TRIB
Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/04/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1579/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice rel.
Dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1 con l'avv. DONI ELENA ricorrente contro
CP_1
Con l'avv. MASCHERA GIORGIA resistente e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia
In punto: Modifica della regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusione ricorrente: come da foglio di conclusioni depositato in data 10.1.2025.
Conclusioni resistente: come da foglio di conclusioni depositato in data 10.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.2024, ha chiesto la revisione delle Parte_1
condizioni di mantenimento dei figli minori stabilite con decreto del 5.4.2023 nel procedimento rubricato al n. 2303/2021 R.G. e, in particolare: “Disporre un regime di visita padre/figli così calendarizzato: settimana A, due pomeriggi, martedì e giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 20.30 e fine settimana con il padre dal sabato mattina alla domenica sera alle ore 20.30; settimana B, due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì dalle ore 18.00 ed il venerdì dalle ore 18.00 con pernotto sino alla mattina del sabato quando il padre riporterà a casa della madre i figli entro le ore 13.00 mantenendo per il resto inalterato quanto disposto con decreto di accoglimento n. cronol. 698/2023 del 20/06/2023 del Tribunale di
Venezia nel procedimento RG 2303/2021; ridursi il contributo al mantenimento dei figli minori e Per_1
nella minor somma di € 100,00 mensili ciascuno (pari ad € 200,00 mensili complessivi), oltre al 50% Per_2
delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia. In ogni caso, per quanto esposto in narrativa, congruamente ridursi l'importo stabilito a favore di questi ultimi nel decreto di Accoglimento n. cronol. 698/2023 del 20/06/2023 reso dal Tribunale di Venezia nel procedimento n. 2303/2021 RG.
Per le ragioni indicate in narrativa e/o disporre che l'assegno unico venga incassato al 50% a favore di ciascun genitore”.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto di tutte le domande, in quanto CP_1
infondate in fatto e in diritto, con conferma del decreto emesso dalla Corte d'Appello di
Venezia n. cron. 2074/2023, R.G. n. 428/2023.
All'udienza del 13.6.2024, il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo e la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato è stata rifiutata dalle parti.
In considerazione dell'età dei minori coinvolti nella vicenda, il Giudice delegato ha ritenuto manifestamente superfluo procedere all'ascolto di , nato il [...], e Persona_3 Per_4
nata il [...], per cui con Ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 17 giugno 2024, lo
[...]
stesso, in via provvisoria ed urgente, a modifica del Decreto del 5.4.2023 di questo Tribunale, ha posto a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente l'importo di euro 350,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, lasciando invariato il resto;
in via istruttoria, ha chiesto al Consultorio Familiare della e al Servizio sociale del Comune Parte_2
di Mira di fornire un aggiornamento sugli incarichi già a loro attribuiti e ha ordinato alle parti, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione di documentazione economico – reddituale aggiornata.
3 e il Pt_2Parte_2 Parte_2
Servizio Sociale del Comune di Mira hanno depositato le relazioni richieste e sulle stesse, oltre che sulla documentazione economica depositata dalle parti, si è svolto il contraddittorio all'udienza del 3/12/2024, all'esito della quale il Giudice delegato ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione del 13/3/2025, concedendo alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Con Decreto del 13/3/2025 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle seguenti conclusioni:
Parte ricorrente:
“Disporre un regime di visita padre – figli così calendarizzato: settimana A – due pomeriggi, martedì e giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 20.30 e fine settimana con il padre dal sabato mattina alla domenica sera alle ore 20.30 settimana B – due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì dalle ore 18.00 ed il venerdì dalle ore 18.00 con pernotto sino alla mattina del sabato quando il padre riporterà a casa della madre i figli entro le ore 13.00 mantenendo per il resto inalterato quanto disposto con decreto di accoglimento n. cronol. 698/2023 del 20/06/2023 del Tribunale di Venezia nel procedimento RG 2303/2021; Ridursi il contributo al mantenimento dei figli minori e nella minor somma di €100,00 mensili ciascuno (pari ad Per_1 Per_2
€200,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Venezia. In ogni caso, congruamente ridursi l'importo stabilito a favore di questi ultimi nel decreto di
Accoglimento n. cronol. 698/2023 del 20/06/2023 reso dal Tribunale di Venezia nel procedimento n.
2303/2021 RG e/o disporre che l'assegno unico venga incassato al 50% a favore di ciascun genitore. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Parte resistente: “In via principale: rigettarsi tutte le domande, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi indicati in premessa, con conferma del decreto emesso dalla Corte d'Appello di Venezia n. cron
2074/2023, Rg n. 428/2023. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi”.
