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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/12/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24/2024 R.G. vertente:
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Conti, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Forlì, Corso Giuseppe
Garibaldi n. 18, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Crisstina Ingoli, CP_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in NN, via della Lirica n. 7, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di NN, convocate le parti ed esperito Parte_1 il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare la separazione personale tra il Sig. e la Parte_1
Sig.ra , autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti CP_1 condizioni: I) la casa coniugale, sita in NN (RA), fraz. CA, Via Sant'Antonio, n° 21/A,
pagina 1 di 12 censita al catasto urbano di NN, Sez. Urb. S, Foglio 100, Part. 719, Sub. 7, Cat. A/3, Classe 02 resti nella piena disponibilità della Sig.ra , che la abiterà insieme al piccolo , fino CP_1 Per_1 alla maggiore età di quest'ultimo o comunque fino alla sua autosufficienza economica, contribuendo nella misura del 50% al pagamento, almeno, delle spese relative al mutuo acceso per la sua ristrutturazione, pari ad € 276,00 circa, scadente, comunque, nell'anno 2028. L'odierna resistente non potrà apportare modifiche strutturali all'immobile senza il consenso espresso del Sig. Sul Pt_1 punto, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito conceda all'odierno istante la possibilità di verificare le attuali condizioni dell'immobile per appurare lostato dello stesso.
Il Sig. ha già trasferito la sua residenza in Forlì (FC), Via F. B. Pratella, n° 4, dove abita Pt_1 stabilmente con la sua nuova compagna, Sig.ra Testimone_1
II) relativamente al figlio minore, i cui impegni e le attività quotidiane relative all'asilo, ora, ed alla scuola, poi, al suo percorso educativo, alle attività ludiche ed extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute sono meglio chiarite nel piano genitoriale allegato al presente ricorso (doc. 8 – ricorso introduttivo), si chiede che venga affidato ad entrambi i genitori, con collocazione principale a casa del padre, che al momento garantisce un sistema di vita più equilibrato, assicurando allo stessoil miglior sviluppo della sua personalità (Cass. Civ., Sez. I Ord., 30 giugno
2021, n. 18603), anche alla luce delle verifiche fatte dal Servizio Sociale Associato dei Comuni di
NN, IA e RU - che nel settembre 2023 hanno riscontrato criticità nell'abitazione di sua proprietà ma concessa alla Sig.ra (si vedano le foto scattate dalla Sig.ra CP_1 Parte_2 madre del Sig. a ridosso della visita degli assistenti sociali effettuata nel settembre scorso – Pt_1 doc. 9 – ricorso introduttivo) - dove il minore potrà crescere serenamente al fianco della sorellina che nascerà tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2024, sì da poter creare con lei, sin da subito, uno stabile rapporto, utile alla sua maturazione, con diritto di visita della madre limitato a 2 giorni settimanali comprensivi di pernotto e week endalternati, comunque da decidersi all'esito di questo procedimento.
Si precisa che, con il termine week end si intende dal venerdì all'uscita dall'asilo (ore 16.30) sino al lunedì mattina all'ingresso dell'asilo (ore 7.30/8).
In mero subordine, si chiede che il piccolo venga affidato ad entrambi i genitori con il Per_1 collocamento alternato settimanale a rotazione annuale, con garanzia, nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, di fornire all'altro genitore almeno un contatto telefonico giornaliero;
III) nel primo caso, l'assegno unico spetterà in proporzione ad entrambi i genitori, senza nulla pretendere dal Sig. a titolo di mantenimento. Pt_1
pagina 2 di 12 Nel caso in cui si decida per l'affido condiviso paritario con collocamento alternato, va da sé che il mantenimento del minore avverrà in maniera diretta, nei periodi di rispettiva permanenza, con
l'eccezione per le spese straordinarie che graveranno sui genitori in parti uguali, secondo il
“Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di Famiglia” istituito presso l'Ordine degli
Avvocati di NN.
L'assegno unico, nel caso di accoglimento della richiesta di affido condiviso paritario con collocamento alternato, verrà percepito dalle parti in egual misura;
IV) la potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggior interesse per il piccolo , relativi ad istruzione, educazione e salute, Per_1 saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni delLimitatamente alle decisioni attinenti l'ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la loro potestà genitoriale separatamente.
E' data licenza a ciascun genitore di portare il minore all'estero, per periodi non superiori a 20 giorni, previo accordo con l'altro genitore – che implicitamente si renderà disponibile alla firma sui documenti per l'espatrio.
Il piccolo , sia che venga accolta la richiesta di collocamento prevalente presso il padre, sia Per_1 si opti per l'affido paritario, passerà il giorno del suo compleanno con la madre, potendo rifesteggiarlo insieme al padre appena 2 giorni dopo.
Le vacanze natalizie, il Capodanno, così come il fermo scuola pasquale (4 giorni con la Pasqua e 3 giorni con la Pasquetta) verranno alternati di annoin anno a prescindere dal tipo di collocamento stabilito;
V) i coniugi sono economicamente autosufficienti (* N.B.: la madre più volte si è detta disoccupata ma, sia il tenore di vita che il materiale raccolto relativo al suo impegno quale Giudice di Gara nelle competizioni di “agility” dimostrano l'esatto contrario, e se ne darà prova) e non sussistono i presupposti per la liquidazione di contributi l'uno a favore dell'altro, avendo definito tra di loro ogni questione di natura patrimoniale, senza più nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo al di fuori di quanto risulta dal presente ricorso, salvo il pagamento degli oneri legati all'utilizzo dell'immobile del Sig. da parte della Sig.ra ); VI) il Sig. non si oppone ad un Pt_1 CP_1 Pt_1 eventuale percorso terapeutico con uno specialista privato, da far intraprendere al piccolo Per_1 finalizzato all'accettazione della separazione dei due genitori;
VII) il Sig. vorrebbe che il piccolo venisse battezzato secondo il rito cristiano e Pt_1 Per_1 ricevesse un'educazione religiosa.
