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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/09/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GI
SEZIONE LAVORO
PROC. N. 3008/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Lilia Maria Ricucci, all'esito dell'udienza del 9.9.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., emette la seguente
SENTENZA EX ART.1, COMMA 57 L. N.92/2012
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Balsamo e dall'Avv. Concetta Castriotta per Parte_1 procura speciale alle liti in atti;
OPPONENTE
E
Curatela della Liquidazione giudiziale n.6/2023 della in persona del curatore Avv. Controparte_1
Alessandro Moretto;
Curatela della Liquidazione giudiziale n. 30/2023 ., in Controparte_2 persona del curatore Avv. ; Controparte_3 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Cristian Mastropasqua per procura speciale alle liti in atti
OPPOSTE
OGGETTO: opposizione all'ordinanza di rigetto dell'impugnativa di licenziamento ex art. 1, comma
51, L. n. 92/2012.
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 13.4.2022 ha promosso opposizione avverso l'ordinanza del Parte_1
Tribunale di GI (depositata in data 10.3.2022 ed emessa a definizione del giudizio n. 8484/2020 RGL),
pagina 1 di 8 mediante la quale è stata rigettata la richiesta di declaratoria d'illegittimità del licenziamento collettivo comunicatogli in data 19.3.2020.
Ha quindi reiterato l'accoglimento delle conclusioni formulate nella prima fase del giudizio, come di seguito riportate: “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento con responsabilità solidale tra la società
[...]
in persona del suo l.r.p.t., P.IVA: con sede alla via Del Mare Km. 3,00 - 71121 - Controparte_2 P.IVA_1
GI (FG); e la società in persona del suo l.r.p.t., P.IVA , con sede alla via Del Mare Controparte_1 P.IVA_2
Km. 3,00 - 71121 - GI (FG); che, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni ed, ai fini del risarcimento, in quanto non corrisposte, poiché risulti accertato che non ricorrono gli estremi del legittimo licenziamento, a risarcire il danno versando l'indennità nella misura massima prevista dalla legge, dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del lavoratore, al comportamento e alle condizioni delle parti;
nonché a versare il risarcimento del danno da questi subito per il periodo successivo al licenziamento e sino alla reintegra nel numero non inferiore a cinque mensilità; ovvero nella misura maggiore o minore che vorrà indicare l'Ill.mo Giudicante, con interessi legali e rivalutazioni dalla domanda al soddisfo. 2)
Accertare e dichiarare dovute, le somme relative alla contribuzione in relazione alle mensilità di risarcimento eventualmente riconosciute dal Giudicante da versarsi all'INPS”.
Il tutto con vittoria di spese di lite.
Le parti convenute si sono costituite, a seguito di riassunzione del giudizio, due volte interrotto per la sottoposizione delle società, originariamente resistenti, a liquidazione giudiziale, contestando integralmente la domanda.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
9.9.2025 la causa è stata decisa mediante sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorrente ha nuovamente eccepito l'illegittimità del licenziamento in quanto intimatogli durante il periodo di sospensione stabilito dal c.d. Decreto Cura Italia.
La censura è priva di pregio.
Come è noto, il D.L. n. 18/20, recante misure urgenti per contrastare l'emergenza COVID 19, all'art. 46 ha previsto che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020”.
Come correttamente sostenuto dalla difesa delle resistenti, pertanto, il decreto ha quindi introdotto:
- il divieto di avviare procedure di riduzione collettiva del personale dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020;
- la sospensione delle procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e non ancora definite alla data del 17 marzo 2020.
Ciò posto, la predetta normativa non può essere applicata al caso di specie, in quanto la procedura di licenziamento collettivo è stata avviata il 9/11.3.2020 e deve ritenersi conclusa, per le ragioni di seguito pagina 2 di 8 esposte, il 16.3.2020 (mediante consegna a mani della lettera di licenziamento a tutti i lavoratori in esubero), ossia prima dell'entrata in vigore del Decreto Cura Italia.
Risulta per tabulas che ogni lettera di licenziamento relativa ai singoli dipendenti è datata 16.3.2020, così come il 16.3.2020 è la data dei modelli di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro prodotti dalle resistenti.
Sebbene il ricorrente abbia dedotto di aver ricevuto la missiva de qua in data 19.3.2020, la prova orale ammessa sulla predetta circostanza di fatto non è stata risolutiva, poiché il teste Testimone_1
(escusso nella prima fase del giudizio), all'epoca dei fatti dipendente della con qualifica Controparte_1 di tecnico di cantiere, il quale venne incaricato della consegna delle lettere di licenziamento al e agli Pt_1 altri dipendenti, non è stato in grado di riferire se la data delle lettere coincida con quella in cui le stesse vennero materialmente consegnate. E' pertanto la data del 16.3.2020 quella di conclusione della procedura espulsiva collettiva, in assenza di ulteriori – diversi – riscontri.
3. ha poi dedotto in ricorso l'illegittimità della procedura prevista dall'art. 4, comma 9 L. 223/1991, Pt_1 con particolare riguardo all'osservanza degli oneri di informazione e di comunicazione nei riguardi dei lavoratori destinatari del recesso, delle Parti Sociali e degli Organi Territoriali chiamati ad esercitare un controllo esterno sulle scelte operate anche in sede di consultazione sindacale e ha rappresentato violazioni dei criteri di scelta della procedura espulsiva.
La parte resistente ha rimarcato il puntuale rispetto degli oneri informativi su di sé gravanti (cfr. nota del
9/11.3.2020, all. 3 fascicolo di parte resistente – prima fase) ed ha esplicitato come la sanzione espulsiva abbia riguardato tutti i lavoratori addetti al cessato appalto con l'Acquedotto Pugliese s.p.a. aventi qualifica di operaio. Tanto a seguito di risoluzione del contratto quadro stipulato con l'Acquedotto Pugliese s.p.a. per il triennio 2018-2021, con decorrenza 26.2.2020, avente ad oggetto l'affidamento e l'esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione, delle reti idriche e fognarie nei Comuni ricadenti nell'Ambito
Territoriale n. 2 della Provincia di GI.
4. Ciò, tuttavia, non conduce a ritenere legittima la sanzione espulsiva irrogata, per le condivisibili argomentazioni contenute nella sentenza del Tribunale di GI n. 4407/2022 emessa in data 22.12.2022
(passata in giudicato, come da informazioni rese dalla Cancelleria), che si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. in una controversia analoga promossa da altro lavoratore nei confronti delle odierne parti resistenti ed avente ad oggetto il medesimo licenziamento collettivo impugnato nel presente giudizio:
“4.2. Orbene, come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Lav. n. 33889 del 17.11.2022), “In tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dalla legge n.
223/1991, art. 5, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di pagina 3 di 8 similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale;
in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta (eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti del personale) ad esigenze imprenditoriali non esclusivamente tecnico produttive e all'espulsione di elementi non graditi al datore di lavoro, senza concrete possibilità di difesa da parte degli interessati (in termini, tra le altre,
Cass. n. 7169/ 2003, Cass. n. 9856/2001, Cass. n. 10832/ 1997). La comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto dei principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a un reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (in termini, tra le altre, Cass. n. 19105/2017, Cass. n. 203/2015, Cass. n.
9711/2011, Cass. n. 22824/2009, Cass. n. 22825/2009, Cass. n. 13783/ 2006)”.
4.3. Nel caso di specie, dalla comunicazione indirizzata alle Rappresentanze Sindacali si apprende che – alla Contr data di avvio della procedura di licenziamento – “presso l'unica unità produttiva di GI occupa abitualmente complessivamente n. 49 unità tra impiegati ed operai, la cui collocazione aziendale risulta dall'allegato elenco che costituisce parte integrante della presente missiva”.
Secondo quanto ulteriormente si legge in detta comunicazione, “Come già precisato, la definitiva dismissione del contratto con Acquedotto Pugliese SPA e la conseguente stabile riduzione della mole di attività rende irrealizzabile qualsiasi ipotesi alternativa all'apertura della procedura di mobilità, essendo l'organico aziendale in esubero strutturale di 32 unità. In ragione di descritti motivi che hanno determinato l'esubero, la società ritiene di non poter adottare strumenti alternativi per porre rimedio alla predetta situazione ed evitare in tutto in parte la presente dichiarazione di licenziamento collettivo. Ed invero, la definitiva dismissione del contratto con Acquedotto Pugliese non lascia spazio a riconversioni, trasferimenti in altre unità produttive o assorbimenti dei lavoratori interessati in altre mansioni”.
4.4. Tale essendo il tenore della comunicazione informativa, s'appalesa evidente l'illegittimità della comunicazione di avvio del licenziamento, atteso che la società datrice ha inteso circoscrivere la platea dei lavoratori destinatari del provvedimento espulsivo a quelli impiegati presso il cantiere dell'Acquedotto Contr Pugliese, laddove è pacifico che la non aveva cessato la propria attività, come risulta, peraltro, dalla dichiarazione resa dal Comune di GI in occasione di una procedura espropriativa presso terzi promossa dallo stesso (si veda la nota prot. n. 20353 del 24.2.2021, depositata dal ricorrente in data Per_1
3.5.2021).
Tale documento – formato successivamente al deposito del ricorso introduttivo e, in ogni caso, utilizzabile ai sensi dell'art. 421 c.p.c., in una prospettiva di ricerca della verità materiale, cui è doverosamente Contr funzionalizzato il rito del lavoro – assevera il perdurante esercizio, da parte della delle attività costituenti oggetto del ramo d'azienda cedutole dalla (cfr., in tal senso, l'atto costitutivo della CP_1 pagina 4 di 8 Contr
con l'allegata relazione di stima, prodotto dal ricorrente in data 19.5.2022)” – doc. 10 fascicolo di parte opponente nel presente giudizio.
Prosegue il Tribunale sostenendo che: “In un simile contesto, la riduzione del personale avrebbe dovuto investire l'intero ambito aziendale, e non i singoli lavoratori occupati nell'appalto dell'Acquedotto Pugliese.
In proposito, giova rammentare – in linea con Cass. Sez. Lav. n. 33182 del 10.11.2021 – che “per singole unità produttive, in relazione alle quali è prospettabile la legittimità di un licenziamento collettivo dei soli addetti ad esse, devono intendersi quelle articolazioni dell'azienda che siano caratterizzate per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa ove si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un elemento essenziale della attività, con esclusione delle articolazioni aziendali che abbiano funzioni ausiliari o strumentali (Cass. 31 luglio 2012, n. 13705;
Cass. 3 novembre 2008, n. 26376).
23. E la delimitazione della platea è legittima, qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva, ben potendo le esigenze tecnico-produttive ed organizzative costituire criterio esclusivo nella determinazione della platea dei lavoratori da licenziare, purché il datore indichi nella comunicazione prevista dall'art. 4, comma 3, citato sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti (Cass. 9 marzo 2015, n. 4678; Cass. 12 settembre 2018, n. 22178; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387).
24. Inoltre, essa è legittima qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, agli addetti ad essi sulla base soltanto di oggettive esigenze aziendali, purché siano dotati di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle altre (Cass. 11 luglio 2013, n. 17177; Cass. 12 gennaio
2015, n. 203; Cass. 1 agosto 2017, n. 19105; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387)”.
25. Nella fattispecie in esame, però, la procedura di licenziamento ha interessato non una unità produttiva nei termini sopra esposti, bensì singole posizioni lavorative (tre facchini e quattro cameriere ai piani) che non necessitano di particolare addestramento e/o speciale competenza rispetto ad altre posizioni del medesimo livello contrattuale D1, non coinvolte dalla procedura stessa.
26. La comparazione dei lavoratori doveva, quindi, avvenire (e su tale punto la comunicazione di avvio avrebbe dovuto essere chiara e specifica) tra tutti i dipendenti di professionalità equivalente inquadrati nello stesso profilo professionale, non limitandosi a tenere conto delle mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità professionale degli addetti alle mansioni da sopprimere, mettendo quindi a confronto tutti coloro che fossero in grado di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivevano all'esternalizzazione, indipendentemente dal fatto che, in concreto, non le esercitassero al momento del licenziamento collettivo.
27. Di tali aspetti la comunicazione di avvio avrebbe dovuto dare atto, proprio per consentire alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso tra le ragioni che determinano l'esubero di personale e le unità lavorative che si intendano concretamente espellere (Cass. 20 febbraio 2012, n. 2429; Cass. 9 marzo 2015, n. 4678) perché, altrimenti, la comunicazione medesima, pagina 5 di 8 incidendo su arbitrari criteri di scelta, finirebbe per individuare singolarmente i lavoratori da licenziare (Cass. 4 novembre
1997, n. 10832; Cass. 20 luglio 2001, n. 9856).
28. Conseguentemente, trattandosi di figure professionali nell'ambito dello stesso livello contrattuale, l'onere della prova sulla fungibilità sicuramente non gravava sul lavoratore, non versandosi nell'ipotesi di addetti ad una particolare unità produttiva caratterizzata da una specifica professionalità, ostativa all'utilizzo del dipendente in altri reparti analogamente specializzati, ma di personale da ritenersi equiparabile, come detto, in relazione ai due presupposti della analoga professionalità e del similare livello”. Contr
4.5. Alla luce di quanto precede, la avrebbe dovuto delineare con precisione i profili professionali richiesti per l'espletamento delle singole mansioni, palesando così le ragioni della presunta infungibilità del ricorrente rispetto ai lavoratori inquadrati nel medesimo livello e profilo professionale sulla base della contrattazione collettiva di riferimento e mantenuti in organico alla data di avvio della procedura di licenziamento.
