Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 224/2023 R.G., vertente TRA
C.F.: , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 Rizziconi (RC) in C.da Cimbalello, snc, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro-tempore, , nato a [...] il [...], CF Parte_1 elettivamente domiciliata in Rizziconi (RC) alla via Rocco Iemma, CodiceFiscale_1 3, presso lo studio dell'Avv. Antonio Tripodi, CF , che la rappresenta C.F._2 e difende, fax 0966503302, pec Email_1 appellante CONTRO
(C.F. – P. IVA Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito ai sensi di legge in P.IVA_3 persona del Presidente e rappresentante pro-tempore, elettivamente domicilio in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, rappresentato e difeso, come da memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Ettore Triolo, CF - C.F._3 t Email_2 appellato E Controparte_3
(Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre
[...] P.IVA_4 n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del CP_4
per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria,
[...] CP_5 Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF C.F._4
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar
[...] [...]
da Catanzaro dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 Per_1 della raccolta, fax 0965/363206, pec Email_3 appellato E Controparte_6 Controparte_7 appellate contumaci
CONCLUSIONI Come da scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria il 07.04.2021, la società riassumeva il giudizio instaurato il 27.10.2019 innanzi al Tribunale di Palmi Parte_1 con il n. 2643/2019 R.G, conclusosi con ordinanza del 09/03/2021, che aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Palmi rimettendo il giudizio al Tribunale di Reggio Calabria. Proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420199012860773000, notificata in data 10.10.2019, contenente l'invito a pagare il complessivo importo di € 9.502,04, comprensivo di interessi, compenso per la riscossione e altre spese, per i seguenti atti sottesi:
“a) cartella n. 09420180015442459000 di € 5.091,50, Ente Creditore CP_3 sede di Reggio Calabria, mai notificata;
b) avviso di addebito n. 39420180000067530000 di € 4.410,54, Ente creditore CP_1 di Reggio Calabria, mai notificato.” Eccepiva l'illegittimità dell'intimazione per l'omessa notifica degli atti sottesi, per difetto di motivazione, la prescrizione estintiva, tardiva consegna dei ruoli al concessionario. I convenuti si costituivano, resistendo all'avversa domanda.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1954/2022 pubblicata il 10/11/2022 il Tribunale di Reggio Calabria, così provvedeva: “rigetta il ricorso, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente è tenuta al pagamento della cartella di pagamento n. 09420180015442459000 e dell'avviso di addebito n. 39420180000067530000 sottesi all'intimazione di pagamento n. 09420199012860773000; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di , in persona del legale rapp.te p.t., che liquida Controparte_8 in € 1.775,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell' in solido con la in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., che CP_1 Controparte_7 liquida in € 1.775,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva se dovuti come per legge. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell' , in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in € 1.775,00 CP_3 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva se dovuti come per legge”. Affermava il Tribunale che risultava documentalmente smentita l'eccezione di omessa notifica degli atti sottesi. Infatti, l aveva versato in atti copia dell'avviso di ricevimento CP_1 attestante la regolare notifica in data 06.03.2018 dell'avviso di addebito n. 39420180000067530000; l aveva versato in atti la prova Controparte_6 della regolare notifica in data 24.07.2018 della cartella di pagamento n. 09420180015442459000. Era infondata la contestazione avverso la copia dell'avviso di ricevimento che – secondo la difesa di parte ricorrente – non avrebbe contenuto indicazione sufficiente per renderla riferibile all'avviso di addebito n. 39420180000067530000. L' aveva versato in atti anche la copia dell'avviso di addebito sul cui frontespizio CP_1 era riportato il numero della racc. 66546932684-6 e lo stesso numero era riportato sulla copia dell'avviso di ricevimento di spedito in data 01.3.2018 ed indirizzato a CP_9
“IN.DA.CAL SAS DI IC ME & C. - CONTRADA CIMBALELLO – 89016 RIZZICONI -RC “, consegnato al destinatario presso tale indirizzo, che in ricorso era stato indicato come sede legale della società ricorrente. Inconducente era la contestazione sulla pretesa non corrispondenza della firma apposta sull'avviso di ricevimento rispetto a quella apposta in procura dal sig. Parte_1
(l.r.p.t. della società ricorrente), così come quella della “illeggibilità” della firma.
[...] 3
Richiamava che, per costante giurisprudenza, l'avviso di ricevimento della racc. a.r. faceva prova fino a querela di falso e per il perfezionamento della notifica era sufficiente che la spedizione postale fosse avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza necessità di indicazione delle generalità della persona cui l'atto era stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma. Con riguardo al disconoscimento, operato dalla ricorrente, di conformità all'originale della documentazione prodotta da controparte e, in particolare, dell'avviso di ricevimento, affermava l'infondatezza della censura. Il valore di prova della copia fotostatica o fotografica di un documento non poteva essere escluso dalla semplice affermazione di non conoscerlo o che non era l'originale. La giurisprudenza di legittimità esigeva che il disconoscimento fosse specifico e non equivoco, onde impedire che si ponesse in dubbio la rilevanza probante di un atto semplicemente osservando non essere stato prodotto in originale e senza addurre precise circostanze che ne smentissero la veridicità di quanto in esso rappresentato o documentato (sull'argomento cfr. Cass. 2006/ 23174, 2006/5461, 2003/10912, 2004/935, 2004/15856, 2004/16232). Inoltre, il documento de quo (cartolina di avviso di ricevimento di racc. a.r) – necessariamente prodotto in copia trattandosi di deposito telematico - si presentava esattamente corrispondente al modello tipico della cartolina di avviso di ricevimento reperibile presso gli uffici postali e recava ben leggibile il timbro dell'Ufficio Postale. Tanto era sufficiente – in mancanza di specifiche contestazioni – a far ritenere conforme all'originale la copia prodotta, conformemente alla giurisprudenza di legittimità che con riguardo al disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale aveva rilevato che non aveva gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 n. 2 cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, precludeva l'utilizzazione della scrittura, il primo non impediva che il giudice potesse accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 940/1996, 8593/1993, 2586/1990, 4479/1987). Nel prosieguo, osservava che la predetta cartella n. 09420180015442459000 e l'avviso di addebito n. 39420180000067530000, regolarmente notificati e non tempestivamente impugnati nel termine perentorio di 40 gg. dalla notifica, erano divenuti titolo esecutivo definitivo ed irretrattabile. Sulla perentorietà del termine più volte si era pronunciata la Suprema Corte, tra le altre, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21365 del 15/10/2010: "In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione"(cfr. anche Cass. 4506/2007; 17978/2008; 16203/2008). Per la natura del termine indicato, doveva, quindi, ritenersi che nessun rilievo in ordine alla fondatezza e ritualità dell'emissione del titolo e nessun approfondimento di merito potesse essere effettuato se non attraverso lo strumento dell'opposizione tempestivamente proposta, in mancanza della quale la cartella/avviso di addebito diventava esecutiva, restando preclusa ogni contestazione in ordine al contenuto e legittimità della stessa. Restava da esaminare solo se fosse maturata la prescrizione successivamente alla loro notifica. Nessuna prescrizione poteva essere maturata in quanto la cartella e l'avviso di addebito erano stati notificati nel 2018 e nel 2019 era stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata. 4
Erano infondate le censure di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento in quanto l'intimazione conteneva gli elementi sufficienti per identificare la pretesa contributiva ed era conforme al modello ministeriale. Erano applicabili alla fattispecie i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., ord. n. 21065/2022) in analoga vicenda, secondo cui l'intimazione di pagamento era normativamente prevista dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recitano: «
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». Dal contenuto di tale norma si evinceva chiaramente che l'avviso di intimazione era un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne conseguiva che lo stesso non era annullabile a causa della insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241, (norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, era palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale norma escludeva che i soggetti interessati potessero far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si fosse differenziato da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appariva fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione, la pretesa tributaria nell'an e nel quantum. Pertanto, affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass sez. 5 n.2227\2018) che l'intimazione di pagamento non necessitava di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né andava allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato. Infondate tutte le censure articolate da parte ricorrente per eccepire il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata e la conseguente invalidità dell'atto, il ricorso andava rigettato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata da che ne invocava la riforma. Parte_1 Affermava di aver impugnato e disconosciuto formalmente la documentazione prodotta da controparte e la censura era stata formulata non in maniera generica ma perché, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, controparte avrebbe dovuto produrre gli originali al fine di fornire la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di addebito e della cartella di pagamento. Era stata confutata la stessa esistenza del documento originale, con la conseguenza che nessuna fotocopia avrebbe potuto essere prodotta da parte delle convenute, in quanto
“in caso di eccezione relativa alla mancata notificazione di un atto prodromico a quello impugnato, qualora l'ente resistente depositi in giudizio la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento relativa a detta notifica, il disconoscimento della copia prodotta onera 5
l'amministrazione al deposito dell'originale, pena la nullità della notifica per mancata prova” (cfr. Cass. n. 5077/17). Nessuna notifica degli atti posti a fondamento dell'intimazione oggetto di impugnazione risultava essere perfezionata nei confronti della società ricorrente. Infatti, la copia dell'avviso di ricevimento non recava alcuna indicazione relativa all'avviso di addebito che si assumeva esser stato notificato alla ricorrente. Men che meno, la sottoscrizione apposta poteva essere attribuita al sig. (l.r.p.t. della Parte_1 società ricorrente), essendo difforme rispetto a quella apposta in procura e non vi era alcuna indicazione rispetto alla qualifica rivestita dal soggetto che aveva ritirato quella raccomandata (comunque scollegata rispetto all'avviso di addebito impugnato), per cui era evidente il difetto di notifica nei confronti della . Parte_1 L'avviso di ricevimento, per potersi considerare collegato con l'avviso di addebito, doveva riportare il numero di avviso e di raccomandata sulla facciata dove era apposta la sottoscrizione, mentre nel caso di specie non vi era alcun collegamento con l'asserita notifica. Aveva contestato l'esistenza di un documento originale corrispondente alle fotocopie prodotte che fosse mai stato sottoscritto dalla ricorrente o da altro soggetto, evidenziando come soltanto nel documento in originale fosse possibile individuare gli elementi che consentissero di risalire al reale autore della sottoscrizione e alla riconducibilità del contenuto, nonché come la sottoscrizione della scrittura prodotta in copia in giudizio comportasse necessariamente l'esame sul documento in originale e nel suo contenuto integrale (in assenza di tale produzione il valore probatorio delle presunte notifiche non potrebbe risultare attendibile). Pertanto, la prova in astratto della notifica delle cartelle di pagamento poteva essere validamente offerta, solamente, con la produzione in giudizio degli originali. Il Tribunale non aveva poi considerato che le notifiche erano state presuntivamente effettuate a persona diversa dal destinatario. Doveva escludersi che la diversità di disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle personalmente eseguite dall'ufficiale giudiziario potesse comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime. Nel caso di specie: le firme risultavano illeggibili e comunque non riconducibili alla ricorrente e non vi era menzione delle generalità e dell'identità del soggetto che l'avrebbe ricevuta;
non risultava la firma dell'incaricato alla distribuzione;
le copie fotostatiche prodotte disgiuntamente su fogli separati non erano in grado di garantirne la corrispondenza. Nessun elemento lasciava intendere che vi fosse un nesso di collegamento con gli avvisi di addebito impugnati. Spettava al creditore e all'agente della riscossione dimostrare di aver proceduto alla regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, anche ai sensi dell'art. 26, comma 4, del DPR n. 602/73. In mancanza di tale prova, il creditore (l'ente pubblico e, per esso, l'agente della riscossione) non poteva dirsi in possesso di un titolo esecutivo che consentisse di esperire, validamente, l'esecuzione forzata. Concludeva, chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Costituitosi, l affermava di avere completamente assolto con la produzione CP_1 documentale versata in atti all'onere probatorio riguardante la notifica degli avvisi di addebito regolarmente avvenuta in conformità del quadro normativo di riferimento;
