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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. N. R.G. 4471/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/04/2025 da
1. Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valerio Piccolo presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2. Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Valerio Piccolo presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 24/10/1998 (atto trascritto nel comune di Milano al N. 567 - Registro 09 - Parte 2 -
Serie A) In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
• , nata a [...] il [...], C.F. Persona_1 C.F._3
• , nato a [...] il [...], C.F. Parte_3 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. L'immobile di proprietà intestato al 50% sito in Milano, via Mario Pannunzio n. 3, viene assegnato ad uso abitativo alla signora insieme ai figli Parte_1 maggiorenni.
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico tra loro.
4. Il signor si impegna a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la somma mensile di € 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, per un totale di € 500,00 (cinquecento/00) da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario. Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
5. Le spese straordinarie per i figli saranno divise al 50% tra i genitori, come da protocollo del
Tribunale di Milano, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi --trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte -- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Milano in data 24/10/1998 Pt_2
2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5. Spese di lite al definitivo;
6. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
7. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa M.Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 7.05.2025
Il Presidente Dott.
Dott. ssa M.Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/04/2025 da
1. Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valerio Piccolo presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2. Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Valerio Piccolo presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 24/10/1998 (atto trascritto nel comune di Milano al N. 567 - Registro 09 - Parte 2 -
Serie A) In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
• , nata a [...] il [...], C.F. Persona_1 C.F._3
• , nato a [...] il [...], C.F. Parte_3 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. L'immobile di proprietà intestato al 50% sito in Milano, via Mario Pannunzio n. 3, viene assegnato ad uso abitativo alla signora insieme ai figli Parte_1 maggiorenni.
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico tra loro.
4. Il signor si impegna a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la somma mensile di € 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, per un totale di € 500,00 (cinquecento/00) da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario. Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
5. Le spese straordinarie per i figli saranno divise al 50% tra i genitori, come da protocollo del
Tribunale di Milano, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi --trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte -- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Milano in data 24/10/1998 Pt_2
2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5. Spese di lite al definitivo;
6. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
7. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa M.Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 7.05.2025
Il Presidente Dott.
Dott. ssa M.Laura Amato