Tale onere – pacificamente gravante sul datore di lavoro (Cass. Sez. Lav. n. 9711/2011, e la giurisprudenza ivi richiamata) – è rimasto, nella specie, completamente inevaso, dovendo soltanto evidenziarsi che l'incompletezza della comunicazione di avvio della procedura non può dirsi sanata dalla successiva stipula dell'accordo sindacale di cui all'art. 4, comma 5, L. n. 223/1991, “restando per il giudice l'obbligo della verifica in sede di merito circa l'effettiva completezza della comunicazione” (Cass. Sez. Lav. n. 7837/2018)” (Tribunale di
GI, sent. n. 4407/2022 emessa in data 22.12.2022, est. dott. Caputo).
4.1 Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il licenziamento intimato al ricorrente deve essere dichiarato illegittimo, stante l'acclarata violazione dell'art. 5 L. n. 223/1991.
5. Sul versante della tutela, in relazione al rapporto di lavoro sorto in data 12.1.2015 e alle dimensioni delle imprese, trova applicazione, per la violazione dei criteri di scelta, la tutela reintegratoria “attenuata” di cui all'art. 18, 4° comma Stat. Lav.
Essa consiste nell'ordine di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro con condanna del datore al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (ma in ogni caso in misura non superiore a 12 mensilità), dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. La stessa comprende, poi, la condanna del datore al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi in misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dell'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. pagina 6 di 8 5.1 Deve tuttavia osservarsi che, a seguito della liquidazione giudiziale delle società, alcuna reintegrazione nel posto di lavoro può essere disposta. Tale capo di domanda deve quindi essere rigettato.
5.2 Resta, pertanto, la tutela indennitaria, ossia la condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto in misura pari a sei mensilità, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. La stessa comprende, poi, la condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tali mensilità, maggiorati degli interessi in misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dell'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.
5.3 Sebbene abbia sostenuto di aver appreso di essere stato trasferito alla Pt_1 [...] soltanto in sede di licenziamento (così volendo ottenere, ex art. 2112 c.c. una Controparte_2 condanna solidale della società cedente e di quella cessionaria per i crediti al tempo del trasferimento, da ritenersi coincidenti con quelli derivanti dall'illegittimo licenziamento), nondimeno la pronuncia di condanna deve essere rivolta esclusivamente nei confronti della società che ha intimato il licenziamento.
Può infatti ragionevolmente sostenersi che il rapporto di lavoro intrattenuto con la sia CP_1 cessato prima di quello instaurato con la (sorto in data Controparte_2
23.1.2020 – cfr. comunicazione di cessazione Modello Unificato-LAV depositato dalla comune difesa delle società resistenti in data 5.10.2021). Non v'è prova circa la prosecuzione dell'originario rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della cessionaria del ramo d'azienda, col che s'appalesa pure ultroneo l'esame delle residue questioni sollevate dalla parte ricorrente in ordine alla pretesa fittizietà del trasferimento intercorso tra le due società.
6. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di lavoro, scaglione
“infra” € 26.000,00, in base al valore del decisum, valori medi – cfr. doc. 19 fascicolo di parte opponente, valore paga tabellare mensile alla data del licenziamento) – seguono la soccombenza solidale delle parti resistenti, tenuto conto della convergenza degli atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (Cass. civ. Sez. III, n. 27476/2018) e vengono distratte in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di GI-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3008/2022 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 7 di 8 a) accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, annulla il licenziamento irrogato a
[...]
