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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 18/07/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1167 / 2022 R.G. ;
promosso da:
c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARUSO Parte_1 C.F._1
ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in CORSO GARIBALDI N. 59
37069 VILLAFRANCA DI VERONA;
- appellante contro
per tramite della mandataria Controparte_1 Controparte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MURRU GIOVANNI LUCA ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in PIAZZA CASTELLO, 1 20121 MILANO;
- parte appellata
e contro
1 quale incorporante la già Controparte_3 Controparte_4
contumace; Controparte_5
- parte appellata
Oggetto: Fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la totale nullità della fideiussione bancaria fatta sottoscrivere al signor in data 24 giugno 2011 dalla (oggi, Parte_1 Controparte_5
fusa per incorporazione in in Controparte_6 Controparte_3 quanto riproducente pedissequamente lo schema di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus), contenente condizioni generali di contratto, predisposto nel 2003 dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) per tutte le proprie associate;
schema che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto, con riferimento agli artt. 2, 6 e 8 delle condizioni generali, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della Legge n. 287/1990, e, pertanto, nullo ai sensi del comma 3 della medesima disposizione di legge;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1317/2016 del
Tribunale di Novara, depositato in via telematica il 25/10/2016, emesso nell'ambito del procedimento monitorio n. 3031/2016 R.G., notificato all'odierno opponente il 20/12/2016, e dichiarare che non sussiste alcun credito di (quale incorporante di Controparte_3
già nei confronti del Controparte_6 Controparte_5
signor e, di conseguenza, dichiarare che non sussiste alcun credito della Parte_1
cessionaria intervenuta in primo grado, Controparte_1
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali contenute negli articoli 2, 6 e 8 delle condizioni generali di cui alla fideiussione bancaria fatta sottoscrivere al signor Pt_1
in data 24 giugno 2011 dalla (oggi,
[...] Controparte_5 [...]
fusa per incorporazione in , in quanto Controparte_6 Controparte_3
riproducenti integralmente, anche nella numerazione, le clausole contrattuali contenute negli articoli 2, 6 e 8 dello schema di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus), contenente condizioni generali di contratto, predisposto nel 2003
2 dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) per tutte le proprie associate;
schema che la Banca
d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto, proprio con riferimento a dette clausole, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della Legge n. 287/1990, e, pertanto, nullo ai sensi del comma 3 della medesima disposizione di legge;
per l'effetto, revocare, per le ragioni meglio precisate in atti, il decreto ingiuntivo n. 1317/2016 del
Tribunale di Novara, depositato in via telematica il 25/10/2016, emesso nell'ambito del procedimento monitorio n. 3031/2016 R.G., notificato all'odierno opponente il 20/12/2016, e dichiarare che non sussiste alcun credito di (quale incorporante di Controparte_3
già nei confronti del Controparte_6 Controparte_5
signor e, di conseguenza, dichiarare che non sussiste alcun credito della Parte_1
cessionaria intervenuta in primo grado, Controparte_1
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, incluso rimborso forfettario
15% spese studio, Iva (se dovuta), C.p.a. e successive occorrende di merito”.
Per parte appellata Voglia la Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni diversa CP_7
domanda, richiesta o eccezione, così giudicare:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- Dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., l'appello proposto dal Sig. Pt_1
Nel merito, nel denegato e non creduto caso di ammissione della proposta impugnazione:
- rigettare l'appello proposto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 70/2022.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. – (poi divenuta ha intrattenuto Controparte_5 CP_8
con la società i seguenti rapporti: Controparte_9
- finanziamento n. 1055786 di originari € 40.383,64 erogato il 29.10.2012 mediante utilizzo della provvista messa a disposizione dalla per il residuo di Parte_2
€ 33.070,95 valuta 26.01.2016;
- finanziamento n. 1083782 di originari € 43.412,42 erogato il 28.10.2013 per il residuo di €
46.363,84 valuta 26.01.2016.
3 A garanzia delle obbligazioni della ha prestato in data 24.06.2011 Controparte_9 fideiussione omnibus fino alla concorrenza, da ultimo, di € 103.500 il suo amministratore
Parte_1
1.2 – Con lettere di messa in mora del 27.10 e del 12.2015, la Controparte_5 ha invitato la debitrice principale e il suo garante a rientrare dell'esposizione maturata fino a quel momento;
quindi, con ricorso monitorio al Tribunale di Novara, ha chiesto al solo fideiussore il pagamento di € 79.434. Parte_1
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1317/2016 del 25.10.2016, il Tribunale di Novara ha intimato al di pagare alla banca creditrice la predetta somma, oltre Pt_1
interessi e spese.
Il 3.10.2017 il Tribunale di Novara ha dichiarato il fallimento della Controparte_10
[...]
[...
– Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione con citazione Parte_1
notificata in data 30.01.2017, deducendo:
- l'abusivo, ingiustificato e inopinato recesso della banca, nel 2013, dalle linee di credito fino a quel momento concesse alla , con il conseguente insorgere di una CP_9 CP_9 grave crisi finanziaria della società, ed il successivo rifiuto dell'istituto di accesso al credito garantito dal Fondo PMI, seguiti dalla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine per i due finanziamenti, poi azionati in via monitoria: tale comportamento della
[...]
aveva violato i canoni di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali, CP_5 presentandosi come una “rottura brutale del credito”, ed era produttivo di un danno risarcibile alla società correntista (poi messa in liquidazione proprio a seguito delle scelte illegittime della banca, con affitto del complesso aziendale alla neo-costituita
[...]
; CP_11
- le perdite economico-patrimoniali cagionate dalla Parte_3 CP_9 assommavano all'incirca ad € 120.000 e per tale somma veniva avanzata Controparte_9
domanda riconvenzionale di danno, da portarsi in compensazione con il minor importo richiesto in via monitoria dalla banca;
- si dichiarava che per detto credito risarcitorio, azionato in via di riconvenzione, era in corso un'operazione di cessione del credito dalla titolare, in veste di soggetto danneggiato dalla condotta dell'istituto, all'opponente personalmente Controparte_9 [...]
. Pt_1
4 1.3 – Con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. l'opponente produceva, concluso in forma di scrittura privata autenticata il 31.05.2017, il contratto di cessione in suo favore del credito risarcitorio vantato dalla correntista nei confronti della Controparte_9
banca creditrice opposta;
il contratto ha data successiva alla notifica della citazione in opposizione.
1.4 – Con comparsa ai sensi dell'art. 111, 3° co., c.p.c. depositata in data 20.05.2019, interveniva nel processo , per il tramite di CP_7 Controparte_12
quale cessionaria, per contratto del 20.07.2018, di una serie di crediti già facenti capo a
[...]
tra cui quello oggetto di causa. CP_13
1.5 - Con note depositate in data 10.06.2019, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dopo spirati i termini dell'art. 183, 6° co., c.p.c., il ollevava per la prima Pt_1
volta la questione della nullità, in relazione agli artt. 1418 c.c. e 2 l. 287/90, della fideiussione omnibus firmata in data 24.06.2011 in quanto contenente le tre clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c. contenute nel c.d. modello ABI censurato per violazione della normativa anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005, mantenendo, per il resto, la riconvenzionale per il risarcimento del danno da
“rottura brutale del credito”.
Su tale questione il primo Giudice instaurava il contraddittorio con la controparte e rimetteva poi la causa in decisione;
con successiva memoria depositata il 16.07.2019, l'opponente ha prodotto una serie di moduli di fideiussione di diverse banche, contenenti tutti le clausole dichiarate illecite ex art. 2 l. 287/90.
1.6 – Con sent. n. 70/2022, depositata il 7.02.2022, il Tribunale di Novara rigettava la opposizione e la domanda riconvenzionale, sui seguenti rilievi:
- l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus, in relazione al provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005, non era provata, dal momento che la produzione del citato provvedimento dell'autorità di vigilanza e dei moduli di fideiussione riconducibili a diversi istituti era avvenuta tardivamente con la memoria del 10.06.2019, oltre i termini dell'art. 183,
6° co., c.p.c., e non era, perciò, possibile eseguire un raffronto tra il contratto concluso dal e il citato provvedimento di , né dimostrare l'esistenza di un'intesa Pt_1 CP_14
anticoncorrenziale;
5 - il credito azionato con ricorso per ingiunzione non era contestato né nell'an, né nel quantum;
- la riconvenzionale di danno, avanzata dal in qualità di cessionario del credito Pt_1
risarcitorio già maturato in capo alla correntista , non era provato: non Controparte_9
vi erano elementi per ritenere dimostrata la revoca delle linee di credito nel 2013, da cui sarebbe derivato, a cascata, il dissesto della società, e in ogni caso non era stato offerto alcun elemento a dimostrazione degli asseriti danni, onde offrire al giudicante dei dati per poter procedere alla loro quantificazione.
2. – L'appello di e l'unico motivo di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello riproponendo soltanto la Parte_1
eccezione di nullità ex artt. 1419 c.c. e 2 l. 287/90 della fideiussione ominbus e non anche la domanda riconvenzionale, con richiesta di compensazione pro concurrenti quantitate, di risarcimento del danno da “rottura brutale del credito”; il capo di decisione che respinge tale domanda deve, pertanto, ritenersi passato in giudicato.
Si costituiva la sola , mentre restava contumace , quale CP_1 Controparte_3
incorporante la banca cedente il credito CP_8
2.1 – Con un unico, articolato motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto tardiva, in quanto effettuata a preclusioni istruttorie ormai maturate, la produzione documentale allegata alla memoria depositata il 10.06.2019 con cui egli ha per la prima volta sollevato la nullità ex artt. 1418 c.c. e 2 l. 287/90 della fideiussione omnibus da lui rilasciata il 24.06.2011, ed ha, sulla base di ciò, respinto come non provata la relativa eccezione.
A detta del infatti, il sistema delle preclusioni delineato, per il primo grado, dagli artt. Pt_1
167, 2° co., e 183, 5° e 6° co., c.p.c. non sarebbe applicabile alle eccezioni in senso lato, qual è appunto l'eccezione di nullità contrattuale: le preclusioni valgono soltanto per le eccezioni in senso proprio, mentre le eccezioni non rilevabili d'ufficio sono deducibili senza tempo, e se esse sono proponibili in ogni momento del processo, deve essere consentito anche di dedurre prove o di eseguire produzioni documentali a riguardo, senza soggiacere alle preclusioni istruttorie già maturate;
tale sarebbe, del resto, una lettura costituzionalmente orientata della normativa in tema di preclusioni assertive e deduttive, anche in ragione dei principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
6 Per il resto, proprio dagli atti prodotti in allegato alla memoria del 10.06.2019 emergerebbe come la garanzia prestata il 24.06.2011 sia pienamente conforme al c.d. modello ABI, ritenuto alla stregua di intesa anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia, con conseguente nullità di essa, come contratto “a valle” dell'intesa vietata.
Inoltre, dalla nullità quanto meno della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., di cui al punto 6 del contratto a suo tempo sottoscritto con la deriverebbe la Controparte_5
decadenza della banca dalla fideiussione omnibus ai sensi di quella norma, invalidamente derogata, per non avere MPS agito giudizialmente contro la società debitrice principale nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
2.2 – Il motivo è completamente destituito di fondamento.
2.2.1 – Vanno anzitutto ribaditi al riguardo:
a) la evidente tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., che avrebbe dovuto essere sollevata, come eccezione non rilevabile d'ufficio, in primo grado con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, equivalente alla comparsa costitutiva dell'attore in opposizione–convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda introdotta con ricorso monitorio, agli effetti di quanto previsto dall'art. 167 c.p.c. (così la Cass., 7.01.2025, n. 267, che si intende qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.);
b) la inosservanza dei termini preclusivi dell'art. 183, 6° co., n. 2), c.p.c. quanto alle produzioni documentali effettuati in relazione alla nullità ex artt. 1419 c.c. e 2 l. 287/90, posto che la rilevabilità officiosa (e, parallelamente, la deducibilità senza tempo per le parti) di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato lascia in ogni caso ferme le preclusioni istruttorie già maturate in ordine alla prova di quello stesso fatto (in questo senso la Cass., Sez. Unite, 7.05.2013, n. 10.531: “Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto”).
Quanto, poi, alla necessità della produzione del testo del provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia, si richiama la recentissima Cass., 13.04.2025, n. 9650, secondo cui “la parte che contesta la validità del modello di contratto predisposto dall'ABI, dichiarato non valido
7 dalla Banca d'Italia, ha l'onere di fornire la prova della diffusione di tale modello e della sua attitudine a produrre effetti anticoncorrenziali. La dichiarazione della Banca d'Italia non è di per sé vincolante nel giudizio”.
2.2.2 - Ora, l'appellante pretende di far derivare la nullità ex artt. 1418-1419 c.c. e 2 l. 287/90 della fideiussione (od eventualmente, della sola clausola di deroga all'art. 1957 c.c.) dalla presenza nel formulario di fideiussione omnibus sottoscritto con la CP_5
il 24.06.2011 delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art.
[...]
1957 cit. contenute allo schema contrattuale dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia, in funzione di autorità antitrust del settore bancario, con provvedimento n. 55 del 2.05.2005; e di considerare, per ciò solo, il contratto da lui concluso con la Controparte_5 alla stregua di contratto “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale. Una volta espunta, perché nulla, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., rivivrebbe la disciplina dettata da quella norma, che si inserisce di diritto nel regolamento negoziale, e nel caso di specie la stessa cessionaria del credito riconosce che, a suo tempo, la non Controparte_5
aveva agito nei sei mesi dalla revoca degli affidamenti contro la società debitrice principale.
