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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 14/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 302 R.G.L. del
2019, promossa
D A
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
G. La Pira n. 38 (Cod. Fisc. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Annamaria Spinello per procura su documento informatico depositato in uno al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via
Caruso n. 2, Niscemi;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del Presidente pro tempore, (cod. fisc. ) CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Castellano, in via
Borromini n. 8, Gela.
- resistente-
A seguito dell'udienza del 02.04.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c., completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/03/2019, il ricorrente in epigrafe, premettendo di aver ricevuto in data 11.02.2019 la notifica dell'avviso di addebito n. 592 2018 00012042 06 000 relativo a contributi accertati e dovuti per l'anno 2017 a titolo di Gestione Agricola –
Lavoratori Autonomi e Associati e relative sanzioni (per un totale di euro 3.143,43) conveniva in giudizio l' dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo dichiararsene l'annullamento. CP_1
Deduceva l'illegittimità dell'impugnato avviso di addebito, sia per vizi di carattere formale
(id est per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 30, comma II del D.L. n. 78/2010 conv. in
L. n. 122/2010, in relazione alla mancata menzione nell'atto esecutivo dell'atto di accertamento d'ufficio della qualità di coltivatore diretto in capo al ricorrente) sia di carattere sostanziale, non avendo lo stesso svolto, nell'anno 2017, alcuna attività autonoma riconducibile a quella erroneamente riscontrata dall'ente previdenziale.
Con memoria depositata in data 14.05.2019, si costituiva in giudizio l'ente convenuto chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa a seguito dell'udienza del
02.04.2025, sostituita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto chiarito, rileva il Tribunale che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere - come peraltro richiesto da entrambe le parti del giudizio in seno alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 02.04.2025 - stante l'acclarata intervenuta cancellazione del ricorrente dall'elenco dei coltivatori diretti con decorrenza dall'01.01.2016, disposta dall' con provvedimento del 27.03.2023 (cfr. produzione dell' CP_1 CP_1
01.04.2025); risultanza documentale peraltro ulteriormente riscontrata dal riconoscimento della richiamata circostanza operato da parte del ricorrente.
Vale evidenziare sul punto che, secondo l'autorevole insegnamento della Corte di
Cassazione, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile - trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della L. n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR - costituisce il riflesso processuale del venir meno, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, della ragion d'essere sostanziale della lite.
E' quindi un'ipotesi di estinzione del giudizio da pronunciare, eventualmente anche d'ufficio, ogniqualvolta venga ritualmente acquisita o concordemente ammessa la sopravvenienza – rispetto al momento dell'instaurazione del processo - di una situazione che faccia venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione (cfr. ex multis Cass. civile, n. 14775/2004; Cass. Civ., n. 4714/2006).
L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. civ. Sez. III, n. 2567/2007).
Giacché sulla base delle allegazioni di entrambe le parti, documentalmente comprovate, in ordine all'intervenuta cancellazione del ricorrente dall'elenco dei coltivatori diretti a far data dall'01.06.2016, dunque a partire da epoca anteriore rispetto all'annualità di maturazione dei contributi portati dall'avviso di addebito oggi opposto (id est 2017), risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Deve osservarsi comunque, come la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, pone in predicato la valutazione delle spese processuali facendo ricorso alla regola della "soccombenza virtuale”, che vanno dunque poste a carico dell'ente convenuto in considerazione del fatto che l' ha riconosciuto la sostanziale fondatezza della pretesa CP_1 attorea e conseguentemente provveduto alla cancellazione del dall'elenco dei coltivatori Pt_1 diretti, solo in data 27.03.2023 (cfr. provvedimento prodotto dall' in data 01.04.2025), CP_1 dunque successivamente all'instaurazione del presente giudizio, il cui ricorso introduttivo è stato depositato in data 01.03.2019.
Di quì la fondatezza della domanda azionata, ancorché ai soli fini della regolazione delle spese di lite.
Invero, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha precisato che "La cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede
d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del
07/05/2009). Nel caso di specie, in difetto di una congiunta richiesta delle parti di compensazione delle spese di lite, le stesse vanno poste a carico dell'ente convenuto per le ragioni esposte e vengono liquidate come in dispositivo [causa di valore ricompreso nello scaglione 1.100,00 –
5.200,00, parametri medi per attività di studio ed introduttiva].
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi CP_1
euro 850,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi,
I.V.A. e C.A.P., da erogarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela n. 145/2019 del
05.03.2019.
Così deciso in Gela il 14.04.2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi