Ordinanza presidenziale 17 febbraio 2021
Decreto decisorio 19 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 19/04/2021, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2021
N. 02500/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2500 del 2009, proposto da
AR OL, CA OL, LL OL, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluigi Florian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco, 5278;
contro
Comune di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Coniglione, Giampaolo De Piazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 4091;
nei confronti
Consorzio Quadrifoglio, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Pedoja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 742;
per l'annullamento
della Delibera Consiliare del Comune di Treviso n. 30 del 22.7.2009, avente ad oggetto: “ Piani di Lottizzazione di iniziativa privata denominati Quadrifoglio 1 e Quadrifoglio 2°, siti in località Santa Maria del Sile. Approvazione ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/04”;
delle allegate “Proposte di Controdeduzioni alle Osservazioni”;
dell’allegato “Schema di Convenzione”;
della delibera giuntale del Comune di Treviso n.158 del 13.5.2009 avente ad oggetto: “ Piani di Lottizzazione di iniziativa privata denominati Quadrifoglio 1 e Quadrifoglio 2°, siti in località Santa Maria del Sile. Approvazione ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/04;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione del Comune di Treviso e del Consorzio Quadrifoglio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
che, con ordinanza presidenziale n. 103/2021, il Presidente assegnava il termine di trenta giorni alle parti costituite per il deposito di memoria motivata, che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso;
che, nel termine fissato, il procuratore della parte ricorrente ha depositato in causa una nota dalla quale risulta che è venuto meno l’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 19.4.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO