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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2197/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2197/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BONVICINI FULVIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 CASELLE TORINESE il 27/01/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASELLE TORINESE (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: , l'01.07.1999. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 6.11.2019.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 01/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASELLE TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la causa coniugale, sita in Caselle T.se (TO), Via Circonvallazione n.31, oggetto di locazione con contratto intestato alla Sig.ra continuerà ad essere assegnata alla Parte_1 medesima, unitamente ai beni ed agli arredi che la compongono, che ivi risiede insieme al figlio , Per_1 maggiorenne ma allo stato non del tutto autonomo ed autosufficiente.
DISPONE che il padre continui a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'assegno mensile di € 150,00 (diconsi centocinquanta/00), rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT intervenuta nell'anno immediatamente precedente, da corrispondersi mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese a partire dalla data della domanda. Le spese straordinarie in genere, concordate e documentate, verranno divise al 50% tra i coniugi, conformemente a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto in data 15.03.16.
PRENDE ATTO che, con l'esatto adempimento del presente accordo i coniugi dichiarano sin da ora per allora di aver definito in maniera integrale e satisfattiva ogni loro rapporto di carattere economico e patrimoniale e rinunciano, pertanto, reciprocamente ad ogni ulteriore richiesta di ordine economico, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa.
NULLA sulle spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2197/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BONVICINI FULVIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 CASELLE TORINESE il 27/01/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASELLE TORINESE (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: , l'01.07.1999. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 6.11.2019.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 01/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASELLE TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la causa coniugale, sita in Caselle T.se (TO), Via Circonvallazione n.31, oggetto di locazione con contratto intestato alla Sig.ra continuerà ad essere assegnata alla Parte_1 medesima, unitamente ai beni ed agli arredi che la compongono, che ivi risiede insieme al figlio , Per_1 maggiorenne ma allo stato non del tutto autonomo ed autosufficiente.
DISPONE che il padre continui a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'assegno mensile di € 150,00 (diconsi centocinquanta/00), rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT intervenuta nell'anno immediatamente precedente, da corrispondersi mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese a partire dalla data della domanda. Le spese straordinarie in genere, concordate e documentate, verranno divise al 50% tra i coniugi, conformemente a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto in data 15.03.16.
PRENDE ATTO che, con l'esatto adempimento del presente accordo i coniugi dichiarano sin da ora per allora di aver definito in maniera integrale e satisfattiva ogni loro rapporto di carattere economico e patrimoniale e rinunciano, pertanto, reciprocamente ad ogni ulteriore richiesta di ordine economico, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa.
NULLA sulle spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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