in data 19.3.2020 e condanna la in persona del Pt_1 Controparte_4 curatore, al pagamento, in favore dell'opponente, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto in misura pari a sei mensilità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione;
b) rigetta la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro;
c) condanna la in persona del curatore, al versamento, Controparte_4 in favore dell'opponente, dei contributi previdenziali e assistenziali per tali mensilità, maggiorati degli interessi in misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dell'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative;
d) condanna le Curatele della e della in solido tra Controparte_1 CP_2 Controparte_2 loro, alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.617,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge ed € 259,00 per spese di contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
GI, all'esito dell'udienza del 9.9.2025
Il Giudice del lavoro
Lilia M. Ricucci
pagina 8 di 8
SEZIONE LAVORO
PROC. N. 3008/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Lilia Maria Ricucci, all'esito dell'udienza del 9.9.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., emette la seguente
SENTENZA EX ART.1, COMMA 57 L. N.92/2012
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Balsamo e dall'Avv. Concetta Castriotta per Parte_1 procura speciale alle liti in atti;
OPPONENTE
E
Curatela della Liquidazione giudiziale n.6/2023 della in persona del curatore Avv. Controparte_1
Alessandro Moretto;
Curatela della Liquidazione giudiziale n. 30/2023 ., in Controparte_2 persona del curatore Avv. ; Controparte_3 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Cristian Mastropasqua per procura speciale alle liti in atti
OPPOSTE
OGGETTO: opposizione all'ordinanza di rigetto dell'impugnativa di licenziamento ex art. 1, comma
51, L. n. 92/2012.
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 13.4.2022 ha promosso opposizione avverso l'ordinanza del Parte_1
Tribunale di GI (depositata in data 10.3.2022 ed emessa a definizione del giudizio n. 8484/2020 RGL),
pagina 1 di 8 mediante la quale è stata rigettata la richiesta di declaratoria d'illegittimità del licenziamento collettivo comunicatogli in data 19.3.2020.
Ha quindi reiterato l'accoglimento delle conclusioni formulate nella prima fase del giudizio, come di seguito riportate: “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento con responsabilità solidale tra la società
[...]
in persona del suo l.r.p.t., P.IVA: con sede alla via Del Mare Km. 3,00 - 71121 - Controparte_2 P.IVA_1
GI (FG); e la società in persona del suo l.r.p.t., P.IVA , con sede alla via Del Mare Controparte_1 P.IVA_2
Km. 3,00 - 71121 - GI (FG); che, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni ed, ai fini del risarcimento, in quanto non corrisposte, poiché risulti accertato che non ricorrono gli estremi del legittimo licenziamento, a risarcire il danno versando l'indennità nella misura massima prevista dalla legge, dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del lavoratore, al comportamento e alle condizioni delle parti;
nonché a versare il risarcimento del danno da questi subito per il periodo successivo al licenziamento e sino alla reintegra nel numero non inferiore a cinque mensilità; ovvero nella misura maggiore o minore che vorrà indicare l'Ill.mo Giudicante, con interessi legali e rivalutazioni dalla domanda al soddisfo. 2)
Accertare e dichiarare dovute, le somme relative alla contribuzione in relazione alle mensilità di risarcimento eventualmente riconosciute dal Giudicante da versarsi all'INPS”.
Il tutto con vittoria di spese di lite.
Le parti convenute si sono costituite, a seguito di riassunzione del giudizio, due volte interrotto per la sottoposizione delle società, originariamente resistenti, a liquidazione giudiziale, contestando integralmente la domanda.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
9.9.2025 la causa è stata decisa mediante sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorrente ha nuovamente eccepito l'illegittimità del licenziamento in quanto intimatogli durante il periodo di sospensione stabilito dal c.d. Decreto Cura Italia.
La censura è priva di pregio.
Come è noto, il D.L. n. 18/20, recante misure urgenti per contrastare l'emergenza COVID 19, all'art. 46 ha previsto che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020”.
Come correttamente sostenuto dalla difesa delle resistenti, pertanto, il decreto ha quindi introdotto:
- il divieto di avviare procedure di riduzione collettiva del personale dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020;
- la sospensione delle procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e non ancora definite alla data del 17 marzo 2020.
Ciò posto, la predetta normativa non può essere applicata al caso di specie, in quanto la procedura di licenziamento collettivo è stata avviata il 9/11.3.2020 e deve ritenersi conclusa, per le ragioni di seguito pagina 2 di 8 esposte, il 16.3.2020 (mediante consegna a mani della lettera di licenziamento a tutti i lavoratori in esubero), ossia prima dell'entrata in vigore del Decreto Cura Italia.
Risulta per tabulas che ogni lettera di licenziamento relativa ai singoli dipendenti è datata 16.3.2020, così come il 16.3.2020 è la data dei modelli di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro prodotti dalle resistenti.
