Articolo 3 della Legge 6 marzo 1950, n. 171
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 aprile 1950
Art. 3.
L'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) e la concessione di sussidi di cui alle lettere g) ed h) del precedente art. 1 sono attribuite alla competenza, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche della Campania.
Le disposizioni degli articoli 3 , 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948; n. 1010 , si applicano anche per i lavori da eseguire ai sensi delle lettere b), c), d), e), dello stesso art. 1.
Entrata in vigore il 28 aprile 1950