Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/01/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Cecilia De Santis Presidente,
Dott.ssa Antonella Myriam Sterlicchio Consigliere
Dott.ssa Carla Santese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 2565/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 8.10.2024 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi degli artt. 127, comma tre e 127-ter c.p.c. e vertente tra
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma ed ivi elettivamente domiciliata in viale Europa n. 190, rappresentata e difesa, dall'avv. Stefania
Stazzi, giusta procura generale alle liti a rogito del Notaio del 10.9.2021, rep. n° 54368, Persona_1 racc. n° 15494, allegata all'atto di citazione in appello
- appellante -
e
CP_1
- appellato contumace –
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 14374/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata il 20.10.2020 (Titoli di credito)
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa parziale riforma della decisione impugnata:
In via principale:
-Accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere per il pagamento della somma di euro
98.904.64, quale importo corrisposto alla data del 14.12.2018 e, che nulla è più dovuto da Parte_1
stante l'intervenuto pagamento dell'importo anzidetto con ogni conseguenza di legge.
[...]
Con salvezza di ogni altra richiesta istruttoria nei concedendi termini con ulteriore riserva di produzione e allegazione che dovesse rendersi necessaria anche all'esito della costituzione di controparte.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza impugnata aveva così riportato i fatti di causa e la decisione adottata:
“Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio dinnanzi all'intestato CP_1
Tribunale esponendo: che nel mese di ottobre 2016 aveva riscattato una polizza Parte_1
assicurativa stipulata con Ufficio 50 di Napoli, per un importo di euro 250.000/20; Parte_1
che detta somma, maggiorata degli interessi, veniva cambiata con nove vaglia non trasferibili, di cui sette dell'importo di euro 20.000,00 ciascuno, uno di euro 18.904,64, ed uno di euro 58.478,89, tutti emessi da
(Ufficio 50 di Corso Meridionale 1 - Napoli) ed intestati ad esso istante;
che il 6 giugno 2017 Parte_1 aveva provato a versare sul proprio conto corrente acceso presso Controparte_2
il vaglia da euro 18.904,64 (n. 0361983020-09), ma lo stesso risultava già estinto;
che
[...]
successivamente aveva appreso dall'Ufficio 50 di Napoli che anche gli altri quattro vaglia in suo possesso,
e precisamente quelli n. 0361983015-04, п. 0361983016-05, n. 0361983017-06, n. 0361983018-07, dell'importo di euro 20.000,00, erano stati già stati pagati a terzi, pur essendo ancora materialmente nel suo possesso;
che per tali fatti aveva informato la Procura della Repubblica ed aveva diffidato
[...]
a corrispondergli le somme in oggetto ed a fornirgli informazioni in merito all'accaduto; che, Pt_1 tuttavia, l'odierna convenuta si era limitata a comunicare che erano in corso verifiche presso alcuni istituti di credito, omettendo qualsiasi ulteriore chiarimento. 3
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità di "per la Parte_1
violazione degli obblighi dettati dalla normativa in materia di assegni e, comunque, dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176, c. 2, c.c. ed, in ogni caso, di tutta la normativa vigente in materia e, comunque, per l'indebita corresponsione a terzi della somma totale di € 98.904,64 o di quella diversa somma
(maggiore o minore) che dovesse essere ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare il convenuto istituto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 98.904,64 o di quella diversa somma (maggiore o minore) che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi dal fatto al saldo, a titolo restitutorio e/o risarcitorio"; in subordine "accertare e dichiarare il diritto del sig. della Controparte_3
somma di € 98.904,64, a titolo di controvalore per il riscatto della polizza di cui innanzi, di fatto mai corrisposto da all'attore e, per l'effetto, comunque condannare il convenuto Istituto Parte_1
al pagamento in favore dell'attore di detta somma o di quella diversa somma (maggiore o minore) che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi dal fatto al saldo"; con vittoria delle spese di lite.
Non di costituiva in giudizio seppur ritualmente evocata, e ne veniva dichiarata la Parte_1 contumacia all'udienza del 06 giugno 2019.
Alla stessa udienza il precedente Istruttore rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.01.22020 la causa è stata trattenuta in decisione dalla scrivente, nelle more subentrata sul ruolo, con concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
Preliminarmente, si precisa che la presente controversia è istata istruita da altri Istruttori, a cui la scrivente è subentrata solo in sede di precisazione delle conclusioni.
La domanda formulata dall'attore è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Oggetto dell'odierno contendere è il rimborso dei vaglia postali circolari non trasferibili n. 0361983020-
09, п. 0361983015-04, п. 0361983016-05, п. 0361983017-06, п. 0361983018-07, emessi da Parte_1
Ufficio 50 di Corso Meridionale 1 - Napoli.
[...]
Il vaglia postale viene definito all'art. 1 del D.P.R. n. 144 del 14.03.2001 come "lo strumento di trasferimento nazionale ed internazionale di fondi emesso da " e al successivo art. 6 viene così Pt_1 disciplinato: "il trasferimento di fondi mediante vaglia postale si perfeziona con la consegna del vaglia postale al beneficiario. Il vaglia postale può essere ceduto mediante girata se non munito, su richiesta del mittente, della clausola di non trasferibilità. Il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione. Ai vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno circolare". 4
Il vaglia postale deve dunque essere emesso dalle dietro versamento da parte del Parte_1
richiedente della relativa provvista;
deve essere consegnato a quest'ultimo affinché lo consegni al beneficiario per la successiva negoziazione;
può essere incassato dal solo beneficiario indicato nel titolo, se contenente la clausola di non trasferibilità, altrimenti può essere ceduto tramite girata.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno circolare ai sensi dell'art. 6, comma 4, del citato D.P.R..