Sebbene il ricorrente abbia dedotto di aver ricevuto la missiva de qua in data 19.3.2020, la prova orale ammessa sulla predetta circostanza di fatto non è stata risolutiva, poiché il teste Testimone_1
(escusso nella prima fase del giudizio), all'epoca dei fatti dipendente della con qualifica Controparte_1 di tecnico di cantiere, il quale venne incaricato della consegna delle lettere di licenziamento al e agli Pt_1 altri dipendenti, non è stato in grado di riferire se la data delle lettere coincida con quella in cui le stesse vennero materialmente consegnate. E' pertanto la data del 16.3.2020 quella di conclusione della procedura espulsiva collettiva, in assenza di ulteriori – diversi – riscontri.
3. ha poi dedotto in ricorso l'illegittimità della procedura prevista dall'art. 4, comma 9 L. 223/1991, Pt_1 con particolare riguardo all'osservanza degli oneri di informazione e di comunicazione nei riguardi dei lavoratori destinatari del recesso, delle Parti Sociali e degli Organi Territoriali chiamati ad esercitare un controllo esterno sulle scelte operate anche in sede di consultazione sindacale e ha rappresentato violazioni dei criteri di scelta della procedura espulsiva.
La parte resistente ha rimarcato il puntuale rispetto degli oneri informativi su di sé gravanti (cfr. nota del
9/11.3.2020, all. 3 fascicolo di parte resistente – prima fase) ed ha esplicitato come la sanzione espulsiva abbia riguardato tutti i lavoratori addetti al cessato appalto con l'Acquedotto Pugliese s.p.a. aventi qualifica di operaio. Tanto a seguito di risoluzione del contratto quadro stipulato con l'Acquedotto Pugliese s.p.a. per il triennio 2018-2021, con decorrenza 26.2.2020, avente ad oggetto l'affidamento e l'esecuzione del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione, delle reti idriche e fognarie nei Comuni ricadenti nell'Ambito
Territoriale n. 2 della Provincia di GI.
4. Ciò, tuttavia, non conduce a ritenere legittima la sanzione espulsiva irrogata, per le condivisibili argomentazioni contenute nella sentenza del Tribunale di GI n. 4407/2022 emessa in data 22.12.2022
(passata in giudicato, come da informazioni rese dalla Cancelleria), che si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. in una controversia analoga promossa da altro lavoratore nei confronti delle odierne parti resistenti ed avente ad oggetto il medesimo licenziamento collettivo impugnato nel presente giudizio:
“4.2. Orbene, come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Lav. n. 33889 del 17.11.2022), “In tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dalla legge n.
223/1991, art. 5, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di pagina 3 di 8 similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale;
in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta (eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti del personale) ad esigenze imprenditoriali non esclusivamente tecnico produttive e all'espulsione di elementi non graditi al datore di lavoro, senza concrete possibilità di difesa da parte degli interessati (in termini, tra le altre,
Cass. n. 7169/ 2003, Cass. n. 9856/2001, Cass. n. 10832/ 1997). La comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto dei principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a un reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (in termini, tra le altre, Cass. n. 19105/2017, Cass. n. 203/2015, Cass. n.
9711/2011, Cass. n. 22824/2009, Cass. n. 22825/2009, Cass. n. 13783/ 2006)”.
4.3. Nel caso di specie, dalla comunicazione indirizzata alle Rappresentanze Sindacali si apprende che – alla Contr data di avvio della procedura di licenziamento – “presso l'unica unità produttiva di GI occupa abitualmente complessivamente n. 49 unità tra impiegati ed operai, la cui collocazione aziendale risulta dall'allegato elenco che costituisce parte integrante della presente missiva”.
Secondo quanto ulteriormente si legge in detta comunicazione, “Come già precisato, la definitiva dismissione del contratto con Acquedotto Pugliese SPA e la conseguente stabile riduzione della mole di attività rende irrealizzabile qualsiasi ipotesi alternativa all'apertura della procedura di mobilità, essendo l'organico aziendale in esubero strutturale di 32 unità. In ragione di descritti motivi che hanno determinato l'esubero, la società ritiene di non poter adottare strumenti alternativi per porre rimedio alla predetta situazione ed evitare in tutto in parte la presente dichiarazione di licenziamento collettivo. Ed invero, la definitiva dismissione del contratto con Acquedotto Pugliese non lascia spazio a riconversioni, trasferimenti in altre unità produttive o assorbimenti dei lavoratori interessati in altre mansioni”.
4.4. Tale essendo il tenore della comunicazione informativa, s'appalesa evidente l'illegittimità della comunicazione di avvio del licenziamento, atteso che la società datrice ha inteso circoscrivere la platea dei lavoratori destinatari del provvedimento espulsivo a quelli impiegati presso il cantiere dell'Acquedotto Contr Pugliese, laddove è pacifico che la non aveva cessato la propria attività, come risulta, peraltro, dalla dichiarazione resa dal Comune di GI in occasione di una procedura espropriativa presso terzi promossa dallo stesso (si veda la nota prot. n. 20353 del 24.2.2021, depositata dal ricorrente in data Per_1
3.5.2021).
