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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/05/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 637/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Merletti Presidente estensore dott. Silvia Fanesi Giudice dott. Mariangela Mastro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 637/2014 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIANO Parte_1 C.F._1 STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ALBERTO PEPE N. 2/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. MARIANO STEFANO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIANO Parte_2 C.F._2 STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ALBERTO PEPE N. 2/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. MARIANO STEFANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIANO STEFANO e Parte_3 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ALBERTO PEPE N. 2/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. MARIANO STEFANO ( deceduta in corso di causa, poi riassunta)
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. TRIVELLIZZI LIDIA Controparte_1
( ) VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN SASSO;
C.F._4 [...]
( VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN Parte_4 C.F._5
SASSO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ROSSANO DI ELEONORA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. TRIVELLIZZI LIDIA
( ) VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN SASSO;
C.F._4 [...]
( VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN Parte_4 C.F._5
SASSO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MARIO DI ELEONORA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. TRIVELLIZZI LIDIA
( ) VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN SASSO;
C.F._4 [...]
( VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN Parte_4 C.F._5
SASSO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
MANFREDO DI ELEONORA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. TRIVELLIZZI LIDIA ( ) VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN SASSO;
C.F._4 Parte_4
pagina 1 di 4 ( VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN Parte_4 C.F._5
SASSO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. VIKTORJA ESERCENTE SUL MINORE Controparte_2 Persona_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. TRIVELLIZZI
[...] C.F._6
LIDIA ( ) VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN SASSO;
C.F._4 [...]
( VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN Parte_4 C.F._5
SASSO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. EMILIANO DI ELEONORA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. TRIVELLIZZI LIDIA
( ) VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN SASSO;
C.F._4 [...]
( VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN Parte_4 C.F._5
SASSO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
( in corso di causa deceduta)e Persona_2 Parte_5 chiedono al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare preliminarmente l'insistenza, la nullità ovvero l'annullabilità del testamento olografo, pubblicato in data 26 novembre 2009,con il quale Per_3
deceduta in data 19 luglio 2009, apparentemente istituiva il marito suo
[...] Controparte_3 erede universale, in quanto apocrifo;
nei confronti degli eredi del marito, nel frattempo deceduto, ,NO Di NO, AR Di NO, RO Di NO, Controparte_1 Per_1
quindi accertare e dichiarare l'apertura della successione legittima della signora , del
[...] Per_3 signor di NO, e procedere alla formazione delle rispettive porzioni, alla predisposizione CP_3 del progetto di divisione con assegnazione anche mediante estrazione a sorte di quote di proprietà esclusive, disponendo, pertanto, la divisione fattuale di diritto dei beni mobili e immobili lasciati ovvero nominare un notaio per le operazioni ritenute necessarie alla chiesta divisione, con le spese del giudizio poste a carico della massa ed in ipotesi di opposizione a carico degli opponenti, con ogni consequenziale pronuncia di legge relativa al giudizio di divisione ed anche in ordine alle trascrizioni ipotecarie e volturazioni catastali. La madre di sua legale rappresentante difende la Persona_1 validità del testamento e comunque agli attori in caso di invalidità andrebbe un terzo;
del pari gli altri convenuti difendono la validità del testamento. Condotta istruttoria con consulenza tecnica grafologica e con consulenza sui beni, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata discussa e decisa come da sentenza di cui è stata data lettura. Pacifico è che deve dichiararsi con questa sentenza la falsità del testamento in atti, dal momento che la ctu disposta, non contestata da alcuno ha affermato che il testamento è sicuramente apocrifo, in quanto in nessun caso può essere ascritta alla gestualità grafica di la firma appostavi, per assenza Per_3 assoluta di elementi di convergenza, a fronte di una sistematica disparità. alla data della Per_3 morte era proprietaria per l'intero di locale commerciale sito in Isola del Gran Sasso alla via Largo del Torrione. Superficie di 26 mq. L'unità non risulta comodamente divisibile. Spetta per un terzo agli attori e per due terzi ai convenuti. Il bene vale 27.300 euro, e gli attori ne chiedono la attribuzione;
