano come operatori di Idroservice Italia s.r.l., che non hanno mai conosciuto la Call Marketing s.r.l. fino al momento in cui – nel giugno
2015 – sono stati finalmente assunti in modo irregolare.
Già in sede ispettiva, la lavoratrice aveva dichiarato “Ho lavorato Persona_5 per la Ditta “Idroservice Italia a decorrere dal 06.05.2015... Per me e per gli altri colleghi il nostro datore di lavoro era il sig. , amministratore unico della Parte_1
Ditta“Idroservice Italia RL”, anche perché lavoravo insieme a dipendenti della
Idroservice Italia RL che ricevevano regolare busta paga da Idroservice Italia RL e il sig. veniva spesso in sede”. aveva riferito: “Preciso Pt_1 Persona_3 di aver sostenuto un colloquio di lavoro con il sig. per essere assunta dalla Pt_2
Idroservice Italia RL ….Il sig. mi aveva promesso che all'esito del periodo di Pt_2 prova sarei stata assunta con un contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla
Ditta Idroservice Italia RL ...” riferiva: “Sono venuta a conoscenza di Per_7 questa possibilità di lavoro leggendo un annuncio sul sito “Subito.it”, con il quale la
Ditta Idroservice Italia RL, cercava 20 operatori telefonici, per prendere appuntamenti, da assumere con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ho risposto all'annuncio e sono stata richiamata dalla Ditta. Preciso di aver sostenuto un colloquio di lavoro con il sig. per essere assunta dalla “Idroservice Parte_3
Italia RL”. Di tenore analogo sono le dichiarazioni dei lavoratori , Controparte_4
5 , , , , Persona_2 Persona_4 Persona_6 Persona_8 [...]
, . Persona_9 Persona_10
In sede di prova testimoniale, le testimoni hanno confermato le medesime affermazioni, pur essendo state escusse nel contraddittorio delle parti.
Le dichiarazioni dei lavoratori, che hanno determinato una lunga istruttoria orale, sono risultate perfettamente coincidenti con quelle già rese dinanzi agli ispettori e sono tutte perfettamente coerenti tra loro e conformi alla documentazione in atti.
Emerge pertanto la falsità delle dichiarazioni della teste , le cui affermazioni Tes_1 sono state contraddette da tutti i lavoratori escussi.
In ragione di quanto sopra, si riconosce la correttezza della sanzione applicata a
Idroservice Italia s.r.l. e al suo l.r. del tempo, in quanto è stata tale società a reclutare i lavoratori, a sfruttarne le prestazioni lavorative, a impartire le direttive e a corrispondere il relativo salario, fino a quando la neonata Call Marketing s.r.l. non ha provveduto alla relativa assunzione.
L'opposizione è dunque infondata.
La ricca istruttoria orale svolta nel contraddittorio delle parti ha inoltre dimostrato la palese infondatezza del motivo di opposizione basato sul valore probatorio del
Verbale e delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori. Sebbene sia corretto affermare che le dichiarazioni non fanno fede fino a querela di falso della veridicità di quanto dichiarato, tuttavia è pacifico che tali dichiarazioni costituiscano una prova apprezzabile dal giudice. Nel caso di specie, peraltro, tale prova è stata pienamente confermata in sede processuale, con la conseguenza che l'opposizione si è dimostrata totalmente infondata.
Infine, tutte le dichiarazioni dei lavoratori hanno chiaramente indicato – per ciascuno di essi – il periodo del rapporto di lavoro in nero, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, le direttive ricevute, la retribuzione ricevuta, le ferie godute, con chiara connotazione degli estremi di un rapporto di lavoro subordinato.
Ne deriva che anche l'ultimo motivo di opposizione, abbozzato sub 4) come asserita insufficienza di elementi, è infondato.
L'opposizione è pertanto respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 5713/2021 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidate in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori come per legge.
Lecce, 22/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
7