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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/06/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2932/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 2932 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato a [...] il [...], parte Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pianese Andrea, come da procura in atti;
ricorrente
, nata in [...] l'[...], parte rappresentata Parte_2 e difesa dall'Avv. Siano Pietro, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronunzia di separazione coniugale, reiterando le domande di cui ai propri atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 05/05/2021, , nato a Parte_1 NO (NA) il 28/06/1963, premesso di aver contratto matrimonio con Pt_2
, nata in Einsiedeln (Svizzera) l'08/10/1967, in data [...] in [...]
[...] (NA) (atto di matrimonio n. 54, parte II, serie A, anno 1983), dalla cui unione nascevano due figli - il 31/08/1984 a San Gennaro Vesuviano ed l'11/12/1985 a Per_1 Per_2
San Gen iano - chiedeva disporsi la cessazione fetti civili del matrimonio e confermarsi i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale. Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, altresì, determinarsi in euro 250,00 l'assegno divorzile a suo favore ovvero in subordine dichiarare a sé dovuto il 50% del ricavato della vendita della casa coniugale a titolo di assegno divorzile una tantum. Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 21/11/2022, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati senza adottare ulteriori provvedimenti.
1 Respinte le richieste istruttorie formulate dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Giudice rimetteva la causa per la decisione innanzi al Collegio.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi sulla domanda di assegno divorzile formulata da nei confronti di parte ricorrente. Parte_2 Va premesso che, a seguito dell'inversione di orientamento avvenuto con la sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite, all'assegno divorzile viene oggi riconosciuta sia una funzione assistenziale, nelle ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economicamente autosufficiente, sia una funzione compensativa, per i casi di matrimonio di lunga durata, in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo, comunque, a creare il patrimonio familiare. L'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cfr. in tempi più recenti Cass. Civ., Sez. I, sentenza n.35434 del 19/12/2023). Orbene, nel caso di specie, parte convenuta si è dichiarata inoccupata (all'epoca della separazione svolgeva l'attività di collaboratrice domestica), priva di reddito, non titolare di alcun bene immobile e convivente con la madre;
mentre, parte ricorrente risulta impiegato presso il Comune di NO (NA) (all'epoca della separazione svolgeva l'attività di artigiano-falegname presso il domicilio), con introito stipendiale di circa 1.500 euro (documentazione fiscale prodotta agli atti: CU2020, CU2023; buste paga di marzo e giugno 2023; estratto conto dal 02/05/2023 al 03/07/2023). Egli ha, inoltre, rappresentato quanto segue: Nello specifico, allega documentazione comprovante la provenienza ereditaria dei beni immobili del sig. (atto di divisione), dalla cui Pt_1 vendita (n. 2 atti di compravendita dei beni siti in via De Angelis) ha ricavato i proventi per poter completare l'immobile in via Tuoro di Sasso. Successivamente, il sig. ha Pt_1 compravenduto tale ultimo immobile (si deposita relativo atto di vendita) e con il ricavato della vendita ha acquistato l'immobile sito in Castel OL (come da atto che si allega). In particolare, quest'ultimo è totalmente ristrutturare, essendo stato acquistato in pessime condizioni (come da foto che si allegano) ma ad un prezzo più accessibile. La differenza economica tra il ricavo dell'ultima vendita effettuata ed il prezzo del
2 successivo acquisto è e sarà impiegata per la ristrutturazione del predetto immobile sito in Castel OL. Tanto premesso ed escluso il raggiungimento della prova che la convenuta abbia contribuito con proprio denaro alla realizzazione di un immobile del marito, rileva in questa sede che il marito ha venduto in data 16.9.2020 un immobile in NO (con annessa cantina), pervenuto dalla divisione ereditaria, al prezzo di € 200.000,00 ed ha acquistato un'immobile sito in Castel OL (CE), al Viale Clemente Tafuri, al prezzo di 50.000 euro (cfr. atto di compravendita del 1/02/2021, innanzi al Notaio Dr. Pietro di Nocera), immobile dove intende fissare la propria dimora previa ristrutturazione. Tali circostanze sono sintomatiche di conseguita maggiore capacità reddituale di parte ricorrente rispetto all'epoca della separazione. Pertanto, tenuto conto dell'età anagrafica di parte convenuta (cinquantasette anni), dell'assenza di un titolo formativo professionalizzante e di redditi propri (che non le conferiscono un'autosufficienza economica: cfr. attestazione ISEE dell'anno 2021),valutata, altresì, la lunga durata del rapporto di coniugio - perdurante dal 1983 sino all'8.4.2026 quando i coniugi in sede di separazione venivano autorizzati a vivere separati
- e la dedizione alla cura del menage familiare di parte convenuta, si ritiene sussistano i presupposti legali per l'accoglimento della domanda formula, sì da determinare in euro 150,00 l'assegno divorzile a favore di (somma soggetta alla Parte_2 rivalutazione monetaria secondo gli indici istat di riferimento annuali).
