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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/11/2025, n. 4480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4480 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7355/2019 avente ad oggetto “Appello contro sentenza Giudice di Pace
avverso ordinanza ingiunzione”
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
sede legale in Pescara alla via Venezia, 49, part. Iva, rappresentata ed P.IVA_1 assistita dall'avv. Alessandro Santoro (cod. fisc. ), in virtù di CodiceFiscale_1
procura alle liti in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla via Francesco;
- APPELLANTE –
CONTRO
(cod. fisc. , rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Michela De Rosa con studio in Salerno, alla Via Roma, n. 288;
E
, in persona del sindaco pro tempore;
Controparte_2
- APPELLATO –
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 6989/2018,
depositata il 25 marzo 2019, non notificata, con la quale il G.d.P. - Dott.ssa Maria
Pepe - accoglieva l'opposizione proposta dal sig. avverso CP_1
l'ingiunzione di pagamento n. 0130785 del 4 settembre 2017, notificata il 13 settembre
2017, condannando la ed il al pagamento delle Parte_1 Controparte_2
spese di lite. Secondo parte appellante il Giudice di prime cure avrebbe commesso
errores in procedendo ed in iudicando incorrendo in violazione di legge. Infatti, in accoglimento della domanda, annullava l'ingiunzione fiscale de quo statuendo che,
dall'esame della documentazione agli atti,: - non era possibile rinvenire alcun visto di esecutorietà del funzionario comunale;
- tantomeno riscontrare, per convenzione,
il potere in capo al Concessionario di sottoscrizione delle ingiunzioni;
- non risultava prodotta alcuna “delega” conferita alla SO.G.E.T. dal (e/o dal Controparte_2
Funzionario Responsabile del tributo) con la quale la si autorizzava alla sottoscrizione delle ingiunzioni di pagamento per sanzioni amministrative emesse dall'Ente. sostiene che: il verbale di contravvenzione costituisce già di per sé Pt_1
titolo esecutivo;
che trattandosi di ingiunzione di pagamento e non di cartella non è
prevista l'iscrizione a ruolo;
che il visto da parte del funzionario designato dev'essere apposto sui ruoli o sulle liste di carico che l'Ente impositore consegna alla società di riscossione e non sulle singole ingiunzioni.
Costituitesi in giudizio il sig. eccepiva l'inammissibilità del CP_1
proposto gravame che si traduce in una pedissequa riproposizione delle eccezioni spiegate in seno al giudizio di I° grado piuttosto che in una critica sul provvedimento impugnato;
la correttezza della decisione del Giudice di prime cure in quanto,
controparte non offriva alcuna prova rispetto all'esistenza in capo alla Parte_1 del potere di sottoscrizione delle ingiunzioni di pagamento. In primo grado, infatti,
veniva depositava da quest'ultima solo la copia del “contratto di concessione
, con la proposizione del presente appello la SO.G.E.T., Controparte_2
depositava anche “copia contratto affidamento”, “copia Capitolato speciale
[...]
”, “copia nota prot. 0192942/2015 del ”. Parte appellata CP_2 Controparte_2
rassegnava quindi le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale di Salerno adito
contrariis reiectis: rigettare il ricorso in appello perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite ex art. 96 c.p.c., oltre rimborso forfettario nonché oneri fiscali e previdenziali.”
In data 15.11. 2019 si costituiva il riproponendo le eccezioni Controparte_2
e deduzioni sollevate nel giudizio di primo grado. In particolare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di rito;
la carenza di legittimazione passiva dell' ; nonché la regolarità della notifica dei verbali di violazione CP_3
presupposti. Il concludeva quindi chiedendo all'adito Tribunale di: “
1. in CP_2
via preliminare estromettere il dal presente giudizio;
2. in via principale Controparte_2
riformare la sentenza e accogliere il gravame^ 3. vittoria di spese, anche generali, e compensi
del doppio grado.” Instaurato il contraddittorio, acquisito, dopo diversi rinvii, il fascicolo di primo grado e ritenuti non necessari approfondimenti istruttori, con provvedimento del 06.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c
Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 25 marzo 2019; b) la sentenza non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato in data 5.7.2019
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c.. Sempre in via preliminare occorre verificare l'ammissibilità dell'appello proposto dalla . Parte_1
L'art. 342, c. 1, c.p.c. (come sostituito dall'art. 54 del D.L. 83/2012, poi convertito con L. 134/2012) dispone che, a pena di inammissibilità, i motivi di appello debbano contenere “l'indicazione delle parti del provvedimento che si
intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto
compiuta dal giudice di primo grado”, nonché “l'indicazione delle circostanze da cui
deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”.
E' necessario che l'appello venga formulato in maniera tale da permettere che il
Giudice dell'impugnazione possa individuare le argomentazioni finalizzate “a incrinare il fondamento logico giuridico” di quella posta a sostegno del provvedimento impugnato (Cass. sez. Lavoro, n. 1456/2004, Cass. civile, n.
8548/2012).
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21824/2019 ha stabilito:
“E' inammissibile l'appello nel quale le doglianze proposte dall'appellante “non
dialoghino” con la pronuncia di primo grado poiché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non sono pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice.”.
Nel caso di specie il Giudice di primo grado ha accolto la domanda formulata in primo grado da perché l'ingiunzione fiscale era da ritenersi nulla CP_1
in quanto sprovvista del visto di esecutorietà del funzionario in violazione dell'art. 5 2 comma 5 lett. D, D. Lgs 446/1997 .
Con il primo motivo di appello ha dedotto la erroneità della sentenza Parte_1
appellata nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 52 comma 5 lett D alle ingiunzioni di pagamento laddove nel caso in esame si tratta di contravvenzioni al codice della strada e i verbali di contravvenzione costituiscono titoli esecutivi. Il motivo di appello è infondato e pertanto non può trovare accoglimento.
L' art. 5 comma 5 lett. D) del D.Lgs 446/1997 così recita: “. I regolamenti, per
quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: D) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei
tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale
responsabile della relativa gestione.
La lett. D dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 dispone che il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi è apposto "in ogni caso" dal funzionario responsabile della relativa gestione. Tale visto e la relativa sottoscrizione vanno posti a garanzia della regolarità dei ruoli nei confronti del contribuente e diviene pertanto elemento essenziale per la validità dell'atto stesso". Secondo la giurisprudenza tributaria (CTP Taranto, Sent, del 28
gennaio 2015, n. 304) c'è distinzione tra il procedimento che prevede l'emissione dell'ingiunzione e quello della cartella,:" La formazione ed emissione dell'ingiunzione ex R.D. n. 639 del 2010 non segue lo stesso procedimento amministrativo (di quello della cartella n.d.r.); infatti, il funzionario responsabile, una volta che ha verificato la morosità del contribuente e che il tributo è divenuto certo, liquido ed esigibile (per mancata opposizione all'avviso di accertamento o per rigetto definitivo dell'opposizione ove proposta, ecc), emette la singola ingiunzione a carico del contribuente moroso. Nella stessa ingiunzione, il funzionario appone il cosiddetto visto di "esecutorietà o esecutività" che altri non è che l'attestazione che il credito è certo, liquido ed esigibile e sottoscrive la singola ingiunzione ed il visto. Ove tale attestazione manchi non è neppure possibile emettere l'ingiunzione ex R.D. n. 639 del 2010".
L'inciso “in ogni caso" sta a significare che tale visto va sempre apposto, anche per le gestioni in concessione."( CTP di Lecce -Sez. V- Sent. n. 2329 del 04 giugno 2015) Che non si possa prescindere del visto anzidetto, che risulta essere essenziale nella ermeneutica svolta nelle sentenze citate, è confermato altresì dalla C.T.R. Piemonte, Sez. 14, Sent. n. 19 del 15 marzo 2011.
Questo Giudice ritiene di aderire alla citata giurisprudenza, considerando inesistente l'ingiunzione impugnata, anche se la stessa non è stata emessa in proprio dal bensì dal concessionario, poiché la norma prevede che CP_2
"in ogni caso" il visto di esecutorietà del sia apposto, a garanzia della CP_2
regolarità dei ruoli e del fatto che il credito azionato sia certo, liquido ed esigibile.
Infine il ribadisce le medesime doglianze già proposte in Controparte_2
primo grado. Vi è da considerare che con l'atto introduttivo del primo grado il deduceva la mancata notifica dei verbali emessi dall'ente comunale . CP_1
Pertanto in questi casi il quale ente che ha emesso e notificato i verbali CP_2
è legittimato passivo;
pertanto correttamente il ha convenuto in giudizio CP_1
sia l'ente che ha emesso i verbali e sia quale società concessionaria. Pt_1
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali vanno poste a carico di e del Parte_1 CP_2
liquidate in favore di nei minimi di cui al DM 55/2014
[...] CP_1
e successive modifiche.
Va precisato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è
stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel
provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo
di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato : ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 6989/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da . Parte_1
2) Condanna e il al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_2
processuali in favore di liquidate in euro 852.00 ( euro CP_1
213.00 per la fase di studio, euro 213.00 per la fase introduttiva, euro
426.00 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13
comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Salerno, 7.11.2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7355/2019 avente ad oggetto “Appello contro sentenza Giudice di Pace
avverso ordinanza ingiunzione”
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
sede legale in Pescara alla via Venezia, 49, part. Iva, rappresentata ed P.IVA_1 assistita dall'avv. Alessandro Santoro (cod. fisc. ), in virtù di CodiceFiscale_1
procura alle liti in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla via Francesco;
- APPELLANTE –
CONTRO
(cod. fisc. , rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Michela De Rosa con studio in Salerno, alla Via Roma, n. 288;
E
, in persona del sindaco pro tempore;
Controparte_2
- APPELLATO –
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 6989/2018,
depositata il 25 marzo 2019, non notificata, con la quale il G.d.P. - Dott.ssa Maria
Pepe - accoglieva l'opposizione proposta dal sig. avverso CP_1
l'ingiunzione di pagamento n. 0130785 del 4 settembre 2017, notificata il 13 settembre
2017, condannando la ed il al pagamento delle Parte_1 Controparte_2
spese di lite. Secondo parte appellante il Giudice di prime cure avrebbe commesso
errores in procedendo ed in iudicando incorrendo in violazione di legge. Infatti, in accoglimento della domanda, annullava l'ingiunzione fiscale de quo statuendo che,
dall'esame della documentazione agli atti,: - non era possibile rinvenire alcun visto di esecutorietà del funzionario comunale;
- tantomeno riscontrare, per convenzione,
il potere in capo al Concessionario di sottoscrizione delle ingiunzioni;
- non risultava prodotta alcuna “delega” conferita alla SO.G.E.T. dal (e/o dal Controparte_2
Funzionario Responsabile del tributo) con la quale la si autorizzava alla sottoscrizione delle ingiunzioni di pagamento per sanzioni amministrative emesse dall'Ente. sostiene che: il verbale di contravvenzione costituisce già di per sé Pt_1
titolo esecutivo;
che trattandosi di ingiunzione di pagamento e non di cartella non è
prevista l'iscrizione a ruolo;
che il visto da parte del funzionario designato dev'essere apposto sui ruoli o sulle liste di carico che l'Ente impositore consegna alla società di riscossione e non sulle singole ingiunzioni.
Costituitesi in giudizio il sig. eccepiva l'inammissibilità del CP_1
proposto gravame che si traduce in una pedissequa riproposizione delle eccezioni spiegate in seno al giudizio di I° grado piuttosto che in una critica sul provvedimento impugnato;
la correttezza della decisione del Giudice di prime cure in quanto,
controparte non offriva alcuna prova rispetto all'esistenza in capo alla Parte_1 del potere di sottoscrizione delle ingiunzioni di pagamento. In primo grado, infatti,
veniva depositava da quest'ultima solo la copia del “contratto di concessione
, con la proposizione del presente appello la SO.G.E.T., Controparte_2
depositava anche “copia contratto affidamento”, “copia Capitolato speciale
[...]
”, “copia nota prot. 0192942/2015 del ”. Parte appellata CP_2 Controparte_2
rassegnava quindi le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale di Salerno adito
contrariis reiectis: rigettare il ricorso in appello perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite ex art. 96 c.p.c., oltre rimborso forfettario nonché oneri fiscali e previdenziali.”
In data 15.11. 2019 si costituiva il riproponendo le eccezioni Controparte_2
e deduzioni sollevate nel giudizio di primo grado. In particolare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di rito;
la carenza di legittimazione passiva dell' ; nonché la regolarità della notifica dei verbali di violazione CP_3
presupposti. Il concludeva quindi chiedendo all'adito Tribunale di: “
1. in CP_2
via preliminare estromettere il dal presente giudizio;
2. in via principale Controparte_2
riformare la sentenza e accogliere il gravame^ 3. vittoria di spese, anche generali, e compensi
del doppio grado.” Instaurato il contraddittorio, acquisito, dopo diversi rinvii, il fascicolo di primo grado e ritenuti non necessari approfondimenti istruttori, con provvedimento del 06.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c
Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 25 marzo 2019; b) la sentenza non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato in data 5.7.2019
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c.. Sempre in via preliminare occorre verificare l'ammissibilità dell'appello proposto dalla . Parte_1
L'art. 342, c. 1, c.p.c. (come sostituito dall'art. 54 del D.L. 83/2012, poi convertito con L. 134/2012) dispone che, a pena di inammissibilità, i motivi di appello debbano contenere “l'indicazione delle parti del provvedimento che si
intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto
compiuta dal giudice di primo grado”, nonché “l'indicazione delle circostanze da cui
deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”.
E' necessario che l'appello venga formulato in maniera tale da permettere che il
Giudice dell'impugnazione possa individuare le argomentazioni finalizzate “a incrinare il fondamento logico giuridico” di quella posta a sostegno del provvedimento impugnato (Cass. sez. Lavoro, n. 1456/2004, Cass. civile, n.
8548/2012).
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21824/2019 ha stabilito:
“E' inammissibile l'appello nel quale le doglianze proposte dall'appellante “non
dialoghino” con la pronuncia di primo grado poiché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non sono pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice.”.
Nel caso di specie il Giudice di primo grado ha accolto la domanda formulata in primo grado da perché l'ingiunzione fiscale era da ritenersi nulla CP_1
in quanto sprovvista del visto di esecutorietà del funzionario in violazione dell'art. 5 2 comma 5 lett. D, D. Lgs 446/1997 .
Con il primo motivo di appello ha dedotto la erroneità della sentenza Parte_1
appellata nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 52 comma 5 lett D alle ingiunzioni di pagamento laddove nel caso in esame si tratta di contravvenzioni al codice della strada e i verbali di contravvenzione costituiscono titoli esecutivi. Il motivo di appello è infondato e pertanto non può trovare accoglimento.
L' art. 5 comma 5 lett. D) del D.Lgs 446/1997 così recita: “. I regolamenti, per
quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: D) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei
tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale
responsabile della relativa gestione.
La lett. D dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 dispone che il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi è apposto "in ogni caso" dal funzionario responsabile della relativa gestione. Tale visto e la relativa sottoscrizione vanno posti a garanzia della regolarità dei ruoli nei confronti del contribuente e diviene pertanto elemento essenziale per la validità dell'atto stesso". Secondo la giurisprudenza tributaria (CTP Taranto, Sent, del 28
gennaio 2015, n. 304) c'è distinzione tra il procedimento che prevede l'emissione dell'ingiunzione e quello della cartella,:" La formazione ed emissione dell'ingiunzione ex R.D. n. 639 del 2010 non segue lo stesso procedimento amministrativo (di quello della cartella n.d.r.); infatti, il funzionario responsabile, una volta che ha verificato la morosità del contribuente e che il tributo è divenuto certo, liquido ed esigibile (per mancata opposizione all'avviso di accertamento o per rigetto definitivo dell'opposizione ove proposta, ecc), emette la singola ingiunzione a carico del contribuente moroso. Nella stessa ingiunzione, il funzionario appone il cosiddetto visto di "esecutorietà o esecutività" che altri non è che l'attestazione che il credito è certo, liquido ed esigibile e sottoscrive la singola ingiunzione ed il visto. Ove tale attestazione manchi non è neppure possibile emettere l'ingiunzione ex R.D. n. 639 del 2010".
L'inciso “in ogni caso" sta a significare che tale visto va sempre apposto, anche per le gestioni in concessione."( CTP di Lecce -Sez. V- Sent. n. 2329 del 04 giugno 2015) Che non si possa prescindere del visto anzidetto, che risulta essere essenziale nella ermeneutica svolta nelle sentenze citate, è confermato altresì dalla C.T.R. Piemonte, Sez. 14, Sent. n. 19 del 15 marzo 2011.
Questo Giudice ritiene di aderire alla citata giurisprudenza, considerando inesistente l'ingiunzione impugnata, anche se la stessa non è stata emessa in proprio dal bensì dal concessionario, poiché la norma prevede che CP_2
"in ogni caso" il visto di esecutorietà del sia apposto, a garanzia della CP_2
regolarità dei ruoli e del fatto che il credito azionato sia certo, liquido ed esigibile.
Infine il ribadisce le medesime doglianze già proposte in Controparte_2
primo grado. Vi è da considerare che con l'atto introduttivo del primo grado il deduceva la mancata notifica dei verbali emessi dall'ente comunale . CP_1
Pertanto in questi casi il quale ente che ha emesso e notificato i verbali CP_2
è legittimato passivo;
pertanto correttamente il ha convenuto in giudizio CP_1
sia l'ente che ha emesso i verbali e sia quale società concessionaria. Pt_1
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali vanno poste a carico di e del Parte_1 CP_2
liquidate in favore di nei minimi di cui al DM 55/2014
[...] CP_1
e successive modifiche.
Va precisato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è
stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel
provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo
di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato : ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 6989/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da . Parte_1
2) Condanna e il al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_2
processuali in favore di liquidate in euro 852.00 ( euro CP_1
213.00 per la fase di studio, euro 213.00 per la fase introduttiva, euro
426.00 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13
comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Salerno, 7.11.2025