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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 30.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1829/24 RG avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.6755/2011 a seguito della ordinanza n.9370 dell'8/4/2024 della Corte Suprema di
Cassazione Sez. Lavoro che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli Sez. Lavoro n. 4882/2017
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.to V. Polimene e Parte_1
U. Morelli
RICORRENTE in riassunzione - APPELLATO
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE in riassunzione - APPELLANTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il ha lavorato alle dipendenze del Pt_1 Controparte_1 dal marzo 2006 al settembre 2012, in precedenza in
[...] servizio presso l' avendo optato per il Controparte_2 passaggio ad altra pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173 del 2003, quando l' Controparte_2 venne trasformata in ente pubblico economico.
Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, il lavoratore chiese l'accertamento del proprio diritto a percepire dal il medesimo trattamento retributivo già CP_1 percepito presso l' lamentandosi di avere Controparte_2 invece subito una diminuzione della retribuzione mensile pari a €
309,43 a decorrere dal marzo 2006.
Il Tribunale accolse la domanda del lavoratore sulla scorta della previsione di cui all'art.3 co.57 della legge n.537/93, ma il impugnò la sentenza davanti alla Corte Controparte_1
d'Appello di Napoli, la quale accolse il gravame e, quindi, rigettò la domanda originaria del lavoratore.
In grado di appello la domanda del lavoratore fu rigettata in quanto il Collegio adottò, su specifico motivo dedotto dal un'interpretazione diversa rispetto al Giudice di primo CP_1 grado con riferimento alla data (immissione in servizio presso il del 20.3.2006) in cui doveva ritenersi perfezionato il CP_1 passaggio dalla al con Controparte_2 Controparte_1 conseguente applicazione dell'art.30 comma 2 quinquies (entrato in vigore nel 2005 a seguito della legge n.246/2005) del T.U.
n.165/01, norma la cui applicazione era stata, invece, esclusa dal
Giudice di prime cure, ratione temporis, in considerazione dell'epoca (antecedente) in cui il aveva esercitato Pt_1
l'opzione.
La S.C., con l'ordinanza dell'8/4/2024, ha ritenuto, in conformità
a quanto statuito in primo grado, l'inapplicabilità, ratione temporis, dell'art. 30, comma 2 quinquies, del d.lgs. n. 165 del
2001 (che dispone: «Salvo diversa previsione, a seguito
pag. 2/5 dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione») in quanto la norma (cioè il comma 2- quinquies) è stata aggiunta all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 dall'art. 16, comma 1, della legge n. 246 del 2005, ovverosia dopo che il aveva già esercitato l'opzione per il passaggio al Pt_1
Ministero (nel 2004), quantunque prima del trasferimento effettivo
(marzo 2006).
La S.C., richiamando un suo precedente, ha precisato che essendo la previsione di inquadramento nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza norma innovativa e non interpretativa «non può considerarsi indifferente che l'opzione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173/2003 … sia stata manifestata prima ovvero dopo la sopra indicata modifica legislativa». Infatti, al momento della scelta «il dipendente … poteva contare sul fatto che non esisteva … una disposizione che prevedesse espressamente che al dipendente trasferito per mobilità si applica “esclusivamente” il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione. Diversamente il dipendente avrebbe potuto valutare, ad esempio, di restare alle dipendenze dell' CP_2
per conservare il trattamento economico goduto presso
[...] quest'ultima». Inoltre non può rilevare, «al fine di ritenere applicabili le modifiche introdotte dalla l. n. 246/2005, la circostanza che il concreto passaggio nei ruoli presso l'
[...] sia avvenuto in ritardo e cioè dopo l'entrata in CP_2 vigore della legge medesima perché ciò renderebbe l'opzione legislativamente disciplinata un atto del tutto svincolato dal
pag. 3/5 contesto normativo di riferimento al momento del relativo esercizio. È del tutto evidente che l'espressione “a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione” … non può avere un effetto di trascinamento a ritroso rispetto ad una opzione esercitata prima dell'entrata in vigore di tale disciplina” (Cass. n. 10266/2021).
In conclusione gli hanno cassato la sentenza di appello Parte_2 affermando il principio di diritto secondo cui: «il lavoratore trasferito dall' al Controparte_2 Controparte_1 che abbia esercitato l'opzione in tal senso (di cui
[...] all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173 del 2003) prima dell'entrata in vigore dell'art. 30, comma 2-quinquies, del d.lgs.
n. 165 del 2001 (introdotto dall'art. 16, comma 1, della legge n.
246 del 2005) ha diritto – in ossequio al principio del divieto di reformatio in peius – al pagamento di un assegno ad personam qualora il trattamento retributivo fondamentale e accessorio fisso
e continuativo dovuto dal risulti complessivamente CP_1 inferiore a quello goduto presso l' e ciò a prescindere CP_2 dal fatto che l'effettivo trasferimento sia avvenuto dopo
l'entrata in vigore del citato art. 30, comma 2-quinquies, del
d.lgs. n. 165 del 2001; l'assegno ad personam è però destinato ad essere poi riassorbito negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti del ». CP_1
Applicando il principio di diritto al caso in esame è evidente come l'appello del avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Napoli sia infondato (circostanza cui esplicitamente aderisce il in questa sede aderendo alla pronuncia della CP_1
S.C., cfr. comparsa in atti “per le determinazioni conseguenziali della adita Corte, nel rispetto del principio di diritto affermato dalla Cassazione. In tal senso si conclude”) in quanto il Pt_1 ha esercitato il diritto di opzione il 10.10.2003 (ex d.lgs pag. 4/5 n.173/2003), reiterando l'opzione il 30.1.24 all'indomani della entrata in vigore della legge n.326/2003 e, pertanto, in date anteriori all'entrata in vigore della modifica dell'art.30 TU
n.165/2001, con conseguente diritto all'assegno ad personam per la conservazione del superiore trattamento goduto nella amministrazione di provenienza (e fino al riassorbimento dello stesso per i successivi e futuri incrementi retributivi per i dipendenti del . Controparte_1
Le spese di lite del presente giudizio di rinvio e quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando a seguito del rinvio di cui alla ordinanza della S.C. n.9370/24, così provvede: rigetta l'appello; condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite del presente grado che liquida in Parte_1 complessivi euro 2.906,00 oltre IVA, CPA e rimborso forf.15% ed euro 259,00 per contributo e delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 1.541,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forf.15% ed euro 474,00 per contributo.
Napoli 30.1.2025
Il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 5/5