pagina 3 di 12 Il Sig. come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, vistol'art. 473 bis 49 c.p.c. Parte_1
CHIEDE ALTRESI' all'Ill.mo Giudice del Tribunale di NN che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui alla sentenza di separazione”
per “ Voglia l'Ill.mo tribunale adito, contrariis reiectis CP_1
Rimettere la causa in istruttoria e convocare a chiarimenti la CTU dott.ssa sulle Persona_2 criticità esposte nella parte motiva delle note per l'udienza cartolare del 21.11.24 che si trascrivono di seguito onde rivalutare le migliori modalità di permanenza del minore presso ciascun genitore.
Nel merito, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia
1 ) affidare in via esclusiva alla madre e collocarlo prevalentemente presso Persona_3 quest'ultima ovvero in via subordinata qualora ritenuto più confacente all'interesse del minore, affidare in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 in ogni caso con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni ordinarie;
2) assegnare la casa familiare di CA (RA) via Sant'Antonio a quale genitore CP_1 collocatario;
3) disporre che rimanga con il padre: Per_1 in periodo scolastico:
- a week end alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alle ore 16:30 sino al lunedì mattina al rientro a scuola (ore 8,00);
- un pomeriggio a settimana, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita da scuola alle ore 16:30 sino alla mattina successiva al rientro a scuola (ore 8,00); ovvero in via subordinata secondo il diverso calendario che il Tribunale riterrà prudentemente meglio rispondere all'interesse del minore;
4) disporre che il minore durante le vacanze scolastiche trascorra:
- 3 giorni consecutivi con ciascun genitore, con pernottamento, durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta (Pasqua 2026: con la madre dalla mattina del venerdì santo e fino alla mattina giorno di Pasquetta quando il padre andrà a prendere il minore
pagina 4 di 12 presso la madre e lo terrà con sé fino alla mattina del mercoledì dopo Pasqua quando lo riporterà a scuola;
l'anno successivo viceversa),
- 7 giorni consecutivi con ciascun genitore con pernottamento durante le vacanze natalizie, con le giornate di Natale e Capodanno ad anni alterni con la madre e con il padre (Natale 2025: con la madre dalla mattina del 24.12.25 e fino alla mattina del 31.12.25 quando il padre andrà a prendere il minorepresso la madre e lo terrà con sé fino alla mattina del 07.01.26 quando lo riporterà a scuola;
l'anno successivo viceversa);
- fino a tre periodi di tempo di 7 giorni, di cui due consecutivi, con ciascun genitore, durante le vacanze estive durante il quale sarà facoltà di ciascun genitore portare con sé il bimbo anche all'estero per un periodo di vacanza. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro entro il 31 maggio di ogni anno quali periodi di vacanza trascorrerà con il minore durante l'estate;
5) Disporre che all'accompagnamento e al ritiro di presso la scuola, in periodo scolastico,
Per_1 provveda il genitore con il quale, rispettivamente, sarà rimasto la notte precedente o con il
Per_1 quale trascorrerà la parte della giornata al termine dell'orario scolastico. In periodo non scolastico, sarà cura del padre provvedere al ritiro e all'accompagnamento di presso l'abitazione della
Per_1 madre. 6) Disporre l'obbligo, per il genitore presso il quale si trova , di consentire all'altro
Per_1 almeno una telefonata o videochiamata al giorno con il minore, in orario compreso fra le 19:00 e le
20:00.
7) Disporre l'obbligo, per il genitore presso il quale si trova o dovrebbe rimanere secondo il Per_1 calendario, di comunicare all'altro, appena nota, la propria impossibilità, anche temporanea, di prendersi cura personalmente del bambino e il divieto di lasciare affidato a parenti, amici o Per_1 baby sitter se non nell'ipotesi in cui l'altro genitore abbia espressamente dichiarato di non essere disponibile ad occuparsi del minore;
8) disporre l'obbligo in capo a ciascun genitore di comunicare all'altro, immediatamente, tutte le informazioni relative alla salute e agli appuntamenti di cura del minore;
7) Disporre che contribuisca al mantenimento del figlio minore mediante il versamento Parte_1 di un assegno mensile di € 400,00 (quattrocento) o della diversa somma ritenuta di giustizia da corrispondersi in via anticipata, disponendo il pagamento diretto da parte del datore di lavoro di
, KWS Italia, oppure, in via subordinata disponendo il pagamento dell'assegno di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 05 di ogni mese, mediante bonifico Per_1 bancario sul c/c della signora . L'assegno sarà aggiornato annualmente secondo gli indici CP_1
ISTAT, se quest'ultimo sarà positivo.
pagina 5 di 12 8) Disporre che le spese straordinarie così come specificate e disciplinate nel protocollo per i procedimenti di diritto di famiglia datato 16.07.2015 in uso presso il Tribunale di NN e costituente notorio riferimento per l'adita Curia siano a carico di ciascun genitore nella misura del
50%. Disporre che il genitore anticipatario della spesa straordinaria la comunichi all'altro per iscritto trasmettendo il giustificativo di spesa e che l'altro provveda al rimborso entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta. 9) disporre che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre sig. ra
. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo depositato in data 4.01.2024 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione personale ed il divorzio da , con la quale contrasse matrimonio a NN, CP_1 il 3.09.2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2018, atto n.
177, p. 1, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione con la predetta nacque il figlio il 19.09.2019. Per_1
Con memoria difensiva deposita in data 20.02.2024 si è costituita in giudizio , che non CP_1 si è opposta alla domanda di separazione e divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dal marito.
Nel giudizio è intervenuto il PM.
All'esito dell'udienza di comparizione avanti al Giudice Delegato in data 27.03.24 venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e disposta CTU sulla capacità genitoriale delle parti oltre ad interrogatorio formale del ricorrente.
Il Giudice Delegato con ordinanza 20.04.24 rigettava la richiesta di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti avanzata dalla resistente.
Il rigetto della richiesta di modifica veniva ribadito con ordinanza del 17.02.25 e del 16.04.25.
Pronunciata con sentenza non definitiva n. 160/25 la separazione personale delle parti, rimessa la causa sul ruolo, disposta ed espletata CTU sulle capacità genitoriali, esperito l'interrogatorio formale del ricorrente, acquista documentazione varia, entro il termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio con ordinanza depositata in data 19.12.2025.
Orbene in relazione all'affidamento del figlio minore va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare. pagina 6 di 12 L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figlio anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (cfr. Cass. ord. n.
21425/2022). In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore andrebbe fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass. ord. n. 4056/2023).
Quanto, poi, ai casi in cui la coppia genitoriale interagisca sulla base di una spiccata conflittualità, secondo il condivisibile orientamento della Corte della nomofilachia, di per sé, la “mera conflittualità” tra i coniugi - normalmente manifestantesi nell'ambito del conflitto familiare - non può impedire il ricorso all'istituto dell'affido condiviso, purché, però, si mantenga nell'ambito di un tollerabile disagio per la prole. Tale conflittualità, invece, è ostativa all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, in modo tale da pregiudicare il loro interesse (Cass. ord. n. 5604/2020).
In primis, nel caso di specie deve darsi atto della espressa rinuncia da parte della resistente alla propria volontà di trasferirsi con il figlio minore a Verona e della adesione da parte della stessa alla richiesta avanzata dal ricorrente di assegnazione a della casa coniugale sita in CA CP_1
(NN) via Sant'Antonio n. 21/A ove la stessa continuerà a risiedere con il figlio minore.
Su tale istanza, oggetto di triplice rigetto in causa, deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto all'affidamento ed al collocamento del minore si osserva quanto segue.
Ebbene, nel caso di specie dalla relazione della CTU, dott.ssa - le cui conclusioni Persona_2 devono condividersi alla luce dell 'accurata indagine, anche anamnestica, eseguita dalla CTU, dell'assenza di vizi logici nelle conclusioni cui la CTU è pervenuta, sulla base dei dati analizzati e delle risposte fornite ai TP -, si desume che: “Dalla valutazione condotta non emergono a carico dei pagina 7 di 12 genitori problematiche di natura psicopatologica o gravi disturbi di personalità. Entrambi, tuttavia, presentano tratti di immaturità che sono risultati disfunzionali nel rapporto di coppia e hanno un importante ricaduta sulla loro genitorialità. …entrambi i genitori mostrano tratti di ostinazione, rilevante immaturità e un atteggiamento volto stabilmente alla ripicca, all'esasperazione di ogni piccola controversia. I genitori sono apparsi in competizione da sempre nell'attività di Agility, competizione che si riverbera su tutti gli ambiti della relazione, nella quale risultano incapaci di perdere anche su cose futili e di responsabilizzarsi per favorire il benessere del minore. …ciò che appare maggiormente preoccupante è la strumentalizzazione del minore al preciso scopo di contrariare l'altro genitore, evidenziando una scarsa capacità di responsabilizzarsi e di empatizzare con i bisogni del figlio…Individualmente si rapportano al minore in maniera sostanzialmente adeguata ed è presente in entrambi un buon investimento affettivo nei riguardi del figlio, entrambi hanno una buona conoscenza dei suoi gusti e delle sue peculiarità. Faticano tuttavia a decentrarsi per il bene del figlio e non risultano accorgersi pienamente del malessere provocato in lui dalla conflittualità in essere. Presentano carenze nella predisposizione empatica e nella capacità di comprendere le esigenze del minore in termini di necessità emotive. …Per quanto riguarda il riconoscimento dell'importanza dell'altro genitore si è potuto osservare che mentre il padre riconosce per l'importanza della Per_1 madre e le riconosce alcune qualità, la disconosce pressochè completamente l'importanza del CP_1 padre nella vita del figlio….Per quanto sopra esposto, tenendo conto della tenera età del minore e che il malessere da questo evidenziato trae origine sostanzialmente dalla perseverante conflittualità genitoriale si suggerisce un affido condiviso con collocamento paritetico e un calendario che preveda un equilibrio nella presenza dei genitori che garantisca maggiore stabilità possibile …”.
La balbuzie del piccolo richiamata dalla difesa della resistente, ove non riconducibile a cause Per_1 endogene ma psicologiche, deve certamente ritenersi conseguenza della esacerbata conflittualità ed immaturità di entrambi i genitori posta in luce correttamente dalla CTU la quale ha sottolineato come l'aspro conflitto tra le parti, in alcun modo dalle stesse contenuto, abbia influito negativamente (e continui ad influire negativamente) sulla psiche del minore.
Pertanto il Collegio, recependo i suggerimenti della CTU - fondati sull'opportunità da un lato di garantire al minore la maggiore stabilità possibile e dall'altro, di favorire il maggiore equilibrio possibile nella presenza dei genitori nella vita del figlio -, ritiene doversi disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione residenziale prevalente dello stesso presso la madre, cui deve essere quindi assegnata la casa coniugale sita in CA (NN), e con permanenza del figlio presso i genitori con le seguenti modalità:
Prima settimana: pagina 8 di 12 lunedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì presso la madre;
dall'uscita di scuola del martedì fino all'ingresso a scuola del venerdì presso il padre;
dall'uscita di scuola del venerdì fino all'ingresso a scuola del lunedì presso la madre;
Seconda settimana: lunedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì presso il padre;
dall'uscita di scuola del martedì fino all'ingresso a scuola del venerdì presso la madre;
dall'uscita di scuola del venerdì fino all'ingresso a scuola del lunedì presso il padre;
Inoltre, durante i mesi estivi ogni genitore trascorrerà con i figli almeno 15 giorni anche non consecutivi da comunicarsi all'altro genitore entro la fine del mese di maggio;
le vacanze natalizie daranno suddivise in modo equo tra i genitori alternando negli anni il giorno di Natale e Capodanno;
le vacanze pasquali saranno suddivise equamente tra i genitori alternando negli anni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Si deve inoltre disporre che il genitore presso cui il minore non è collocato abbia possibilità di effettuare una telefonata al figlio nella fascia oraria 19-20.
La CTU suggerisce inoltre di affidare ai Servizi Sociali un incarico di vigilanza e monitoraggio con compito di avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità e di valutare periodicamente lo stato psicologico ed emotivo del figlio minore avviando in caso di peggioramento un percorso psicologico a suo favore.
Ogni altra domanda proposta dalle parti con riguardo alla assegnazione della casa coniugale (quale in particolare il pagamento della metà delle spese di mutuo e finanziamento per la ristrutturazione da parte della assegnataria) e all'affidamento e collocamento del figlio minore deve essere dichiarata inammissibile ex art. 40 cpc.
Circa il mantenimento del figlio minorenne, va premesso, invece, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4,
c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione,
pagina 9 di 12 oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Nel caso di specie, con riferimento alla capacità reddituale e patrimoniale di si osserva CP_1 come la stessa in un primo tempo autista con contratto part time a tempo determinato con stipendio mensile di € 750,00 e addestratrice cinofila con reddito di circa 350,00 mensili avesse nel corso del
2024 allegato il proprio stato di disoccupazione.
Allo stato, pare, dalle allegazioni contenute in comparsa conclusionale che la resistente, affittando un campo in Lido di Savio, abbia ripreso l'attività di addestratrice di cani per la quale ha aperto partita
IVA. Il reddito che percepito da tale attività per il 2024 appare ammontare al lordo in € 7.402,00.
Quanto, invece, alle condizioni economiche di lo stesso risulta svolgere la professione di Parte_1 magazziniere con un reddito mensile di € 1.800,00/1.900,00 al mese ed essere proprietario della casa coniugale per la quale corrisponde una rata mensile di mutuo comprensivo di finanziamento per la ristrutturazione di € 856,00.
Anche il risulta svolgere attività di addestratore e giudice cinofilo. Pt_1
Risulta inoltre come il conviva con una nuova compagna la quale nel 2024 ha dato alla luce una Pt_1 bambina, sorella consanguinea di . Per_1
non risulta gravato di nuovi costi abitativi comprovati. Parte_1
Pertanto, tenuto conto a) della capacità reddituale e patrimoniale delle parti, b) della maggiore capacità reddituale di e dell'assenza di oneri abitativi comprovati, nonché dell'assenza degli oneri Parte_1 abitativi per la madre stante la prevista assegnazione della casa coniugale, c) del collocamento pressoché paritario del figlio presso entrambi i genitori, come sopra disposto, d) dell'ammontare dell'assegno unico universale che si attribuisce per il 50% ai genitori, il Collegio stima equo disporre che contribuisca al mantenimento ordinario del figlio minore versando a , Parte_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 180,00, rivalutabili annualmente in base agli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale.
Le spese di lite, considerata la reciproca parziale soccombenza, devono essere compensate tra le parti.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico delle parti nella misura di ½ ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 24/2024 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
pagina 10 di 12 - dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 residenziale prevalente dello stesso presso la madre e con permanenza del figlio presso i genitori con le seguenti modalità:
Prima settimana: lunedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì presso la madre;
dall'uscita di scuola del martedì fino all'ingresso a scuola del venerdì presso il padre;
dall'uscita di scuola del venerdì fino all'ingresso a scuola del lunedì presso la madre;
Seconda settimana: lunedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì presso il padre;
dall'uscita di scuola del martedì fino all'ingresso a scuola del venerdì presso la madre;
dall'uscita di scuola del venerdì fino all'ingresso a scuola del lunedì presso il padre;
Durante i mesi estivi ogni genitore trascorrerà con i figli almeno 15 giorni anche non consecutivi da comunicarsi all'altro genitore entro la fine del mese di maggio;
le vacanze natalizie daranno suddivise in modo equo tra i genitori alternando negli anni il giorno di Natale e Capodanno;
le vacanze pasquali saranno suddivise equamente tra i genitori alternando negli anni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Il genitore presso cui il minore non è collocato deve avere possibilità di effettuare una telefonata al figlio nella fascia oraria 19-20.
-affida ai Servizi Sociali un incarico di vigilanza e monitoraggio del nucleo familiare con compito di avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità e di valutare periodicamente lo stato psicologico ed emotivo del figlio minore avviando in caso di peggioramento un percorso psicologico a suo favore e relazionando ogni sei mesi al Giudice Tutelare;
- assegna la casa coniugale sita a CA (NN) a che via abiterà con il figlio CP_1 minore;
Per_1
- dispone che contribuisca al mantenimento ordinario del figlio minore Parte_1 Per_1 versando a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 180,00, rivalutabili CP_1 annualmente in base agli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale. L'assegno unico universale per i figli sarà percepito dalle parti al 50%;
- compensa le spese di lite;
- le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico delle parti nella misura di ½ ciascuna.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in NN nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025
pagina 11 di 12 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24/2024 R.G. vertente:
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Conti, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Forlì, Corso Giuseppe
Garibaldi n. 18, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Crisstina Ingoli, CP_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in NN, via della Lirica n. 7, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di NN, convocate le parti ed esperito Parte_1 il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare la separazione personale tra il Sig. e la Parte_1
Sig.ra , autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti CP_1 condizioni: I) la casa coniugale, sita in NN (RA), fraz. CA, Via Sant'Antonio, n° 21/A,
pagina 1 di 12 censita al catasto urbano di NN, Sez. Urb. S, Foglio 100, Part. 719, Sub. 7, Cat. A/3, Classe 02 resti nella piena disponibilità della Sig.ra , che la abiterà insieme al piccolo , fino CP_1 Per_1 alla maggiore età di quest'ultimo o comunque fino alla sua autosufficienza economica, contribuendo nella misura del 50% al pagamento, almeno, delle spese relative al mutuo acceso per la sua ristrutturazione, pari ad € 276,00 circa, scadente, comunque, nell'anno 2028. L'odierna resistente non potrà apportare modifiche strutturali all'immobile senza il consenso espresso del Sig. Sul Pt_1 punto, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito conceda all'odierno istante la possibilità di verificare le attuali condizioni dell'immobile per appurare lostato dello stesso.
Il Sig. ha già trasferito la sua residenza in Forlì (FC), Via F. B. Pratella, n° 4, dove abita Pt_1 stabilmente con la sua nuova compagna, Sig.ra Testimone_1
II) relativamente al figlio minore, i cui impegni e le attività quotidiane relative all'asilo, ora, ed alla scuola, poi, al suo percorso educativo, alle attività ludiche ed extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute sono meglio chiarite nel piano genitoriale allegato al presente ricorso (doc. 8 – ricorso introduttivo), si chiede che venga affidato ad entrambi i genitori, con collocazione principale a casa del padre, che al momento garantisce un sistema di vita più equilibrato, assicurando allo stessoil miglior sviluppo della sua personalità (Cass. Civ., Sez. I Ord., 30 giugno
2021, n. 18603), anche alla luce delle verifiche fatte dal Servizio Sociale Associato dei Comuni di
NN, IA e RU - che nel settembre 2023 hanno riscontrato criticità nell'abitazione di sua proprietà ma concessa alla Sig.ra (si vedano le foto scattate dalla Sig.ra CP_1 Parte_2 madre del Sig. a ridosso della visita degli assistenti sociali effettuata nel settembre scorso – Pt_1 doc. 9 – ricorso introduttivo) - dove il minore potrà crescere serenamente al fianco della sorellina che nascerà tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2024, sì da poter creare con lei, sin da subito, uno stabile rapporto, utile alla sua maturazione, con diritto di visita della madre limitato a 2 giorni settimanali comprensivi di pernotto e week endalternati, comunque da decidersi all'esito di questo procedimento.
Si precisa che, con il termine week end si intende dal venerdì all'uscita dall'asilo (ore 16.30) sino al lunedì mattina all'ingresso dell'asilo (ore 7.30/8).
In mero subordine, si chiede che il piccolo venga affidato ad entrambi i genitori con il Per_1 collocamento alternato settimanale a rotazione annuale, con garanzia, nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, di fornire all'altro genitore almeno un contatto telefonico giornaliero;
III) nel primo caso, l'assegno unico spetterà in proporzione ad entrambi i genitori, senza nulla pretendere dal Sig. a titolo di mantenimento. Pt_1
pagina 2 di 12 Nel caso in cui si decida per l'affido condiviso paritario con collocamento alternato, va da sé che il mantenimento del minore avverrà in maniera diretta, nei periodi di rispettiva permanenza, con
l'eccezione per le spese straordinarie che graveranno sui genitori in parti uguali, secondo il
“Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di Famiglia” istituito presso l'Ordine degli
Avvocati di NN.
L'assegno unico, nel caso di accoglimento della richiesta di affido condiviso paritario con collocamento alternato, verrà percepito dalle parti in egual misura;
IV) la potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggior interesse per il piccolo , relativi ad istruzione, educazione e salute, Per_1 saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni delLimitatamente alle decisioni attinenti l'ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la loro potestà genitoriale separatamente.
E' data licenza a ciascun genitore di portare il minore all'estero, per periodi non superiori a 20 giorni, previo accordo con l'altro genitore – che implicitamente si renderà disponibile alla firma sui documenti per l'espatrio.
Il piccolo , sia che venga accolta la richiesta di collocamento prevalente presso il padre, sia Per_1 si opti per l'affido paritario, passerà il giorno del suo compleanno con la madre, potendo rifesteggiarlo insieme al padre appena 2 giorni dopo.
Le vacanze natalizie, il Capodanno, così come il fermo scuola pasquale (4 giorni con la Pasqua e 3 giorni con la Pasquetta) verranno alternati di annoin anno a prescindere dal tipo di collocamento stabilito;
V) i coniugi sono economicamente autosufficienti (* N.B.: la madre più volte si è detta disoccupata ma, sia il tenore di vita che il materiale raccolto relativo al suo impegno quale Giudice di Gara nelle competizioni di “agility” dimostrano l'esatto contrario, e se ne darà prova) e non sussistono i presupposti per la liquidazione di contributi l'uno a favore dell'altro, avendo definito tra di loro ogni questione di natura patrimoniale, senza più nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo al di fuori di quanto risulta dal presente ricorso, salvo il pagamento degli oneri legati all'utilizzo dell'immobile del Sig. da parte della Sig.ra ); VI) il Sig. non si oppone ad un Pt_1 CP_1 Pt_1 eventuale percorso terapeutico con uno specialista privato, da far intraprendere al piccolo Per_1 finalizzato all'accettazione della separazione dei due genitori;
VII) il Sig. vorrebbe che il piccolo venisse battezzato secondo il rito cristiano e Pt_1 Per_1 ricevesse un'educazione religiosa.
pagina 3 di 12 Il Sig. come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, vistol'art. 473 bis 49 c.p.c. Parte_1
CHIEDE ALTRESI' all'Ill.mo Giudice del Tribunale di NN che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui alla sentenza di separazione”
per “ Voglia l'Ill.mo tribunale adito, contrariis reiectis CP_1
Rimettere la causa in istruttoria e convocare a chiarimenti la CTU dott.ssa sulle Persona_2 criticità esposte nella parte motiva delle note per l'udienza cartolare del 21.11.24 che si trascrivono di seguito onde rivalutare le migliori modalità di permanenza del minore presso ciascun genitore.