la notifica della cartella e il suo passaggio in giudicato (recte: irretrattabilità) precludeva di entrare nel merito del credito incorporato, anche in ordine alla prescrizione eventualmente maturata prima della notifica della C.E. Successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento / avvisi di addebito la prescrizione doveva essere interrotta dall' , che ne Controparte_10 rispondeva anche in punto spese legali. 6
CP_1 Si costituiva l affermando che la cartella aveva intimato il pagamento di premi e relative sanzioni civili e accessori per l'attività svolta dalla società ricorrente che, inquadrata nel settore industria, aveva iniziato l'attività il 23/03/1992 ed era titolare della Posizione Assicurativa Territoriale n. 8716421 con codice cliente 3760276, nell'ambito della quale era attiva la polizza dipendenti per le voci di rischio 1452 (produzione di prodotti animali e vegetali conservati), nonché, dal 09/01/2012 (denuncia di variazione del 04/01/2012), anche 0722 (attività amministrativa). Non avendo la ricorrente corrisposto spontaneamente i premi dovuti, l aveva iscritto a ruolo i propri crediti intimati con la cartella oggetto del giudizio;
CP_3 la C.E. n. 094 2018 0015442459 era stata iscritta a ruolo l'01/06/2018 e, nell'iter del ruolo, risulta notificata il 24/07/2018. La cartella era stata regolarmente notificate ed era quindi divenuta definitiva. L'intimazione di pagamento si fondava su un avviso di addebito notificato per posta dall' e sulla cartella iscritta a ruolo dall' e notificata per pec dall' CP_1 CP_3 CP_10
.
[...] Le doglianze in punto regolarità notifica per posta erano palesemente infondate essendo regolata la notifica diretta delle cartelle dall'art. 26 del DPR 602/73, che prevedeva la spedizione per posta raccomandata secondo le regole previste per la posta ordinaria e non secondo le regole delle notifiche giudiziarie, non una sola riga era stata spesa per contestare la notifica della cartella 094 2018 0015442459 effettuata per pec. Chiedeva il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 26.01.2024, la Corte dichiarava la contumacia dell'
[...]
e della Controparte_8 Controparte_7
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appellante, con una pluralità di profili di doglianza correlati in stretta consecuzione, ha censurato la sentenza affermando di aver disconosciuto formalmente la documentazione prodotta da controparte, poiché avrebbero dovuto essere prodotti gli originali al fine di fornire la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di addebito e della cartella di pagamento. Ha affermato che era stata confutata l'esistenza del documento originale, con la conseguenza che nessuna fotocopia avrebbe potuto essere prodotta, in quanto “in caso di eccezione relativa alla mancata notificazione di un atto prodromico a quello impugnato, qualora l'ente resistente depositi in giudizio la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento relativa a detta notifica, il disconoscimento della copia prodotta onera l'amministrazione al deposito dell'originale, pena la nullità della notifica per mancata prova” (cfr. Cass. n. 5077/17). La parte, dunque, ha correlato il disconoscimento della conformità della copie agli originali, sul presupposto della mancata notifica dell'atto prodromico, contestando, con le ulteriori doglianze, le notifiche a mezzo posta ordinaria, richiamando l'art. 36 L. 28/02/2008 n. 31. Precisamente al Capo II, era stato previsto: ““all'art. 7 della legge 20/11/1982 n. 890, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata” ed escludendo che la diversità di disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle personalmente eseguite dall'ufficiale giudiziario potesse comportare una menomazione delle garanzie del destinatario. Ha, quindi, affermato che le firme risultavano illeggibili e comunque non riconducibili alla ricorrente, non vi era menzione delle generalità e dell'identità del soggetto che l'avrebbe 7
ricevuta; non risultava la firma dell'incaricato alla distribuzione;
le copie fotostatiche prodotte disgiuntamente su fogli separati non erano in grado di garantirne la corrispondenza.