Tale documento – formato successivamente al deposito del ricorso introduttivo e, in ogni caso, utilizzabile ai sensi dell'art. 421 c.p.c., in una prospettiva di ricerca della verità materiale, cui è doverosamente Contr funzionalizzato il rito del lavoro – assevera il perdurante esercizio, da parte della delle attività costituenti oggetto del ramo d'azienda cedutole dalla (cfr., in tal senso, l'atto costitutivo della CP_1 pagina 4 di 8 Contr
con l'allegata relazione di stima, prodotto dal ricorrente in data 19.5.2022)” – doc. 10 fascicolo di parte opponente nel presente giudizio.
Prosegue il Tribunale sostenendo che: “In un simile contesto, la riduzione del personale avrebbe dovuto investire l'intero ambito aziendale, e non i singoli lavoratori occupati nell'appalto dell'Acquedotto Pugliese.
In proposito, giova rammentare – in linea con Cass. Sez. Lav. n. 33182 del 10.11.2021 – che “per singole unità produttive, in relazione alle quali è prospettabile la legittimità di un licenziamento collettivo dei soli addetti ad esse, devono intendersi quelle articolazioni dell'azienda che siano caratterizzate per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa ove si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un elemento essenziale della attività, con esclusione delle articolazioni aziendali che abbiano funzioni ausiliari o strumentali (Cass. 31 luglio 2012, n. 13705;
Cass. 3 novembre 2008, n. 26376).
23. E la delimitazione della platea è legittima, qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva, ben potendo le esigenze tecnico-produttive ed organizzative costituire criterio esclusivo nella determinazione della platea dei lavoratori da licenziare, purché il datore indichi nella comunicazione prevista dall'art. 4, comma 3, citato sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti (Cass. 9 marzo 2015, n. 4678; Cass. 12 settembre 2018, n. 22178; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387).
24. Inoltre, essa è legittima qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, agli addetti ad essi sulla base soltanto di oggettive esigenze aziendali, purché siano dotati di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle altre (Cass. 11 luglio 2013, n. 17177; Cass. 12 gennaio
2015, n. 203; Cass. 1 agosto 2017, n. 19105; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387)”.
25. Nella fattispecie in esame, però, la procedura di licenziamento ha interessato non una unità produttiva nei termini sopra esposti, bensì singole posizioni lavorative (tre facchini e quattro cameriere ai piani) che non necessitano di particolare addestramento e/o speciale competenza rispetto ad altre posizioni del medesimo livello contrattuale D1, non coinvolte dalla procedura stessa.
26. La comparazione dei lavoratori doveva, quindi, avvenire (e su tale punto la comunicazione di avvio avrebbe dovuto essere chiara e specifica) tra tutti i dipendenti di professionalità equivalente inquadrati nello stesso profilo professionale, non limitandosi a tenere conto delle mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità professionale degli addetti alle mansioni da sopprimere, mettendo quindi a confronto tutti coloro che fossero in grado di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivevano all'esternalizzazione, indipendentemente dal fatto che, in concreto, non le esercitassero al momento del licenziamento collettivo.
27. Di tali aspetti la comunicazione di avvio avrebbe dovuto dare atto, proprio per consentire alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso tra le ragioni che determinano l'esubero di personale e le unità lavorative che si intendano concretamente espellere (Cass. 20 febbraio 2012, n. 2429; Cass. 9 marzo 2015, n. 4678) perché, altrimenti, la comunicazione medesima, pagina 5 di 8 incidendo su arbitrari criteri di scelta, finirebbe per individuare singolarmente i lavoratori da licenziare (Cass. 4 novembre
1997, n. 10832; Cass. 20 luglio 2001, n. 9856).
28. Conseguentemente, trattandosi di figure professionali nell'ambito dello stesso livello contrattuale, l'onere della prova sulla fungibilità sicuramente non gravava sul lavoratore, non versandosi nell'ipotesi di addetti ad una particolare unità produttiva caratterizzata da una specifica professionalità, ostativa all'utilizzo del dipendente in altri reparti analogamente specializzati, ma di personale da ritenersi equiparabile, come detto, in relazione ai due presupposti della analoga professionalità e del similare livello”. Contr
4.5. Alla luce di quanto precede, la avrebbe dovuto delineare con precisione i profili professionali richiesti per l'espletamento delle singole mansioni, palesando così le ragioni della presunta infungibilità del ricorrente rispetto ai lavoratori inquadrati nel medesimo livello e profilo professionale sulla base della contrattazione collettiva di riferimento e mantenuti in organico alla data di avvio della procedura di licenziamento.