Nel merito, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia
1 ) affidare in via esclusiva alla madre e collocarlo prevalentemente presso Persona_3 quest'ultima ovvero in via subordinata qualora ritenuto più confacente all'interesse del minore, affidare in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 in ogni caso con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni ordinarie;
2) assegnare la casa familiare di CA (RA) via Sant'Antonio a quale genitore CP_1 collocatario;
3) disporre che rimanga con il padre: Per_1 in periodo scolastico:
- a week end alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alle ore 16:30 sino al lunedì mattina al rientro a scuola (ore 8,00);
- un pomeriggio a settimana, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita da scuola alle ore 16:30 sino alla mattina successiva al rientro a scuola (ore 8,00); ovvero in via subordinata secondo il diverso calendario che il Tribunale riterrà prudentemente meglio rispondere all'interesse del minore;
4) disporre che il minore durante le vacanze scolastiche trascorra:
- 3 giorni consecutivi con ciascun genitore, con pernottamento, durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta (Pasqua 2026: con la madre dalla mattina del venerdì santo e fino alla mattina giorno di Pasquetta quando il padre andrà a prendere il minore
pagina 4 di 12 presso la madre e lo terrà con sé fino alla mattina del mercoledì dopo Pasqua quando lo riporterà a scuola;
l'anno successivo viceversa),
- 7 giorni consecutivi con ciascun genitore con pernottamento durante le vacanze natalizie, con le giornate di Natale e Capodanno ad anni alterni con la madre e con il padre (Natale 2025: con la madre dalla mattina del 24.12.25 e fino alla mattina del 31.12.25 quando il padre andrà a prendere il minorepresso la madre e lo terrà con sé fino alla mattina del 07.01.26 quando lo riporterà a scuola;
l'anno successivo viceversa);
- fino a tre periodi di tempo di 7 giorni, di cui due consecutivi, con ciascun genitore, durante le vacanze estive durante il quale sarà facoltà di ciascun genitore portare con sé il bimbo anche all'estero per un periodo di vacanza. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro entro il 31 maggio di ogni anno quali periodi di vacanza trascorrerà con il minore durante l'estate;
5) Disporre che all'accompagnamento e al ritiro di presso la scuola, in periodo scolastico,
Per_1 provveda il genitore con il quale, rispettivamente, sarà rimasto la notte precedente o con il
Per_1 quale trascorrerà la parte della giornata al termine dell'orario scolastico. In periodo non scolastico, sarà cura del padre provvedere al ritiro e all'accompagnamento di presso l'abitazione della
Per_1 madre. 6) Disporre l'obbligo, per il genitore presso il quale si trova , di consentire all'altro
Per_1 almeno una telefonata o videochiamata al giorno con il minore, in orario compreso fra le 19:00 e le
20:00.
7) Disporre l'obbligo, per il genitore presso il quale si trova o dovrebbe rimanere secondo il Per_1 calendario, di comunicare all'altro, appena nota, la propria impossibilità, anche temporanea, di prendersi cura personalmente del bambino e il divieto di lasciare affidato a parenti, amici o Per_1 baby sitter se non nell'ipotesi in cui l'altro genitore abbia espressamente dichiarato di non essere disponibile ad occuparsi del minore;
8) disporre l'obbligo in capo a ciascun genitore di comunicare all'altro, immediatamente, tutte le informazioni relative alla salute e agli appuntamenti di cura del minore;
7) Disporre che contribuisca al mantenimento del figlio minore mediante il versamento Parte_1 di un assegno mensile di € 400,00 (quattrocento) o della diversa somma ritenuta di giustizia da corrispondersi in via anticipata, disponendo il pagamento diretto da parte del datore di lavoro di
, KWS Italia, oppure, in via subordinata disponendo il pagamento dell'assegno di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 05 di ogni mese, mediante bonifico Per_1 bancario sul c/c della signora . L'assegno sarà aggiornato annualmente secondo gli indici CP_1
ISTAT, se quest'ultimo sarà positivo.
pagina 5 di 12 8) Disporre che le spese straordinarie così come specificate e disciplinate nel protocollo per i procedimenti di diritto di famiglia datato 16.07.2015 in uso presso il Tribunale di NN e costituente notorio riferimento per l'adita Curia siano a carico di ciascun genitore nella misura del
50%. Disporre che il genitore anticipatario della spesa straordinaria la comunichi all'altro per iscritto trasmettendo il giustificativo di spesa e che l'altro provveda al rimborso entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta. 9) disporre che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre sig. ra
. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo depositato in data 4.01.2024 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione personale ed il divorzio da , con la quale contrasse matrimonio a NN, CP_1 il 3.09.2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2018, atto n.
177, p. 1, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione con la predetta nacque il figlio il 19.09.2019. Per_1
Con memoria difensiva deposita in data 20.02.2024 si è costituita in giudizio , che non CP_1 si è opposta alla domanda di separazione e divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dal marito.