La fideiussione per cui è causa risale al giugno 2011.
La Cass., Sez. Unite, 30.12.2021, n. 41.991, nel dichiarare parzialmente nulle le fideiussioni omnibus riproduttive dello schema contenuto nella circolare ABI dell'ottobre 2002 in quanto contratti “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale, ha attribuito il valore di prova privilegiata dell'intesa illecita ex art. 2 l. 287/90 al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
La successiva giurisprudenza ha tuttavia circoscritto la portata di prova privilegiata dell'intesa illecita contenuta nel citato provvedimento di al solo periodo 2002 CP_14
(data della circolare ABI contenente lo schema tipo di fideiussione omnibus oggetto di censure) – 2005 (data del provvedimento di accertamento dell'intesa vietata) ed ha affermato che, per le fideiussioni successive, chi invoca una nullità “a valle” di un contratto di fideiussione omnibus concluso fuori del periodo preso in esame dall'autorità di vigilanza
(ed anzi, abbondantemente oltre, come nel caso di specie) deve viceversa fornire, attraverso altri mezzi, la prova del permanere nel tempo di quell'intesa limitativa della concorrenza, realizzata con la circolare ABI dell'ottobre 2002, e della stipula di contratti di fideiussione omnibus conformi ai contenuti dell'accordo anticoncorrenziale – e dunque attuativi di essa agli effetti degli artt. 1418-1419 c.c. e 2 l. 287/90.
Così la Cass., 25.11.2024, n. 30.383, in motivazione:
8 “Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni
Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente,
e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova …” (conforme la Cass.,
17.01.2025, n. 1170, in motivazione, § 7).
Le tre clausole in questione (di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c.) non sono infatti illegittime in quanto tali, non contravvenendo ad alcuna norma imperativa, bensì in quanto riproduttive di un'intesa vietata dalla normativa antitrust;
e se taluno – come nella specie l'appellante – invoca la nullità di un contratto di fideiussione contenente le tre clausole in parola e non ha la possibilità di fruire della prova privilegiata del cartello anticoncorrenziale costituita dalla decisione n. 55/2005 della Banca d'Italia perché il presunto cartello si riferisce ad un periodo diverso da quello preso in esame nella citata decisione, egli ha l'onere di allegare e di dimostrare l'esistenza di un'intesa illecita ed il diretto coinvolgimento del predisponente il testo contrattuale. Ma nel caso di specie, il Pt_1
si è limitato in primo grado, poco prima della precisazione delle conclusioni e a preclusioni istruttorie già maturate, a segnalare la presenza nei documenti contrattuali delle tre clausole contestate, senza né allegare né in alcun modo provare l'esistenza, al tempo della sottoscrizione della fideiussione (giugno 2011; l'accertamento di è del maggio CP_14
2005), di un accordo limitativo della concorrenza, a cui quella fideiussione desse attuazione.
9 A tale riguardo, tanto la produzione del provvedimento di n. 55/2005, insieme CP_14
con la memoria del 10.06.2019 (e che pure non varrebbe, per quanto sopra, come prova privilegiata dell'intesa per il periodo tra ottobre 2002 e maggio 2005), quanto soprattutto la produzione dei moduli di fideiussione redatti da diverse banche e contenenti le clausole incriminate, avvenuta con la successiva memoria del 16.07.2019, sono evidentemente tardive rispetto ai termini dell'art. 183, 6° co., nn. 2 e 3, c.p.c. e vanno, pertanto, ritenute inutilizzabili;
col che viene a mancare del tutto la prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale vietata che coinvolgesse, all'epoca della stipula della fideiussione per cui
è causa, la . Controparte_5
La conseguenza è che l'eccezione di nullità ex artt. 1418 c.c. – 2 l. 289/90 (od anche solo come nullità parziale delle singole clausole) deve essere respinta.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate come da dispositivo sui medi tariffari e considerando il solo importo della domanda oggetto di appello (ossia quella già azionata col ricorso per ingiunzione), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro e contro , Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
quale incorporante avverso la sent. n. 70/2022 emessa Controparte_4
dal Tribunale di Novara in data 7.02.2022, con atto di citazione notificato in data 6.09.2022:
a) respinge l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_15 questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11/07/2025.
10 Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Est.