risulta essere locato a , titolare di licenza di tabaccheria,La intestazione della Persona_4 concessione amministrativa per la vendita di generi di monopolio ad altro soggetto in conseguenza di
"volturazione", come nel caso in esame, è cosa ben diversa dal trasferimento della proprietà dei "beni"
(locali, attrezzature, ecc....) a mezzo dei quali si esercita, previa concessione amministrativa dell'autorità competente, quella determinata attività di commercio, potendo essere trasferiti ed acquistatisi beni soltanto nei modi espressamente stabiliti dalla legge (art. 922 c.c.). La rivendita di tabacchi di cui si discute non fa parte del compendio ereditario della defunta e che, Per_3 pertanto, deve costituire oggetto di divisione tra gli eredi, quanto al locale, non alla licenza;
quindi non può essere visto nella sua funzione di tabaccheria, ma nella proprietà dei muri, affittati a soggetto diverso titolare di tabaccheria. Con sentenza 9487/91 la Cassazione ha affermato che In materia di divisione giudiziale di immobile non comodamente divisibile, ai sensi dell'art. 720 c.c. contro l'attribuzione del bene al comproprietario avente diritto alla quota maggiore il comproprietario per la quota minore, che gestisca nello stesso un esercizio commerciale, non può opporre la prelazione di cui all'art. 38 l. 27 luglio 1978 n. 392, giacché detta disposizione, non suscettibile di interpretazione analogica od estensiva, presuppone la libera determinazione del proprietario-locatore di trasferire a titolo oneroso l'immobile. Poiché l'articolo 535 del codice civile stabilisce che le disposizioni in materia di possesso si applichino anche al possessore dei beni ereditari, chi agisce, con l'azione di petizione, per la rivendicazione dei beni ereditari - eventualmente previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all'eredità il possessore di buona fede - non può pretendere da quest'ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'articolo 1148 del codice civile ( Cassazione 23111/21). La sentenza 30369/23, invocata dagli attori, afferma che se la natura di un pagina 3 di 4 immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo (Cass. n. 1738 del
20/01/2022; Cass. n. 10264/2023; Cass. n. 2423/2015).
In assenza di una precedente richiesta di godimento turnario del bene, il pagamento dell'indennità correlata all'uso esclusivo può farsi decorrere dalla data della domanda avanzata nel presente giudizio;
come si vede risolve quella sentenza il diverso problema della decorrenza della indennità in caso di uso esclusivo tollerato, da parte dei condividenti;
mentre viceversa non sacrifica mai il diritto alla divisione di un immobile con l'attribuzione a coloro che ne hanno la quota maggioritaria, anche se chi ne ha la quota minoritaria in tesi potrebbe vantare , come si è visto sopra, un diritto di prelazione per essere lui il conduttore del bene commerciale. Pertanto il testamento va dichiarato falso, i beni vanno divisi con la liquidazione della quota e dei frutti civili spettanti dalla domanda. Le spese vanno necessariamente compensate, essendovi soccombenza reciproca, da un lato per la falsità del testamento, dall'altro per la richiesta infondata di tenere il bene in comunione.
P.Q.M.
Dichiara la falsità dell'impugnato testamento olografo, ad apparente firma di , pubblicato in Per_3 data 26 novembre 2009, registrato in Pescara, il 17 dicembre 2009, n 12631 IT, apparentemente redatto in data 28 novembre 2008; e ne ordina la cancellazione. Attribuisce il bene da dividere, immobile sito in Comune di isola del Gran Sasso, Via Largo Torrione, piano T, distinto al catasto del predetto
Comune al foglio 20, particella 264, sub 1, cat. C/1, classe 2, ai convenuti Di NO AR, Di
NO NO, , Di NO RO, Di NO MA, , Controparte_1 Persona_1 che condanna, in favore degli attori, a titolo di conguaglio ed a titolo della percezione dei frutti, rispettivamente ad euro 9.100,00 ed euro 17.600, a AL e AL Angelina;
oltre interessi, in Pt_1 misura legale, per quanto riguarda il conguaglio dal 26 Novembre 2009, per quanto riguarda i frutti dalla data della domanda giudiziale, al saldo effettivo;
ordina al Direttore dell'agenzia del Territorio di Teramo la trascrizione della presente sentenza, previo esonero dello stesso da ogni responsabilità, subordinata all'effettivo pagamento di quanto dovuto a e Spese di lite Parte_1 Parte_5 compensate.
