Sentenza 9 marzo 2023
Accoglimento
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/03/2023, n. 3903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3903 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2023
N. 03903/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06249/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6249 del 2018, proposto da
Pontina Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Avilio Presutti, Francesca Zadotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Avilio Presutti sito in Roma, alla piazza San Salvatore in Lauro 10;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Chieppa, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Commissario Delegato per L'Emergenza Ambientale Nel Territorio della Regione Lazio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Città di Albano Laziale, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
Ama s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Anna Mazzoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna nr. 40;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- della determinazione n. 170023 di data 26 marzo 2018 con la quale la Regione Lazio - Direzione Politiche Ambientali e Ciclo Rifiuti ha respinto l'istanza di Pontina Ambiente S.r.l., Prot. n. 160/14 di data 27 maggio 2014, per il rilascio del provvedimento autorizzativo alla fatturazione dei “maggiori costi” sostenuti nel servizio di trattamento e smaltimento rifiuti conferiti dalla Società Azienda Municipale Ambiente S.p.A. (AMA S.p.A.), presso l'impianto TMB di Albano Laziale, nel periodo 25 gennaio 2013 - 7 gennaio 2014;
- del Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio n. 15/2005 e del relativo allegato;
- nonché, all'occorrenza, della D.G.R. 516/2008;
di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Commissario Delegato per L'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ama S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 gennaio 2023 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 maggio 2018 l’odierna ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe domandandone l’annullamento.
Le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio, controdeducendo quanto sostenuto nell’atto introduttivo e depositando documentazione.
In data 25 maggio 2018 la controinteressata AMA S.p.A. si è costituita parimenti in giudizio.
All’udienza del 27 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ricorrente ha impugnato la determinazione n. 170023/2018 con la quale la Regione Lazio ha respinto l'istanza di Pontina ambiente s.r.l., prot. n. 160/14 del 27 maggio 2014, per il rilascio del provvedimento autorizzativo alla fatturazione dei “maggiori costi” sostenuti nel servizio di trattamento e smaltimento rifiuti conferiti dalla società Azienda Municipale Ambiente s.p.a. presso l'impianto TMB di Albano Laziale, nel periodo compreso fra il 25 gennaio 2013 e il 7 gennaio 2014.
La ricorrente, infatti, ha gestito fino al 30 giugno 2016 l’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB), con annessa discarica a servizio, sito in località Cecchina, nel territorio del Comune di Albano Laziale.
Nell’ambito della crisi dei rifiuti nella Regione Lazio, che ha portato alla nomina del Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti della Regione Lazio, con provvedimento prot. n. 44/U del 15 gennaio 2013 il Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti della Regione Lazio, per il superamento della grave criticità nella gestione dei rifiuti della Provincia di Roma, ha diffidato le Autorità competenti, i soggetti interessati al conferimento e al trattamento dei rifiuti (tra cui AMA S.p.A.), nonché i gestori degli impianti TMB (tra cui Pontina Ambiente S.r.l.), a trattare, nei limiti della capacità residua autorizzata, i rifiuti urbani indifferenziati “RSU” prodotti dal Comune di Roma e ha disposto l’applicazione della tariffa regionale al tempo vigente, riconoscendo la copertura di eventuali ed ulteriori oneri, se debitamente documentati e certificati.
La ricorrente ha provveduto, nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2013 ed il 7 gennaio 2014, al trattamento e smaltimento degli “RSU” conferiti da AMA S.p.A., applicando la tariffa al tempo vigente (di cui al Decreto Commissariale n. 4 del 3 marzo 2006 e pari ad Euro 82,3277 €/t, al netto degli oneri di post dismissione, ecotassa, benefit ambientale e IVA) e sostenendo oneri ulteriori, non remunerati dalla tariffa, e connessi al servizio di smaltimento dei residui di lavorazione dei rifiuti pretrattati.)
Con nota Prot. n. 160/14 di data 27 maggio 2014, la Società ha trasmesso, quindi, alla Regione Lazio dettagliata Relazione sugli extra costi sostenuti e sulle economie realizzate (rispetto alla tariffa applicata) per il rilascio del provvedimento autorizzativo, in linea con le disposizioni di cui alla diffida commissariale.
La Regione, con la determina regionale n. 170023/2018 impugnata ha rigettato la domanda argomentando nel senso che “ La procedura di aggiornamento della tariffa prevista dal Decreto Commissariale 15/2005 stabilisce all’art. 7 dell’allegato che viene fatta una revisione quando i quantitativi e i costi variano del 10%. Nel caso di specie i rifiuti trattati erano quelli previsti nell’autorizzazione quindi non vi è stato alcuna variazione dei quantitativi. Quanto ai costi come richiesto dalla società il maggior importo richiesto è pari a 931.538,20 euro. Ebbene nella determinazione della tariffa approvata (…) emerge che il costo complessivo valutato è pari a 12.814.611.000 pertanto il costo di 931.538,20 è inferiore al 10% dei costi e pertanto non si sono verificare le situazioni di legge stabilite per fare una revisione della tariffa ”.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento in parola per i seguenti motivi.
1) Violazione del Decreto Commissariale n. 44/2013 - Eccesso di potere per erroneità nei presupposti – Incongruenza.