5. Deve osservarsi che "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982"). In tal senso depone il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 2) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017). Come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". La questione della necessità dell'inoltro della raccomandata informativa è stata anche affrontata dalla Corte Costituzionale che con la sentenza 175/2018 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art 26 DPR 602/73 nella parte in cui abilita il concessionario della riscossione alla notifica diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento, senza l'osservanza delle previsioni di cui all'art 7 legge n.890/82 come modificato con legge 31/2008 ( che prevede per la notifica a persona diversa dal destinatario l'inoltro della c.d raccomandata informativa ). Parte 8
Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione”, nonostante tale “obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto”, “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto.” (Cass., 28872/2018). Anche di recente la Suprema Corte (sentenza n. 24492/2023) ha confermato il principio, ribadendo che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 2339 del 2021). Ne conseguiva che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023); con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez. 5, Ordinanza n. 26688 del 2022). La Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). La Corte Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all'esigenza, di rilievo 9
costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018).
6. Con riferimento poi alle censure avverso la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento, nei casi di consegna del plico raccomandato a soggetto che si trova all'interno del domicilio, id est: sede legale della società destinataria, va posto in rilievo che l'operatore postale non è tenuto a compiere alcun accertamento circa le generalità della persona che riceve il plico se con nei casi di cui all'art. 7 comma 4 della legge n.890 citata, evenienza non ricorrente nella fattispecie in esame. Va, infatti, ribadito, se ne è detto sub 5, che “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del
1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui
è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5 -, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019, Rv. 655744 - 01; nello stesso senso, Sez.
6 - L,Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018, Rv. 650926 - 01, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico” ( Cass. 946/2020, 8924/23) Ancor più di recente e con precipuo riferimento a sottoscrizione con grafia illeggibile, la Suprema Corte ha affermato: “Ai fini della notifica, l'agente postale non è incaricato di identificare il ricevente dell'atto né di verificare la veridicità della sua dichiarazione di destinatario. Una volta acquisita la dichiarazione e ottenuta la firma della ricevuta, con l'atto consegnato alla presunta controparte, la notifica è considerata valida”. (Cass. civ. sez. trib., 22/05/2024, n. 14279). In motivazione, è stato puntualizzato: “ … con riferimento alla notificazione a mezzo del servizio postale, "ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ." (Cass., sez. U., 27 aprile 2010, n. 9962; v. anche Cass. 30 marzo 2016, n. 6126). Segnatamente, è d'uopo evidenziare che gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: i) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario;
ii) la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (Cass. 16 ottobre 2020, n. 22514). 10
Sul punto, va rilevato che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l'agente postale non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto, avendo egli soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma. La sequenza notificatoria che assume rilevanza, dunque, al fine di considerare validamente eseguita e perfezionata la notifica è unicamente quella prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 890/1982, ragion per cui, una volta che l'agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l'atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza notificatoria è legittima, rispondendo al modello legale, e dunque l'atto è da intendersi notificato al destinatario. Al fine di contestare le risultanze dell'avviso di ricevimento, dunque, sarebbe dovuta intervenire pronuncia di falsità a seguito di querela di falso, querela che in realtà è stata presentata, ma la cui relativa istanza è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 327 del 12 marzo 2013, passata in giudicato (nel mentre la parte contribuente, avendo interesse a conseguire la declaratoria di falsità, avrebbe dovuto impugnare la sentenza del Tribunale). Conseguentemente, in assenza di dichiarazione di falsità dell'atto, deve ritenersi che l'avviso di ricevimento in questione sia stato notificato a persona dichiaratasi destinataria dell'atto, il che ha reso perfezionato il procedimento di notifica …”. Dovendosi fare applicazione dei principi ora enunciati e risultando dagli atti che la notifica dell'avviso di addebito, interruttiva della prescrizione dei contributi previdenziali, è stata effettuata a mezzo del servizio postale e che l'avviso di ricevimento del plico - consegnato all'indirizzo del destinatario - è stato sottoscritto da persona - pur non identificata esattamente - che lo ha ritirato/ricevuto, non può ritenersi che nella fattispecie in esame si postuli questione di mancata notificazione dell'atto prodromico a quello impugnato, presupposto sul quale l'appellante, invocando il pronunciamento di Cass. n. 5077/17, ha fondato l'obbligo dell'amministrazione di depositare l'originale. Peraltro, al medesimo fine va richiamato l'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui: “Ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio della cartella esattoriale non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cassazione civile sez. III, 08/06/2022, n.18420).
