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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/09/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 114/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere riunita in camera di consiglio in data 13/12/2024 ha pronunciato, all'esito del deposito telematico delle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado
in materia di
LAVORO
iscritta al N°114 R.G. Lav.- anno 2024 -
avente ad oggetto: Impugnazione capo sentenza compensazione spese.
promossa da
1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliata Parte_1
come in atti
appellante
nei confronti di
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di I grado.
1.1. Con ricorso innanzi al Tribunale di , premesso di aver ricoperto un Parte_2 incarico di docenza annuale in virtù di contratto a tempo determinato nell'anno scolastico
2021/2022, conveniva in giudizio il per far accertare e Controparte_1 dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n.
107 del 2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche) espressamente previsto per i soli docenti titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Eccepiva, a riguardo, la violazione dei principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento dei lavoratori come sanciti dagli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, dell'art. 4 Accordo Quadro per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, ed altresì degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola.
Si costituiva il , il quale, nel resistere alla domanda, ne Controparte_1
chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 9/4/2024 il Tribunale di Larino accoglieva il ricorso ravvisando la violazione dei principi euro unitari che vietano ogni disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo
2 indeterminato e docenti assunti a tempo determinato. Accertava e dichiarava, quindi, il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, con condanna del all'erogazione della CP_1 suddetta carta del docente per l'anno scolastico 2021/2022. Compensava, infine, le spese di lite,
“stante la non opposizione del alla concessione della carta e considerata la novità CP_1 dell'orientamento giurisprudenziale”.
2. L'appello.
2.1. Avverso tale decisione proponeva appello limitatamente al capo in cui il Parte_1
Giudice di prime cure aveva statuito la compensazione delle spese di lite, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Asseriva che il giudice di prime cure aveva errato nel considerare nuova la materia oggetto del giudizio poiché lo stesso aveva richiamato la giurisprudenza di legittimità sul punto e l'ordinanza della Corte di Giustizia Europea del 18 maggio 2022 nella parte in cui aveva statuito che “con riferimento al caso di specie ed alla luce della giurisprudenza riportata, deve ritenersi violata la clausola 4 dell'accordo quadro: tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato non risulta coerente rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt.
63 e 64 del Ccnl di comparto del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato”.
Richiamava, in proposito, anche l'orientamento del Consiglio di Stato, che con sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 aveva “annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo CP_3 dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”.
Citava, altresì, la giurisprudenza europea, la quale “aveva già da tempo enucleato i principi secondo i quali “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale
3 docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei ,mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In riferimento alla mancata opposizione da parte del , che a giudizio del primo giudice CP_1 giustificava la compensazione delle spese, l'appellante deduceva che, in realtà, l'odierno appellato aveva “dapprima resistito in giudizio chiedendo il rigetto integrale della domanda, ignorando i precedenti giurisprudenziali dei Tribunali di merito, del Consiglio di Stato e della Corte di
Giustizia Europea e solamente nella fase conclusiva del giudizio, ad attività difensiva completamente espletata, mutava il proprio contegno processuale non opponendosi alla concessione del beneficio economico richiesto”.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma del capo della sentenza impugnata relativo alla compensazione delle spese di lite con condanna del
[...]
alla rifusione delle spese per il doppio grado di giudizio. Controparte_1
2.4. Acquisite le note scritte, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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3. Motivi della decisione.
L'appello è fondato e va pertanto accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite.
4 L'art.92, comma 2 c.p.c. prevede per il giudice la possibilità di non applicare il criterio di ripartizione delle spese di cui al precedente art.91, in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.77/18, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla norma processuale.
Nel caso di specie, a differenza di quanto affermato dal primo Giudice nella sentenza gravata, la
Corte ritiene che non siano ravvisabili ragioni idonee a giustificare la compensazione.
In primo luogo, occorre escludere l'assoluta novità della questione trattata, poiché, come correttamente affermato dall'odierno appellante, benché la sentenza della S.C. sia stata emessa nelle more del giudizio di primo grado, in data 27/10/2023, la stessa viene richiamata dal giudice di prime cure come decisione intervenuta “lo scorso anno”, ponendo in evidenza come sia trascorso tempo, certamente utile a rendere conoscibile l'orientamento giurisprudenziale.
Con tale pronuncia la Suprema Corte è intervenuta nella questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente
(ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015), confermando quanto già statuito sul punto dalla Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18 maggio 2022, nonché dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1842 del 16 marzo 2022.
Si segnala, inoltre, la precedente pronuncia della Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 32104/2022, con la quale è stato affermato il diritto all'erogazione della carta docente a tutto il personale docente, “ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, la sentenza impugnata va parzialmente riformata e il condannato a rifondere alla ricorrente-odierna Controparte_1
appellante le spese del primo grado, che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dei valori minimi indicati dal D.M n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, come richiesto dalla stessa appellante, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con distrazione in favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario.
5 5. Le spese del grado seguono la soccombenza, non sussistendo ragioni per disporne la compensazione e si liquidano come da dispositivo, con pagamento in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza emessa il 09.04.2024 dal
Tribunale di Larino - Giudice del Lavoro - proposto con ricorso qui depositato il 06.08.2024 da nei confronti di , in Parte_1 Controparte_1
persona del rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Controparte_4
disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1
primo grado di giudizio, che liquida in €321,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con distrazione;
-condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
anche delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €337,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, nonché alla rifusione in favore della medesima parte del C.U. versato per il presente appello, con distrazione.
Campobasso, 13.12.2024
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella
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