La Regione, infatti, avrebbe agito in violazione della disciplina di cui al Decreto Commissariale nr. 44/2013, dando applicazione all’art. 7 del D.C. n. 15/2005 (recepito con D.G.R. n. 516/2008) che ha
fissato i criteri generali per la determinazione della tariffa definitiva di accesso agli impianti regionali ovvero per la revisione della tariffa già autorizzata in caso di variazione dei costi, in diminuzione o in aumento, del 10%, mentre nel caso in esame divergerebbero i presupposti fattuali.
2) Violazione dell’art. 10 della Direttiva 1999/31/CE - Violazione dell’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003.
In quanto il richiamato art. 7 della delibera n. 15/2005 si pone in violazione dell’art. 10 della Direttiva comunitaria 1999/31/CE, recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgs. n. 36/2003, la quale impone che i costi di gestione siano interamente remunerati dalla tariffa.
La Regione Lazio nel proprio scritto difensivo ha sostenuto che il Decreto commissariale a cui la ricorrente ha fatto riferimento non troverebbe applicazione nel caso in esame perché i rifiuti dirottati presso l’impianto di Pontina Ambiente sarebbero gli stessi già ivi trattati – rifiuti urbani indifferenziati – e perché lo stesso decreto ha diffidato gli impianti a trattare nei limiti della capacità residua autorizzata.
La controinteressata ha parimenti insistito per il rigetto del ricorso, stante la legittimità del provvedimento impugnato, il quale non avrebbe potuto riconoscere alcun maggior onere, poiché “ nel caso di specie i rifiuti trattati erano quelli previsti nell’autorizzazione, quindi non vi è stata alcuna variazione dei quantitativi ”, nonché in applicazione dell’art. 7 del D.C. n. 15/2005, che quanto ai maggiori costi, richiede una variazione superiore al 10%. Inoltre, la ricorrente non avrebbe dedotto né documentato di avere trattato rifiuti in quantità superiori alla propria capacità autorizzata.
Ebbene, tanto premesso, il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Dalla documentazione in atti risulta che in seguito a diffida da parte del Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti la ricorrente si sia resa disponibile a gestire 50.000 t/a di rifiuti ulteriori (nei limiti della propria totale capacità residua). Quanto alla determinazione della tariffa, il Decreto commissariale rinvia alle disposizioni regionali, prevedendo che eventuali revisioni, compresi gli oneri aggiuntivi, siano valutati dalla Regione a fronte di comprovata documentazione.
La ricorrente ha, quindi, presentato rendicontazione alla Regione che, facendo riferimento al decreto del commissario delegato del 2005, ha escluso il riconoscimento dei maggiori oneri perché non avrebbero determinato un aumento complessivo dei costi superiore al 10%.
Deve tuttavia essere evidenziato che l’attività di smaltimento gestita dalla Pontina Ambiente in seguito a diffida commissariale è senz’altro di natura straordinaria, non potendo essere considerata un’attività ad integrazione di quella ordinariamente svolta, nei limiti della propria capacità.
Si è trattato, infatti, di un intervenuto eccezionale, sollecitato dalla stessa amministrazione, che ha richiesto uno sforzo straordinario da parte delle società coinvolte (tanto è dimostrato dalla circostanza che altre società, avendo raggiunto il massimo di capacità, non hanno potuto partecipare all’emergenza).
A tale sforzo doveva corrispondere un’autonoma remunerazione, sebbene ancorata alle tariffe già in essere fra le parti. Il richiamo a tale pregressa disciplina tariffaria non può, infatti, portare ad escludere il versamento del corrispettivo, sull’assunto che, poiché i costi sostenuti in ragione dell’emergenza non hanno superato il 10% dei costi totali sostenuti ordinariamente dalla società, si rientrerebbe nella previsione di cui all’Art. 7 del Decreto commissariale. Tale disposizione, infatti, prevede il tetto minimo del 10% in ragione del fatto che attiene alla normale “alea” contrattuale il rischio che l’investimento intrapreso risulti più o meno costoso del previsto. Tale rischio viene a monte calcolato e remunerato attraverso un’idonea valutazione tariffaria.
Nel caso in esame, però, l’incremento dei costi non è dovuto al fisiologico assetto del mercato, bensì ad una precisa diffida dell’amministrazione, che ha convocato le società operanti sul territorio intimando loro di sostenere per un concentrato lasso di tempo un impegno di smaltimento più gravoso di quello in origine assunto.
Da ciò deriva che ogni maggior costo sostenuto dalla società in ragione della diffida non può essere ricompreso nel 10% di fisiologica oscillazione di costi già stimata, ma deve essere riconosciuto come spesa autonoma e rimborsata nei limiti di cui alla vigente disciplina tariffaria (è, d’altra parte, questa la ragione per cui nella diffida commissariale si fa espresso riferimento alla possibilità di valutare eventuali revisioni della tariffa “ ivi compresa quella afferente agli ulteriori oneri ” previa presentazione alla Regione di idonea documentazione comprovante i costi sostenuti).
Spettava, quindi, alla Regione il preciso compito, come previsto dalla stessa diffida commissariale – a fronte dell’allegata documentazione depositato dalla ricorrente all’atto della richiesta – la congrua e approfondita valutazione in merito alla revisione della tariffa relative agli ulteriori oneri sostenuti dalla ricorrente in ragione dell’emergenza affrontata.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto, perché fondato, e annulla quindi il provvedimento.
La natura e complessità della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Elefante, Presidente FF
Virginia Arata, Referendario, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Francesco Elefante |
IL SEGRETARIO