Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 68/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68/2025 promossa da:
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Chiara Mancini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del Difensore.
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti private hanno congiuntamente adito l'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. 2) I figli minori , e sono affidati ad entrambi i genitori, i quali, Per_1 Per_2 Persona_3
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare pagina 1 di 5
continuerà a vivere con i figli, i quali ivi manterranno la propria residenza e domicilio. Il
Sig. si impegna a rilasciare la casa coniugale entro e non oltre il 1° febbraio Parte_2
2025 trasferendosi altrove. 4) Fatti espressamente salvi diversi accordi tra le parti: - il padre trascorrerà con i figli un pomeriggio infrasettimanale (che verrà comunicato di volta in volta alla madre a seconda dei turni di lavoro), ed una domenica ogni due settimane in orari da concordare con la madre. Ove i figli in tali giornate avessero impegni extrascolastici e/o fossero impegnati in competizioni sportive il padre li accompagnerà in palestra, piscina e/o negli altri luoghi preposti ed al termine delle loro attività, li riaccompagnerà a casa;
- durante le vacanze scolastiche il padre si occuperà dei figli (ad eccezione del più piccolo che, nel periodo di chiusura dell'asilo, verrà Persona_3
accudito dai nonni materni) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30 recandosi presso la casa familiare;
- i genitori trascorreranno insieme ai figli le festività principali
(Natale, Pasqua, Epifania) ed il giorno del loro compleanno;
- le parti concordano che, durante il periodo estivo, i figli si recheranno per un periodo continuativo di 2 o 3 settimane in vacanza con la mamma in località di villeggiatura (attualmente Marina di
Cecina) e che, in tale periodo, il padre potrà recarsi a trovarli nei giorni in cui è libero da lavoro. Quanto al piano genitoriale le parti si riportano al documento allegato come doc.
9. 5) Il Sig. a decorrere dal mese di Febbraio 2025, verserà alla Sig.ra Parte_2
anticipatamente entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo bonifico Parte_1 bancario, la somma di €. 900,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€.
300,00 per ciascun figlio); la somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, con decorrenza dal mese di Febbraio 2026. 6) I genitori provvederanno alle spese straordinarie dei figli in misura del 50% secondo i seguenti criteri: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o pagina 2 di 5 medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Nell'ipotesi in cui uno dei genitori dovesse anticipare per intero la relativa spesa, l'altro sarà tenuto al rimborso entro e non oltre 5 gg dalla presentazione della relativa ricevuta. 7) La percezione dell'assegno unico per il nucleo pagina 3 di 5 familiare spetterà integralmente alla Sig.ra 8) I coniugi dichiarano di Parte_1
essere economicamente indipendenti e rinunziano pertanto reciprocamente al contributo al proprio mantenimento. 9) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli. Quanto alle parti di cui il Tribunale deve prendere atto: 10) Le parti concordano che il pagamento della rata di mutuo cointestato verrà effettuato dal Sig. dal suo conto corrente personale e che la Sig.ra Parte_2 provvederà a rimborsargli la sua quota, pari al 50% dell'importo, entro Parte_1
il giorno 20 di ciascun mese. 11) Le parti concordano, infine, che - tenuto conto della totale assenza di rapporti con i nonni paterni che ormai si protrae da molti anni - i figli minori non li frequenteranno neppure nei periodi in cui staranno con il padre.
Il Pubblico Ministero: visto del 31.01.2025
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda Parte_1 Parte_2
congiunta di separazione personale dando atto di essersi sposati a Sesto Fiorentino il
10.07.2010 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sesto Fiorentino al n. 38.
P. 2 Serie A Anno 2010 chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori nata il [...], nato il [...] e , nato il Per_1 Per_2 Persona_3
15.12.2021, al loro collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con pagina 4 di 5 ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei bambini, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, sposati a a Sesto Fiorentino il 10.07.2010 trascritto nei Registri Parte_2
dello stato civile del Comune di Sesto Fiorentino al n. 38. P. 2 Serie A Anno 2010;
2) omologa le condizioni dell'accordo di cui ai punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;
3) prende altresì atto delle condizioni di cui ai punti: 9 e 11;
4) ordina all'ufficiale di stato civile del di provvedere Parte_3 all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) spese integralmente compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.02.2025 su relazione del Presidente, dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 5 di 5