Articolo 2 della Legge 6 agosto 1954, n. 721
Articolo 1
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10 settembre 1954
Art. 2.
Per l'esercizio 1954-55 l'ammontare del fondo scorta di cui al precedente articolo e' fissato in lire 20.000.000.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 10 settembre 1954