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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 03/07/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 771 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to MASSANELLI MICHELA Parte_1
MARIA .domiciliato inGALLERIA DEI FONDITORI, 3 61100 PESARO
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to ANNUNZIATA CERBONI Controparte_1
BAJARDI e domiciliata elettivamente in VIALE DELLA VITTORIA 176 61121
PESARO
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla restituzione integrale della somma di
Euro193.809,00 oltre interessi e rivalutazione versata sui conti di a Controparte_1 titolo di deposito fiduciario e temporaneo a prima richiesta;
- per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento a favore dell'attore Controparte_1 della somma di Euro193.809,00 oltre interessi e rivalutazione sino alla data dell'effettivo soddisfo;
- In via subordinata, nel caso in cui il giudice qualificasse le somme de quibus come pagina 1 di 5 donazioni, che ne fosse accertata e dichiarata la nullità ex art. 782 c.c., per mancanza della forma solenne e dell'animus donandi e dello spirito di liberalità che, conseguentemente, la sig.ra vada condannata a pagare al la Controparte_1 Parte_1 somma di euro Euro193.809,00 oltre interessi e rivalutazione sino alla data dell'effettivo soddisfo;
- con sentenza immediatamente esecutiva .
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge e vittoria di spese delle due fasi del procedimento cautelari Ricorso e reclamo al collegio.
Per parte convenuta
respingere tutte le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto.
Vittoria di spese e onorario del presente giudizio di merito e delle due fasi del procedimento cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) introitava il presente giudizio quale fase di merito Parte_1 conseguente alla iniziale richiesta di sequestro conservativo, nei confronti di _1
, inizialmente rigettato e successivamente concesso in sede di reclamo al
[...]
Collegio.
Deduceva parte attrice di aver provveduto al versamento di ingenti importi sul conto della moglie al fine di sottrarli all'aggressione dei creditori.
Intervenuto disaccordo tra i coniugi ed avviate le procedure di separazione personale, il richiedeva in restituzione le suddette somme: ottenuto un rifiuto alla Parte_1 restituzione, avanzava istanza di sequestro conservativo per corrispondente importo.
Opponeva la sig.ra che, le somme in questione, erano state invece _1 liberamente donate, come testimoniato dalla finalizzazione indicata dai bonifici, quanto meno per gli importi maggiori.
Detti bonifici di maggiore importo indicherebbero, come causale, la destinazione a strumenti assicurativi-vita effettivamente intestati alla ed asseritamente _1 acquistati per il tramite della stessa provvista, configurandosi così una donazione indiretta.
Il sequestro, inizialmente non concesso, lo era successivamente in sede di reclamo dell'ordinanza negativa.
pagina 2 di 5 Nel presente giudizio di merito le parti riportano sostanzialmente le medesime posizioni sopra descritte.
Irrilevanti le prove orali dedotte dalle parti, la causa andava in decisione senza ulteriore attività istruttoria e quindi veniva assunta in decisione ai sensi dell'ar 281 sexies ult.co.cpc.
2) Deve per vero osservarsi che le parti hanno impostato la presente causa come un giudizio di separazione, riportando del tutto irrilevanti spaccati familiari.
Ciò che qui rileva sono, invece, i soli bonifici del da cui dovrebbero farsi Parte_1 discendere le ipotesi di deposito fiduciario, di donazione o di atto di liberalità atipico.
A tal proposito deve osservarsi che quanto all'ipotesi del deposito fiduciario la prova testimoniale è senza dubbio ammissibile.
Deve qui tuttavia rilevarsi che parte attrice si limita a proporre una prova del tutto generica che si sostanzia nei capitoli 26-27 di cui alla II memoria 171 ter.
La prova orale, ammissibile in tali casi, deve però avere ad oggetto fatti concreti specifici, determinati nel loro contesto spazio temporale, rimanendo invece inammissibile una prova fondante su di una dichiarazione di mera esistenza del patto fiduciario, che nel caso di specie rimane del tutto decontestualizzata.
Diverso l'aspetto relativo alla ricorrenza di una donazione diretta o di un atto di liberalità atipico (c.d. donazione indiretta).
Non vi è dubbio che i versamenti alla siano avvenuti a mezzo bonifici, per _1 altro risultanti in atti a mezzo produzione di estratti conto.