Dott. Corrado Croci
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1167 / 2022 R.G. ;
promosso da:
c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARUSO Parte_1 C.F._1
ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in CORSO GARIBALDI N. 59
37069 VILLAFRANCA DI VERONA;
- appellante contro
per tramite della mandataria Controparte_1 Controparte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MURRU GIOVANNI LUCA ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in PIAZZA CASTELLO, 1 20121 MILANO;
- parte appellata
e contro
1 quale incorporante la già Controparte_3 Controparte_4
contumace; Controparte_5
- parte appellata
Oggetto: Fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la totale nullità della fideiussione bancaria fatta sottoscrivere al signor in data 24 giugno 2011 dalla (oggi, Parte_1 Controparte_5
fusa per incorporazione in in Controparte_6 Controparte_3 quanto riproducente pedissequamente lo schema di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus), contenente condizioni generali di contratto, predisposto nel 2003 dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) per tutte le proprie associate;
schema che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto, con riferimento agli artt. 2, 6 e 8 delle condizioni generali, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della Legge n. 287/1990, e, pertanto, nullo ai sensi del comma 3 della medesima disposizione di legge;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1317/2016 del
Tribunale di Novara, depositato in via telematica il 25/10/2016, emesso nell'ambito del procedimento monitorio n. 3031/2016 R.G., notificato all'odierno opponente il 20/12/2016, e dichiarare che non sussiste alcun credito di (quale incorporante di Controparte_3
già nei confronti del Controparte_6 Controparte_5
signor e, di conseguenza, dichiarare che non sussiste alcun credito della Parte_1
cessionaria intervenuta in primo grado, Controparte_1
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali contenute negli articoli 2, 6 e 8 delle condizioni generali di cui alla fideiussione bancaria fatta sottoscrivere al signor Pt_1
in data 24 giugno 2011 dalla (oggi,
[...] Controparte_5 [...]
fusa per incorporazione in , in quanto Controparte_6 Controparte_3
riproducenti integralmente, anche nella numerazione, le clausole contrattuali contenute negli articoli 2, 6 e 8 dello schema di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus), contenente condizioni generali di contratto, predisposto nel 2003
2 dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) per tutte le proprie associate;
schema che la Banca
d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto, proprio con riferimento a dette clausole, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della Legge n. 287/1990, e, pertanto, nullo ai sensi del comma 3 della medesima disposizione di legge;
per l'effetto, revocare, per le ragioni meglio precisate in atti, il decreto ingiuntivo n. 1317/2016 del
Tribunale di Novara, depositato in via telematica il 25/10/2016, emesso nell'ambito del procedimento monitorio n. 3031/2016 R.G., notificato all'odierno opponente il 20/12/2016, e dichiarare che non sussiste alcun credito di (quale incorporante di Controparte_3
già nei confronti del Controparte_6 Controparte_5
signor e, di conseguenza, dichiarare che non sussiste alcun credito della Parte_1
cessionaria intervenuta in primo grado, Controparte_1
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, incluso rimborso forfettario
15% spese studio, Iva (se dovuta), C.p.a. e successive occorrende di merito”.
Per parte appellata Voglia la Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni diversa CP_7
domanda, richiesta o eccezione, così giudicare:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- Dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., l'appello proposto dal Sig. Pt_1
Nel merito, nel denegato e non creduto caso di ammissione della proposta impugnazione:
- rigettare l'appello proposto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 70/2022.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. – (poi divenuta ha intrattenuto Controparte_5 CP_8
con la società i seguenti rapporti: Controparte_9
- finanziamento n. 1055786 di originari € 40.383,64 erogato il 29.10.2012 mediante utilizzo della provvista messa a disposizione dalla per il residuo di Parte_2
€ 33.070,95 valuta 26.01.2016;
- finanziamento n. 1083782 di originari € 43.412,42 erogato il 28.10.2013 per il residuo di €
46.363,84 valuta 26.01.2016.
3 A garanzia delle obbligazioni della ha prestato in data 24.06.2011 Controparte_9 fideiussione omnibus fino alla concorrenza, da ultimo, di € 103.500 il suo amministratore
Parte_1
1.2 – Con lettere di messa in mora del 27.10 e del 12.2015, la Controparte_5 ha invitato la debitrice principale e il suo garante a rientrare dell'esposizione maturata fino a quel momento;
quindi, con ricorso monitorio al Tribunale di Novara, ha chiesto al solo fideiussore il pagamento di € 79.434. Parte_1
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1317/2016 del 25.10.2016, il Tribunale di Novara ha intimato al di pagare alla banca creditrice la predetta somma, oltre Pt_1
interessi e spese.