Teramo, così deciso in camera di Consiglio del 13 Maggio 2025. Il presidente estensore Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Merletti Presidente estensore dott. Silvia Fanesi Giudice dott. Mariangela Mastro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 637/2014 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIANO Parte_1 C.F._1 STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ALBERTO PEPE N. 2/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. MARIANO STEFANO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIANO Parte_2 C.F._2 STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ALBERTO PEPE N. 2/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. MARIANO STEFANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIANO STEFANO e Parte_3 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ALBERTO PEPE N. 2/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. MARIANO STEFANO ( deceduta in corso di causa, poi riassunta)
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. TRIVELLIZZI LIDIA Controparte_1
( ) VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN SASSO;
C.F._4 [...]
( VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN Parte_4 C.F._5
SASSO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ROSSANO DI ELEONORA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. TRIVELLIZZI LIDIA
( ) VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN SASSO;
C.F._4 [...]
( VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN Parte_4 C.F._5
SASSO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MARIO DI ELEONORA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. TRIVELLIZZI LIDIA
( ) VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN SASSO;
C.F._4 [...]
( VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN Parte_4 C.F._5
SASSO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
MANFREDO DI ELEONORA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. TRIVELLIZZI LIDIA ( ) VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN SASSO;
C.F._4 Parte_4
pagina 1 di 4 ( VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN Parte_4 C.F._5
SASSO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. VIKTORJA ESERCENTE SUL MINORE Controparte_2 Persona_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. TRIVELLIZZI
[...] C.F._6
LIDIA ( ) VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN SASSO;
C.F._4 [...]
( VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN Parte_4 C.F._5
SASSO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. EMILIANO DI ELEONORA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. TRIVELLIZZI LIDIA
( ) VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN SASSO;
C.F._4 [...]
( VIA S.ANTONIO N.4 64045 ISOLA DEL GRAN Parte_4 C.F._5
SASSO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
( in corso di causa deceduta)e Persona_2 Parte_5 chiedono al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare preliminarmente l'insistenza, la nullità ovvero l'annullabilità del testamento olografo, pubblicato in data 26 novembre 2009,con il quale Per_3
deceduta in data 19 luglio 2009, apparentemente istituiva il marito suo
[...] Controparte_3 erede universale, in quanto apocrifo;
nei confronti degli eredi del marito, nel frattempo deceduto, ,NO Di NO, AR Di NO, RO Di NO, Controparte_1 Per_1
quindi accertare e dichiarare l'apertura della successione legittima della signora , del
[...] Per_3 signor di NO, e procedere alla formazione delle rispettive porzioni, alla predisposizione CP_3 del progetto di divisione con assegnazione anche mediante estrazione a sorte di quote di proprietà esclusive, disponendo, pertanto, la divisione fattuale di diritto dei beni mobili e immobili lasciati ovvero nominare un notaio per le operazioni ritenute necessarie alla chiesta divisione, con le spese del giudizio poste a carico della massa ed in ipotesi di opposizione a carico degli opponenti, con ogni consequenziale pronuncia di legge relativa al giudizio di divisione ed anche in ordine alle trascrizioni ipotecarie e volturazioni catastali. La madre di sua legale rappresentante difende la Persona_1 validità del testamento e comunque agli attori in caso di invalidità andrebbe un terzo;
del pari gli altri convenuti difendono la validità del testamento. Condotta istruttoria con consulenza tecnica grafologica e con consulenza sui beni, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata discussa e decisa come da sentenza di cui è stata data lettura. Pacifico è che deve dichiararsi con questa sentenza la falsità del testamento in atti, dal momento che la ctu disposta, non contestata da alcuno ha affermato che il testamento è sicuramente apocrifo, in quanto in nessun caso può essere ascritta alla gestualità grafica di la firma appostavi, per assenza Per_3 assoluta di elementi di convergenza, a fronte di una sistematica disparità. alla data della Per_3 morte era proprietaria per l'intero di locale commerciale sito in Isola del Gran Sasso alla via Largo del Torrione. Superficie di 26 mq. L'unità non risulta comodamente divisibile. Spetta per un terzo agli attori e per due terzi ai convenuti. Il bene vale 27.300 euro, e gli attori ne chiedono la attribuzione;
risulta essere locato a , titolare di licenza di tabaccheria,La intestazione della Persona_4 concessione amministrativa per la vendita di generi di monopolio ad altro soggetto in conseguenza di
"volturazione", come nel caso in esame, è cosa ben diversa dal trasferimento della proprietà dei "beni"
(locali, attrezzature, ecc....) a mezzo dei quali si esercita, previa concessione amministrativa dell'autorità competente, quella determinata attività di commercio, potendo essere trasferiti ed acquistatisi beni soltanto nei modi espressamente stabiliti dalla legge (art. 922 c.c.). La rivendita di tabacchi di cui si discute non fa parte del compendio ereditario della defunta e che, Per_3 pertanto, deve costituire oggetto di divisione tra gli eredi, quanto al locale, non alla licenza;
quindi non può essere visto nella sua funzione di tabaccheria, ma nella proprietà dei muri, affittati a soggetto diverso titolare di tabaccheria. Con sentenza 9487/91 la Cassazione ha affermato che In materia di divisione giudiziale di immobile non comodamente divisibile, ai sensi dell'art. 720 c.c. contro l'attribuzione del bene al comproprietario avente diritto alla quota maggiore il comproprietario per la quota minore, che gestisca nello stesso un esercizio commerciale, non può opporre la prelazione di cui all'art. 38 l. 27 luglio 1978 n. 392, giacché detta disposizione, non suscettibile di interpretazione analogica od estensiva, presuppone la libera determinazione del proprietario-locatore di trasferire a titolo oneroso l'immobile. Poiché l'articolo 535 del codice civile stabilisce che le disposizioni in materia di possesso si applichino anche al possessore dei beni ereditari, chi agisce, con l'azione di petizione, per la rivendicazione dei beni ereditari - eventualmente previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all'eredità il possessore di buona fede - non può pretendere da quest'ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'articolo 1148 del codice civile ( Cassazione 23111/21). La sentenza 30369/23, invocata dagli attori, afferma che se la natura di un pagina 3 di 4 immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo (Cass. n. 1738 del
20/01/2022; Cass. n. 10264/2023; Cass. n. 2423/2015).
In assenza di una precedente richiesta di godimento turnario del bene, il pagamento dell'indennità correlata all'uso esclusivo può farsi decorrere dalla data della domanda avanzata nel presente giudizio;
come si vede risolve quella sentenza il diverso problema della decorrenza della indennità in caso di uso esclusivo tollerato, da parte dei condividenti;
mentre viceversa non sacrifica mai il diritto alla divisione di un immobile con l'attribuzione a coloro che ne hanno la quota maggioritaria, anche se chi ne ha la quota minoritaria in tesi potrebbe vantare , come si è visto sopra, un diritto di prelazione per essere lui il conduttore del bene commerciale. Pertanto il testamento va dichiarato falso, i beni vanno divisi con la liquidazione della quota e dei frutti civili spettanti dalla domanda. Le spese vanno necessariamente compensate, essendovi soccombenza reciproca, da un lato per la falsità del testamento, dall'altro per la richiesta infondata di tenere il bene in comunione.
P.Q.M.
Dichiara la falsità dell'impugnato testamento olografo, ad apparente firma di , pubblicato in Per_3 data 26 novembre 2009, registrato in Pescara, il 17 dicembre 2009, n 12631 IT, apparentemente redatto in data 28 novembre 2008; e ne ordina la cancellazione. Attribuisce il bene da dividere, immobile sito in Comune di isola del Gran Sasso, Via Largo Torrione, piano T, distinto al catasto del predetto
Comune al foglio 20, particella 264, sub 1, cat. C/1, classe 2, ai convenuti Di NO AR, Di
NO NO, , Di NO RO, Di NO MA, , Controparte_1 Persona_1 che condanna, in favore degli attori, a titolo di conguaglio ed a titolo della percezione dei frutti, rispettivamente ad euro 9.100,00 ed euro 17.600, a AL e AL Angelina;
oltre interessi, in Pt_1 misura legale, per quanto riguarda il conguaglio dal 26 Novembre 2009, per quanto riguarda i frutti dalla data della domanda giudiziale, al saldo effettivo;
ordina al Direttore dell'agenzia del Territorio di Teramo la trascrizione della presente sentenza, previo esonero dello stesso da ogni responsabilità, subordinata all'effettivo pagamento di quanto dovuto a e Spese di lite Parte_1 Parte_5 compensate.
Teramo, così deciso in camera di Consiglio del 13 Maggio 2025. Il presidente estensore Pietro Merletti
pagina 4 di 4