***** Deve essere valutata in via prioritaria la domanda di modifica dei tempi di frequentazione tra il sig. ed i figli. Parte_1
Tale istanza è stata motivata, in principalità, in virtù della possibilità per il padre di poter trascorrere più tempo con i figli mantenendoli, in tali contesti temporali, in via diretta e ciò per garantire ad essi un'adeguata applicazione del principio di bigenitorialità e la possibilità di assicurare ai minori la situazione più conveniente al loro benessere e alla loro crescita armoniosa e serena.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Già nella relazione del Servizio Sociale del 12.3.2024, l'Assistente sociale dott.ssa Patrizia
Furlan ha evidenziato che: “Nemmeno la richiesta del signor di vedere affidati i figli in modo Pt_1 prevalente a sé appare adeguata. Infatti, dell'elevato numero di ore trascorso fuori casa per motivi di lavoro e la lontananza del luogo di lavoro attualmente mal si conciliano con l'esigenza di rispondere facilmente e rapidamente a situazioni impreviste a carico dei figli. La scrivente per altro non ha avuto modo di confrontarsi con la rete familiare del signor in merito all'effettiva ed adeguata disponibilità a sostenerlo Pt_1 nell'accudimento dei figli. Si ritiene pertanto di proporre il mantenimento dell'attuale collocazione prevalente dei minori presso la madre, invitando la signora a cercare una maggiore autonomia, anche economica dai CP_1 propri genitori anche al fine di realizzare un progetto di vita indipendente. Riguardo al programma di frequentazione del genitore non collocatario, si propone che i minori stiano presso il padre un fine settimana alternato dalle ore 13.00 del sabato alle ore 18 della domenica e il mercoledì dalle ore 18.00 con pernotto e accompagnamento a scuola il giovedì mattina”.
Tali conclusioni del Servizio non sono state in alcun modo modificate nel presente giudizio, dato che la relazione del Consultorio Familiare agli atti ha confermato che il sig. pur Pt_1 rivendicando il diritto di trascorrere un tempo congruo con i figli, vincola questo impegno ai propri impegni economici e lavorativi, che finora risultano discontinui ed in continuo cambiamento e nessuna proposta lavorativa presentatasi è mai riuscita a soddisfare sia le necessità lavorative, che di permanenza con i figli.
Pertanto, la sua richiesta di un ampliamento della frequentazione con i figli, lungi dal fondarsi su di una reale volontà di esprimere appieno il proprio ruolo genitoriale e senza che comunque essa sia concretamente ancorata al migliore interesse dei figli, appare dettata dalla esplicitata volontà di vedersi riconosciuta la diminuzione del relativo contributo per il loro mantenimento indiretto, tanto che nei suoi atti la parte afferma che: “mera conseguenza di un simile ampliamento del regime di visita è altresì quella di un maggior tempo trascorso con i figli e una conseguente compensazione rispetto alla riduzione (nel frattempo intervenuta) del contributo al mantenimento da parte del padre e un minor aggravio a carico della madre sia in termini di tempo che di spesa”.
Pertanto, nessun ampliamento può essere previsto, anche perché il ricorrente non ha mai assicurato di essere in grado di rispettare un diverso e più impegnativo regime di visita.
Quanto all'aspetto economico, il ricorrente ha documentato che, dopo il fallimento dell'iniziativa imprenditoriale da lui intrapresa, è stato dipendente di Pam Panorama S.p.a., sottoscrivendo un contratto a tempo parziale e determinato da aprile 2024 sino a settembre
2024, quale ausiliario alle vendite e in questo periodo ha percepito uno stipendio medio di circa €1.200,00 mensili;
successivamente il ricorrente ha dato atto che PAM non gli ha rinnovato il contratto, per cui ha rinvenuto un lavoro nell'edilizia sino al 15.12.2024; infine, ha documentato di essere percettore dell'indennità di disoccupazione NASPI.
Tale situazione appare deteriore a quella presa in considerazione a fondamento del Decreto del 5.4.2023; si deve, tuttavia, tenere in considerazione che il ricorrente ha manifestato sicura capacità lavorativa, avendo potuto maturare nell'ultimo periodo diverse esperienze lavorate in diversi settori, e comunque può godere della continuità di reddito grazie al sostegno del sussidio pubblico.
Di contro la situazione economico – reddituale della resistente è rimasta invariata, dato che la sig.ra continua a vivere nell'immobile dei genitori e lavora presso un'impresa di CP_1 pulizia per circa dieci ore a settimana e ha percepito nel 2023 un reddito da lavoro dipendente di €5.509,90.
In considerazione dei bisogni dei figli, rapportati all'età, e della complessiva situazione economico -reddituale delle parti, il contributo per il mantenimento indiretto dei figli Per_3
e dovuto dal padre può essere confermato alla somma mensile
[...] Persona_4 complessiva di €350,00 (€175,00 ciascuno), fermo il resto.
Vista la soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.29 c.p.c.,
A modifica del Decreto del 5.4.2023 di questo Tribunale,
- Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente l'importo di euro 350,00 mensili
(€175,00 ciascuno) a titolo di concorso nel mantenimento indiretto dei figli, fermo il resto.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 03/04/2025
Il Giudice estensore dott. Alessandro Cabianca
La Presidente dott.ssa Lisa Micochero