7. Sempre sul disconoscimento e solo per completezza di esposizione si segnala ulteriormente che, come più volte ribadito dalla Soprema Corte, il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., (..), sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità.
Il disconoscimento, infatti, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive
(così Cass. n. 40750/2021, nonché Cass. n. 14279/2021). 11
“In tema di prova documentale, il disconoscimento della conformità tra una scrittura privata e la sua copia fotostatica in giudizio non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale tramite altri mezzi di prova. Tale contestazione deve essere chiara e dettagliata, evidenziando gli elementi di discrepanza rispetto all'originale. Questo principio si estende ai documenti depositati telematicamente, in conformità all'art. 22, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 82 del 2005, che attribuisce alle copie informatiche la stessa efficacia probatoria degli originali se non contestate espressamente”. (Cass. civ. sez. lav., 07/10/2024, n. 26200). Nel caso di specie, vi è stato un disconoscimento della conformità della copia all'originale, effettuato in maniera del tutto apodittica e quindi inefficace, senza che sia stato indicato, nemmeno sommariamente, quali sarebbero “gli aspetti differenziali” tra i due documenti, mentre “in tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”. (Cass. civ. sez. trib., 06/09/2024, n. 24029). Le doglianze proposte dall'appellante sono, pertanto, infondate e va richiamato quanto già correttamente rilevato dal Tribunale: l ha depositato copia dell'avviso di ricevimento CP_1 attestante la regolare notifica in data 06.03.2018 dell'avviso di addebito n. 39420180000067530000; l ha depositato la prova della Controparte_6 regolare notifica in data 24.07.2018 della cartella di pagamento n. 09420180015442459000. L' ha depositato anche la copia dell'avviso di addebito sul cui frontespizio è CP_1 riportato il numero della racc. 66546932684-6 e lo stesso numero è riportato sulla copia dell'avviso di ricevimento di spedito in data 01.3.2018 ed indirizzato a CP_9
“IN.DA.CAL SAS DI IC ME & C. - CONTRADA CIMBALELLO – 89016 RIZZICONI -RC “, consegnato al destinatario presso tale indirizzo, che in ricorso era stato indicato come sede legale della società ricorrente. L'intimazione di pagamento opposta è stata notificata il 10.10.2019 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'appello è, dunque, infondato e va rigettato. In applicazione del principio della soccombenza l'appellante deve essere condannata alla rifusione, in favore degli appellati costituiti e , delle spese di questo grado di CP_1 CP_3 giudizio, liquidate – valore € 9.502,04, applicando i minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte -, per ciascun appellato costituito, in complessivi € 2.906,00, oltre accessori come per legge. Nessuna statuizione sulle spese di questo grado di giudizio deve essere adottata nei confronti degli appellati contumaci. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del l.r.p.t. nei confronti di - in Parte_1 CP_1 persona del l.r.p.t., di in persona del l.r.p.t., e di CP_3 Controparte_6 in persona del l.r.p.t., e di in persona del l.r.p.t. avverso la sentenza CP_7
n.1954/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 10.11.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. Rigetta l'appello. 12
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di e di , liquidate per ciascuna parte in complessivi € 2.906,00, oltre CP_1 CP_3 accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti