Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/02/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. R.G. V.G. 806/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 806/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare DE 14.01.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F: ), nato a [...]_1 CodiceFiscale_1
l'1/08/1985 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. NERVINO Emilia, presso il cui studio sito in IA (CS) in via Litoranea Tirrenica, n. 44 è elettivamente domiciliato e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al numero di fax 0985281522 oppure all'indirizzo PEC Email_1
e
(C.F.: ), nata a [...]_1 CodiceFiscale_2 il 12.12.1986 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SCORZA Norina, presso il cui studio sito in Praia a AR (CS) in via C. Colombo, n. 44 è elettivamente domiciliata e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al numero di fax 0985777130 oppure all'indirizzo PEC Email_2
-ricorrenti-
nonché con l'intervento DE Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia DEla loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. Parte_1 Controparte_1
473 bis.51 c.p.c. depositato l'8 agosto 2024, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di separazione dei beni in AN RI DE ED (Cs) in data
18.10.2009 e trascritto nei registri DElo stato civile DE menzionato Comune al n. 8, Parte 2
Serie B, anno 2009, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, precisando, altresì, che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 in data 9.02.2010 a BE M.mo (CS) e nata a
[...] Persona_2
BE M.mo (CS) il 5.09.2011, entrambi minorenni.
I coniugi ricorrenti rilevano altresì:
- che la IG.ra è attualmente impiegata presso “Hotel Il Controparte_1 Cormorano S.r.l.”, con sede in IA (CS), alla Via Fiumicello, con contratto di lavoro a tempo determinato, con la qualifica di lavapiatti e percepisce, allo stato, una retribuzione mensile netta, all'incirca pari ad € 900,00;
- che il IG. è dipendente DEla “ , con Parte_1 Controparte_2 sede legale in Scalea (CS), alla Via Tommaso Campanella n. 128 bis, in virtù di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e percepisce, allo stato, una retribuzione mensile netta, all'incirca di € 997, 00;
- che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto.
Per effetto di tale irrimediabile frattura DEla comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione DEla convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia DEla loro separazione personale con la conferma DEle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili DE matrimonio. Inoltre, hanno chiesto, ai sensi DEl'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione DEl'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinanzi al Presidente relatore in data 12.11.2024 e, poi, rinviata al 14 gennaio 2025 per l'acquisizione DE parere DE Pm, le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento DEla domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione DEla convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia DEla separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia DEla loro separazione con l'accoglimento DEle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo DE mutuo e reciproco rispetto.
2 2. A tal riguardo il IG. d'accordo con la IG.ra Parte_1 CP_1
, ha collocato altrove la propria dimora, trasferendosi, provvisoriamente, presso
[...] l'abitazione dei propri genitori in Diamante (CS), alla Via Panoramica n. 56, in attesa di trovare collocazione idonea alle proprie esigenze ed a quelle DEla prole;
3. La casa coniugale, sita in AN RI DE ED (CS) alla Via Brancaccio n. 53, di proprietà dei IG.ri e , detenuta dalla IG.ra Parte_2 Controparte_3 a titolo di comodato d'uso gratuito senza determinazione di Controparte_1 durata, rimarrà assegnata, unitamente ai mobili che ne costituiscono l'arredo, alla IG.ra la quale, ne sopporterà le spese quali, tra le altre, quelle Controparte_1 relative alle utenze domestiche, tra cui, esemplificativamente, gas, luce, telefono, nonché quelle relative ai tributi e/o servizi locali di competenza, quali, tra gli altri, quelli per servizio idrico e di depurazione, rifiuti ecc..
4. I figli minori e , pur rimanendo stabilmente collocati presso la madre, Per_1 Per_2 nella casa coniugale sita in AN RI DE ED (CS), Via Brancaccio n. 53, resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei medesimi attuando, congiuntamente, ogni decisione nel loro preminente interesse.
5. Entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle attività ludiche tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali e aspirazioni. Inoltre, i genitori eserciteranno in maniera congiunta la responsabilità sui figli, salvo le decisioni quotidiane che verranno assunte dal genitore con cui in quel momento gli stessi si dovesse trovare.
6. Ognuno dei genitori provvederà, nei periodi di competenza, a seguire i figli negli studi, ad accompagnarli a scuola, alle attività didattico – sportive che loro vorranno seguire, nonché agli incontri con i loro amici e compagni ed a tutte le manifestazioni o a cui saranno interessati.