La disciplina va, altresì, letta in combinato disposto con quanto previsto dal d.lgs. n. 231 del 2007, in materia di antiriciclaggio che pone, tra l'altro, alcune limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.
In particolare, ai sensi dell'art. 49 di detto decreto (nella parte relativa allo strumento del vaglia postale)
"i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da muniti della Parte_1
clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Parte_1
Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente".
Pertanto il richiedente del vaglia postale intestato a terzi e non trasferibile ha diritto al rimborso della provvista versata all'atto dell'emissione, dietro restituzione dell'originale del titolo emesso.
Nel caso di specie, dunque, sussiste il diritto dell'attore sia al pagamento dell'importo indicato nei vaglia per cui è causa, siccome beneficiario, sia alla restituzione da parte di della provvista di euro Parte_1
98.904,64, essendo anche il richiedente degli stessi (evidentemente, quindi, non per l'asserita e non provata "indebita corresponsione a terzi" di detta somma). 5
Ed infatti i vaglia postali circolare n. 0361983020-09 (dell'importo di euro 18.904,64), n. 0361983015-
04, п. 0361983016-05, n. 0361983017-06, n. 0361983018-07 (ognuno dell'importo di euro 20.000,00), emessi in data 18.11.2016 da Ufficio 50 di Corso Meridionale 1-Napoli, riportano Pt_1 Parte_1
correttamente la clausola di non trasferibilità e il nome del beneficiario, per l'appunto . CP_1
Dunque o i vaglia postali originali sono incassati dal beneficiario indicato oppure in alternativa viene restituito all'emittente dal richiedente dello stesso per il rimborso della provvista.
Alla luce di quanto esposto aveva, quindi, il diritto di incassare il vaglia presso la propria CP_1 banca, versandolo sul conto corrente, e, comunque, di ottenere il rimborso di euro della somma di euro
98.904,64 dietro riconsegna dei titoli in originale a , di tal che il rifiuto dalla stessa Parte_1
manifestato deve considerarsi illegittimo.
Sul punto è appena il caso di osservare che l'eventuale pagamento dei vaglia in oggetto ad altri soggetti da parte di non meglio individuato istituti di credito non appare rilevante ai fini del presente giudizio, atteso che la società convenuta ben potrebbe far valere le eventuali responsabilità in merito all'accaduto nelle più opportune sedi.
Per i motivi esposti, la stessa società convenuta deve essere condannata a rifondere all'attore la somma di euro 98.904,64. Su detta somma costituente debito di valuta devono essere calcolati gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo per tutte le fasi effettivamente espletate sulla base dei criteri minimo cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M.
37/2018),
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore-di dell'importo di euro 98.904,64, oltre CP_1
interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di Parte_1 giudizio sostenute dalla che si liquidano, in euro 4.801,00, di cui euro 786,00 per esborsi CP_1
ed euro 4.015,00 per compensi, oltre oneri e accessori come per legge e oltre al 15% a titolo di spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.” 6
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso Parte_1
tale decisione, impugnando la sentenza di primo grado con un solo motivo di gravame.
, nonostante la regolarità della notifica della citazione, non si è costituito in giudizio. CP_1
All'udienza dell'11.1.2022, la Corte ha dichiarato la contumacia di ed ha rinviato la causa per la CP_1 precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.4.2024.
Successivamente, la causa è stata rinviata all'udienza dell'8.10.2024, ove è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di omettere la declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere, nonostante che lo stesso attore avesse dato atto, in sede di comparsa conclusionale, dell'avvenuto versamento in suo favore dell'importo di euro
98.904,64.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
Al riguardo, va ricordato che la cessazione della materia del contendere – fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (cfr.
Cass. civ.
3.3.2006 n. 4714 e 24.1.2003 n. 1089) - si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimina la posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice e presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice
(cfr Cass. civ.
8.7.2010 n. 16150).
Un'ipotesi del genere ricorre nella fattispecie che ci occupa solo con riguardo all'avvenuto versamento,
CP_ da parte delle , della somma dovuta al a titolo di sorte capitale, ma non anche in Parte_1
relazione alle ulteriori somme richieste da quest'ultimo, atteso che il medesimo, pur avendo dato atto, nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, dell'avvenuto versamento in suo favore della somma di euro 98.904,64 a titolo di sorte capitale, aveva, tuttavia, evidenziato che aveva Parte_1
omesso di corrispondergli gli interessi legali, nonché chiesto la condanna della stessa al pagamento in suo favore di quelli maturati sino a quel momento, pari a: “€ 1.149,86 a titolo di interessi maturati dal 6 giugno
CP_ 2017 (data in cui il sig. tentava di versare gli assegni poi risultati clonati - cfr. atto di citazione) al 10 febbraio 2020, come da prospetto già depositato in atti unitamente al foglio di precisazione delle 7
conclusioni…” ed alla rifusione delle spese di lite da lui sostenute (vd pag. 3 e 4 della comparsa conclusionale depositata dalla parte in data 27.2.2020).
Ne consegue che, non essendo in contestazione l'avvenuta estinzione da parte di della Parte_1
somma dovuta per sorte capitale, la sentenza va riformata sul punto e va dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di euro 98.904,64.
La stessa va, invece, confermata per il resto anche in ragione della mancata impugnazione, da parte di
, della parte in cui quest'ultima è stata condannata al pagamento degli interessi legali (di cui, Parte_1 peraltro, non è stato provato l'avvenuto pagamento).
Nulla va disposto per le spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'appellato.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 14374/2020 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 20.20.2020, proposto da così Parte_1
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di euro 98.904,64;
- rigetta per il resto;
- nulla per le spese di lite.
Così decisa in Roma, il 21.1.2025
Il Presidente
(dr.ssa Cecilia De Santis)
Il Consigliere est.
(dr.ssa Carla Santese)