Nel giudizio è intervenuto il PM.
All'esito dell'udienza di comparizione avanti al Giudice Delegato in data 27.03.24 venivano adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e disposta CTU sulla capacità genitoriale delle parti oltre ad interrogatorio formale del ricorrente.
Il Giudice Delegato con ordinanza 20.04.24 rigettava la richiesta di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti avanzata dalla resistente.
Il rigetto della richiesta di modifica veniva ribadito con ordinanza del 17.02.25 e del 16.04.25.
Pronunciata con sentenza non definitiva n. 160/25 la separazione personale delle parti, rimessa la causa sul ruolo, disposta ed espletata CTU sulle capacità genitoriali, esperito l'interrogatorio formale del ricorrente, acquista documentazione varia, entro il termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio con ordinanza depositata in data 19.12.2025.
Orbene in relazione all'affidamento del figlio minore va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare. pagina 6 di 12 L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figlio anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (cfr. Cass. ord. n.
21425/2022). In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore andrebbe fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass. ord. n. 4056/2023).
Quanto, poi, ai casi in cui la coppia genitoriale interagisca sulla base di una spiccata conflittualità, secondo il condivisibile orientamento della Corte della nomofilachia, di per sé, la “mera conflittualità” tra i coniugi - normalmente manifestantesi nell'ambito del conflitto familiare - non può impedire il ricorso all'istituto dell'affido condiviso, purché, però, si mantenga nell'ambito di un tollerabile disagio per la prole. Tale conflittualità, invece, è ostativa all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, in modo tale da pregiudicare il loro interesse (Cass. ord. n. 5604/2020).
In primis, nel caso di specie deve darsi atto della espressa rinuncia da parte della resistente alla propria volontà di trasferirsi con il figlio minore a Verona e della adesione da parte della stessa alla richiesta avanzata dal ricorrente di assegnazione a della casa coniugale sita in CA CP_1
(NN) via Sant'Antonio n. 21/A ove la stessa continuerà a risiedere con il figlio minore.
Su tale istanza, oggetto di triplice rigetto in causa, deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto all'affidamento ed al collocamento del minore si osserva quanto segue.
Ebbene, nel caso di specie dalla relazione della CTU, dott.ssa - le cui conclusioni Persona_2 devono condividersi alla luce dell 'accurata indagine, anche anamnestica, eseguita dalla CTU, dell'assenza di vizi logici nelle conclusioni cui la CTU è pervenuta, sulla base dei dati analizzati e delle risposte fornite ai TP -, si desume che: “Dalla valutazione condotta non emergono a carico dei pagina 7 di 12 genitori problematiche di natura psicopatologica o gravi disturbi di personalità. Entrambi, tuttavia, presentano tratti di immaturità che sono risultati disfunzionali nel rapporto di coppia e hanno un importante ricaduta sulla loro genitorialità. …entrambi i genitori mostrano tratti di ostinazione, rilevante immaturità e un atteggiamento volto stabilmente alla ripicca, all'esasperazione di ogni piccola controversia. I genitori sono apparsi in competizione da sempre nell'attività di Agility, competizione che si riverbera su tutti gli ambiti della relazione, nella quale risultano incapaci di perdere anche su cose futili e di responsabilizzarsi per favorire il benessere del minore. …ciò che appare maggiormente preoccupante è la strumentalizzazione del minore al preciso scopo di contrariare l'altro genitore, evidenziando una scarsa capacità di responsabilizzarsi e di empatizzare con i bisogni del figlio…Individualmente si rapportano al minore in maniera sostanzialmente adeguata ed è presente in entrambi un buon investimento affettivo nei riguardi del figlio, entrambi hanno una buona conoscenza dei suoi gusti e delle sue peculiarità. Faticano tuttavia a decentrarsi per il bene del figlio e non risultano accorgersi pienamente del malessere provocato in lui dalla conflittualità in essere. Presentano carenze nella predisposizione empatica e nella capacità di comprendere le esigenze del minore in termini di necessità emotive. …Per quanto riguarda il riconoscimento dell'importanza dell'altro genitore si è potuto osservare che mentre il padre riconosce per l'importanza della Per_1 madre e le riconosce alcune qualità, la disconosce pressochè completamente l'importanza del CP_1 padre nella vita del figlio….Per quanto sopra esposto, tenendo conto della tenera età del minore e che il malessere da questo evidenziato trae origine sostanzialmente dalla perseverante conflittualità genitoriale si suggerisce un affido condiviso con collocamento paritetico e un calendario che preveda un equilibrio nella presenza dei genitori che garantisca maggiore stabilità possibile …”.
La balbuzie del piccolo richiamata dalla difesa della resistente, ove non riconducibile a cause Per_1 endogene ma psicologiche, deve certamente ritenersi conseguenza della esacerbata conflittualità ed immaturità di entrambi i genitori posta in luce correttamente dalla CTU la quale ha sottolineato come l'aspro conflitto tra le parti, in alcun modo dalle stesse contenuto, abbia influito negativamente (e continui ad influire negativamente) sulla psiche del minore.
Pertanto il Collegio, recependo i suggerimenti della CTU - fondati sull'opportunità da un lato di garantire al minore la maggiore stabilità possibile e dall'altro, di favorire il maggiore equilibrio possibile nella presenza dei genitori nella vita del figlio -, ritiene doversi disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione residenziale prevalente dello stesso presso la madre, cui deve essere quindi assegnata la casa coniugale sita in CA (NN), e con permanenza del figlio presso i genitori con le seguenti modalità:
Prima settimana: pagina 8 di 12 lunedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì presso la madre;
dall'uscita di scuola del martedì fino all'ingresso a scuola del venerdì presso il padre;
dall'uscita di scuola del venerdì fino all'ingresso a scuola del lunedì presso la madre;
Seconda settimana: lunedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì presso il padre;
dall'uscita di scuola del martedì fino all'ingresso a scuola del venerdì presso la madre;
dall'uscita di scuola del venerdì fino all'ingresso a scuola del lunedì presso il padre;
Inoltre, durante i mesi estivi ogni genitore trascorrerà con i figli almeno 15 giorni anche non consecutivi da comunicarsi all'altro genitore entro la fine del mese di maggio;
le vacanze natalizie daranno suddivise in modo equo tra i genitori alternando negli anni il giorno di Natale e Capodanno;
le vacanze pasquali saranno suddivise equamente tra i genitori alternando negli anni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Si deve inoltre disporre che il genitore presso cui il minore non è collocato abbia possibilità di effettuare una telefonata al figlio nella fascia oraria 19-20.
La CTU suggerisce inoltre di affidare ai Servizi Sociali un incarico di vigilanza e monitoraggio con compito di avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità e di valutare periodicamente lo stato psicologico ed emotivo del figlio minore avviando in caso di peggioramento un percorso psicologico a suo favore.
Ogni altra domanda proposta dalle parti con riguardo alla assegnazione della casa coniugale (quale in particolare il pagamento della metà delle spese di mutuo e finanziamento per la ristrutturazione da parte della assegnataria) e all'affidamento e collocamento del figlio minore deve essere dichiarata inammissibile ex art. 40 cpc.
Circa il mantenimento del figlio minorenne, va premesso, invece, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4,
c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione,
pagina 9 di 12 oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Nel caso di specie, con riferimento alla capacità reddituale e patrimoniale di si osserva CP_1 come la stessa in un primo tempo autista con contratto part time a tempo determinato con stipendio mensile di € 750,00 e addestratrice cinofila con reddito di circa 350,00 mensili avesse nel corso del
2024 allegato il proprio stato di disoccupazione.
Allo stato, pare, dalle allegazioni contenute in comparsa conclusionale che la resistente, affittando un campo in Lido di Savio, abbia ripreso l'attività di addestratrice di cani per la quale ha aperto partita
IVA. Il reddito che percepito da tale attività per il 2024 appare ammontare al lordo in € 7.402,00.
Quanto, invece, alle condizioni economiche di lo stesso risulta svolgere la professione di Parte_1 magazziniere con un reddito mensile di € 1.800,00/1.900,00 al mese ed essere proprietario della casa coniugale per la quale corrisponde una rata mensile di mutuo comprensivo di finanziamento per la ristrutturazione di € 856,00.
Anche il risulta svolgere attività di addestratore e giudice cinofilo. Pt_1
Risulta inoltre come il conviva con una nuova compagna la quale nel 2024 ha dato alla luce una Pt_1 bambina, sorella consanguinea di . Per_1
non risulta gravato di nuovi costi abitativi comprovati. Parte_1
Pertanto, tenuto conto a) della capacità reddituale e patrimoniale delle parti, b) della maggiore capacità reddituale di e dell'assenza di oneri abitativi comprovati, nonché dell'assenza degli oneri Parte_1 abitativi per la madre stante la prevista assegnazione della casa coniugale, c) del collocamento pressoché paritario del figlio presso entrambi i genitori, come sopra disposto, d) dell'ammontare dell'assegno unico universale che si attribuisce per il 50% ai genitori, il Collegio stima equo disporre che contribuisca al mantenimento ordinario del figlio minore versando a , Parte_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 180,00, rivalutabili annualmente in base agli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale.
Le spese di lite, considerata la reciproca parziale soccombenza, devono essere compensate tra le parti.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico delle parti nella misura di ½ ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 24/2024 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
pagina 10 di 12 - dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 residenziale prevalente dello stesso presso la madre e con permanenza del figlio presso i genitori con le seguenti modalità:
Prima settimana: lunedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì presso la madre;
dall'uscita di scuola del martedì fino all'ingresso a scuola del venerdì presso il padre;
dall'uscita di scuola del venerdì fino all'ingresso a scuola del lunedì presso la madre;
Seconda settimana: lunedì dall'uscita di scuola fino all'ingresso a scuola del martedì presso il padre;
dall'uscita di scuola del martedì fino all'ingresso a scuola del venerdì presso la madre;
dall'uscita di scuola del venerdì fino all'ingresso a scuola del lunedì presso il padre;
Durante i mesi estivi ogni genitore trascorrerà con i figli almeno 15 giorni anche non consecutivi da comunicarsi all'altro genitore entro la fine del mese di maggio;
le vacanze natalizie daranno suddivise in modo equo tra i genitori alternando negli anni il giorno di Natale e Capodanno;
le vacanze pasquali saranno suddivise equamente tra i genitori alternando negli anni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Il genitore presso cui il minore non è collocato deve avere possibilità di effettuare una telefonata al figlio nella fascia oraria 19-20.
-affida ai Servizi Sociali un incarico di vigilanza e monitoraggio del nucleo familiare con compito di avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità e di valutare periodicamente lo stato psicologico ed emotivo del figlio minore avviando in caso di peggioramento un percorso psicologico a suo favore e relazionando ogni sei mesi al Giudice Tutelare;
- assegna la casa coniugale sita a CA (NN) a che via abiterà con il figlio CP_1 minore;
Per_1
- dispone che contribuisca al mantenimento ordinario del figlio minore Parte_1 Per_1 versando a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 180,00, rivalutabili CP_1 annualmente in base agli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale. L'assegno unico universale per i figli sarà percepito dalle parti al 50%;
- compensa le spese di lite;
- le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico delle parti nella misura di ½ ciascuna.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in NN nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025
pagina 11 di 12 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 12 di 12