Articolo 5 della Legge 9 luglio 1957, n. 600
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14 agosto 1957
Art. 5.
I Consigli degli Enti e delle sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , o previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862 , e dalla legge 9 agosto 1954, n. 639 , sono costituiti, oltre che dal presidente, da quindici membri. Di questi: cinque in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale; cinque assegnatari presidenti di cooperative, eletti dai presidenti delle cooperative costituite a norma dell' art. 23 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ; e cinque scelti dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste tra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria, alla colonizzazione ed al cooperativismo e tra persone esponenti delle Amministrazioni comunali e provinciali.
Per l'Ente di trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna gli esperti sono scelti dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con la Giunta regionale.
Il Consiglio e' convocato dal presidente o quando ne faccia domanda un terzo dei suoi componenti.
Le adunanze dei Consigli in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
I Consigli degli Enti e delle sezioni sono organi deliberanti per gli affari che ad essi debbono essere sottoposti a norma dei rispettivi provvedimenti istitutivi.
Nulla e' innovato per quanto riguarda l'approvazione degli atti da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mentre non devono essere sottoposte ad approvazione le deliberazioni sui contratti od assunzioni di spese concernenti importi fino a lire 30 milioni.
Nei casi di urgenza il presidente puo' prendere le deliberazioni occorrenti salvo ratifica del Consiglio alla prima riunione.
I Consigli degli Enti e delle sezioni speciali sono presieduti dai presidenti degli Enti. In caso di parita' di voti prevale la parte cui ha aderito il voto del presidente.
Entrata in vigore il 14 agosto 1957