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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/06/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 1431/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato NIGRO CASIMIRO
e
OL VA (c.f. ), rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avvocato NIGRO CASIMIRO
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL TR I B U N A L E vista la domanda congiunta proposta da e OL Parte_1
VA con ricorso depositato il 27/02/2025 per lo scioglimento del loro matrimonio, unione celebrata a VIANO (RE) il 16/09/2018; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive pagina 1 di 3 modificazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge dalla conferma in data 25/02/2022 dell'Accordo di separazione (atto iscritto al n. 1 – Parte II – Serie C, Anno 2022), redatto in data
13/12/2021 davanti all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Viano (atto iscritto al n. 15 – Parte II – serie C, Anno 2021); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla determinazione espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
preso atto del fatto che le parti hanno ribadito nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/06/2025 la volontà di sottoporre la domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto il parere favorevole espresso dal P.M. in data 07/04/2025; visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra Pt_1 nato a [...] il [...], e OL
[...]
VA, nata in [...] il [...], celebrato a VIANO
(RE) il 16/09/2018 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VIANO al n. 13 - parte II, serie C, anno 2018;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle condizioni di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di VIANO (RE) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
pagina 2 di 3 Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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