CA
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/07/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 815/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 815 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra
[...]
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Parte_1 CodiceFiscale_1
Cambrea del Foro di Palmi), , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore (C.F.: – rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura P.IVA_1
distrettuale dello Stato di ), nonché , Controparte_1 Controparte_2
già in persona del rappresentante legale pro tempore (contumace). Controparte_3
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, con sentenza n. 606/2019 pubblicata il 14 giugno 2019, il Tribunale di Palmi accoglieva parzialmente la domanda con cui – agendo in opposizione ex Parte_1 art. 615 c.p.c. – aveva chiesto fosse rilevata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento avente numero 09420159 0173 59019000 (notificata con raccomandata il 9 novembre 2015), a mezzo della quale aveva intimato all'attore il pagamento di somme Controparte_3
portate da diverse cartelle di pagamento, per un importo complessivamente dovuto di
15.257,28 euro.
2.1. Il Tribunale – dopo avere dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere
(con riferimento alle presupposte cartelle andanti dalla numero 1 alla numero 7, e in applicazione dell'art. 4 del d. l. n. 119/2018, convertito in l. n. 136/2018) – accoglieva in parte la domanda attorea, dichiarando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento limitatamente alla cartella n. 09420140005755066000 (per la quale non risultava provata la regolarità della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.)
2.2. Lo stesso Ufficio rigettava – invece – la domanda di uanto alle cartelle restanti, Pt_1 ritenendo non maturata la prescrizione, e impersuasiva la censura relativa all'illegittimità delle maggiorazioni applicate.3
3. propone appello deducendo la nullità della notifica della cartella n. Pt_1
09420110032251128000, in quanto effettuata a persona estranea al proprio nucleo familiare: ciò, in assenza di prova della legittimazione di tale persona a ricevere l'atto oggetto di notifica.
3.1. Egli – inoltre – adduce l'inesistenza della notifica della cartella n.
09420130027210183000, per violazione delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c., e – in particolare – per l'assenza della prova della spedizione della raccomandata informativa.
3.2. L'appellante sostiene – in entrambi i casi – come la mancanza di notifica regolare renda inammissibile l'intimazione impugnata, ai sensi dell'art. 50, II c., d.p.r. 602/1973.
3.3. La – invece – chiede il rigetto dell'appello, sostenendo Controparte_1
come lo stesso sia inammissibile (per mancata integrazione del contraddittorio), e rilevando
– al riguardo – come l'appellante abbia censurato anche una cartella riferita alla CP_4
, non evocata in giudizio.
[...]
3.4. Essa – poi – sottolinea l'infondatezza delle doglianze, perorando la validità della notifica della cartella numero 09420110032251128000 effettuata presso il domicilio dell'appellante,
e l'ineccepibilità della stessa notifica dell'ulteriore cartella numero 09420130027210183000
(eseguita secondo l'art. 140 c.p.c., sulla base della documentazione prodotta).
3.5. L' , pure regolarmente citata in giudizio, è rimasta Controparte_2
contumace.
2 4. All'esito della camera di consiglio del 24 luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. L'eccezione prefettizia (relativa all'incompletezza del contraddittorio instaurato da Pt_1
appare convincente e insuperabile.
7. La cartella avente numero 09420130027210183000 (sottesa anch'essa all'intimazione di pagamento numero 09420159017359019000) risulta – invero – spiccata per il recupero di sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni del Codice della Strada, contestate dalla
[...]
(qui mai evocata). Controparte_4
8. La tesi dell'attore – secondo cui la legittimazione passiva spetterebbe all'organo di vertice
(del ramo dell'Amministrazione titolare del credito) – non giova a conservare la domanda
(come presentata concretamente) e a recuperarne la proponibilità.
9. Secondo quanto precisato – al riguardo – da Cass., Sez. VI-3, ord. n. 8993/2020 (pronuncia peraltro citata dallo stesso appellante), «In tema di opposizione a cartella esattoriale, quando non venga contestato il sotteso verbale di accertamento di violazione al codice stradale, sussiste la legittimazione passiva del , con la correlata necessità di Controparte_5
notificare l'atto introduttivo all'Avvocatura dello Stato distrettuale, determinandosi, in caso contrario, la nullità degli atti del giudizio di primo grado, con conseguente rimessione del processo al relativo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.»: la notificazione del libello introduttivo
– nei casi in cui si controverta dell'esigibilità del credito veicolato da una cartella esattoriale
(inerente a sanzioni stradali) – deve compiersi, pertanto, nei confronti dell'Avvocatura distrettuale.