Il 3.10.2017 il Tribunale di Novara ha dichiarato il fallimento della Controparte_10
[...]
[...
– Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione con citazione Parte_1
notificata in data 30.01.2017, deducendo:
- l'abusivo, ingiustificato e inopinato recesso della banca, nel 2013, dalle linee di credito fino a quel momento concesse alla , con il conseguente insorgere di una CP_9 CP_9 grave crisi finanziaria della società, ed il successivo rifiuto dell'istituto di accesso al credito garantito dal Fondo PMI, seguiti dalla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine per i due finanziamenti, poi azionati in via monitoria: tale comportamento della
[...]
aveva violato i canoni di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali, CP_5 presentandosi come una “rottura brutale del credito”, ed era produttivo di un danno risarcibile alla società correntista (poi messa in liquidazione proprio a seguito delle scelte illegittime della banca, con affitto del complesso aziendale alla neo-costituita
[...]
; CP_11
- le perdite economico-patrimoniali cagionate dalla Parte_3 CP_9 assommavano all'incirca ad € 120.000 e per tale somma veniva avanzata Controparte_9
domanda riconvenzionale di danno, da portarsi in compensazione con il minor importo richiesto in via monitoria dalla banca;
- si dichiarava che per detto credito risarcitorio, azionato in via di riconvenzione, era in corso un'operazione di cessione del credito dalla titolare, in veste di soggetto danneggiato dalla condotta dell'istituto, all'opponente personalmente Controparte_9 [...]
. Pt_1
4 1.3 – Con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. l'opponente produceva, concluso in forma di scrittura privata autenticata il 31.05.2017, il contratto di cessione in suo favore del credito risarcitorio vantato dalla correntista nei confronti della Controparte_9
banca creditrice opposta;
il contratto ha data successiva alla notifica della citazione in opposizione.
1.4 – Con comparsa ai sensi dell'art. 111, 3° co., c.p.c. depositata in data 20.05.2019, interveniva nel processo , per il tramite di CP_7 Controparte_12
quale cessionaria, per contratto del 20.07.2018, di una serie di crediti già facenti capo a
[...]
tra cui quello oggetto di causa. CP_13
1.5 - Con note depositate in data 10.06.2019, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dopo spirati i termini dell'art. 183, 6° co., c.p.c., il ollevava per la prima Pt_1
volta la questione della nullità, in relazione agli artt. 1418 c.c. e 2 l. 287/90, della fideiussione omnibus firmata in data 24.06.2011 in quanto contenente le tre clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c. contenute nel c.d. modello ABI censurato per violazione della normativa anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005, mantenendo, per il resto, la riconvenzionale per il risarcimento del danno da
“rottura brutale del credito”.
Su tale questione il primo Giudice instaurava il contraddittorio con la controparte e rimetteva poi la causa in decisione;
con successiva memoria depositata il 16.07.2019, l'opponente ha prodotto una serie di moduli di fideiussione di diverse banche, contenenti tutti le clausole dichiarate illecite ex art. 2 l. 287/90.
1.6 – Con sent. n. 70/2022, depositata il 7.02.2022, il Tribunale di Novara rigettava la opposizione e la domanda riconvenzionale, sui seguenti rilievi:
- l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus, in relazione al provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005, non era provata, dal momento che la produzione del citato provvedimento dell'autorità di vigilanza e dei moduli di fideiussione riconducibili a diversi istituti era avvenuta tardivamente con la memoria del 10.06.2019, oltre i termini dell'art. 183,
6° co., c.p.c., e non era, perciò, possibile eseguire un raffronto tra il contratto concluso dal e il citato provvedimento di , né dimostrare l'esistenza di un'intesa Pt_1 CP_14
anticoncorrenziale;
5 - il credito azionato con ricorso per ingiunzione non era contestato né nell'an, né nel quantum;
- la riconvenzionale di danno, avanzata dal in qualità di cessionario del credito Pt_1
risarcitorio già maturato in capo alla correntista , non era provato: non Controparte_9
vi erano elementi per ritenere dimostrata la revoca delle linee di credito nel 2013, da cui sarebbe derivato, a cascata, il dissesto della società, e in ogni caso non era stato offerto alcun elemento a dimostrazione degli asseriti danni, onde offrire al giudicante dei dati per poter procedere alla loro quantificazione.