7. I genitori si impegneranno ad intrattenere tra loro quei rapporti civili che consentiranno di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle problematiche di vita dei figli, in modo da formarli seguendo un comune programma e progetto educativo, preventivamente concordato tra gli stessi genitori.
8. In attuazione DE principio DEla bigenitorialità e nell'intento di privilegiare i rapporti interpersonali tra il padre e i figli, il IG. previo accordo con l'altro Parte_1 coniuge, avrà diritto di vedere i figli in qualsiasi momento, quando ne farà richiesta, compatibilmente con le esigenze e gli impegni DEla IG.ra e dei Controparte_1 minori.
9. In caso di disaccordo tra i coniugi, il padre potrà tenere i figli con sé due giorni a settimana, il lunedì e il venerdì, secondo le seguenti modalità: li preleverà alle ore 18,30 dalla casa materna e potrà tenerli con sé fino alle ore 21,00. I figli passeranno con il padre, altresì il fine settimana, a settimane alterne, e in tal caso saranno prelevati il sabato alle ore 15.00 dalla casa materna ed ivi saranno riportati la domenica alle ore
18:30 seguendoli, in tali periodi, nelle attività didattiche ed extrascolastiche. 10. I figli trascorreranno il periodo di vacanze natalizie in parte con il padre ed in parte con la madre;
in particolare un anno passeranno il Natale presso la madre e la Vigilia presso il padre e l'anno successivo il Natale presso il padre e la Vigilia presso la madre;
analogamente deve dirsi per la vigilia ed il giorno di capodanno, così come il giorno di
Pasqua e pasquetta. 11. Nel periodo DEle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due (2) settimane anche non consecutive da stabilire, concordemente, entro il 30 maggio di ogni anno, con l'altro coniuge.
3 12. Il padre potrà altresì tenere con sé i minori il giorno DE suo compleanno;
13. I coniugi, quando hanno con sé i figli, hanno l'obbligo reciproco di essere sempre reperibili telefonicamente, comunicando comunque all'altro eventuali spostamenti in altre località superiori a due giorni.
14. I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli ed i nonni paterni e materni.
15. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione, alla salute dei figli verranno prese in accordo tra i coniugi (in caso di disaccordo la decisione spetterà al competente
Tribunale).
16. Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra Parte_1 CP_1
la somma mensile di € 150,00, quale contributo al mantenimento DEla figlia
[...] minore nonché la ulteriore somma mensile di € 150,00, quale Persona_1 contributo al mantenimento DE figlio minore fino a quando gli Persona_2 stessi non saranno economicamente autosufficienti. Tali somme (€ 150,00 + € 150,00 = €
300,00), annualmente rivalutabili in misura pari alla percentuale DEl'aumento ISTAT, saranno versate, entro il 15 di ogni mese direttamente sul c/c intestato alla IG.ra
Controparte_1
17. Il IG. si impegna altresì a rinunciare alla parte di propria spettanza Parte_1 in relazione a quanto a lui riconosciuto a titolo assegno unico previso per i minori e , la quale, conseguentemente, sarà accreditata, ogni mese Per_1 Per_2 direttamente sul c/c intestato alla IG.ra Controparte_1
18. In tal senso si considerano ricomprese nell'assegno di mantenimento (spese ordinarie) le voci di spesa che soddisfano esigenze DEla vita quotidiana dei figli, e, in ogni caso, quelle che hanno, quale requisito temporale, la periodicità, come requisito quantitativo, la non gravosità, e per requisito funzionale, l'utilità e/o necessità.
