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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/04/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
1) dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est.
2) dott. Maria Pasqua Rita Vena Giudice
3) dott. Angela Casalini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G. n. 346/2025 promossa con ricorso da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Angelo Lupoi e Parte_1
Tiziana Falvo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bologna, Via
Altabella n. 15 nei confronti di
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raimonda Pesci Ferrari Parte_2
e Mirco Sassi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Parma, Galleria
Bassa dei Magnani n. 7
con intervento del
Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni congiunte delle parti:
“Voglia codesto Tribunale:
1 1) Dichiarare la separazione dei coniugi e e Parte_2 Parte_1 ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sala Baganza (PR) di provvedere all'annotazione della sentenza di separazione.
2) Affidare il figlio , nato il [...], ad [...] i genitori con Per_1 collocazione presso il padre e diritto di frequentare la madre ogni qual volta lo desideri compatibilmente con i propri impegni di studio.
3) Assegnare la casa coniugale al signor convivente con il figlio Parte_1 minorenne . Per_1
4) Disporre che al mantenimento dei figli , maggiorenne ma Per_2 economicamente non indipendente, studente fuori sede, e di provveda Per_1 direttamente ed interamente il signor sia per quanto riguarda le Parte_1 spese ordinarie che quelle straordinarie. La madre provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi in cui sono con lei.
5) Dare atto che le parti convengono quanto segue:
- la signora avrà la facoltà di continuare ad abitare nella casa Parte_2 coniugale fino (e non oltre) il 30 settembre 2025; dopo la scadenza di tale termine, la signora dovrà corrispondere al marito una penale di euro 100,00 Pt_2 giornalieri per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'ex casa coniugale;
- il signor fino al momento dell'uscita dalla casa coniugale della Parte_1 moglie, provvederà al pagamento di tutte le spese inerenti all'abitazione coniugale: consumi, domestica, spese di ordinaria manutenzione;
- la signora ritirerà dalla casa coniugale i beni mobili indicati nel Parte_2 doc.4;
- il signor provvederà alle spese di trasloco dei beni mobili della Parte_1 moglie fino alla concorrenza di euro 5.000,00 (cinquemila/00).
6) Dare infine atto che le parti, subordinatamente all'accoglimento delle su indicate conclusioni, dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata tra le parti e provata dal fallimento del tentativo di conciliazione, dalla natura delle doglianze esposte dalle parti, nonché dal consolidamento della situazione obiettiva e giuridica
2 conseguente ai provvedimenti autorizzatori adottati dal Presidente in sede di comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni in ordine alla prole, stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte apparendo le stesse rispondenti all'interesse del figlio minore (il cui Per_1 ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo all'affido, al collocamento e ai diritti di visita del genitore non collocatario, e ritenendosi congrua ed adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento del figlio minore così come del figlio Per_1 Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra i coniugi medesimi, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti medesime e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio separativo, il Tribunale si limita a prenderne atto.
Vista la contestuale domanda di divorzio, la causa viene rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la fissazione dell'udienza per l'esame della stessa, decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
12.11.1973, e , nata a [...] il [...]; Parte_2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in epigrafe;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 8.4.2025.
IL PRESIDENTE REL. e EST. dott. Paola Belvedere
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