La modalità di trasmissione delle somme mediante bonifico impone alcune considerazioni:
- in primo luogo deve osservarsi che, l'ordine di bonifico, impartito dal donante alla banca, è negozio giuridico unilaterale tra la banca e l'ordinante, cui è estraneo il beneficiario della donazione.
Questo aspetto rompe il collegamento tra le parti interessate e sostanzialmente impedisce la configurabilità della donazione cc.dd. indiretta (vedasi anche Cass., Sez. Un., 27 luglio
2017, n. 18725).
- Secondariamente deve osservarsi che le somme sono state versate in favore della e non direttamente all'istituto emittente la polizza vita, sicchè non solo vi è _1 stata confusione delle somme costitutive della pretesa provvista con quelle già della ma le stesse sono entrate nella sua disponibilità divenendo utilizzabili nella _1 misura e modalità dalla stessa preferita, non potendo la semplice indicazione del pagina 3 di 5 disponente vincolare la finalizzazione della provvista medesima e dare, per ciò solo, origine ad una donazione indiretta.
Ci si trova qui al contrario in presenza di una donazione diretta, costituita dal versamento a mezzo bonifico delle somme in esso riportate, e quindi a sola esecuzione indiretta.
Essendo l'importo donato oggettivamente di non modica quantità, l'atto necessita, per la sua validità, della forma scritta notarile.
- si osserva infine che ad avviso del sottoscritto giudicante assume rilevanza, al fine di qualificazione del suddetto trasferimento quale donazione diretta, l'ulteriore duplice aspetto costituito dalla non univoca indicazione “trasferimento fondi per polizza assicurativa” presente in bonifico, in quanto del tutto privo della qualifica di “liberalità per….” e dall'altro mancante della corrispondente specificazione della per _1 cui l'acquisto della polizza sarebbe avvenuto per mezzo di una provvista costituita a mezzo liberalità.
Al contrario è reperibile in atti attestazione per cui la somma necessaria all'acquisto della polizza assicurativa, usciva dai conti personali della _1
Ciò evidenzia ancor di più come, tra le parti, fosse ben chiaro trattarsi di donazione diretta, che infatti viene specificatamente dedotta in sede di costituzione della _1 nel procedimento instaurato ad istanza del per l'emissione del provvedimento Parte_1 cautelare, (cfr comparsa n atti pag.8 in grassetto sottolineato e pag.9). _1
Ipotesi, quella dedotta in prima istanza dalla convenuta, sostanzialmente incompatibile con quella della cc.dd. donazione indiretta, trattandosi di ipotesi totalmente diverse ancorchè tese al raggiungimento di un medesimo scopo.
Anche i versamenti con bonifici di importo minore devono comunque essere ricompresi nell'ambito donativo generale e pertanto considerati parte del complesso, mancando anche per essi il requisito di forma ed una chiara diversa destinazione e finalità.
Gli aspetti sopra evidenziati impediscono il potersi individuare una ipotesi di donazione indiretta, per tutte le somme risultanti dai bonifici dedotti in causa, e comunque nei limiti di € 193.809,00 in domanda, costitutivi di una ipotesi di donazione diretta, nulla per assenza di forma.
Né deve trarre in inganno il trattamento fiscale riservato alle donazioni a mezzo bonifico, che solo a tali limitati fini vengono trattate con imposizione equiparata alle donazioni indirette.
Va quindi restituito l'importo di € 193.809,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda di restituzione all'effettivo soddisfo.
pagina 4 di 5 Spese, anche di fase d'urgenza, come al dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) respinge la domanda principale ed accoglie la subordinata dichiarando la nullità della donazione diretta a mezzo bonifico, per mancanza di forma, per la complessiva somma di € 193.809,00;
2) per l'effetto condanna al pagamento in restituzione al Controparte_1
della somma di € 193.809,00 oltre interessi e rivalutazione Parte_1 dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3) condanna al pagamento delle spese processuali che si Controparte_1 liquidano in € 7.000,00 per fase di merito e 4.000,00 per fase cautelare oltre 15% spese generali. oltre iva e cassa forense come per legge.
Così deciso in Pesaro, in data 26/06/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 771 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to MASSANELLI MICHELA Parte_1
MARIA .domiciliato inGALLERIA DEI FONDITORI, 3 61100 PESARO
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to ANNUNZIATA CERBONI Controparte_1
BAJARDI e domiciliata elettivamente in VIALE DELLA VITTORIA 176 61121
PESARO
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla restituzione integrale della somma di
Euro193.809,00 oltre interessi e rivalutazione versata sui conti di a Controparte_1 titolo di deposito fiduciario e temporaneo a prima richiesta;
- per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento a favore dell'attore Controparte_1 della somma di Euro193.809,00 oltre interessi e rivalutazione sino alla data dell'effettivo soddisfo;
- In via subordinata, nel caso in cui il giudice qualificasse le somme de quibus come pagina 1 di 5 donazioni, che ne fosse accertata e dichiarata la nullità ex art. 782 c.c., per mancanza della forma solenne e dell'animus donandi e dello spirito di liberalità che, conseguentemente, la sig.ra vada condannata a pagare al la Controparte_1 Parte_1 somma di euro Euro193.809,00 oltre interessi e rivalutazione sino alla data dell'effettivo soddisfo;
- con sentenza immediatamente esecutiva .
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge e vittoria di spese delle due fasi del procedimento cautelari Ricorso e reclamo al collegio.
Per parte convenuta
respingere tutte le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto.
Vittoria di spese e onorario del presente giudizio di merito e delle due fasi del procedimento cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) introitava il presente giudizio quale fase di merito Parte_1 conseguente alla iniziale richiesta di sequestro conservativo, nei confronti di _1
, inizialmente rigettato e successivamente concesso in sede di reclamo al
[...]
Collegio.
Deduceva parte attrice di aver provveduto al versamento di ingenti importi sul conto della moglie al fine di sottrarli all'aggressione dei creditori.
Intervenuto disaccordo tra i coniugi ed avviate le procedure di separazione personale, il richiedeva in restituzione le suddette somme: ottenuto un rifiuto alla Parte_1 restituzione, avanzava istanza di sequestro conservativo per corrispondente importo.
Opponeva la sig.ra che, le somme in questione, erano state invece _1 liberamente donate, come testimoniato dalla finalizzazione indicata dai bonifici, quanto meno per gli importi maggiori.
Detti bonifici di maggiore importo indicherebbero, come causale, la destinazione a strumenti assicurativi-vita effettivamente intestati alla ed asseritamente _1 acquistati per il tramite della stessa provvista, configurandosi così una donazione indiretta.
Il sequestro, inizialmente non concesso, lo era successivamente in sede di reclamo dell'ordinanza negativa.
pagina 2 di 5 Nel presente giudizio di merito le parti riportano sostanzialmente le medesime posizioni sopra descritte.
Irrilevanti le prove orali dedotte dalle parti, la causa andava in decisione senza ulteriore attività istruttoria e quindi veniva assunta in decisione ai sensi dell'ar 281 sexies ult.co.cpc.
2) Deve per vero osservarsi che le parti hanno impostato la presente causa come un giudizio di separazione, riportando del tutto irrilevanti spaccati familiari.
Ciò che qui rileva sono, invece, i soli bonifici del da cui dovrebbero farsi Parte_1 discendere le ipotesi di deposito fiduciario, di donazione o di atto di liberalità atipico.
A tal proposito deve osservarsi che quanto all'ipotesi del deposito fiduciario la prova testimoniale è senza dubbio ammissibile.
Deve qui tuttavia rilevarsi che parte attrice si limita a proporre una prova del tutto generica che si sostanzia nei capitoli 26-27 di cui alla II memoria 171 ter.
La prova orale, ammissibile in tali casi, deve però avere ad oggetto fatti concreti specifici, determinati nel loro contesto spazio temporale, rimanendo invece inammissibile una prova fondante su di una dichiarazione di mera esistenza del patto fiduciario, che nel caso di specie rimane del tutto decontestualizzata.
Diverso l'aspetto relativo alla ricorrenza di una donazione diretta o di un atto di liberalità atipico (c.d. donazione indiretta).
Non vi è dubbio che i versamenti alla siano avvenuti a mezzo bonifici, per _1 altro risultanti in atti a mezzo produzione di estratti conto.
