Art. 5.
I Consigli degli Enti e delle sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , o previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862 , e dalla legge 9 agosto 1954, n. 639 , sono costituiti, oltre che dal presidente, da quindici membri. Di questi: cinque in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale; cinque assegnatari presidenti di cooperative, eletti dai presidenti delle cooperative costituite a norma dell' art. 23 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ; e cinque scelti dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste tra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria, alla colonizzazione ed al cooperativismo e tra persone esponenti delle Amministrazioni comunali e provinciali.
Per l'Ente di trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna gli esperti sono scelti dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con la Giunta regionale.
Il Consiglio e' convocato dal presidente o quando ne faccia domanda un terzo dei suoi componenti.
Le adunanze dei Consigli in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
I Consigli degli Enti e delle sezioni sono organi deliberanti per gli affari che ad essi debbono essere sottoposti a norma dei rispettivi provvedimenti istitutivi.
Nulla e' innovato per quanto riguarda l'approvazione degli atti da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mentre non devono essere sottoposte ad approvazione le deliberazioni sui contratti od assunzioni di spese concernenti importi fino a lire 30 milioni.
Nei casi di urgenza il presidente puo' prendere le deliberazioni occorrenti salvo ratifica del Consiglio alla prima riunione.
I Consigli degli Enti e delle sezioni speciali sono presieduti dai presidenti degli Enti. In caso di parita' di voti prevale la parte cui ha aderito il voto del presidente.
I Consigli degli Enti e delle sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , o previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862 , e dalla legge 9 agosto 1954, n. 639 , sono costituiti, oltre che dal presidente, da quindici membri. Di questi: cinque in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale; cinque assegnatari presidenti di cooperative, eletti dai presidenti delle cooperative costituite a norma dell' art. 23 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ; e cinque scelti dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste tra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria, alla colonizzazione ed al cooperativismo e tra persone esponenti delle Amministrazioni comunali e provinciali.
Per l'Ente di trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna gli esperti sono scelti dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con la Giunta regionale.
Il Consiglio e' convocato dal presidente o quando ne faccia domanda un terzo dei suoi componenti.
Le adunanze dei Consigli in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
I Consigli degli Enti e delle sezioni sono organi deliberanti per gli affari che ad essi debbono essere sottoposti a norma dei rispettivi provvedimenti istitutivi.
Nulla e' innovato per quanto riguarda l'approvazione degli atti da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mentre non devono essere sottoposte ad approvazione le deliberazioni sui contratti od assunzioni di spese concernenti importi fino a lire 30 milioni.
Nei casi di urgenza il presidente puo' prendere le deliberazioni occorrenti salvo ratifica del Consiglio alla prima riunione.
I Consigli degli Enti e delle sezioni speciali sono presieduti dai presidenti degli Enti. In caso di parita' di voti prevale la parte cui ha aderito il voto del presidente.