*** 4.La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.2932/2021, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Pt_2
e , contratto in data 27/11/1983 in NO (NA) (atto
[...] Parte_1 di matrimonio n. 54, parte II, serie A, anno 1983);
2) dispone che versi a la somma di € 150,00 a Parte_1 Parte_2 titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3)dichiara compensate le spese di lite;
4) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 06/06/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 2932 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato a [...] il [...], parte Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pianese Andrea, come da procura in atti;
ricorrente
, nata in [...] l'[...], parte rappresentata Parte_2 e difesa dall'Avv. Siano Pietro, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronunzia di separazione coniugale, reiterando le domande di cui ai propri atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 05/05/2021, , nato a Parte_1 NO (NA) il 28/06/1963, premesso di aver contratto matrimonio con Pt_2
, nata in Einsiedeln (Svizzera) l'08/10/1967, in data [...] in [...]
[...] (NA) (atto di matrimonio n. 54, parte II, serie A, anno 1983), dalla cui unione nascevano due figli - il 31/08/1984 a San Gennaro Vesuviano ed l'11/12/1985 a Per_1 Per_2
San Gen iano - chiedeva disporsi la cessazione fetti civili del matrimonio e confermarsi i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale. Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, altresì, determinarsi in euro 250,00 l'assegno divorzile a suo favore ovvero in subordine dichiarare a sé dovuto il 50% del ricavato della vendita della casa coniugale a titolo di assegno divorzile una tantum. Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 21/11/2022, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati senza adottare ulteriori provvedimenti.
1 Respinte le richieste istruttorie formulate dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Giudice rimetteva la causa per la decisione innanzi al Collegio.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi sulla domanda di assegno divorzile formulata da nei confronti di parte ricorrente. Parte_2 Va premesso che, a seguito dell'inversione di orientamento avvenuto con la sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite, all'assegno divorzile viene oggi riconosciuta sia una funzione assistenziale, nelle ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economicamente autosufficiente, sia una funzione compensativa, per i casi di matrimonio di lunga durata, in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo, comunque, a creare il patrimonio familiare. L'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cfr. in tempi più recenti Cass. Civ., Sez. I, sentenza n.35434 del 19/12/2023). Orbene, nel caso di specie, parte convenuta si è dichiarata inoccupata (all'epoca della separazione svolgeva l'attività di collaboratrice domestica), priva di reddito, non titolare di alcun bene immobile e convivente con la madre;
mentre, parte ricorrente risulta impiegato presso il Comune di NO (NA) (all'epoca della separazione svolgeva l'attività di artigiano-falegname presso il domicilio), con introito stipendiale di circa 1.500 euro (documentazione fiscale prodotta agli atti: CU2020, CU2023; buste paga di marzo e giugno 2023; estratto conto dal 02/05/2023 al 03/07/2023). Egli ha, inoltre, rappresentato quanto segue: Nello specifico, allega documentazione comprovante la provenienza ereditaria dei beni immobili del sig. (atto di divisione), dalla cui Pt_1 vendita (n. 2 atti di compravendita dei beni siti in via De Angelis) ha ricavato i proventi per poter completare l'immobile in via Tuoro di Sasso. Successivamente, il sig. ha Pt_1 compravenduto tale ultimo immobile (si deposita relativo atto di vendita) e con il ricavato della vendita ha acquistato l'immobile sito in Castel OL (come da atto che si allega). In particolare, quest'ultimo è totalmente ristrutturare, essendo stato acquistato in pessime condizioni (come da foto che si allegano) ma ad un prezzo più accessibile. La differenza economica tra il ricavo dell'ultima vendita effettuata ed il prezzo del
2 successivo acquisto è e sarà impiegata per la ristrutturazione del predetto immobile sito in Castel OL. Tanto premesso ed escluso il raggiungimento della prova che la convenuta abbia contribuito con proprio denaro alla realizzazione di un immobile del marito, rileva in questa sede che il marito ha venduto in data 16.9.2020 un immobile in NO (con annessa cantina), pervenuto dalla divisione ereditaria, al prezzo di € 200.000,00 ed ha acquistato un'immobile sito in Castel OL (CE), al Viale Clemente Tafuri, al prezzo di 50.000 euro (cfr. atto di compravendita del 1/02/2021, innanzi al Notaio Dr. Pietro di Nocera), immobile dove intende fissare la propria dimora previa ristrutturazione. Tali circostanze sono sintomatiche di conseguita maggiore capacità reddituale di parte ricorrente rispetto all'epoca della separazione. Pertanto, tenuto conto dell'età anagrafica di parte convenuta (cinquantasette anni), dell'assenza di un titolo formativo professionalizzante e di redditi propri (che non le conferiscono un'autosufficienza economica: cfr. attestazione ISEE dell'anno 2021),valutata, altresì, la lunga durata del rapporto di coniugio - perdurante dal 1983 sino all'8.4.2026 quando i coniugi in sede di separazione venivano autorizzati a vivere separati
- e la dedizione alla cura del menage familiare di parte convenuta, si ritiene sussistano i presupposti legali per l'accoglimento della domanda formula, sì da determinare in euro 150,00 l'assegno divorzile a favore di (somma soggetta alla Parte_2 rivalutazione monetaria secondo gli indici istat di riferimento annuali).
*** 4.La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.2932/2021, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Pt_2
e , contratto in data 27/11/1983 in NO (NA) (atto
[...] Parte_1 di matrimonio n. 54, parte II, serie A, anno 1983);
2) dispone che versi a la somma di € 150,00 a Parte_1 Parte_2 titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3)dichiara compensate le spese di lite;
4) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 06/06/2025
Il Presidente estensore
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