Articolo 4 della Legge 31 ottobre 1953, n. 831
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 novembre 1953
Art. 4.
Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all' art. 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627 , convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488 .
Entrata in vigore il 13 novembre 1953