10. Nella specie, la domanda – ancorché configurata quale opposizione all'esecuzione, poiché intesa a ottenere la declaratoria dell'impossibilità dell'Ente riscossore di procedere al coattivo recupero delle pretese avversarie (come evincibile soprattutto alle pagine 1 e 2 dell'atto introduttivo del primo grado, in cui veniva opposta «l'esecuzione del credito azionato», e contestato «il diritto del Concessionario e dell'Ente impositore [...] ad agire esecutivamente») – avrebbe dovuto essere proposta, quanto alla cartella n.
09420130027210183000, nei confronti della (per tramite della Controparte_4
relativa Avvocatura distrettuale), qui non posta in condizioni di contraddire.
11. Come puntualizzato – ancora recentemente – da Cass., SS. UU., sent. n. 7514/2022, –
«Al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso
3 di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188
c.c.».
12. Alla luce I) del principio anzidetto, e II) della mancata citazione della , Controparte_6 il primo motivo d'impugnazione non può – quindi – trovare accoglimento.
13. Giungendo – ora – alla disamina del secondo e ultimo motivo d'impugnazione (in forza del quale adduce l'erroneità della sentenza di primo grado, per avere la stessa Pt_1
escluso la non-debenza delle somme portate dalla diversa cartella
094201100332251128000, data la correttezza – ritenuta dal giudice, ma confutata dall'attore
– della notificazione della cartella stessa), esso è parimenti infondato.
14. L'ufficiale notificatore – come, tra l'altro, ammesso dallo stesso attore, nella misura in cui argomenta circa l'inesistenza di rapporti tra la materiale consegnataria del plico Pt_1
( ) e la residenza dell'esponente – non ha mai qualificato la persona Controparte_7
affidataria della raccomandata (avente numero 67083563015-4, recapitata il 13 dicembre
2011, e contenente la cartella di pagamento avente numero 094201100332251128000) nei termini di moglie di bensì come «addetta alla casa». Pt_1
15. Conformemente a Cass., Sez. V Civ., ord. n. 30393/2018, «In tema di notificazioni, non è idonea a superare la presunzione di cui all'art. 139, comma 2, c.p.c., circa la qualità di addetto alla casa del consegnatario dell'atto la produzione di una certificazione anagrafica, le cui risultanze non sono di per sé idonee ad escludere neppure l'esistenza di un rapporto di parentela con il destinatario della notifica».
16. rova a infirmare la validità della notificazione della cartella (pervenuta presso la Pt_1
sua residenza il 29 dicembre 2011) esibendo un estratto dell'atto di matrimonio, da cui si evincerebbe il suo rapporto di coniugio con persona diversa da , ma la via Controparte_7 probatoria percorsa dall'appellante è infruttuosa, non rinvenendosi – nella specie – alcuna attestazione (eventualmente compiuta dal pubblico ufficiale) circa l'avvenuta consegna del piego a soggetto identificabile (e identificato) come coniuge dell'attore.
17. D'altra parte – con Cass., Sez. I Civ., sent. n. 322/2007 – «L'art. 139 cod. proc. civ., consentendo la consegna della copia dell'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo, non impone all'ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella
4 relata di notifica, incombendo, invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario».
18. pertanto – non avrebbe dovuto limitarsi a dimostrare l'inesistenza d'un rapporto Pt_1 coniugale con la concreta consegnataria , ma avrebbe – semmai – dovuto provare CP_7
la sporadicità della presenza della persona (rinvenuta all'interno dell'abitazione del debitore),
o comunque l'estraneità della stessa a ogni rapporto (anche fattuale) con l'attore, e l'abusività dell'introduzione di lei in casa del medesimo Pt_1
19. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, attese a) il difetto di contraddittorio nei confronti della , quanto alla cartella 09420130027210183000, e b) Controparte_4
l'ineccepibilità della notificazione della cartella avente numero 094201100332251128000,
l'appello va respinto integralmente.
20. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza e sono conseguentemente poste a carico di
[...]
, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa (reputata Parte_1 bassa), al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
21. Alla luce dell'esito dell'appello – infine – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
– di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti della , in persona del Parte_1 Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, nonché nei confronti di Controparte_8
e già in persona del rappresentante legale pro tempore,
[...] Controparte_3
disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
5 - condanna alla rifusione delle competenze processuali in favore Parte_1 dell'unica controparte costituita ( , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore), liquidate in 2.906,00 euro complessivi, per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15, IVA e CPA come per legge;
- dà – infine – atto dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale, in vista delle valutazioni di cui all'ultimo punto della motivazione della presente sentenza.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
6
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 815 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra
[...]
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Parte_1 CodiceFiscale_1
Cambrea del Foro di Palmi), , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore (C.F.: – rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura P.IVA_1
distrettuale dello Stato di ), nonché , Controparte_1 Controparte_2
già in persona del rappresentante legale pro tempore (contumace). Controparte_3
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, con sentenza n. 606/2019 pubblicata il 14 giugno 2019, il Tribunale di Palmi accoglieva parzialmente la domanda con cui – agendo in opposizione ex Parte_1 art. 615 c.p.c. – aveva chiesto fosse rilevata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento avente numero 09420159 0173 59019000 (notificata con raccomandata il 9 novembre 2015), a mezzo della quale aveva intimato all'attore il pagamento di somme Controparte_3
portate da diverse cartelle di pagamento, per un importo complessivamente dovuto di
15.257,28 euro.
2.1. Il Tribunale – dopo avere dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere
(con riferimento alle presupposte cartelle andanti dalla numero 1 alla numero 7, e in applicazione dell'art. 4 del d. l. n. 119/2018, convertito in l. n. 136/2018) – accoglieva in parte la domanda attorea, dichiarando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento limitatamente alla cartella n. 09420140005755066000 (per la quale non risultava provata la regolarità della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.)
2.2. Lo stesso Ufficio rigettava – invece – la domanda di uanto alle cartelle restanti, Pt_1 ritenendo non maturata la prescrizione, e impersuasiva la censura relativa all'illegittimità delle maggiorazioni applicate.3
3. propone appello deducendo la nullità della notifica della cartella n. Pt_1
09420110032251128000, in quanto effettuata a persona estranea al proprio nucleo familiare: ciò, in assenza di prova della legittimazione di tale persona a ricevere l'atto oggetto di notifica.
3.1. Egli – inoltre – adduce l'inesistenza della notifica della cartella n.
09420130027210183000, per violazione delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c., e – in particolare – per l'assenza della prova della spedizione della raccomandata informativa.
3.2. L'appellante sostiene – in entrambi i casi – come la mancanza di notifica regolare renda inammissibile l'intimazione impugnata, ai sensi dell'art. 50, II c., d.p.r. 602/1973.
3.3. La – invece – chiede il rigetto dell'appello, sostenendo Controparte_1
come lo stesso sia inammissibile (per mancata integrazione del contraddittorio), e rilevando
– al riguardo – come l'appellante abbia censurato anche una cartella riferita alla CP_4
, non evocata in giudizio.
[...]
3.4. Essa – poi – sottolinea l'infondatezza delle doglianze, perorando la validità della notifica della cartella numero 09420110032251128000 effettuata presso il domicilio dell'appellante,
e l'ineccepibilità della stessa notifica dell'ulteriore cartella numero 09420130027210183000
(eseguita secondo l'art. 140 c.p.c., sulla base della documentazione prodotta).
3.5. L' , pure regolarmente citata in giudizio, è rimasta Controparte_2
contumace.
2 4. All'esito della camera di consiglio del 24 luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. L'eccezione prefettizia (relativa all'incompletezza del contraddittorio instaurato da Pt_1
appare convincente e insuperabile.
7. La cartella avente numero 09420130027210183000 (sottesa anch'essa all'intimazione di pagamento numero 09420159017359019000) risulta – invero – spiccata per il recupero di sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni del Codice della Strada, contestate dalla
[...]
(qui mai evocata). Controparte_4
8. La tesi dell'attore – secondo cui la legittimazione passiva spetterebbe all'organo di vertice
(del ramo dell'Amministrazione titolare del credito) – non giova a conservare la domanda
(come presentata concretamente) e a recuperarne la proponibilità.
9. Secondo quanto precisato – al riguardo – da Cass., Sez. VI-3, ord. n. 8993/2020 (pronuncia peraltro citata dallo stesso appellante), «In tema di opposizione a cartella esattoriale, quando non venga contestato il sotteso verbale di accertamento di violazione al codice stradale, sussiste la legittimazione passiva del , con la correlata necessità di Controparte_5
notificare l'atto introduttivo all'Avvocatura dello Stato distrettuale, determinandosi, in caso contrario, la nullità degli atti del giudizio di primo grado, con conseguente rimessione del processo al relativo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.»: la notificazione del libello introduttivo
– nei casi in cui si controverta dell'esigibilità del credito veicolato da una cartella esattoriale
(inerente a sanzioni stradali) – deve compiersi, pertanto, nei confronti dell'Avvocatura distrettuale.
10. Nella specie, la domanda – ancorché configurata quale opposizione all'esecuzione, poiché intesa a ottenere la declaratoria dell'impossibilità dell'Ente riscossore di procedere al coattivo recupero delle pretese avversarie (come evincibile soprattutto alle pagine 1 e 2 dell'atto introduttivo del primo grado, in cui veniva opposta «l'esecuzione del credito azionato», e contestato «il diritto del Concessionario e dell'Ente impositore [...] ad agire esecutivamente») – avrebbe dovuto essere proposta, quanto alla cartella n.
09420130027210183000, nei confronti della (per tramite della Controparte_4
relativa Avvocatura distrettuale), qui non posta in condizioni di contraddire.
11. Come puntualizzato – ancora recentemente – da Cass., SS. UU., sent. n. 7514/2022, –
«Al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso
3 di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188
c.c.».
12. Alla luce I) del principio anzidetto, e II) della mancata citazione della , Controparte_6 il primo motivo d'impugnazione non può – quindi – trovare accoglimento.
13. Giungendo – ora – alla disamina del secondo e ultimo motivo d'impugnazione (in forza del quale adduce l'erroneità della sentenza di primo grado, per avere la stessa Pt_1
escluso la non-debenza delle somme portate dalla diversa cartella
094201100332251128000, data la correttezza – ritenuta dal giudice, ma confutata dall'attore
– della notificazione della cartella stessa), esso è parimenti infondato.
14. L'ufficiale notificatore – come, tra l'altro, ammesso dallo stesso attore, nella misura in cui argomenta circa l'inesistenza di rapporti tra la materiale consegnataria del plico Pt_1
( ) e la residenza dell'esponente – non ha mai qualificato la persona Controparte_7
affidataria della raccomandata (avente numero 67083563015-4, recapitata il 13 dicembre
2011, e contenente la cartella di pagamento avente numero 094201100332251128000) nei termini di moglie di bensì come «addetta alla casa». Pt_1
15. Conformemente a Cass., Sez. V Civ., ord. n. 30393/2018, «In tema di notificazioni, non è idonea a superare la presunzione di cui all'art. 139, comma 2, c.p.c., circa la qualità di addetto alla casa del consegnatario dell'atto la produzione di una certificazione anagrafica, le cui risultanze non sono di per sé idonee ad escludere neppure l'esistenza di un rapporto di parentela con il destinatario della notifica».
16. rova a infirmare la validità della notificazione della cartella (pervenuta presso la Pt_1
sua residenza il 29 dicembre 2011) esibendo un estratto dell'atto di matrimonio, da cui si evincerebbe il suo rapporto di coniugio con persona diversa da , ma la via Controparte_7 probatoria percorsa dall'appellante è infruttuosa, non rinvenendosi – nella specie – alcuna attestazione (eventualmente compiuta dal pubblico ufficiale) circa l'avvenuta consegna del piego a soggetto identificabile (e identificato) come coniuge dell'attore.
17. D'altra parte – con Cass., Sez. I Civ., sent. n. 322/2007 – «L'art. 139 cod. proc. civ., consentendo la consegna della copia dell'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo, non impone all'ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella
4 relata di notifica, incombendo, invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario».
18. pertanto – non avrebbe dovuto limitarsi a dimostrare l'inesistenza d'un rapporto Pt_1 coniugale con la concreta consegnataria , ma avrebbe – semmai – dovuto provare CP_7
la sporadicità della presenza della persona (rinvenuta all'interno dell'abitazione del debitore),
o comunque l'estraneità della stessa a ogni rapporto (anche fattuale) con l'attore, e l'abusività dell'introduzione di lei in casa del medesimo Pt_1
19. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, attese a) il difetto di contraddittorio nei confronti della , quanto alla cartella 09420130027210183000, e b) Controparte_4
l'ineccepibilità della notificazione della cartella avente numero 094201100332251128000,
l'appello va respinto integralmente.
20. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza e sono conseguentemente poste a carico di
[...]
, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa (reputata Parte_1 bassa), al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
21. Alla luce dell'esito dell'appello – infine – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
– di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti della , in persona del Parte_1 Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, nonché nei confronti di Controparte_8
e già in persona del rappresentante legale pro tempore,
[...] Controparte_3
disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
5 - condanna alla rifusione delle competenze processuali in favore Parte_1 dell'unica controparte costituita ( , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore), liquidate in 2.906,00 euro complessivi, per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15, IVA e CPA come per legge;
- dà – infine – atto dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale, in vista delle valutazioni di cui all'ultimo punto della motivazione della presente sentenza.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
6