2. – L'appello di e l'unico motivo di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello riproponendo soltanto la Parte_1
eccezione di nullità ex artt. 1419 c.c. e 2 l. 287/90 della fideiussione ominbus e non anche la domanda riconvenzionale, con richiesta di compensazione pro concurrenti quantitate, di risarcimento del danno da “rottura brutale del credito”; il capo di decisione che respinge tale domanda deve, pertanto, ritenersi passato in giudicato.
Si costituiva la sola , mentre restava contumace , quale CP_1 Controparte_3
incorporante la banca cedente il credito CP_8
2.1 – Con un unico, articolato motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto tardiva, in quanto effettuata a preclusioni istruttorie ormai maturate, la produzione documentale allegata alla memoria depositata il 10.06.2019 con cui egli ha per la prima volta sollevato la nullità ex artt. 1418 c.c. e 2 l. 287/90 della fideiussione omnibus da lui rilasciata il 24.06.2011, ed ha, sulla base di ciò, respinto come non provata la relativa eccezione.
A detta del infatti, il sistema delle preclusioni delineato, per il primo grado, dagli artt. Pt_1
167, 2° co., e 183, 5° e 6° co., c.p.c. non sarebbe applicabile alle eccezioni in senso lato, qual è appunto l'eccezione di nullità contrattuale: le preclusioni valgono soltanto per le eccezioni in senso proprio, mentre le eccezioni non rilevabili d'ufficio sono deducibili senza tempo, e se esse sono proponibili in ogni momento del processo, deve essere consentito anche di dedurre prove o di eseguire produzioni documentali a riguardo, senza soggiacere alle preclusioni istruttorie già maturate;
tale sarebbe, del resto, una lettura costituzionalmente orientata della normativa in tema di preclusioni assertive e deduttive, anche in ragione dei principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
6 Per il resto, proprio dagli atti prodotti in allegato alla memoria del 10.06.2019 emergerebbe come la garanzia prestata il 24.06.2011 sia pienamente conforme al c.d. modello ABI, ritenuto alla stregua di intesa anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia, con conseguente nullità di essa, come contratto “a valle” dell'intesa vietata.
Inoltre, dalla nullità quanto meno della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., di cui al punto 6 del contratto a suo tempo sottoscritto con la deriverebbe la Controparte_5
decadenza della banca dalla fideiussione omnibus ai sensi di quella norma, invalidamente derogata, per non avere MPS agito giudizialmente contro la società debitrice principale nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
2.2 – Il motivo è completamente destituito di fondamento.
2.2.1 – Vanno anzitutto ribaditi al riguardo:
a) la evidente tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., che avrebbe dovuto essere sollevata, come eccezione non rilevabile d'ufficio, in primo grado con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, equivalente alla comparsa costitutiva dell'attore in opposizione–convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda introdotta con ricorso monitorio, agli effetti di quanto previsto dall'art. 167 c.p.c. (così la Cass., 7.01.2025, n. 267, che si intende qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.);
b) la inosservanza dei termini preclusivi dell'art. 183, 6° co., n. 2), c.p.c. quanto alle produzioni documentali effettuati in relazione alla nullità ex artt. 1419 c.c. e 2 l. 287/90, posto che la rilevabilità officiosa (e, parallelamente, la deducibilità senza tempo per le parti) di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato lascia in ogni caso ferme le preclusioni istruttorie già maturate in ordine alla prova di quello stesso fatto (in questo senso la Cass., Sez. Unite, 7.05.2013, n. 10.531: “Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto”).
Quanto, poi, alla necessità della produzione del testo del provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia, si richiama la recentissima Cass., 13.04.2025, n. 9650, secondo cui “la parte che contesta la validità del modello di contratto predisposto dall'ABI, dichiarato non valido
7 dalla Banca d'Italia, ha l'onere di fornire la prova della diffusione di tale modello e della sua attitudine a produrre effetti anticoncorrenziali. La dichiarazione della Banca d'Italia non è di per sé vincolante nel giudizio”.
2.2.2 - Ora, l'appellante pretende di far derivare la nullità ex artt. 1418-1419 c.c. e 2 l. 287/90 della fideiussione (od eventualmente, della sola clausola di deroga all'art. 1957 c.c.) dalla presenza nel formulario di fideiussione omnibus sottoscritto con la CP_5
il 24.06.2011 delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art.
[...]
1957 cit. contenute allo schema contrattuale dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia, in funzione di autorità antitrust del settore bancario, con provvedimento n. 55 del 2.05.2005; e di considerare, per ciò solo, il contratto da lui concluso con la Controparte_5 alla stregua di contratto “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale. Una volta espunta, perché nulla, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., rivivrebbe la disciplina dettata da quella norma, che si inserisce di diritto nel regolamento negoziale, e nel caso di specie la stessa cessionaria del credito riconosce che, a suo tempo, la non Controparte_5
aveva agito nei sei mesi dalla revoca degli affidamenti contro la società debitrice principale.
La fideiussione per cui è causa risale al giugno 2011.
La Cass., Sez. Unite, 30.12.2021, n. 41.991, nel dichiarare parzialmente nulle le fideiussioni omnibus riproduttive dello schema contenuto nella circolare ABI dell'ottobre 2002 in quanto contratti “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale, ha attribuito il valore di prova privilegiata dell'intesa illecita ex art. 2 l. 287/90 al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
La successiva giurisprudenza ha tuttavia circoscritto la portata di prova privilegiata dell'intesa illecita contenuta nel citato provvedimento di al solo periodo 2002 CP_14
(data della circolare ABI contenente lo schema tipo di fideiussione omnibus oggetto di censure) – 2005 (data del provvedimento di accertamento dell'intesa vietata) ed ha affermato che, per le fideiussioni successive, chi invoca una nullità “a valle” di un contratto di fideiussione omnibus concluso fuori del periodo preso in esame dall'autorità di vigilanza
(ed anzi, abbondantemente oltre, come nel caso di specie) deve viceversa fornire, attraverso altri mezzi, la prova del permanere nel tempo di quell'intesa limitativa della concorrenza, realizzata con la circolare ABI dell'ottobre 2002, e della stipula di contratti di fideiussione omnibus conformi ai contenuti dell'accordo anticoncorrenziale – e dunque attuativi di essa agli effetti degli artt. 1418-1419 c.c. e 2 l. 287/90.
Così la Cass., 25.11.2024, n. 30.383, in motivazione:
8 “Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni
Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente,
e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova …” (conforme la Cass.,
17.01.2025, n. 1170, in motivazione, § 7).
Le tre clausole in questione (di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c.) non sono infatti illegittime in quanto tali, non contravvenendo ad alcuna norma imperativa, bensì in quanto riproduttive di un'intesa vietata dalla normativa antitrust;
e se taluno – come nella specie l'appellante – invoca la nullità di un contratto di fideiussione contenente le tre clausole in parola e non ha la possibilità di fruire della prova privilegiata del cartello anticoncorrenziale costituita dalla decisione n. 55/2005 della Banca d'Italia perché il presunto cartello si riferisce ad un periodo diverso da quello preso in esame nella citata decisione, egli ha l'onere di allegare e di dimostrare l'esistenza di un'intesa illecita ed il diretto coinvolgimento del predisponente il testo contrattuale. Ma nel caso di specie, il Pt_1
si è limitato in primo grado, poco prima della precisazione delle conclusioni e a preclusioni istruttorie già maturate, a segnalare la presenza nei documenti contrattuali delle tre clausole contestate, senza né allegare né in alcun modo provare l'esistenza, al tempo della sottoscrizione della fideiussione (giugno 2011; l'accertamento di è del maggio CP_14
2005), di un accordo limitativo della concorrenza, a cui quella fideiussione desse attuazione.
9 A tale riguardo, tanto la produzione del provvedimento di n. 55/2005, insieme CP_14
con la memoria del 10.06.2019 (e che pure non varrebbe, per quanto sopra, come prova privilegiata dell'intesa per il periodo tra ottobre 2002 e maggio 2005), quanto soprattutto la produzione dei moduli di fideiussione redatti da diverse banche e contenenti le clausole incriminate, avvenuta con la successiva memoria del 16.07.2019, sono evidentemente tardive rispetto ai termini dell'art. 183, 6° co., nn. 2 e 3, c.p.c. e vanno, pertanto, ritenute inutilizzabili;
col che viene a mancare del tutto la prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale vietata che coinvolgesse, all'epoca della stipula della fideiussione per cui
è causa, la . Controparte_5
La conseguenza è che l'eccezione di nullità ex artt. 1418 c.c. – 2 l. 289/90 (od anche solo come nullità parziale delle singole clausole) deve essere respinta.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate come da dispositivo sui medi tariffari e considerando il solo importo della domanda oggetto di appello (ossia quella già azionata col ricorso per ingiunzione), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro e contro , Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
quale incorporante avverso la sent. n. 70/2022 emessa Controparte_4
dal Tribunale di Novara in data 7.02.2022, con atto di citazione notificato in data 6.09.2022:
a) respinge l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_15 questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11/07/2025.
10 Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Est.
Dott. Corrado Croci
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