La modalità di trasmissione delle somme mediante bonifico impone alcune considerazioni:
- in primo luogo deve osservarsi che, l'ordine di bonifico, impartito dal donante alla banca, è negozio giuridico unilaterale tra la banca e l'ordinante, cui è estraneo il beneficiario della donazione.
Questo aspetto rompe il collegamento tra le parti interessate e sostanzialmente impedisce la configurabilità della donazione cc.dd. indiretta (vedasi anche Cass., Sez. Un., 27 luglio
2017, n. 18725).
- Secondariamente deve osservarsi che le somme sono state versate in favore della e non direttamente all'istituto emittente la polizza vita, sicchè non solo vi è _1 stata confusione delle somme costitutive della pretesa provvista con quelle già della ma le stesse sono entrate nella sua disponibilità divenendo utilizzabili nella _1 misura e modalità dalla stessa preferita, non potendo la semplice indicazione del pagina 3 di 5 disponente vincolare la finalizzazione della provvista medesima e dare, per ciò solo, origine ad una donazione indiretta.
Ci si trova qui al contrario in presenza di una donazione diretta, costituita dal versamento a mezzo bonifico delle somme in esso riportate, e quindi a sola esecuzione indiretta.
Essendo l'importo donato oggettivamente di non modica quantità, l'atto necessita, per la sua validità, della forma scritta notarile.
- si osserva infine che ad avviso del sottoscritto giudicante assume rilevanza, al fine di qualificazione del suddetto trasferimento quale donazione diretta, l'ulteriore duplice aspetto costituito dalla non univoca indicazione “trasferimento fondi per polizza assicurativa” presente in bonifico, in quanto del tutto privo della qualifica di “liberalità per….” e dall'altro mancante della corrispondente specificazione della per _1 cui l'acquisto della polizza sarebbe avvenuto per mezzo di una provvista costituita a mezzo liberalità.
Al contrario è reperibile in atti attestazione per cui la somma necessaria all'acquisto della polizza assicurativa, usciva dai conti personali della _1
Ciò evidenzia ancor di più come, tra le parti, fosse ben chiaro trattarsi di donazione diretta, che infatti viene specificatamente dedotta in sede di costituzione della _1 nel procedimento instaurato ad istanza del per l'emissione del provvedimento Parte_1 cautelare, (cfr comparsa n atti pag.8 in grassetto sottolineato e pag.9). _1
Ipotesi, quella dedotta in prima istanza dalla convenuta, sostanzialmente incompatibile con quella della cc.dd. donazione indiretta, trattandosi di ipotesi totalmente diverse ancorchè tese al raggiungimento di un medesimo scopo.
Anche i versamenti con bonifici di importo minore devono comunque essere ricompresi nell'ambito donativo generale e pertanto considerati parte del complesso, mancando anche per essi il requisito di forma ed una chiara diversa destinazione e finalità.
Gli aspetti sopra evidenziati impediscono il potersi individuare una ipotesi di donazione indiretta, per tutte le somme risultanti dai bonifici dedotti in causa, e comunque nei limiti di € 193.809,00 in domanda, costitutivi di una ipotesi di donazione diretta, nulla per assenza di forma.
Né deve trarre in inganno il trattamento fiscale riservato alle donazioni a mezzo bonifico, che solo a tali limitati fini vengono trattate con imposizione equiparata alle donazioni indirette.
Va quindi restituito l'importo di € 193.809,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda di restituzione all'effettivo soddisfo.
pagina 4 di 5 Spese, anche di fase d'urgenza, come al dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) respinge la domanda principale ed accoglie la subordinata dichiarando la nullità della donazione diretta a mezzo bonifico, per mancanza di forma, per la complessiva somma di € 193.809,00;
2) per l'effetto condanna al pagamento in restituzione al Controparte_1
della somma di € 193.809,00 oltre interessi e rivalutazione Parte_1 dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3) condanna al pagamento delle spese processuali che si Controparte_1 liquidano in € 7.000,00 per fase di merito e 4.000,00 per fase cautelare oltre 15% spese generali. oltre iva e cassa forense come per legge.
Così deciso in Pesaro, in data 26/06/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
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