Tale onere – pacificamente gravante sul datore di lavoro (Cass. Sez. Lav. n. 9711/2011, e la giurisprudenza ivi richiamata) – è rimasto, nella specie, completamente inevaso, dovendo soltanto evidenziarsi che l'incompletezza della comunicazione di avvio della procedura non può dirsi sanata dalla successiva stipula dell'accordo sindacale di cui all'art. 4, comma 5, L. n. 223/1991, “restando per il giudice l'obbligo della verifica in sede di merito circa l'effettiva completezza della comunicazione” (Cass. Sez. Lav. n. 7837/2018)” (Tribunale di
GI, sent. n. 4407/2022 emessa in data 22.12.2022, est. dott. Caputo).
4.1 Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il licenziamento intimato al ricorrente deve essere dichiarato illegittimo, stante l'acclarata violazione dell'art. 5 L. n. 223/1991.
5. Sul versante della tutela, in relazione al rapporto di lavoro sorto in data 12.1.2015 e alle dimensioni delle imprese, trova applicazione, per la violazione dei criteri di scelta, la tutela reintegratoria “attenuata” di cui all'art. 18, 4° comma Stat. Lav.
Essa consiste nell'ordine di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro con condanna del datore al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (ma in ogni caso in misura non superiore a 12 mensilità), dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. La stessa comprende, poi, la condanna del datore al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi in misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dell'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. pagina 6 di 8 5.1 Deve tuttavia osservarsi che, a seguito della liquidazione giudiziale delle società, alcuna reintegrazione nel posto di lavoro può essere disposta. Tale capo di domanda deve quindi essere rigettato.
5.2 Resta, pertanto, la tutela indennitaria, ossia la condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto in misura pari a sei mensilità, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. La stessa comprende, poi, la condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tali mensilità, maggiorati degli interessi in misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dell'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.
5.3 Sebbene abbia sostenuto di aver appreso di essere stato trasferito alla Pt_1 [...] soltanto in sede di licenziamento (così volendo ottenere, ex art. 2112 c.c. una Controparte_2 condanna solidale della società cedente e di quella cessionaria per i crediti al tempo del trasferimento, da ritenersi coincidenti con quelli derivanti dall'illegittimo licenziamento), nondimeno la pronuncia di condanna deve essere rivolta esclusivamente nei confronti della società che ha intimato il licenziamento.
Può infatti ragionevolmente sostenersi che il rapporto di lavoro intrattenuto con la sia CP_1 cessato prima di quello instaurato con la (sorto in data Controparte_2
23.1.2020 – cfr. comunicazione di cessazione Modello Unificato-LAV depositato dalla comune difesa delle società resistenti in data 5.10.2021). Non v'è prova circa la prosecuzione dell'originario rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della cessionaria del ramo d'azienda, col che s'appalesa pure ultroneo l'esame delle residue questioni sollevate dalla parte ricorrente in ordine alla pretesa fittizietà del trasferimento intercorso tra le due società.
6. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di lavoro, scaglione
“infra” € 26.000,00, in base al valore del decisum, valori medi – cfr. doc. 19 fascicolo di parte opponente, valore paga tabellare mensile alla data del licenziamento) – seguono la soccombenza solidale delle parti resistenti, tenuto conto della convergenza degli atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (Cass. civ. Sez. III, n. 27476/2018) e vengono distratte in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di GI-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3008/2022 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 7 di 8 a) accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, annulla il licenziamento irrogato a
[...]
in data 19.3.2020 e condanna la in persona del Pt_1 Controparte_4 curatore, al pagamento, in favore dell'opponente, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto in misura pari a sei mensilità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione;
b) rigetta la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro;
c) condanna la in persona del curatore, al versamento, Controparte_4 in favore dell'opponente, dei contributi previdenziali e assistenziali per tali mensilità, maggiorati degli interessi in misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dell'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative;
d) condanna le Curatele della e della in solido tra Controparte_1 CP_2 Controparte_2 loro, alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.617,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge ed € 259,00 per spese di contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
GI, all'esito dell'udienza del 9.9.2025
Il Giudice del lavoro
Lilia M. Ricucci
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