19. Per l'individuazione DEle spese ricomprese nell'assegno di mantenimento si rimanda alle “Linee Guida sullo svolgimento DEla fase Presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione di divorzio congiunto” recepite dal Tribunale di Paola con Protocollo n. 2130/2017, le quali, tra le altre, individuano come ordinarie le seguenti spese: 1) visite pediatriche di routine e medicinali da banco;
2) il vitto (in alternativa mensa scolastica se sostitutiva al pranzo); il contributo alle spese abitative;
3) l'abbigliamento ordinario ( inclusi i cambi di stagione); 4) le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studio scuola – superiore;
5) i trasporti pubblici ( tessera autobus, metro ecc.); 6) i trattamenti estetici
(limitatamente intesi a parrucchiere ed estetista); 7) la ricarica DE cellulare;
8) il materiale scolastico di cancelleria;
9) le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento, 10) le rette di iscrizioni e frequenza di istituti scolastici privati. 20. Le spese straordinarie (necessarie e preventivamente concordate dai coniugi) sostenute nell'interesse dei figli minori [da intendersi quelle sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale come interventi chirurgici e dentistici, connotate dai caratteri DEla necessità o urgenza, tra cui visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base e spese farmaceutiche conseguenziali, visite oculistiche comprese le spese per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto, spese ortopediche ed acustiche. Ricreative extrascolastiche tra cui spese per attività sportive, acquisti di veicoli di locomozione (biciclette e/o ciclomotori) da concordare tra i genitori e relative spese connesse. Spese scolastiche riguardanti stage, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumenti musicali, gite scolastiche, viaggi studio], dovranno essere documentate dal genitore che le avrà sostenute e dovranno ripartirsi in egual misura tra i genitori stessi in conformità al principio di proporzionalità
4 21. Per tali spese, eccedenti l'ambito DEle spese ordinarie, il sig. Parte_1 concorrerà a versarne il relativo importo, previo accordo con la madre, previa esibizione DE relativo giustificativo di spesa, nella misura DE 50%. Nel caso di anticipazione DEl'intera spesa da parte di un solo genitore, quest'ultimo entro trenta giorni dall'effettuazione DEla spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota, previa esibizione e consegna di idonea documentazione, e l'altro genitore dovrà provvedere entro trenta giorni dalla richiesta. Rispetto all'individuazione DEle spese straordinarie, ad ogni buon conto, le parti fanno riferimento alle “Linee Guida sullo svolgimento DEla fase Presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione di divorzio congiunto” recepite dal Tribunale di Paola con Protocollo n. 2130/2017, che dichiarano di ben conoscere. 22. Le spese straordinarie NECESSARIE e preventivamente concordate, sostenute nell'interesse dei figli minori tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, saranno inoltre a carico DE IG. Pt_1
e DEla IG.ra nella misura paritaria DE 50% ciascuno,
[...] Controparte_1 purché tali spese siano debitamente documentate dalla madre, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. 23. Tutte le altre spese di carattere voluttuario dovranno essere concordate tra i coniugi, in difetto resteranno a carico DE coniuge che le sostenute.
24. I genitori contribuiranno in misura paritaria (50%), al pagamento DEla retta dovuta per la scuola calcio “ASD Pro Scalea”, attualmente frequentata dal minore
[...]
per il periodo da settembre a luglio di ogni anno, o comunque al pagamento Per_2 DEla retta dovuta ad ogni altra scuola calcio che il minore dovesse Per_2 frequentare negli anni a venire, nonché alla spesa dovuta alla “ per Controparte_4 le sedute di psicoterapia (con cadenza settimanale) DEla minore o, Persona_1 comunque, alla spesa dovuta ad altro psicoterapeuta che dovesse seguire la minore in futuro. Per_1
25. I genitori, in ogni caso, si impegnano a rispettare l'allegato piano genitoriale indicante gli impegni, le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali.
26. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti, rinunciando a qualsivoglia reciproco mantenimento.
27. Nel contempo gli stessi si danno reciprocamente atto che qualsivoglia rapporto economico, anche pregresso, è stato bonariamente risolto tra di loro e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
28. Le parti si danno ampio reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di qualsiasi altro documento equipollente valido per l'espatrio per i figli e Persona_1 Persona_2
29. Per il resto i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Ebbene, il Tribunale, preso atto DEle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologazione DEle condizioni ed alla presa d'atto degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo DEle parti in ordine alla richiesta di pronuncia DEla separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione DEle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via definitiva sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione DEla cessazione degli effetti civili DE matrimonio proposta da e nella causa civile Parte_1 Controparte_1 iscritta al R.G.V.G. n. 806/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di separazione
[...] dei beni in AN RI DE ED (Cs) in data 18.10.2009 e trascritto nei registri DElo stato civile DE menzionato Comune al n. 8, Parte 2 Serie B, anno 2009;
- omologa le condizioni e gli impegni sopra indicati qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica DEla sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale DElo stato civile DE Comune di AN RI DE ED (Cs) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale DElo stato civile DE Comune di AN RI DE ED (Cs) di procedere all'annotazione DEla sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale DEle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione DE giudizio e la trattazione DEla domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio.
Paola, così deciso nella camera di consiglio DE 14.01.2025
Il Presidente istruttore
Dr. Filippo Leonardo
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